Ordinanza di Cassazione Civile Sez. U Num. 23894 Anno 2025
Civile Ord. Sez. U Num. 23894 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 26/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20808/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME (CODICE_FISCALE domiciliato digitalmente per legge
ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in ROMA alla INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende, domiciliato digitalmente per legge
contro
ricorrente –
nonché contro
COMUNE DI COGNOME SUPERIORE, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME (CODICE_FISCALE, domiciliato digitalmente per legge
contro
ricorrente –
nonché contro
ASSICURATORI DEI RAGIONE_SOCIALE ASSUNTORI DEL RISCHIO DI CUI ALLA POLIZZA N NUMERO_DOCUMENTO, PROVINCIA DI SAVONA, REGIONE LIGURIA, ASSICURATORI DEI RAGIONE_SOCIALE ASSUNTORI DEL RISCHIO DI CUI ALLA POLIZZA N 10428227D
– intimati –
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO GENOVA n. 847/2023 depositata il 18/07/2023.
Udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 6/05/2025, dal Consigliere relatore NOME COGNOME viste le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
FATTI DI CAUSA
Nel 2017 RAGIONE_SOCIALE convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Savona, il Comune di Albisola Superiore chiedendone la condanna al risarcimento dei danni, quantificati in oltre sette milioni di euro.
A sostegno della proposta domanda l’attrice espose che veniva coinvolta dagli RAGIONE_SOCIALE (di seguito ‘RAGIONE_SOCIALE‘) nel piano di ristrutturazione di un proprio compendio immobiliare adibito a stabilimento industriale sito in Albisola Superiore (SV). A tal fine, RAGIONE_SOCIALE pattuiva con l’esponente un accordo per un intervento di riqualificazione urbanistico-edilizia di detta area e per la rilocalizzazione del suddetto insediamento in una diversa area produttiva di proprietà della medesima società, sita in Quiliano (SV), previo ottenimento dei necessari titoli abilitativi.
Rappresentò l’attrice che, nell’ambito di tale accordo, aveva stipulato con la RAGIONE_SOCIALE: b) in data 9/07/2004, un contratto avente ad oggetto la vendita, in proprio favore (di RAGIONE_SOCIALE, del complesso industriale sito in Albisola Superiore, soggetta alla condizione sospensiva del rilascio entro la data del 9/07/2010
(termine poi prorogato al 13/09/2000) del permesso di costruire sull’area per una cubatura non inferiore a m.c. 20.000, con mandato irrevocabile a proprio favore per la presentazione di tutte le pratiche amministrative necessarie e sempre in data 9/07/2004 un contratto avente ad oggetto la vendita, in proprio favore (di RAGIONE_SOCIALE, di un’ampia porzione di un compendio immobiliare di proprietà RAGIONE_SOCIALE, sita in Albisola Superiore, a fronte della corresponsione dell’ingentissima somma di € 1.000.000,00; b) in data 16/12/2010 un ulteriore mandato irrevocabile con conferimento in suo favore del potere di rappresentanza per ulteriori attività; c) in data 30/04/2011, un contratto preliminare di compravendita (venditrice RAGIONE_SOCIALE) dell’area sita in Quiliano (vendita di cosa futura costituita dal nuovo insediamento industriale produttivo); d) contratti reciproci di comodato temporaneo di uso delle rispettive aree site in Albisola e Quiliano.
A seguito di tali intese, in data 30/11/2007 veniva stipulato -previa Conferenza di Servizi deliberante in pari data -un Accordo di programma ai sensi dell’art. 34 del d.lgs. n. 267 del 2000 e dell’art. 44 della Legge Regione Liguria n. 36 del 1997 tra la Provincia di Savona, il Comune di Albisola Superiore e, in qualità di soggetti attuatori, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE. In forza di tale Accordo veniva approvata la variante al Piano Urbanistico Comunale (in seguito PUC) vigente di Albisola Superiore ai fini della delocalizzazione nel Comune di Quiliano del detto complesso produttivo Gavarry e al correlato recupero urbano delle aree a destinazione industriale dismesse di Albisola Superiore. Il Progetto Urbanistico Operativo (in seguito PUO) in variante al Piano Urbanistico Comunale veniva adottato, così come presentato da RAGIONE_SOCIALE con delibera del Consiglio Comunale di Albisola Superiore n. 92 del 19/12/2011.
All’esito poi della pubblicazione degli atti di approvazione del PUO e nell’imminenza della sottoscrizione della convenzione urbanistica prevista, un gruppo di proprietari di immobili limitrofi proponeva ricorso al Tar avverso gli atti di approvazione del PUO in variante al PUC in attuazione all’Accordo di programma e avverso l’accordo di programma stesso.
A seguito dell’impugnazione degli atti amministrativi suddetti, il Tar Liguria con sentenza n. 402 del 2/07/2013 -confermata dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 2403 del 12/05/2014 -accoglieva il ricorso e annullava tutti gli atti impugnati, ravvisando molteplici illegittimità e, in particolare, inversioni procedimentali, assenza di approfondimenti istruttori e motivazionali sull’aspetto idro -geologico in uno con l’assenza della verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) della variante al PUC approvata con l’Accordo di programma, così come imposto dalla normativa euro -unitaria vigente.
Dal definitivo annullamento da parte del Consiglio di Stato del noto Accordo di programma, nonché dell’annessa variante al PUC, RAGIONE_SOCIALE deduceva esserle derivato un grave danno scaturito dall’affidamento riposto non tanto e non solo sul predetto Accordo, ma sul complesso iter edilizio-urbanistico tramite il quale la stessa era entrata in rapporto con la P.A.
Il Comune di Albisola Superiore si costituiva in giudizio e contestava le domande e eccepiva in via pregiudiziale e il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e chiedeva di essere manlevato dalla Provincia di Savona, dalla Regione Liguria e dagli Assicuratori dei Lloyd’s.
Il Tribunale autorizzava le dette chiamate in giudizio.
La Provincia di Savona si costituiva in giudizio e chiedeva la chiamata in causa dei Lloyd’s con riferimento alla propria polizza e comunque deduceva la carenza di giurisdizione del giudice ordinario. Gli Assicuratori dei Lloyd’s si costituivano in causa e deducevano pure
la carenza di giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria a conoscere della controversia e altrettanto faceva la Regione Liguria. Gli Assicuratori dei Lloyd’s rimanevano contumaci con riferimento alla posizione del Comune di Albisola.
Il Tribunale di Savona, omessa l’attività istruttoria, fatte precisare le conclusioni, con sentenza n. 995 del 5/11/2019, dichiarava la carenza di giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria a conoscere della controversia.
La RAGIONE_SOCIALE impugnava la sentenza del Tribunale di Savona dinanzi alla Corte d’appello di Genova.
Il Comune di Albisola Superiore, la Provincia di Savona, la Regione Liguria, gli Assicuratori RAGIONE_SOCIALE con riferimento alla polizza n 10428227D e alla polizza A1201436808 resistevano all’impugnazione, ribadendo l’eccezione di carenza di giurisdizione del giudice ordinario a conoscere della controversia.
La Corte d’appello di Genova, con sentenza n. 847 del 12/07/2023, ha rigettato l’impugnazione.
Avverso la sentenza della corte territoriale propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, la RAGIONE_SOCIALE
Resistono, con separati controricorsi, il Comune di Albisola e gli Assicuratori dei LloydRAGIONE_SOCIALE con riferimento al certificato assicurativo n. NUMERO_DOCUMENTO
RAGIONI DELLA DECISIONE
La RAGIONE_SOCIALE propone i seguenti motivi di ricorso. Primo motivo: ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 1, 3 e 5, c.p.c., violazione ed erronea applicazione degli artt. 2043 c.c.; 1, 5, 112 e 113 c.p.c. e 133 c.p.a., nella parte in cui la Corte di Appello di Genova ha erroneamente imputato la causalità giuridica del danno lamentato da RAGIONE_SOCIALE al provvedimento illegittimo anziché al legittimo affidamento riposto nella P.A. per il rapporto con
la stessa instauratosi e avendo, così, confuso causa petendi e petitum sostanziale dedotto dalla RAGIONE_SOCIALE
La ricorrente afferma che l’azione proposta traeva fondamento dalla lesione dell’affidamento derivante da un provvedimento illegittimo favorevole.
Secondo motivo: ai sensi e per gli effetti dell’art. 360, primo comma, nn. 1 e 3, c.p.c., violazione ed erronea applicazione degli artt. 1, 5 e 112 c.p.c. e 133 CPA nonché degli artt. 48, 49, 50 e 59 Legge Regione Liguria n. 36 del 1997, nella parte in cui la Corte territoriale ha erroneamente ritenuto insussistente un affidamento da tutelare alla luce della asserita natura meramente programmatica, e non ampliativa, dell’Accordo di programma.
Il ricorso è fondato, per quanto di seguito esposto.
Queste Sezioni Unite, con l’ordinanza n. 25324 del 28/08/2023, hanno ritenuto, in controversia a questa pressoché integralmente sovrapponibile (decisa dal Tribunale di Savona con sentenza n. 997 del 5/11/2019 ossia dello stesso giorno della controversia in esame e in fase d’impugnazione di merito dalla Corte d’appello di Genova con sentenza n. 746 del 23/06/2022), in quanto proposta dalla RAGIONE_SOCIALE nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE, del Comune di Albisola Superiore, della Provincia di Savona e degli Assicuratori dei RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, quali assuntori del rischio di cui alle polizze n. NUMERO_DOCUMENTO contratta dal Comune di Albisola Superiore e n. 10428227D contratta dalla Provincia di Savona, questi ultimi rimasti intimati, che la giurisdizione a conoscere della controversia instaurata, sulla base degli stessi presupposti fattuali fatti valere nella presente controversia dall’RAGIONE_SOCIALE da parte della RAGIONE_SOCIALE, rientra nell’ambito della giurisdizione ordinaria, in quanto la tutela risarcitoria è stata chiesta a causa di un comportamento colposo
della Pubblica Amministrazione e non quale conseguenza, o in relazione a un provvedimento illegittimo della stessa, cosicché la domanda involge l’accertamento di una fattispecie complessa, esulante dall’ambito della giurisdizione amministrativa esclusiva, come delineato dall’art. 7 del c.p.a., e rientrante nell’ambito della giurisdizione ordinaria, in quanto consistente nell’affida mento ingenerato nel soggetto privato da parte della Pubblica Amministrazione con una serie di atti, anche con partecipazione dei soggetti privati, successivamente ritenuti illegittimi da parte del giudice amministrativo.
Le Sezioni Unite all’esito dello scrutinio della sentenza della Corte d’appello di Genova n. 746 del 23/06/2022 hanno ritenuto che la controversia instaurata dalla COGNOME rientrasse nell’ambito della giurisdizione del giudice ordinario ed hanno, pertanto, cassato la sentenza impugnata e rimesso gli atti al Tribunale di Savona.
A seguito della detta pronuncia di queste Sezioni Unite deve ritenersi che in ordine all’identificazione del plesso giurisdizionale competente sia formato il giudicato, poiché le parti del predetto giudizio e del presente sono pressoché coincidenti (difettando la sola costituzione in questo giudizio della COGNOME, che, tuttavia, aveva promosso quella già definito e sulla base di presupposti fattuali sostanzialmente identici, in quanto vengono in rilievo gli stessi atti amministrativi, in senso ampio, in entrambe le controversie, successivamente annullati dal giudice amministrativo) cosicché anche nel caso di specie il giudice competente deve essere individuato nel giudice ordinario d’appello.
La causa deve, invero, esser rimessa alla Corte d’appello di Genova, in diversa composizione, in quanto, la modifica dell’art. 354 c.p.c. di cui al d.lgs. n. 149 del 10/10/2022 (che non era ancora entrata in vigore al momento della decisione della causa instaurata dalla Gavarry e definita allo stato, in punto di giurisdizione, dall’ordinanza
n. 25324 del 28/08/2023) è pienamente applicabile nella specie, trattandosi di ricorso proposto dopo il 1/01/2023 e comporta che nei casi, quale quello in esame, in cui venga affermata la giurisdizione del giudice ordinario, che l’aveva negata, deve ritenersi preclusa la remissione al primo giudice per ragioni di giurisdizione e la causa debba, pertanto, essere rimessa al competente giudice ordinario d’appello, al quale è demandato anche di provvedere sulle spese di questo giudizio.
P.Q.M.
La Corte, a Sezioni Unite, accoglie il ricorso e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario; rinvia la causa alla Corte d’appello di Genova, in diversa composizione, la quale statuirà pure sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite