Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 31293 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 31293 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19865/2018 R.G. proposto da NOME COGNOME , elettivamente domiciliata in RomaINDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , domiciliato ope legis in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta ex lege
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 26/2018 de lla Corte d’Appello di Roma, depositata il 16/1/2018;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/9/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La ricorrente, dipendent e dell’RAGIONE_SOCIALE con profilo di RAGIONE_SOCIALEtrice, partecipò a un concorso interno per l’acquisizione RAGIONE_SOCIALE posizione di «primo RAGIONE_SOCIALEtore» (II livello) , indetto ai sensi dell’art. 15, comma 5, del CCNL relativo al personale del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE stipulato il 7.4.2006. Dopo che il punteggio attribuitole dall’apposita commissione risultò di poco insufficiente per l’utile collocazione in graduatoria, la lavoratrice si rivolse al Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, per contestare l’asserita, decisiva sottovalutazione d el punteggio attribuito a due sue pubblicazioni scientifiche.
Il Tribunale dichiarò, però, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in favore del giudice amministrativo, ritenendo che il passaggio tra le diverse posizioni di RAGIONE_SOCIALEtore previste dalla contrattazione collettiva («RAGIONE_SOCIALEtore», «primo RAGIONE_SOCIALEtore» e «dirigente di RAGIONE_SOCIALE») implicasse la novazione oggettiva del contratto di lavoro, e non un semplice aumento di livello e di retribuzione, con la conseguente necessità di una selezione mediante concorso pubblico -quantunque riservata ai soggetti già assunti dalla pubblica amministrazione, nei limiti in cui ciò è consentito -sulla regolarità RAGIONE_SOCIALE quale ha giurisdizione il giudice amministrativo.
La decisione del Tribunale venne confermata dalla Corte d’Appello di Roma, che respinse l’impugnazione RAGIONE_SOCIALE ricorrente.
Contro la sentenza RAGIONE_SOCIALE corte territoriale la lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione articolato in cinque motivi. L’RAGIONE_SOCIALE si è difeso con controricorso e con memoria nel termine di legge anteriore alla data fissata per la camera di consiglio ai sensi de ll’ art. 380 -bis .1 c.p.c.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
Il primo motivo è così rubricato: « ex art. 360, comma 1, n. 1, c.p.c., violazione del d.lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 4 . Sull’esame del petitum e RAGIONE_SOCIALE causa petendi ».
Con il secondo motivo si censura, sempre « ex dell’art. 360, n. 1, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 63, commi 1 e 4, d.lgs. n. 165 del 2001».
Il terzo motivo evidenzia, « ex art. 360, n. 1, c.p.c.», che «la circostanza che si tratti di un concorso interno che prevede un passaggio verticale all’interno RAGIONE_SOCIALE stessa area non vale a radicare la giurisdizione del giudice amministrativo».
Il quarto mezzo di impugnazione censura, « ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., omessa ed insufficiente motivazione circa un punto decisivo RAGIONE_SOCIALE controversia» , nonché «l’errore commesso dalla commissione nella valutazione dei titoli RAGIONE_SOCIALE ricorrente».
Infine, il quinto motivo è rubricato: « ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., sulla corretta applicazione del CCNL RAGIONE_SOCIALE». Questo motivo, in quanto volto a contestare l’interpretazione data dalla Corte d’Appello al CCNL del 7.4.2006 , pone l’attenzione, in particolare, sull’art. 15 di quel contratto collettivo -sebbene non menzionato nell’illustrazione del motivo -che la Corte territoriale ha ritenuto decisivo per affermare che nel caso di specie si verte « in un’ipotesi di passaggio verticale di funzioni a livello qualitativo richiedente una più completa professionalità ed un maggior bagaglio di esperienze».
Il ricorso -chiarito che esso può essere esaminato solo con riferimento alla censura del diniego di giurisdizione, non avendo i giudici di merito pronunciato su altri aspetti -è fondato nei termini di seguito precisati.
6.1. Non è in discussione che la presente vicenda è regolata, ratione temporis , dal CCNL del personale del RAGIONE_SOCIALE per il quadriennio normativo 2002-2005, stipulato il 7.4.2006. È inoltre principio condivisibile, cui anche la Corte d’Appello ha inteso uniformarsi, che ai fini del riparto RAGIONE_SOCIALE giurisdizione -basato sul discrimine tra passaggio di qualifica nell’ambito RAGIONE_SOCIALE medesima area professionale e passaggio in aree funzionali più elevate -assume valore determinante proprio il contenuto RAGIONE_SOCIALE contrattazione collettiva (Cass. S.U. n. 220/2007), a questa dovendosi fare riferimento per stabilire, caso per caso, se si sia di fronte a un semplice spostamento di livello (che non muta il rapporto di lavoro, sicché le relative controversie rimangono alla giurisdizione del giudice ordinario) oppure a un mutamento d’area professionale (con novazione oggettiva del rapporto di lavoro e giurisdizione del giudice amministrativo sulle controversie relative). Non è, invece, di per sé solo decisivo il fatto che il passaggio da un profilo professionale a un altro avvenga in base a una selezione riservata a coloro che sono già dipendenti di quella medesima pubblica amministrazione, nei limiti in cui ciò sia eccezionalmente consentito (Cass. S.U. n. 15403/2003, che ha mutato il precedente orientamento sul punto ed è stata poi seguita da altre decisioni conformi).
6.2. Sulla scorta di tali principi condivisibili e fatti propri anche nella sentenza impugnata, la Corte d’Appello di Roma ha tuttavia errato laddove, per interpretare il citato art. 15 del CCNL 7.4.2006, ha fatto riferimento -e dichiarato ossequio -a una decisione RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite (Cass. S.U. n. 21558/2009) che, invece, non ha applicato quel contratto collettivo, bensì la disciplina previgente. Si legge, infatti, in questa ordinanza:
«5. … la determinazione del giudice cui è devoluta la giurisdizione non va operata sulla base del contratto del NUMERO_DOCUMENTO, i cui effetti giuridici -tra i quali va inclusa la caratterizzazione del profilo dei RAGIONE_SOCIALEtori incentrata su una omogenea professionalità e sull ‘ unicità dell ‘ organico, richiamata dal ricorrente per patrocinare la giurisdizione del giudice ordinario -iniziano a decorrere, come risulta pacifico tra le parti stesse, a partire dal 7 aprile 2006. Il giudice competente va invece individuato ratione temporis sulla base del contratto triennale che precede quello invocato dal ricorrente, per essere il concorso -di cui si è contestata per vari profili la legittimità RAGIONE_SOCIALE procedura -stato bandito il 9 giugno 2004 (e, quindi antecedentemente al 7 aprile 2006) alla stregua dell ‘ art. 64 del suddetto contratto, che come tutti i precedenti non ha modificato la disciplina del D.P.R. 12 febbraio 1991, n. 171 ( ‘ Recepimento RAGIONE_SOCIALE norme risultanti dall ‘ accordo per il triennio 1988-1990, concernente il personale RAGIONE_SOCIALE istituzioni e RAGIONE_SOCIALE enti di RAGIONE_SOCIALE e sperimentazione di cui alla L. 9 maggio 1989, n. 168, art. 9 ‘ ).
5.1. L’art. 13, comma 3, lettera a) del suddetto decreto -che regola, come detto nella rubrica, il regolamento del personale -contempla tre livelli di RAGIONE_SOCIALEtori, ciascuno dei quali deve ritenersi configurare una distinta area, accessibile attraverso un concorso pubblico.
Tutto ciò emerge chiaramente anche dal disposto dei commi 12 e 13 del successivo art. 14 -che fanno rispettivamente riferimento ad inquadramento in una fascia iniziale del profilo di RAGIONE_SOCIALEtore e ed in una seconda fascia del profilo di primo RAGIONE_SOCIALEtore (oltre che ai diversi titoli richiesti per la formulazione RAGIONE_SOCIALE graduatorie per i livelli apicali di ciascun profilo) -nonché dal contenuto RAGIONE_SOCIALE tabelle allegate al citato
decreto che attestano, per quanto attiene al settore di RAGIONE_SOCIALE, una classificazione articolata in tre distinte categorie (dirigenti di RAGIONE_SOCIALE, primi RAGIONE_SOCIALEtori e RAGIONE_SOCIALEtori) ».
6.3. Le Sezioni Unite del 2009, dunque, da un lato hanno applicato una normativa contrattuale collettiva diversa da quella applicabile nel caso qui in esame; dall’altro lato, hanno ben sottolineato questo aspetto come rilevante ai fini RAGIONE_SOCIALE decisione assunta.
Ciò è facilmente comprensibile, se si considera che il testo dell’art. 15 del CCNL del 7.4.2006 è assai diverso da quello dei CCNL previgenti riportato nell’ordinanza RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite. Vi si legge, infatti, che:
« 1. Il profilo dei RAGIONE_SOCIALEtori è caratterizzato da un’omogenea professionalità e quindi da un unico organico, articolato su tre livelli, denominati:
1 -Dirigente di RAGIONE_SOCIALE;
2 -Primo RAGIONE_SOCIALEtore;
3- RAGIONE_SOCIALEtore ».
Se dunque è vero -come ritenuto anche nella sentenza impugnata, sulla scorta dell’insegnamento contenuto in Cass. S.U. n. 220/2007 -che «assume rilevanza determinante, ai fini dell ‘ indicato criterio di riparto RAGIONE_SOCIALE giurisdizione, il contenuto RAGIONE_SOCIALE contrattazione collettiva», occorre riconoscere che la contrattazione collettiva da applicare in questo processo ha un contenuto molto diverso da quello RAGIONE_SOCIALE contrattazione collettiva applicata ne ll’ordinanza RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite n. 21558/2009 (e anche in Cass. S.U. n. 8924/2011).
La volontà RAGIONE_SOCIALE parti contraenti del CCNL del 7.4.2006 è chiarissima nell’accomunare tutti i RAGIONE_SOCIALEtori in «un’omogenea professionalità» e in «un unico organico, articolato su tre livelli». Il che induce a propendere per l’affermazione RAGIONE_SOCIALE
giurisdizione ordinaria, trattandosi -secondo la contrattazione collettiva -di una progressione di carriera nell’ambito RAGIONE_SOCIALE medesima area omogenea.
6.4. Ma ciò che soprattutto rileva, anche al fine di giustificare la presente decisione in sezione semplice (art. 374, comma 1, c.p.c.), è che su identica questione di giurisdizione si sono già pronunciate le Sezioni Unite (Sentenza n. 8985/2018), appunto affermando la giurisdizione del giudice ordinario, secondo il seguente principio di diritto: « in tema di lavoro pubblico contrattualizzato, non rientrano tra le progressioni verticali -le cui controversie sono devolute al giudice amministrativo ex art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001 -né le progressioni meramente economiche, né quelle che comportano il conferimento di qualifiche più elevate, ma comprese nella stessa area, categoria o fascia di inquadramento e, come tali, caratterizzate, da profili professionali omogenei nei tratti fondamentali, diversificati sotto il profilo quantitativo piuttosto che qualitativo. Ne consegue che sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie aventi ad oggetto la contestazione dell’esito e RAGIONE_SOCIALE graduatoria finale RAGIONE_SOCIALE selezioni per la progressione da un livello di inquadramento a quello immediatamente superiore nel profilo di tecnologo, bandite dall ‘ RAGIONE_SOCIALE ai sensi dell ‘ art. 15 del CCNL ASI del 29 novembre 2007. Tale norma contrattuale, infatti, uniformando la classificazione dei tecnologi ai principi di cui al d.lgs. n. 165 del 2001, ha consequenzialmente regolato le suddette progressioni interne in modo nuovo e diverso rispetto al sistema vigente prima RAGIONE_SOCIALE privatizzazione del pubblico impiego, che era caratterizzato da ‘ progressioni verticali ‘ configurate come veri e propri mutamenti di ‘ area ‘ , come risulta dagli artt. 63 e 64 del
precedente CCNL 21 febbraio 2002 del RAGIONE_SOCIALE ».
Più precisamente, le Sezioni Unite si sono pronunciate sul «profilo di tecnologo» e con riferimento al CCNL RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE) stipulato il 29.11.2007. Sennonché -come rilevato dalle stesse Sezioni Unite -il CCNL ASI è speculare a quello del 7.4.2006 per le RAGIONE_SOCIALE e gli RAGIONE_SOCIALE. Inoltre, in entrambi i CCNL, le «opportunità di sviluppo professionale» sono disciplinate in modo identico per i RAGIONE_SOCIALEtori e per i tecnologi.
Per essere ancora più precisi, l’art. 15 del CCNL ASI recita, testualmente, ai primi due commi:
« 1. Il profilo dei RAGIONE_SOCIALEtori è caratterizzato da un’omogenea professionalità e da un unico organico, articolato su tre livelli, denominati:
1 -Dirigente di RAGIONE_SOCIALE;
2 -Primo RAGIONE_SOCIALEtore;
3 –RAGIONE_SOCIALEtore;
Il profilo dei tecnologi è anch’esso caratterizzato da un’omogenea professionalità e da un unico organico, articolato su tre livelli, denominati:
1 -Dirigente tecnologo;
2 -Primo tecnologo;
3- Tecnologo. ».
A sua volta, l’art. 15 del CCNL 7.4.2006 per RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, da applicare nel presente processo, recita:
« 1. Il profilo dei RAGIONE_SOCIALEtori è caratterizzato da un’omogenea professionalità e quindi da un unico organico, articolato su tre livelli, denominati:
1 -Dirigente di RAGIONE_SOCIALE;
2 -Primo RAGIONE_SOCIALEtore;
3- RAGIONE_SOCIALEtore.
Il profilo dei tecnologi è anch’esso caratterizzato da un’omogenea professionalità e da un unico organico, articolato su tre livelli, denominati:
1 -Dirigente tecnologo;
2 -Primo tecnologo;
3- Tecnologo ».
6.5. Data siffatta identità normativa, non può esservi alcun dubbio che quanto affermato da Cass. S.U. n. 8985/2018 per i tecnologi dell’ASI vale anche per i RAGIONE_SOCIALEtori (RAGIONE_SOCIALE stessa ASI e) RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE in generale, dovendosi ribadire che « il CCNL ASI … (al pari di quello del 2006 per gli RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE) ha introdotto l’omogeneità RAGIONE_SOCIALE professionalità e l’unicità dell’organico dei tecnologi per uniformarsi ai principi di cui al d.lgs. n. 165 del 2001 », con ciò che ne consegue in termini di giurisdizione sulle controversie relative alle selezioni per i passaggi dall’uno all’altro livello dell’area omogenea.
6.6. Il ricorso deve essere pertanto accolto, per quanto di ragione, cassando la sentenza impugnata e rinviando al Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, anche per la decisione sulle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte:
accoglie ricorso, cassa la sentenza impugnata e, dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario, rinvia al Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, anche per la decisione sulle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14.9.2023 e,