Ordinanza di Cassazione Civile Sez. U Num. 22032 Anno 2025
Civile Ord. Sez. U Num. 22032 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 31/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso per regolamento di giurisdizione iscritto al n. 1538/2025 proposto da:
COGNOME RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME COGNOME con domicilio digitale ex lege ;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME con domicilio digitale ex lege ;
– resistente –
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/6/2025 dal Consigliere dott. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE, società di diritto romeno, ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1757/2024 emesso nei propri confronti dal Tribunale di Brescia per il pagamento, in favore della RAGIONE_SOCIALE, di corrispettivi relativi alla fornitura di lingotti d’acciaio.
Con l’atto di opposizione, la RAGIONE_SOCIALE ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice adito, atteso che, sulla base delle condizioni generali di contratto predisposte dalla stessa RAGIONE_SOCIALE (richiamate nel proprio ordine di acquisto ed accettate dalla RAGIONE_SOCIALE), le parti avevano convenuto la competenza esclusiva Tribunale di Bucarest (in Romania).
In contrasto con tali prospettazioni, RAGIONE_SOCIALE ha viceversa ribadito doversi riconoscere la giurisdizione del giudice italiano (e, in particolare, del Tribunale di Brescia) sulla vicenda in esame, in conformità a quanto previsto dalle condizioni generali di contratto predisposte dalla stessa RAGIONE_SOCIALE (espressamente richiamate nella conferma d’ordine inviata da quest’ultima alla Vilmar SA), nonché in applicazione dell’Inconterm Ex-Works costantemente richiamato dalle parti nella documentazione relativa al rapporto.
Con provvedimento del 14/1/2025, il Tribunale di Brescia, senza pronunciarsi sull’eccezione relativa al difetto di giurisdizione avanzata da RAGIONE_SOCIALE ha autorizzato la provvisoria esecuzione del decreto
ingiuntivo opposto, rinviando all’udienza del 13/11/2025 per la decisione sui mezzi istruttori.
Con il ricorso proposto in questa sede, RAGIONE_SOCIALE ha proposto regolamento di giurisdizione al fine di sentir negare la giurisdizione del giudice italiano, con il contestuale riconoscimento della giurisdizione del giudice romeno.
RAGIONE_SOCIALE ha depositato controricorso, invocando il riconoscimento della giurisdizione italiano.
Il Sostituto Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha depositato conclusioni scritte, instando per l’affermazione della giurisdizione del giudice italiano.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Dev’essere preliminarmente rilevata la regolarità della procura speciale rilasciata dal legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE in favore del proprio difensore (in contrasto con quanto diversamente sostenuto da RAGIONE_SOCIALE, avendo la società ricorrente ritualmente prodotto in questa sede la ridetta procura con l’indicazione della data (20/1/2025) e del luogo (in Roma) del relativo rilascio, con la successiva sottoscrizione del difensore per autentica.
Varrà inoltre confermare l’ammissibilità del proposto regolamento di giurisdizione anche a seguito dell’adozione, da parte del Tribunale di Brescia, del provvedimento monitorio opposto dalla società odierna ricorrente, trovando nella specie applicazione l’insegnamento della giurisprudenza di questa Corte che riconosce l’ammissibilità del regolamento preventivo di giurisdizione anche in pendenza del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, dovendo escludersi che l’adozione del provvedimento monitorio costituisca una decisione nel merito ai sensi dell’art. 41 c.p.c. ostativa alla proposizione del predetto regolamento (Cass., Sez. U, Ordinanza n. 22433 del
21/09/2018, Rv. 650459 -01; Cass., Sez. U, Sentenza n. 2982 del 16/05/1984, Rv. 435022 – 01).
Con il proposto regolamento, RAGIONE_SOCIALE contesta la giurisdizione del giudice italiano (in favore di quella del giudice romeno), per avere le parti consensualmente attribuito la competenza a giudicare del rapporto in esame al Tribunale di Bucarest, in conformità a quanto previsto dall’art. 17 delle condizioni generali RAGIONE_SOCIALE, nella specie allegate all’ordine di acquisto originariamente inviato da RAGIONE_SOCIALE ad RAGIONE_SOCIALE in data 1/4/2022 e da quest’ultima non contestate nell’atto di accettazione contrattuale del 5/4/2022.
Al riguardo, secondo la RAGIONE_SOCIALE nessun rilievo avrebbe assunto la successiva conferma d’ordine inviata dalla RAGIONE_SOCIALE alla RAGIONE_SOCIALE l’8/4/2022 (con la quale la prima aveva richiamato le proprie condizioni generali di contratto con la previsione della competenza del giudice italiano), trattandosi di un atto contenente un’illegittima clausola ‘a sorpresa’ (quella relativa alla giurisdizione del giudice italiano), peraltro pervenuto solo successivamente alla conclusione del contratto.
Né, sempre secondo la RAGIONE_SOCIALE avrebbe potuto riconoscersi alcuna efficacia all’Incoterm Ex-Works richiamato dalla controparte, dovendo ritenersi superata ed esclusa, l’applicabilità di tale Incoterm, dalla diversa volontà contrattuale manifestata dalle parti (in conformità alla proroga di competenza prevista nelle condizioni generali di contratto predisposte dalla RAGIONE_SOCIALE), e dovendo in ogni caso ritenersi limitata, l’efficacia della clausola Ex-Works nella specie richiamata, alla sola spedizione (ai fini dell’attribuzione del costo e del trasferimento del rischio), ma non anche all’individuazione del luogo della consegna della merce presso la sede dell’acquirente (come specificato nell’ordine d’acquist o della RAGIONE_SOCIALE e nella conferma d’ordine della RAGIONE_SOCIALE), con la conseguente attribuzione della
giurisdizione in esame al giudice rumeno, ai sensi dell’art. 7, n. lett. A e B del regolamento UE 1215/2012.
Osserva il Collegio di dover preliminarmente affrontare la questione, dibattuta tra le parti, in ordine all’eventuale raggiungimento, tra i contraenti, di un accordo ai fini della determinazione del giudice competente per la decisione delle relative eventuali controversie derivanti dall’esecuzione del contratto.
Secondo la prospettazione della RAGIONE_SOCIALE, le parti avrebbero definito un tale accordo sulla competenza (attribuendola al giudice rumeno) a seguito della mancata contestazione (e, dunque, dell’implicita accettazione), da parte della RAGIONE_SOCIALE (con la sua mail del 5/4/2022), delle condizioni generali di contratto allegate dalla RAGIONE_SOCIALE a ll’ordine di acquisto del l’ 1/4/2022, in cui tale competenza del giudice rumeno risultava espressamente prevista.
Al riguardo, è il caso di evidenziare come, con la successiva conferma d’ordine dell’8/4/2022, RAGIONE_SOCIALE nel riscontrare l’ordine d’acquisto della RAGIONE_SOCIALE dell’1/4/2022, allegò contestualmente, richiamandole, le proprie condizioni generali di contratto contenenti, a loro volta, la previsione della competenza del giudice italiano.
Tale conferma d’ordine dell’8/4/2022 , tuttavia, secondo la ricostruzione accreditata da RAGIONE_SOCIALE in quanto (in tesi) intervenuta successivamente alla formale conclusione del contratto, non avrebbe potuto modificare le condizioni già definite tra le parti e, in particolare, la condizione concernente l’attribuzione al giudice romeno della competenza sulla decisione delle eventuali controversie derivanti dall’esecuzione del rapporto contrattuale; condizione, quest’ultima, contenuta nelle condizioni generali di contratto allegate all’ordine di acquisto proveniente da RAGIONE_SOCIALE e ‘non contestate’ da RAGIONE_SOCIALE
In particolare, la formale conclusione del contratto si sarebbe prodotta con la trasmissione, da parte di RAGIONE_SOCIALE, della mail del 5/4/2022 destinata a riscontrare l’ordine di acquisto della RAGIONE_SOCIALE dell’1/4/2022.
10. Al fine di dirimere tale questione, occorre pertanto procedere all’esame dell’atto inviato da RAGIONE_SOCIALE a Vilmar SA in data 5/4/2022, allo scopo di rinvenirne, o l’ eventuale definitiva accettazione contrattuale dell’ordine di acquisto dell’1/4/2022 proveniente da Vilmar SA, ovvero, al contrario, la sola manifestazione di una volontà prenegoziale di RAGIONE_SOCIALE limitata al mero riscontro dell’ordine proveniente da Vilmar SA, con il contestuale differimento temporale della conclusione dell’accordo condizionata all’emissione di un successivo atto formale.
11. Nell’ordine di acquisto inviato via mail in data 1/4/2022 da RAGIONE_SOCIALE ad RAGIONE_SOCIALEpRAGIONE_SOCIALE è scritto: « Dear NOME, you can find attached Vilmar PO MPR000723. Please revert with the order confirmation. Have a nice weekend. Best regards » (« Cara NOME, in allegato puoi trovare il PO Vilmar MPR000723. Ti prego di rispondere con la conferma dell’ordine. Ti auguro un buon fine settimana. Cordiali saluti »).
In data 5/4/2022, RAGIONE_SOCIALE ha inviato una mail di risposta a Vilmar SA del seguente tenore: « Dear NOME, I can confirm you we’ve been proceeding with your PO MPR000723. SA12A with Ni O 15-0 35. Square ingots 470 without top. 3 heats 10 ingots/heat + 1 heat 12 ingots (total of 42 ingots = 121 to approx.). Delivery time: week 18. Terms and conditions of payment as per your proposal: 50% before delivery and the balance at 60 days. We’ll send you our CC asap. Best regards » (« Caro NOME, posso confermarti che stiamo procedendo con il vostro PO MPR000723. SA12A con Ni O 15-0 35. Lingotti quadrati 470 senza top. 3 riscaldamenti 10 lingotti/riscaldamento + 1
riscaldamento 12 lingotti (totale 42 lingotti = 121 circa). Tempo di consegna: 18 settimane. Termini e condizioni di pagamento come da vostra proposta: 50% prima della consegna e il saldo a 60 giorni. Vi invieremo la nostra OC al più presto. Cordiali saluti »).
In data 8/4/2022 RAGIONE_SOCIALE ha inviato una successiva mail a Vilmar SA del seguente tenore (in italiano nell’originale): « Buongiorno, in allegato CONFERMA ORDINE N. 9220582. Cordialmente. NOME ».
12. Ad avviso del Collegio, appare del tutto evidente come, nell’inviare il proprio originario ordine di acquisto (in data 1/4/2022), RAGIONE_SOCIALE abbia contestualmente anche definito la forma dell’accettazione contrattuale che avrebbe dovuto essere rispettata da RAGIONE_SOCIALE ai fini della valida conclusione del contratto, ossia una dichiarazione negoziale avente la specifica forma della conferma dell’ordine (« Ti prego di rispondere con la conferma dell’ordine »: cfr. supra la mail RAGIONE_SOCIALE dell’1/4/2022 ).
Si tratta di una richiesta negoziale comune alle consuetudini del diritto contrattuale, che l’ordinamento italiano ha positivamente recepito nel quarto comma dell’ art. 1326 c.c. ai sensi del quale « Qualora il proponente richieda per l’accettazione una forma determinata, l’accettazione non ha effetto se è data in forma diversa ».
Nella vicenda in esame, l’accettazione avrebbe dunque spiegato il proprio effetto (con la produzione del vincolo contrattuale) solo là dove RAGIONE_SOCIALE l’avesse espressamente rivestita della forma della conferma dell’ordine .
Nel caso di specie, RAGIONE_SOCIALE ha, in prima battuta, risposto all’ordine di acquisto di RAGIONE_SOCIALE informando la controparte di ‘ star procedendo ‘ con l’ordine d’acquisto (« posso confermarti che stiamo procedendo con il vostro PO »: cfr. supra la mail RAGIONE_SOCIALE del 5/4/2022) non senza precisare di ‘ riservarsi ‘ il successivo invio della conferma dell’ordine d’acquisto (« Vi invieremo la nostra OC al più
presto »: cfr. supra la mail RAGIONE_SOCIALE del 5/4/2022) e, dunque, riservandosi di formalizzare la conclusione del contratto secondo la specifica richiesta del proponente, ossia con l’invio della conferma dell’ordine ‘al più presto’.
Il successivo invio della conferma dell’ordine data 8/4/2022 (« Buongiorno, in allegato CONFERMA ORDINE N. 9220582 »: cfr. supra la mail RAGIONE_SOCIALE dell’8/4/2022 ) ha dunque coinciso con l’effettiva conclusione del contratto.
Deve dunque disattendersi quanto affermato da Vilmar SA circa l’avvenuta conclusione del contratto in data 5/4/2022 (poiché in tale data RAGIONE_SOCIALE si è unicamente limitata a trasmettere un mero atto informativo di natura precontrattuale), nonché disattendersi quanto sostenuto dalla stessa Vilmar RAGIONE_SOCIALE circa la l’invio della mail dell’8/4/2022, da parte di RAGIONE_SOCIALE, a contratto già concluso, poiché il contratto doveva ritenersi concluso proprio con l’invio di tale ordine d’acquisto.
In generale, quanto alla supposta determinazione convenzionale del giudice competente, deve escludersi che le parti avessero raggiunto un accordo, poiché, a fronte della proposta di acquisto RAGIONE_SOCIALE contenente l’indicazione del giudice romeno come competente, RAGIONE_SOCIALE ha replicato con un’accettazione di quella proposta contenente l’indicazione del giudice italiano come competente.
Il mancato raggiungimento dell’accordo delle parti su tale ultimo aspetto del contratto non ha tuttavia impedito la definitiva conclusione del negozio (peraltro, neppure posta in dubbio dalle stesse parti), dovendo ritenersi che tale mancato accordo abbia riguardato solo un aspetto di mero dettaglio, di per sé tale da non pregiudicare la definizione dell’accordo complessivo, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto; e tanto, anche in considerazione del comportamento
contrattuale esecutivo posto in essere dai contraenti, tale da confermare l’effettiva avvenuta conclusione del contratto sia pure con l’esclusione dell’aspetto (di dettaglio) consistito nella convenzionale determinazione del giudice competente a decidere sulle controversie derivanti dall’esecuzione del contratto.
Deve dunque escludersi che le parti avessero consensualmente definito una disciplina del giudice competente suscettibile di ritenere superata ed esclusa l’applicabilità dell’Incoterm Ex-Works a cui pure le stesse parti hanno incontestatamente (e documentalmente) fatto riferimento.
Da qui l’applicabilità della consolidato principio della giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale, in tema di vendita internazionale a distanza di beni mobili, la controversia avente ad oggetto il pagamento della merce va devoluta, ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. b), del Reg. UE n. 1215 del 2012 alla giurisdizione dell’autorità giudiziaria del luogo della consegna materiale dei beni, a tal fine dovendosi considerare la clausola Incoterms Ex Works (EXW), se richiamata nel contratto, come idonea a disciplinare non solo il trasferimento del rischio, ma anche il luogo di consegna della merce (individuato dall’RAGIONE_SOCIALE presso lo stabilimento del fornitore) e, conseguentemente, la giurisdizione, salvo che dal contratto medesimo risultino diversi ed ulteriori elementi che inducano a ritenere che le parti abbiano voluto un diverso luogo della consegna (Cass., Sez. U, Ordinanza n. 11346 del 02/05/2023, Rv. 667729 -01; Cass., Sez. U, Ordinanza n. 4716 del 22/02/2025, Rv. 673810 – 01).
Ferme tali premesse, occorrerà dirimere l’ulteriore aspetto controverso tra le parti concernente la dedotta (da RAGIONE_SOCIALE) determinazione convenzionale del luogo di consegna della merce: secondo la ricostruzione sostenuta da RAGIONE_SOCIALE, infatti, l’efficacia della clausola Ex-Works nella specie richiamata e contraenti era stata da
questi ultimi limitata alla sola spedizione della merce (ai fini dell’attribuzione del costo e del trasferimento del rischio), ma non anche all’individuazione del luogo della consegna, con la conseguente attribuzione della giurisdizione in esame al giudice rumeno, ai sensi dell’art. 7, n. lett. A e B del regolamento UE 1215/2012, poiché, come specificato nell’ordine d’acquisto della RAGIONE_SOCIALE e nella conferma d’ordine della RAGIONE_SOCIALE, le parti avevano individuato il luogo della consegna della merce sempre e solo presso la sede dell’acquirente (ossia della RAGIONE_SOCIALE, in Romania).
18. Sennonché, varrà sottolineare come le uniche specificazioni rinvenibili nell’ordine di acquisto della RAGIONE_SOCIALE dell’1/4/2022 sono: « Delivery address RAGIONE_SOCIALE » (« Indirizzo di consegna RAGIONE_SOCIALE ») e « Dispatching EX WORKS » (« Spedizione EX WORKS »); là dove si trova specificato, nella conferma dell’ordine d’acquisto della RAGIONE_SOCIALE, « Delivery Address IDEM » (« Indirizzo di consegna IDEM »).
L’assoluta laconicità delle espressioni utilizzate in tali comunicazioni induce inevitabilmente a ricondurne il valore a meri elementi di valutazione che (oltre a costituire mere presunzioni, nel quadro di un sistema normativo, come quello italiano, che esclude la dimostrazione per presunzioni della conclusione del contratto) appaiono ancora irriducibilmente equivoci in ordine all’effettiva volontà delle parti di individuare l’effettivo luogo di consegna della merce in difformità dalle previsioni dell’RAGIONE_SOCIALE che fissa il luogo di consegna della merce ‘ sul piazzale del fornitore ‘ .
19. Sul punto, è appena il caso di richiamare quanto già di recente stabilito dalla giurisprudenza di questa Corte, là dove ha rimarcato come l’indicazione del luogo di consegna della merce come « the same » (o l’equivalente ‘ idem ‘ ) non valga ancora, per l’irriducibile equivocità che la connota, a fornire elementi sufficientemente indicativi ai fini di una valida e sicura conclusione in ordine alla certa determinazione del
luogo di consegna della merce come ‘ lo stesso ‘ del domicilio dell’acquirente (cfr. Cass., Sez. U, Ordinanza n. 4716 del 22/02/2025).
Deve dunque conclusivamente affermarsi come le odierne parti, non solo non avessero convenuto (in assenza di alcuna prova contraria) alcuna determinazione del giudice competente a decidere le controversie eventualmente derivanti dall’esecuzione del contratto dalle stesse concluso, ma non avevano neppure individuato consensualmente alcun luogo di consegna della merce in deroga derogare alle condizioni dell’Incoterm RAGIONE_SOCIALE che fissa il luogo di consegna della merce ‘ sul piazzale del fornitore ‘ e, dunque, presso la sede italiana della RAGIONE_SOCIALE
L’insieme delle considerazioni sin qui riassunte impongono, conclusivamente, di definire l’odierno regolamento attraverso il positivo riconoscimento della giurisdizione del giudice italiano
Le spese del presente giudizio saranno liquidate dal giudice di merito.
P.Q.M.
Dichiara la giurisdizione del giudice italiano.
Rimette la liquidazione delle spese del presente regolamento al giudice di merito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite