Ordinanza di Cassazione Civile Sez. U Num. 35328 Anno 2024
Civile Ord. Sez. U Num. 35328 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 31/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 481/2021 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante in carica, domiciliato per legge in ROMA, alla INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall ‘ avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE, domiciliazione telematica in atti
– ricorrenti –
contro
SV SPARKASSENVERSICHERUNG GEBAUDEVERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in ROMA alla INDIRIZZO presso lo studio dell ‘ avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), domiciliazione telematica in atti
– controricorrente –
nonché contro
KREISSPARKASSE TÜBINGEN, in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in ROMA alla INDIRIZZO presso lo studio dell ‘ avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE, che lo rappresenta e difende unitamente all ‘ avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE, domiciliazione telematica in atti
– controricorrente –
avverso la SENTENZA della CORTE d ‘ APPELLO di PERUGIA n. 166/2020, depositata il 4/03/2020;
udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 12/11/2024, dal Consigliere NOME COGNOME
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME il quale ha concluso per il rigetto del ricorso, riportandosi alla memoria depositata per l ‘ adunanza del 22/05/2024 dinanzi alla Sezione Terza.
FATTI DI CAUSA
Dalla sentenza della Corte d ‘ appello di Perugia risulta quanto segue: NOME COGNOME con atto notarile del 12/04/2011, stipulò un contratto di acquisto di un immobile, sito in Hechingen, città della Repubblica Federale Tedesca, con la venditrice NOME COGNOME e corrispose parte del prezzo, pari a complessivi quattrocentomila euro, tramite un contratto di mutuo, stipulato dal padre NOME COGNOME dell ‘ importo di euro cento settantacinquemila, con clausola di versamento del restante importo entro il 31/10/2011.
Il versamento di quanto ancora dovuto venne effettuato in contanti per novantacinquemila euro da NOME COGNOME e il resto mediante un nuovo finanziamento.
Il detto immobile, assicurato contro i danni secondo la legge tedesca, il 6/02/2012, prima che fosse perfezionata la vendita, con la trascrizione nel libro fondiario, secondo quanto previsto dalla legge
della Repubblica Federale Tedesca, subì un incendio e venne gravemente danneggiato.
NOME COGNOME, NOME COGNOME NOME COGNOME, la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE, sostenendo che l ‘ immobile, sede operativa della RAGIONE_SOCIALE, era coperto da una polizza assicurativa e che, secondo il diritto tedesco, l ‘ acquirente era obbligato a subentrare nel detto contratto di assicurazione, o a stipulare una nuova polizza assicurativa e che a causa della mancata fornitura da parte sia della venditrice COGNOME, sia da parte della banca Kreissparkasse Tübingen, sia da parte della compagnia assicuratrice RAGIONE_SOCIALE, della documentazione necessaria per sottoscrivere il contratto di assicurazione o per subentrare in quello già in essere e per il pagamento della seconda rata del prezzo, non avevano potuto tutelare pienamente i loro diritti, convenivano in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Terni, la SV RAGIONE_SOCIALE (d ‘ ora innanzi SV) e la Kreissparkasse Tübingen (in seguito KSK) al fine di ottenere il risarcimento dei danni, posto che la SV aveva loro corrisposto solo la somma di duecentotrentamila euro, unilateralmente da essa determinata e che essi avevano sborsato oltre ottanta seimila euro per effettuare sull ‘ immobile delle riparazioni urgenti, rivelatesi successivamente inutili, in quanto l ‘ immobile era irrecuperabile.
I danni erano chiesti per oltre undici milioni di euro, a titolo di danno patrimoniale, per i danni subiti dall’immobile, anche in relazione alla perdita della possibilità di adibirlo ad attività lucrativa e inoltre in quanto nell ‘ immobile andato distrutto erano situati trecento sensori geiger muller di proprietà della RAGIONE_SOCIALE che pure erano andati distrutti, e altri strumenti misuratori di alta precisione, e a titolo di danno non patrimoniale, specificamente alla salute ed esistenziale, a causa della situazione di stress emotivo vissuto dal giorno della distruzione dell’immobile .
Entrambe le società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE convenute si costituirono in giudizio dinanzi al Tribunale di Terni, eccependo la carenza di giurisdizione del giudice italiano in favore della giurisdizione del giudice della Repubblica Federale Tedesca, sulla base del Regolamento UE n. 1215/1218 (Regolamento Bruxelles 1 bis ) e chiedendo entrambe, nel merito, il rigetto della domanda risarcitoria.
Il Tribunale di Terni, con sentenza n. 336 del 3/05/2017, dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice italiano in favore del giudice tedesco su tutte le domande.
La sentenza era impugnata da NOME e NOME COGNOME e da NOME COGNOME, dalla RAGIONE_SOCIALE e dalla RAGIONE_SOCIALE
La SV e la KSK resistevano all ‘
impugnazione.
La Corte d ‘ appello di Perugia, con sentenza n. 166 del 4/03/2020, ha accolto l ‘ impugnazione proposta da NOME e NOME COGNOME e ha, quindi, dichiarato la giurisdizione del giudice italiano con riferimento alle domande da essi proposte, e ha, quindi, rimesso la causa al Tribunale di Terni, ma ha rigettato nel resto l ‘ impugnazione e, segnatamente, quella degli altri originari attori in punto di giurisdizione.
Avverso la sentenza della Corte territoriale NOME COGNOME e la RAGIONE_SOCIALE propongono ricorso per motivi attinenti alla giurisdizione ai sensi dell ‘ art. 360, comma primo, n. 1 c.p.c. (nell ‘ intestazione del ricorso è richiamato prima l ‘ art. 362 c.p.c.).
Rispondono con separati controricorsi la SV e la KSK.
Il ricorso era stato originariamente assegnato alla sezione Terza di questa Corte.
Il ricorso, chiamato all ‘ adunanza camerale del 22/05/2024 dinanzi detta Sezione, è stato, quindi, rimesso, con ordinanza interlocutoria n. 15773 del 5/06/2024 alla Prima Presidente, in quanto esso involge questioni di giurisdizione.
La Prima Presidente lo ha assegnato alle Sezioni Unite.
Il ricorso è stato chiamato all ‘
udienza del 12/11/2024.
Il Procuratore generale ha concluso riportandosi alle conclusioni scritte depositate per l ‘ adunanza camerale dinanzi alla sezione Terza.
L ‘ avvocato NOME COGNOME per le ricorrenti ha depositato atto denominato «Integrazione della memoria ex art. 380 bis 1 c.p.c.».
La KSK ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo le ricorrenti denunciano: violazione e (o) falsa applicazione degli artt. 6 n. 2 ed 8 n 2 del Regolamento di Bruxelles e degli artt. 105, 106 c.p.c. in relazione all ‘ art. 360, comma primo, n. 1 e 3 c.p.c.
Le ricorrenti sostengono che, alla luce della suddetta normativa, la giurisdizione italiana avrebbe dovuto essere affermata anche per le domande risarcitorie da esse formulate, quali terzi danneggiati dall ‘ incendio.
Deducono che esse, in considerazione dell ‘ evidente connessione oggettiva e soggettiva (dal lato passivo), ai sensi degli artt. 105 e 106 c.p.c., avevano la facoltà di intervenire e di prendere posizione nella lite principale contro la compagnia assicuratrice al fine di ottenere il risarcimento dei danni diretti dell ‘ incendio nonché dei danni riflessi dovuti all ‘ inadempimento contrattuale (danni tutti pienamente tutelati dall ‘ ordinamento tedesco).
Soggiungono che nel diritto tedesco il mezzo principale per interrompere la prescrizione è proprio l ‘ intervento litisconsortile, da esse attuato nel giudizio di merito.
In definitiva, secondo le ricorrenti, la Corte d ‘ Appello di Perugia ha errato: da un lato, perché ha applicato il diritto tedesco ai due assicurati COGNOME, mentre non ha applicato il diritto tedesco alla RAGIONE_SOCIALE e alla RAGIONE_SOCIALE danneggiate di riflesso, pur trattandosi della medesima situazione; e, dall ‘ altro, perché ha ignorato che, applicando il diritto tedesco, si avrebbe avuto un
litisconsorzio necessario con diritto di intervento da parte dei terzi danneggiati di riflesso dall ‘ inadempimento assicurativo.
Con il secondo motivo le ricorrenti denunciano: violazione e (o) falsa applicazione dell ‘ art. 6 del Regolamento Roma 1 in relazione all ‘ art. 360 c.p.c. nella parte in cui la Corte territoriale ha applicato a NOME COGNOME e a NOME COGNOME la legge tedesca e, in particolare, l ‘ art. 61 VVG (legge sulle assicurazioni della Repubblica Federale Tedesca) della legge contrattuale tedesca (responsabilità da contatto sociale qualificata in ambito assicurativo, in tedesco semplicemente Beratungsvertrag o «contratto di consulenza»), mentre ha affermato il loro difetto di legittimazione attiva per i danni riflessi, che essi avevano subito a causa del ritardo nell ‘ adempimento, così non applicando nei loro confronti il diritto tedesco.
Le ricorrenti ribadiscono che nel diritto tedesco il mezzo principale per interrompere la prescrizione è proprio l ‘ intervento litisconsortile, da esse attuato nel giudizio di merito.
Con il terzo motivo le ricorrenti denunciano: violazione e (o) falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e degli artt. 24 e 111 Costituzione in combinazione con l ‘ art. 138 del codice civile tedesco (inviolabilità del diritto di difesa, giusto processo, giusta durata e divieto di mentire in giudizio), con sanzione di nullità della sentenza.
Sottolineano che RAGIONE_SOCIALE ( broker assicurativo iscritto alla camera di commercio come rappresentante assicurativo) ha dichiarato di non essere una società assicurativa e di non rappresentare l ‘ assicuratore SV, ma, poiché detta dichiarata circostanza era ed è falsa, sono state violate le richiamate disposizioni del codice civile tedesco.
Le ricorrenti osservano che, per il diritto tedesco, la sanzione per il mendacio è la nullità assoluta di qualsiasi sentenza in cui esso sia stato utilizzato, mentre nel caso di specie le società convenute RAGIONE_SOCIALE SV hanno ottenuto il favore della compensazione delle spese
processuali con i COGNOME ed il favore della vittoria delle spese nei loro confronti.
In via preliminare deve scrutinarsi la tesi della difesa delle ricorrenti prospettata nell ‘ atto denominato «Integrazione della memoria ex art. 380 bis 1 c.p.c.», che richiama espressamente l ‘ atto depositato in primo grado dinanzi al Tribunale di Terni, relativa alla mancanza di procura alle liti o alla lite, in capo ai difensori della SV e della KSK.
In particolare, la questione concerne, secondo il difensore delle ricorrenti, il fatto che gli avvocati difensori della SV rappresentano, dinanzi alla Corte d ‘ Appello di Roma, in altro giudizio, recante R.g. n. 6853 del 2019, tra i COGNOME e il notaio NOME COGNOME convenuto dalla RAGIONE_SOCIALE e dalla RAGIONE_SOCIALE quale debitore in solido con la stessa SV, cosicché vi sarebbe un palese conflitto di interessi, che comporterebbe la nullità della costituzione in giudizio.
La tesi non merita accoglimento.
È, invero, evidente dalla stessa prospettazione difensiva delle ricorrenti e dalla giurisprudenza da esse richiamata nell ‘ atto suddetto, alle pag. 4 e segg., che non vi è alcun conflitto d ‘ interessi tra la posizione della SV e quella del notaio COGNOME in quanto entrambi sono convenuti in giudizio, sia in questa sede, sia, a quanto è dato comprendere sulla base della prospettazione delle ricorrenti, nel giudizio pendente dinanzi la Corte d ‘ Appello di Roma, ai fini del risarcimento danni da illecito extracontrattuale, per avere omesso di fornire adeguata documentazione alle ricorrenti, nei cui confronti non sussisteva alcun vincolo contrattuale, situazione che, anzi, al contrario di quanto prospettato, rivela una comunanza di interessi (e non un conflitto, come nel caso di Cass. n. 19262 del 7/07/2021, richiamata dalla difesa delle ricorrenti) tra la SV e il notaio COGNOME che legittima l ‘ adozione di una comune linea difensiva, se del caso mediante uno o più avvocati comuni (si veda, per l’incompatibilità
della nomina dello stesso avvocato per più parti, nel caso di conflitto d’interessi Cass. n. 22772 del 25/09/2018 Rv. 650921 – 01).
Il Pubblico Ministero ha fatto correttamente rilevare, in relazione al primo motivo di impugnazione, come siano state erroneamente richiamate in ricorso le disposizioni contenute nel il Regolamento (UE) n. 1215/2012 del 12 dicembre 2012 (indicato dalla parte ricorrente quale ‘Regolamento di Bruxelles’) e individuate dalle ricorrenti quali oggetto di violazione da parte del giudice d’appello. In particolare, il contenuto dell’art. 6 n. 2 citato dalle ricorrenti corrisponde, in realtà, al contenuto dell’art. 8 n. 2, che stabilisce come: «Una persona domiciliata in uno Stato membro può inoltre essere convenuta: 2) qualora si tratti di chiamata in garanzia o altra chiamata di terzo, davanti all’autorità giurisdizionale presso la quale è stata proposta la domanda principale, a meno che qu est’ultima non sia stata proposta solo per distogliere colui che è stato chiamato in causa dalla sua autorità giurisdizionale naturale; ‘ ». Parimenti errato è il richiamo delle ricorrenti all’art. 8 n. 2, il cui contenuto r iportato risponde, invece, al contenuto dell’art. 11, comma 1, lett. b), in base al quale: « L’assicuratore domiciliato in uno Stato membro può essere convenuto: b) in un altro Stato membro, davanti all’autorità giurisdizionale del luogo in cui è domiciliato l’attore qualora l’azione sia proposta dal contraente dell’assicurazione, dall’assicurato o da un beneficiario; ».
Tanto premesso, il primo motivo di ricorso, che si incentra sull ‘ essere la NOME COGNOME e la RAGIONE_SOCIALE litisconsorti rispetto al giudizio principale, è infondato.
Invero NOME COGNOME ha, sin dal primo grado di giudizio dinanzi al Tribunale di Terni, come è agevolmente riscontrabile mediante la lettura della sentenza impugnata, assunto la veste processuale di attore, insieme ai COGNOME e lo stesso è a dirsi per la RAGIONE_SOCIALEe per la RAGIONE_SOCIALE, che non ha proposto il ricorso in esame e, quindi, non è parte di questo giudizio).
L ‘ assunzione della qualità di parte attrice esclude che la COGNOME possa ora assumere, nell ‘ ambito dello stesso giudizio, sebbene nella diversa fase di legittimità, la veste di litisconsorte.
Infatti, la giurisdizione per ragioni di connessione soggettiva appare limitata, dal Regolamento Bruxelles (UE) n. 1215/2012 del 12 dicembre 2012, alle ipotesi di legittimazione processuale passiva e non attiva, quale quella che, con il primo motivo di ricorso, le ricorrenti chiedono che sia affermata. In altri termini, il litisconsorzio attivo meramente facoltativo, siccome dipendente dalla scelta discrezionale degli attori, non è idoneo a mutare gli ordinari criteri di attribuzione della giurisdizione, ove la diversità della causa petendi configuri -come nella specie -una ontologica diversità della pretesa azionata, sia pure con unitaria azione, in uno ad altri attori. L ‘ affermazione delle ricorrenti che per il diritto tedesco una delle facoltà per interrompere la prescrizione sia l ‘ intervento adesivo autonomo è irrilevante, in quanto la titolarità di una facoltà, anche quando sia fruibile in un diverso ordinamento nazionale, dal punto di vista sostanziale o processuale, non arreca deroga al riparto di giurisdizione quanto alla relativa domanda.
Il primo motivo di ricorso è, pertanto, rigettato.
Il secondo motivo è infondato.
La Corte d ‘ Appello di Perugia ha, nella sentenza impugnata, affermato che NOME COGNOME e la RAGIONE_SOCIALE avevano al più subito dei danni di riflesso, in considerazione della carenza di rapporti contrattuali di esse con le società convenute RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE Viceversa, la prospettazione difensiva delle ricorrenti è nel senso dell ‘ avere loro una posizione di litisconsorzio, che, nella specie, come scritto il relazione al primo motivo di ricorso, non è tale, avendo esse agito non quali chiamate in causa o intervenienti, volontarie o su ordine del giudice, bensì facendo valere sin dalla prima fase del giudizio, l ‘ identica posizione di danneggiate ma non in dipendenza di vincoli contrattuali, quale quella fatta valere, a titolo contrattuale, da
NOME e NOME COGNOME come fatto palese dalla piana lettura della sentenza di primo grado e come ribadito anche da quella d ‘ appello. In ordine alla domanda di risarcimento danni da illecito extracontrattuale non ha alcuna influenza la circostanza dell ‘ essere NOME COGNOME moglie di NOME COGNOME in quanto comunque ella agisce ed ha agito a titolo extracontrattuale, non avendo stipulato alcun contratto con la SV e (o) la KSK.
Inoltre, la qualifica di consumatore, che le ricorrenti chiedono che sia valutata ai fini del riconoscimento della loro posizione di litisconsorti è, infine, da escludersi, in tesi per la RAGIONE_SOCIALE che è evidentemente una persona giuridica che agisce in qualità di esercente un’attività professionale , e per la Ndreca in quanto non risulta dedotta, e tantomeno provata, alcuna relazione contrattuale con le controparti SV e RAGIONE_SOCIALE.
Il secondo motivo di ricorso è, pertanto, al pari del primo, rigettato.
Il terzo motivo è inammissibile: non sono specificamente indicate le circostanze fattuali dalle quali desumere che la KSK o, meglio, un suo rappresentante abilitato a rendere dichiarazioni per la stessa, abbia dichiarato che la detta società non è un ‘ assicurazione o un broker e che essa non rappresentava un ‘ assicurazione, ossia la società SV. Invero la qualifica di assicuratore della SV, che secondo la prospettazione delle ricorrenti sarebbe stata negata dai rappresentanti o dai difensori della KSK è una delle circostanze, ulteriore rispetto a quella dell’essere la SV parte contrattuale, sulla cui base è fondata, ancora dalla stessa difesa delle ricorrenti, l’affermazione della sussistenza della giurisdizione del giudice italiano.
Il terzo motivo è, quindi, dichiarato inammissibile.
Con riferimento all ‘ istanza, formulata dal difensore dei ricorrenti nella memoria dinanzi alla Sezione Terza civile e reiterata con la memoria dinanzi alle Sezioni Unite, di rimessione della questione alla
Corte UE, del seguente, testuale, tenore: «si chiede di chiarire se l ‘ articolo 8, paragrafo 1 e 3, l ‘ articolo 11 comma 1 lettera b, l ‘ art. 13 comma 1, l ‘ art. 14 comma 2, nonché l ‘ art. 30 del regolamento UE 1215/2012, devono essere interpretati nel senso che consentano al coniuge dell ‘ assicurato, sussistendo il regime di comunione dei beni ed il conseguente diritto personale al godimento dell ‘ immobile assicurato e dei suoi frutti, anche quale casa coniugale, di adire la giurisdizione dello Stato di residenza al fine di conseguire il risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti in seguito al ritardo/inadempimento assicurativo che non ha permesso di godere della casa coniugale» ritengono queste Sezioni Unite che si tratta di questione interpretativa per la quale non risulta necessaria la richiesta di interpretazione alla Corte UE, attesa l ‘ evidenza dell ‘ interpretazione delle dette norme come già affermato in precedenza da questa Corte (Cass. n. 22103 del 22/10/2007 Rv. 599710 -01), secondo la quale il giudice nazionale di ultima istanza non è soggetto all ‘ obbligo di rimettere alla Corte di giustizia delle Comunità europee la questione di interpretazione di una norma comunitaria quando non la ritenga rilevante ai fini della decisione o quando ritenga di essere in presenza di un acte claire che, in ragione dell ‘ esistenza di precedenti pronunce della Corte ovvero dell ‘ evidenza dell ‘ interpretazione, rende inutile (o non obbligato) il rinvio pregiudiziale (cfr. Corte di Giustizia CEE 6 ottobre 1982 in causa C-283/81, RAGIONE_SOCIALE, sulla cui linea, tra le più recenti, si sono poste le sentenze 5 aprile 2016, C-689/13, RAGIONE_SOCIALE, 28 luglio 2016 e 6 ottobre 2021, C-561/19 RAGIONE_SOCIALE). Invero il carattere derivativo della pretesa del coniuge in regime di comunione legale a fruire delle eventuali conseguenze favorevoli delle azioni del coniuge assicurato, rispetto alla pretesa del coniuge assicurato, esclude una posizione giuridica soggettiva contrattuale immediata in capo al primo, cioè direttamente derivante dal contratto stesso e, così, la
configurabilità sia di un’azione diretta di quegli nei confronti della assicuratrice, sia dei presupposti per radicare la giurisdizione del foro del luogo in cui si verifica il danno riflesso .
Il ricorso in conclusione deve essere rigettato.
Va, pertanto, dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano.
La regolazione delle spese segue la soccombenza, con liquidazione come da dispositivo, in favore di ciascuna delle due controricorrenti SV e KSK.
Deve, infine, attestarsi la sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell ‘ impugnazione) di cui all ‘ art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 30/05/2002.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e, per l’effetto, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice italiano sulle domande proposte dagli odierni ricorrenti. Condanna le ricorrenti al pagamento delle spese in favore di ciascuna controricorrente, che liquida per ognuna di esse in Euro 8.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell ‘ art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti e in favore del competente Ufficio di merito, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite