Ordinanza di Cassazione Civile Sez. U Num. 24096 Anno 2024
Civile Ord. Sez. U Num. 24096 Anno 2024
Presidente: COGNOME PASQUALE
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/09/2024
Sul ricorso per regolamento di giurisdizione iscritto al n. rNUMERO_DOCUMENTO. NUMERO_DOCUMENTO proposto dal TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA, con sentenza n. 495/2024 depositata il 23/02/2024 nella causa tra:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME;
– ricorrenti non costituiti in questa fase -contro
PROVINCIA DI SALERNO, RAGIONE_SOCIALE;
– resistenti non costituiti in questa fase –
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/06/2024 dal AVV_NOTAIO;
lette le conclusioni scritte del AVV_NOTAIO, che ha concluso per la giurisdizione del Giudice ordinario.
FATTI DI CAUSA
1.1. Con sentenza depositata il 23.2.2024 il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, adito in riassunzione, per quanto qui interessa, ha sollevato ai sensi degli artt. 11, comma 3, cod. proc. amm e 59, comma 3, l. 18 giugno 2009, n. 69 conflitto negativo di giurisdizione in relazione alla sentenza 29/2022 con cui il Tribunale di Vallo della Lucania aveva declinato la propria giurisdizione in ordine al giudizio promosso dai litisconsorti RAGIONE_SOCIALE nei confronti della Provincia di Salerno avente ad oggetto la condanna della convenuta ad eseguire i lavori di consolidamento di un terreno di loro proprietà, occupato illegittimamente dalla Provincia per procedere alla messa in sicurezza di un viadotto stradale interessato da fenomeni franosi originantesi dal terreno occupato e lasciato in stato di dissesto a conclusione dell’intervento.
A fronte del deliberato adottato dal giudice ordinario, dell’avviso che, per la pregressa declaratoria di pubblica utilità dei lavori in questione, l’ente locale aveva occupato il fondo nell’esercizio di poteri autoritativi, di talché si rendeva per questo ravvisabile la giurisdizione esclusiva del g.a. a mente dell’art. 133, lett. e), cod. proc. amm., il g.a., investito della cognizione per effetto di traslatio iudicii , ha ritenuto, viceversa, sussistente la giurisdizione del giudice ordinario, facendo richiamo in tal senso a conformi precedenti di questa Corte e sollevando avanti ad essa il detto conflitto negativo di giurisdizione.
Sullo stesso il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha fatto conoscere le proprie conclusioni per iscritto chiedendo dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va dichiarata, conformemente alle conclusioni rassegnate dal AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, sulla domanda di condanna della P.A. ad un facere promossa dagli attori, la giurisdizione del giudice ordinario.
Va, invero, osservato in via generale che la giurisdizione del giudice amministrativo, anche nell’ipotesi in cui la stretta connessione tra posizioni di diritto soggettivo e posizione di interesse legittimo renda ravvisabile la giurisdizione esclusiva del medesimo, presuppone pur sempre la spendita di
poteri autoritativi di natura pubblicistica, costituenti esercizio primario delle prerogative che connotano l’ agere della pubblica amministrazione in funzione della realizzazione di un interesse pubblico. In difetto di questa connotazione, allorché l’azione della pubblica amministrazione si concreta in un’attività di carattere materiale, che si realizza al di fuori dell’esercizio di poteri pubblici e si risolve più direttamente nei confronti del privato nell’adozione di comportamenti, commissivi od omissivi, che recano offesa al principio del nemimem laedere , la giurisdizione non può che essere quella propria del giudice ordinario in quanto giudice preposto dall’ordinamento alla generale tutela giurisdizionale dei diritti.
Non sussiste, pertanto, la giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo poiché rilevano diritti soggettivi, e non interessi legittimi; né sussiste la giurisdizione esclusiva -in particolare, quella ipotizzata qui dal giudice ordinario -poiché anche in riferimento al contenzioso in materia espropriativa sono devolute dall’art. 133, lett. g), cod. proc. amm. alla cognizione esclusiva del g.a., con la sola eccezione di quelle riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità, solo le controversie “riconducibili, anche mediatamente, all’esercizio di un pubblico potere”.
Si è così statuito -affermandosi un principio di diritto cui si intende dare seguito anche in questa occasione -che l’inosservanza da parte della RAGIONE_SOCIALE, nella gestione e manutenzione dei beni che ad essa appartengono, delle regole tecniche, ovvero dei comuni canoni di diligenza e prudenza, può essere denunciata dal privato davanti al giudice ordinario sia quando tenda a conseguire la condanna ad un facere , sia quando abbia per oggetto la richiesta del risarcimento del danno patrimoniale, giacché una siffatta domanda non investe scelte ed atti autoritativi dell’amministrazione, ma un’attività soggetta al rispetto del principio del neminem laedere (Cass., Sez. VI-III, 23/09/2021, n. 25843; Cass., Sez. U, 6/09/2013, n. 20571; Cass., Sez. U, 14/03/2011, n. 5926).
Alla luce dei principi compendiati non è perciò dubitabile, venendo al caso di specie, la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario che andrà perciò doverosamente dichiarata.
La pretesa degli istanti, che si dolgono e denunciano la condotta omissiva della P.A. asseritamente astenutasi dal procedere, ultimati i lavori di messa in sicurezza del viadotto stradale, all’esecuzione delle opere atte a consolidare il fondo interessato rimasto in stato di dissesto a seguito di detti lavori, è esternazione di un diritto soggettivo dei medesimi che si iscrive nell’arco delle tutele accordate dall’art. 2043 cod. civ. e che ricade perciò nella giurisdizione del giudice ordinario.
Nulla spese trattandosi di regolamento di giurisdizione proposto d’ufficio
P.Q.M.
Dichiara la giurisdizione del giudice ordinario e cassa la pronuncia declinatoria del Tribunale di Vallo della Lucania avanti al quale rimette le parti.
Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della Sezioni Unite civili il giorno 25.6.2024.
Il Presidente
NOME COGNOME