Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 26872 Anno 2024
Civile Sent. Sez. L Num. 26872 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/10/2024
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 23043/2022 R.G. proposto da:
NOME COGNOME , domiciliato in Roma presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, con diritto di ricevere le comunicazioni all’indicato indirizzo PEC dell’AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE) in Liquidazione Coatta Amministrativa , in persona del Commissario Liquidatore
– intimato – avverso il decreto n. 2196/2022 del Tribunale di Roma, depositato l’8 .9.2022;
udita la relazione svolta nella pubblica udienza del l’11 .9.2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell’AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso; udita l ‘ AVV_NOTAIO;
FATTI DI CAUSA
Il ricorrente -già appartenente al corpo militare della RAGIONE_SOCIALE -chiese l’ ammissione al passivo della Liquidazione Coatta Amministrativa dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di un credito di € 132. 147,60, in linea capitale, vantato a titolo di retribuzioni arretrate, sul presupposto di avere avuto diritto al conferimento del grado di colonnello a decorrere dal 1°.1.2009 e fino al 31.1.2017.
Il Tribunale di Roma respinse la domanda, rilevando, da un lato, che l’accertamento del credito , in quanto derivante da un rapporto di pubblico impiego non contrattualizzato, era «ascrivibile RAGIONE_SOCIALE giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo» ; dall’altro lato, che tale giudice aveva già deciso la controversia con sentenza passata in giudicato e che l’esito era stato negativo per il lavoratore .
Contro il decreto del Tribunale il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione ai sensi degli artt. 209 e 99, ultimo comma, legge fall., articolato in due motivi, nel primo dei quali sono accumulate le denunce di tre distinte violazioni di legge.
LRAGIONE_SOCIALE è rimasto intimato. In assenza di memorie scritte, RAGIONE_SOCIALE pubblica udienza il Pubblico Ministero ha concluso per il rigetto del ricorso, mentre il difensore del ricorrente ha insistito per il suo accoglimento.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: «Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. in relazione all’art. 2 4 legge fall. in combinato disposto con l’art. 63, commi 1, 2 e 4, d.lgs. n. 165 del 2001. Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. in relazione all’art. 24 Costituzione (diritto di azione in giudizio) e dell’art. 113 Costituzione (principio della tutela giurisdizionale nei confronti degli atti della P.A.). Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. in relazione all’art. 324 c.p.c. e 2909 c.c.».
Il ricorrente ravvisa una contraddizione laddove il Tribunale, da un lato, ha negato la propria giurisdizione in favore del giudice
amministrativo, ma dall’altro lato ha deciso nel merito con un rigetto della domanda di ammissione al passivo. Sostiene, inoltre, che la giurisdizione non poteva che spettare al tribunale fallimentare, in forza dell’attrazione dettata dall’art. 24 legge fall. Infine, contesta l’opponibilità al giudice della procedura concorsuale del giudicato contenuto nella sentenza del Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana (che negò al ricorrente la promozione al grado di colonnello), in quanto tale sentenza sarebbe stata emessa in difetto di giurisdizione.
1.1. Al netto dei possibili profili di inammissibilità, il motivo è palesemente infondato.
1.1.1. Non vi è alcuna contraddizione, nella decisione del Tribunale di Roma, che ha, ad un tempo, rilevato il difetto di giurisdizione sul merito della controversia e respinto la domanda di ammissione al passivo.
Nel caso in cui il credito oggetto di domanda di ammissione al passivo sia contestato e il suo accertamento sia riservato a una giurisdizione diversa da quella ordinaria, il giudice delegato RAGIONE_SOCIALE procedura concorsuale deve ammettere il credito al passivo con riserva, come credito condizionato, in attesa del suo accertamento da parte della giurisdizione competente , ai sensi dell’art. 96 , comma 2, n. 1, legge fall. (v., con specifico riferimento RAGIONE_SOCIALE giurisdizione del giudice amministrativo, Cass. S.U. n. 33944/2023).
Naturalmente, l’ammissione con riserva si giustifica nel caso in cui sia pendente il giudizio per l’accertamento del credito davanti RAGIONE_SOCIALE giurisdizione competente ovvero nel caso in cui il soggetto che vanta il diritto sia ancora in termini per attivare il relativo giudizio, all’esito del quale il giudice delegato scioglierà la riserva con il definitivo provvedimento di ammissione o di rigetto della domanda (art. 113 -bis legge fall.).
Nel caso di specie, coerentemente, il Tribunale di Roma, ritenuta la giurisdizione del giudice amministrativo, ha constatato che questo si era già pronunciato con decisione non più impugnabile
sulla domanda del ricorrente, rigettandone la pretesa al grado di colonnello, e ha quindi a sua volta immediatamente negato l’ammissione al passivo del relativo credito. Non avrebbe, infatti, avuto alcun senso l’adozione di una riserva con riferimento ad un evento condizionante (l’accoglimento della domanda da parte del giudice della giurisdizione competente) di cui si era già constatato il definitivo mancato avveramento.
1.1.2. Per quanto riguarda, poi, l ‘afferma ta attribuzione del merito della controversia RAGIONE_SOCIALE giurisdizione amministrativa, è assorbente il rilievo del giudicato intervenuto sul punto con la sentenza, non impugnata, della Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana.
Il ricorrente non contesta che la sentenza del giudice amministrativo sia passata in giudicato, né l’ identità di petitum e causa petendi tra la domanda proposta in quella sede e quella svolta davanti al Tribunale di Roma. Sostiene, tuttavia, che non potrebbe essersi formato il giudicato, proprio per la mancanza di giurisdizione del giudice amministrativo.
È evidente la fRAGIONE_SOCIALEcia dell’argomento, perché il giudicato si è formato (anche) proprio sulla giurisdizione del giudice amministrativo e, pertanto, non si può più negare la giurisdizione, se non negando il giudicato, che è invece è un dato documentato e pacifico.
1.1.3. L’assorbente rilievo del giudicato sulla giurisdizione, rende addirittura superfluo osservare che non meno corretta è la decisione del Tribunale laddove questo ha affermato, con proprio acc ertamento che costituisce un’ autonoma ratio decidendi , la giurisdizione del giudice amministrativo sulle cause relative a rapporti di lavoro del «personale militare», quantunque non facente parte delle forze armate (vedi: Corte cost., ordinanza n. 273/1999 e art. 3 d.lgs. n. 165 del 2001).
Tale affermazione è contestata dal ricorrente invocando il «principio di attrazione della domanda al foro fallimentare ex art. 24
legge fall.». Sennonché l’art. 24 legge fall. non è una norma sul riparto di giurisdizione, ma soltanto una norma sulla competenza. Per quanto riguarda l’accertamento dei crediti vantati nei confronti di un soggetto sottoposto a fallimento o a liquidazione coatta amministrativa, la giurisdizione rimane invariata e il raccordo con la procedura concorsuale è affidato al sopra menzionato meccanismo dell’ammissione con riserva .
Il secondo motivo censura «Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. in relazione ai principi del giusto processo e del doppio grado di processo».
Con questo motivo il ricorrente si duole del fatto che il Tribunale abbia tenuto conto della citata sentenza della Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana nonostante essa fosse stata prodotta in causa soltanto in sede di definitiva precisazione delle conclusioni, il che avrebbe «precluso il contraddittorio processuale».
2.1. Il motivo -che avrebbe dovuto essere correttamente qualificato come denuncia di nullità della sentenza ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. -è infondato, perché da quanto dichiarato nel ricorso («controparte ha prodotto la sentenza (solo) in sede di precisazione delle conclusioni definitive») e da quanto si legge nel decreto impugnato («si rileva che, in sede di comparsa conclusionale, l’opponente abbia ritenuto di non contraddire specificamente, limitandosi ad eccepire la tardività della costituzione di controparte») risulta smentita la (del resto generica e immotivata) affermazione del ricorrente secondo cui egli non avrebbe «potuto pertanto, in sede di giudizio di primo grado, sollevare le questioni qui ampiamente argomentate con riguardo RAGIONE_SOCIALE formazione del giudicato esterno de quo in violazione dei principi dell’or dinamento».
Ciò fermo restando il consolidato principio -che lo stesso ricorrente non mette in discussione -secondo cui il giudicato esterno è rilevabile d ‘ ufficio e non è soggetto a preclusioni per quanto riguarda la sua allegazione in sede di merito, posto che ha rilievo
pubblicistico e prescinde da qualsiasi volontà dispositiva della parte ( ex multis Cass. nn. 48/2021; 16847/2018; 8607/2017).
Respinto il ricorso, non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio di legittimità essendo rimasta intimata la parte vittoriosa.
Si dà atto che sussistono i presupposti, ai sensi dell’art. 13 , comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, per il versamento, da parte del ricorrente, d ell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso;
a i sensi dell’art. 13 , comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 -bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione