Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 32273 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Data pubblicazione: 11/12/2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 32273 Anno 2025
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
NOME COGNOME
AVV_NOTAIO
NOME COGNOME
Consigliere
NOME
Consigliere NOME.
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere
Oggetto:
Banca
22/10/2025 CC
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 22591 R.G. anno 2021 proposto da:
COGNOME NOME e COGNOME NOME , rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME NOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, domiciliati presso quest’ultimo ;
ricorrenti
contro
UBS Europe SE, Succursale RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME;
contro
ricorrente
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione , rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME ;
contro
ricorrente
nonché contro
COGNOME NOME , rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
contro
ricorrente
nonché contro
Sez. I – RG 22591/2021
camera di consiglio 22.10.2025
1
Numero registro generale NUMERO_DOCUMENTO
Numero sezionale 3557/2025
Numero di raccolta generale NUMERO_DOCUMENTO2025
Data pubblicazione 11/12/2025
RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME e NOME NOME COGNOME;
contro
ricorrente
nonché contro
COGNOME NOME;
intimato avverso la sentenza n. 263/2021 pubblicata il 3 febbraio 2021 della Corte di appello di Firenze
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025 dal consigliere relatore NOME COGNOME.
LA CORTE OSSERVA
─ I ricorrenti in epigrafe indicati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze del 3 febbraio 2021.
2 . ─ Con tale pronuncia la Corte toscana ha respinto i gravami proposti avverso due pronunce, una non definitiva e l’altra definitiva, del Tribunale di Firenze, che aveva pronunciato sulle domande di NOME COGNOME e NOME COGNOME nei confronti di UBS RAGIONE_SOCIALE s.p.a. (poi UBS Europe SE, Succursale RAGIONE_SOCIALE) UBS SA, RAGIONE_SOCIALE Sim (poi RAGIONE_SOCIALE) e NOME COGNOME.
Gli attori avevano dedotto, con l’atto introduttivo del giudizio di primo grado: di aver dato in gestione parte del proprio patrimonio a RAGIONE_SOCIALE tramite il gestore COGNOME, loro presentato da NOME COGNOME; di essersi COGNOME recato presso la sede di Lugano di UBS SA, ove aveva rilasciato una procura in favore di RAGIONE_SOCIALE; di aver constatato che parte di tale denaro era andato perduto a fronte di operazioni finanziarie non note e non autorizzate; di essersi quindi avveduto che la procura sottoscritta «era stata compilata difformemente rispetto a quanto
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pattuito con i gestori di RAGIONE_SOCIALE e UBS Suisse», in quanto rilasciata direttamente in favore di COGNOME NOME ; che l’istituto di credito svizzero aveva praticato tassi e spese bancarie esorbitanti e non conformi a quanto convenuto e posto in atto operazioni speculative attraverso prelievi e versamenti sui conti intestati ai risparmiatori italiani «tanto immotivati quanto sospetti»; di doversi riconoscere la responsabilità anche in capo a UBS RAGIONE_SOCIALE, la quale, al pari di UBS SA, non poteva non essere a conoscenza di quanto accadeva a Firenze nella sede di RAGIONE_SOCIALE e dei ripetuti incontri tra i risparmiatori italiani e tale COGNOME.
4. Il Tribunale del capoluogo toscano con una prima sentenza ha dichiarato il difetto di legittimazione attiva di NOME COGNOME e quella passiva di UBS RAGIONE_SOCIALE, dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano in favore di quello svizzero con riguardo alle domande proposte nei confronti di UBS SA e rigettato le domande proposte nei confronti di NOME e COGNOME. Con la sentenza definitiva il Giudice di prima istanza ha poi rigettato la domanda di COGNOME, rilevando come non emergesse alcun elemento comprovante l’inganno di cui l’ attore sarebbe stato vittima ad opera di COGNOME e come non fosse credibile l’assunto di un abusivo riempimento della procura; secondo il Tribunale, la prova dell’attività fraudolenta non poteva essere rappresentata dalle comunicazioni relative all’andamento della gestione patrimoniale consegnate a COGNOME da parte di NOME nella sede di Firenze, giacchè COGNOME poteva liberamente utilizzare il fax, il computer e i beni aziendali presenti nella sede sociale perché ne era gestore quand’anche avesse operato autonomamente: del resto, i report erano stampati su fogli non intestati a COGNOME, «il che poteva quindi far sorgere più di un dubbio sulla riferibilità della gestione patrimoniale alla società, anziché direttamente a COGNOME». Il Giudice di primo grado ha inoltre escluso una responsabilità contrattuale di quest’ultimo, in quanto detta responsabilità presupponeva la validità della procura rilasciata da
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COGNOME: evenienza, questa, che lo stesso attore aveva contestato.
5. -Nella sentenza in questa sede impugnata la Corte di appello ha evidenziato, per quanto qui rileva, che non ricorrevano, nella fattispecie, le condizioni necessarie per radicare la giurisdizione in Svizzera secondo la disciplina propria dei contratti del consumatore, dettata dagli artt. 13 e 14 della Convenzione di Lugano: non risultava, in particolare, che la conclusione del contratto fosse stata preceduta da una proposta specifica o da una pubblicità nello Stato italiano, in cui il ricorrenti avevano il domicilio, né era emerso il compimento in RAGIONE_SOCIALE degli atti necessari per il perfezionamento del contratto stesso. Il Giudice distrettuale ha quindi rilevato che in base ai contratti recanti il nome «convenzione conto cifrato», il «foro giudiziario per procedure di qualsiasi genere» era Lugano. La Corte di merito ha escluso che la giurisdizione del giudice italiano potesse trovar ragione in una responsabilità extracontrattuale o precontrattuale, non essendo la controversia ascrivibile alla materia degli illec iti, di cui all’art. 5, n. 3 della richiamata Convezione. Infine, la Corte di appello ha confermato il giudizio, espresso nella sentenza non definitiva di primo grado, circa l’ estraneità di NOME COGNOME alla vicenda oggetto di causa, avendo il solo COGNOME sottoscritto le procure, i contratti di conto corrente e di deposito in Svizzera e gli «atti per la gestione del denaro illecitamente esportato» nel Paese elvetico.
Il ricorso per cassazione è basato su sei motivi ed è resistito con controricorso da UBS Europe SE Succursale RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME. Sono state depositate memorie.
7 . -Col primo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e dei principi che regolano il giusto processo, di cui all’art. 6 CEDU e 111 Cost.. Si deduce che la Corte di appello non avrebbe tenuto conto dei plurimi motivi di impugnazione proposti oltre che della pluralità dei convenuti e della molteplicità delle domande formulate nei confronti di questi ultimi.
Il secondo mezzo oppone la violazione e falsa applicazione dell’art. 651 c.p.p. e la conseguente violazione e falsa applicazione degli artt. 2049 c.c. e 31 t.u.f. (d.lgs. n. 58 del 1998). Ci si duole che la sentenza impugnata non abbia tenuto conto dei comportamenti penalmente illeciti posti in RAGIONE_SOCIALE da parte degli intimati COGNOME, COGNOME, COGNOME e COGNOME, i quali, a diverso titolo, operavano sui conti di UBS e si presentavano in RAGIONE_SOCIALE come collaboratori della società elvetica.
Col terzo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c.. Lamentano i ricorrenti essersi trascurato che quanto deciso in sede penale non avrebbe consentito al giudice civile di rivalutare i fatti oggetto di accertamento posto che l’art. 651 c.p.p. «ha contenuto derogatorio del principio di autonomia e separazione tra giudizio penale e civile».
Il quarto motivo prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 6 della Convenzione di Lugano. Si rileva che in base a detta disposizione, in caso di pluralità di convenuti, quello di essi che abbia domicilio in uno dei Paesi aderenti alla Convenzione può essere citato davanti al giudice nella cui circoscrizione è situato il domicilio di uno di essi.
Col quinto mezzo la sentenza impugnata è censurata per violazione e falsa applicazione degli artt. 13 e 14 della Convenzione di Lugano. Si deduce che la giurisdizione della controversia apparterrebbe al giudice italiano, in quanto: i contratti stipulati da parte attrice erano stati preceduti da una specifica proposta formulata in RAGIONE_SOCIALE; i ricorrenti avevano compiuto entro i confini nazionali gli atti necessari al perfezionamento del negozio; l’esecuzione di questo aveva avuto luogo nel territorio italiano , «da cui partivano gli ordini di vari ‘operatori’ sul portafoglio».
Il sesto mezzo denuncia per cassazione la violazione e falsa applicazione dell’art. 5 della Convenzione di Lugano. Viene rilevato che
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nella presente controversia era stata prospettata una responsabilità contrattuale delle controparti per aver posto in essere comportamenti illeciti nei confronti di un consumatore e una responsabilità per fatto illecito degli stessi soggetti; viene dedotto che per entrambi i profili di responsabilità si configurava la giurisdizione dell’autorità giudiziaria nazionale sulla base delle disposizioni della Convenzione di Lugano.
Col settimo motivo si oppone la violazione dell’art. 2043 c.c. . Si rileva che la sentenza impugnata aveva riconosciuto che NOME COGNOME aveva «poteri sul conto in RAGIONE_SOCIALE», senza considerare «che tali poteri non potessero che essere esercitati anche in Svizzera», e che da un documento di causa risultava provato che la stessa COGNOME «avesse la firma sul conto cifrato».
8. -I motivi dal quarto al sesto si occupano della questione sulla giurisdizione.
Con riguardo ad essi si profila la necessità di rimettere il ricorso al AVV_NOTAIO per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, giusta l’art. 374 c.p.c., tenuto conto che , a quanto consta, le dette Sezioni Unite non si sono pronunciate sulla questione di giurisdizione proposta, che involge, tra l’altro, il rapporto tra il disposto dell’art. 6.1 e l’art. 17 della Convenzione di Lugano (e cioè l’atteggiarsi della clausola di proroga della giurisdizione rispetto alla regola per cui la persona domiciliata nel territorio di uno Stato vincolato dalla Convenzione può essere convenuta in un altro Stato, pure vincolato dalla Convenzione, «in caso di pluralità di convenuti, davanti al giudice nella cui circoscrizione è situato il domicilio di uno di essi »).
P.Q.M.
La Corte rimette il procedimento al AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO per l’eventuale assegnazione dello stesso alle Sezioni Unite.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª Sezione Civile, in data 22 ottobre 2025.