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Giurisdizione giudice italiano: il caso del terzo leso

La Corte di Cassazione ha stabilito che manca la giurisdizione del giudice italiano per le domande di risarcimento avanzate da terzi (una persona fisica e una società) che hanno subito danni indiretti a seguito di un sinistro occorso a un immobile in Germania, assicurato presso una compagnia tedesca. La decisione si fonda sulla mancanza di un rapporto contrattuale diretto tra i terzi e l’assicuratore, presupposto necessario secondo il Regolamento UE 1215/2012 per radicare la competenza nel foro dell’attore.

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Giurisdizione Giudice Italiano: Quando il Terzo Danneggiato Non Può Agire in Italia

L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione a Sezioni Unite affronta un tema cruciale nel contenzioso internazionale: la giurisdizione del giudice italiano nelle controversie assicurative transfrontaliere, con particolare riferimento alla posizione dei terzi che subiscono un danno indiretto. La pronuncia chiarisce i limiti del cosiddetto “foro dell’attore” previsto dal Regolamento UE 1215/2012, negando la sua applicabilità a chi non è parte diretta del contratto di assicurazione.

I Fatti di Causa

La vicenda trae origine dall’acquisto di un immobile in Germania da parte di due persone fisiche. Per finanziare parte del prezzo, veniva stipulato un contratto di mutuo. L’immobile, prima del perfezionamento della vendita, veniva gravemente danneggiato da un incendio. Essendo l’edificio coperto da una polizza assicurativa stipulata con una compagnia tedesca, gli acquirenti, insieme a una società e a un familiare, convenivano in giudizio l’assicuratore e un intermediario finanziario (una banca) dinanzi al Tribunale italiano per ottenere il risarcimento dei danni.

I danni richiesti erano ingenti e comprendevano non solo il danno patrimoniale subito dall’immobile, ma anche la perdita di beni strumentali di proprietà della società che aveva la sua sede operativa nell’edificio, e un danno non patrimoniale per lo stress emotivo subito. Sia il Tribunale di primo grado che la Corte d’Appello (per quanto riguarda le posizioni del familiare e della società) avevano dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano in favore di quello tedesco.

Le doglianze dei ricorrenti e la questione della giurisdizione

I ricorrenti, ovvero il familiare e la società, si sono rivolti alla Corte di Cassazione sostenendo che la giurisdizione italiana avrebbe dovuto essere affermata anche per le loro domande. Essi si qualificavano come “terzi danneggiati dall’incendio” e, in virtù della connessione soggettiva e oggettiva con la causa principale intentata dagli acquirenti assicurati, ritenevano di avere diritto a intervenire nel processo. In sostanza, la loro tesi si basava sull’idea che il litisconsorzio e la connessione tra le cause potessero attrarre la loro domanda sotto la giurisdizione italiana, già radicata per gli assicurati diretti.

La Decisione della Corte sulla Giurisdizione del Giudice Italiano

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha rigettato il ricorso, confermando il difetto di giurisdizione del giudice italiano per le domande proposte dai terzi. La Corte ha stabilito che la facoltà per l’assicurato di convenire l’assicuratore davanti al giudice del proprio domicilio, prevista dal Regolamento Bruxelles 1 bis, è una regola speciale che non può essere estesa per analogia a soggetti che, pur danneggiati, sono estranei al rapporto contrattuale.

Le Motivazioni della Sentenza

Il cuore della decisione risiede nell’interpretazione rigorosa delle norme sulla giurisdizione contenute nel Regolamento UE n. 1215/2012. La Corte ha spiegato che la giurisdizione per ragioni di connessione soggettiva è limitata alle ipotesi di legittimazione passiva (più convenuti), non a quelle di legittimazione attiva (più attori con titoli diversi).

Nel caso di specie, i ricorrenti (il familiare e la società) avevano agito in giudizio come attori fin dal primo grado, facendo valere una pretesa basata su un titolo extracontrattuale (danno di riflesso), distinta e autonoma rispetto a quella degli acquirenti, che derivava invece dal contratto di assicurazione. L’aver agito insieme in un unico processo (litisconsorzio attivo facoltativo) non è sufficiente a creare la giurisdizione dove le norme europee non la prevedono.

La Corte ha precisato che la posizione dei ricorrenti era quella di soggetti che avevano subito un “danno di riflesso”, ma non potevano vantare alcun rapporto contrattuale, né diretto né indiretto, con la compagnia assicuratrice o con la banca convenute. Di conseguenza, non rientravano nelle categorie protette (contraente, assicurato o beneficiario) a cui il Regolamento consente di adire il giudice del proprio domicilio. L’eventuale facoltà, prevista dal diritto tedesco, di intervenire in un giudizio per interrompere la prescrizione è stata ritenuta irrilevante ai fini della determinazione della giurisdizione internazionale.

Infine, la Cassazione ha respinto la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, ritenendo la questione un acte claire, ovvero una norma la cui interpretazione è sufficientemente chiara da non richiedere ulteriori chiarimenti.

Conclusioni: Implicazioni Pratiche

Questa ordinanza offre un’importante lezione pratica per chi opera in contesti transfrontalieri. La possibilità di citare in giudizio una controparte straniera nel proprio paese è un’eccezione alla regola generale del foro del convenuto ed è strettamente legata alla qualifica giuridica delle parti. I terzi che subiscono danni indiretti, pur avendo un interesse economico legato a un contratto di assicurazione, non possono beneficiare delle norme di favore previste per le parti contrattuali. Per tali soggetti, la via corretta per ottenere un risarcimento è quella di agire dinanzi al giudice del luogo in cui il convenuto ha il proprio domicilio o, se applicabile, del luogo in cui l’evento dannoso si è verificato, che in questo caso era la Germania.

Un terzo che subisce un ‘danno di riflesso’ può citare in giudizio un’assicurazione straniera davanti al giudice italiano?
No. Secondo la Corte di Cassazione, la giurisdizione del giudice italiano sussiste solo per le parti del contratto di assicurazione (contraente, assicurato, beneficiario). Un terzo che subisce un danno indiretto, non avendo un rapporto contrattuale diretto con l’assicuratore, non può avvalersi del foro speciale del proprio domicilio e deve agire nel paese del convenuto.

Le norme sul litisconsorzio del codice di procedura civile italiano possono estendere la giurisdizione del giudice italiano in un caso internazionale?
No. La Corte ha chiarito che il litisconsorzio attivo (più attori che agiscono insieme) non è idoneo a modificare i criteri di giurisdizione stabiliti dal Regolamento UE 1215/2012. La connessione tra le cause non può radicare la giurisdizione per domande che, prese singolarmente, ne sarebbero prive.

Perché la Corte ha negato la giurisdizione italiana per la moglie dell’assicurato e per la società a lui collegata?
La giurisdizione è stata negata perché né la moglie né la società erano parti del contratto di assicurazione. Le loro domande di risarcimento si basavano su un titolo extracontrattuale (danno da illecito), poiché lamentavano danni subiti in via indiretta. Tale posizione non rientra tra quelle tutelate dalle norme speciali del Regolamento UE che consentono di agire presso il foro dell’attore.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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