Ordinanza di Cassazione Civile Sez. U Num. 22771 Anno 2025
Civile Ord. Sez. U Num. 22771 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 06/08/2025
sul ricorso iscritto al n. r.g. 22509/2024 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
– controricorrente –
Per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 9313/2024 del TRIBUNALE di MILANO.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/04/2025 dal Consigliere COGNOME
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME il quale chiede che la Corte dichiari inammissibile e, in via subordinata, rigetti il ricorso.
Fatti di causa
La società cooperativa RAGIONE_SOCIALE ha impugnato innanzi al Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, intimazione di pagamento successiva a cartelle di pagamento portanti crediti tributari e ad avviso di addebito recante crediti previdenziali.
Il Tribunale di Milano, con ordinanza, ha dichiarato il difetto di giurisdizione in relazione ai crediti tributari e rigettato la richiesta di sospensione dell’efficacia esecutiva dell’atto impugnato.
Il reclamo svolto dalla società, ribadendo l’estensione della giurisdizione del giudice adito a tutti i crediti dedotti in giudizio, stante la vis attractiva del giudice del lavoro, veniva rigettato dal Tribunale sul presupposto, per quanto in questa sede rileva, dell’estraneità dei crediti tributari alla giurisdizione del giudice del lavoro.
La società cooperativa RAGIONE_SOCIALE propone regolamento preventivo di giurisdizione chiedendo affermarsi quale sia la giurisdizione, se del giudice ordinario o del giudice tributario, alla luce dell’inscindibilità dell’impugnazione basata solo su questioni formali.
ADER-Agenzia delle Entrate-Riscossione ha proposto controricorso ed eccepito l’inammissibilità del regolamento preventivo proposto nell’ambito di un giudizio nel cui corso il giudice di primo grado ha già adottato una decisione di merito, seppur circoscritta al profilo della giurisdizione, richiamando, a tal fine, l’ordinanza 9 ottobre 2024 con la quale il Tribunale di Milano, in sede di rigetto del reclamo, constando l’assenza di elementi integranti il periculum in mora, aveva riaffermato l’estraneità dei crediti tributari alla giurisdizione del giudice del lavoro.
Argomenta la difesa erariale che con l’ordinanza di rigetto della sospensione richiesta, all’uopo trascritta nel corpo del controricorso, il giudice di primo
grado, con statuizione esulante dall’istanza cautelare e dal sub procedimento da questa originata, ha delimitato la materia del contendere deferitagli dichiarando, attraverso una pronuncia dotata dei caratteri di decisività e definitività, il proprio difetto di giurisdizione in relazione ai crediti tributari dedotti in giudizio.
In ogni caso, ribadisce che nessuna vis attractiva può essere attribuita alla giurisdizione del giudice ordinario, stante la chiara inderogabilità della giurisdizione per motivi di connessione.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio sulla base delle conclusioni scritte del Pubblico Ministero, ai sensi dell’art. 380-ter cod. proc. civ., il quale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso per essere stata adottata -con ordinanza di rigetto dell’istanza di sospensiva, confermata all’esito del rigetto del reclamo -decisione di difetto di giurisdizione in relazione ai crediti tributari, con prosecuzione del giudizio dinanzi a sé soltanto in riferimento ai crediti previdenziali, decisione suscettibile di gravame innanzi al giudice del grado superiore (Cass., Sez. Un., 19 aprile 2021, n. 10243; Cass., Sez. Un., 2 luglio 2007, n. 14952); in via subordinata, per il rigetto del ricorso, assumendo che, a mente del principio generale dell’inderogabilità della giurisdizione per motivi di connessione, i problemi di coordinamento derivanti dalla concomitante operatività delle diverse giurisdizioni su rapporti diversi, ma interdipendenti, vanno risolti secondo le regole della sospensione del procedimento pregiudicato (Cass., Sez. Un., ord. 15 marzo 2022, n. 8475; Cass., sez. quinta, 30 settembre 2019, n. 24298).
Ragioni della decisione
Preliminarmente va disattesa l’eccezione di inammissibilità.
La proposizione del regolamento di giurisdizione non è impedita dalla pronuncia di un’ordinanza cautelare del giudice ordinario, essendo noto che il provvedimento cautelare, destinato a perdere efficacia per effetto della sentenza di merito, non assume carattere decisorio e non statuisce sulle posizioni soggettive con la forza dell’atto giurisdizionale idoneo ad assumere
autorità di giudicato, neppure in punto di giurisdizione (cfr., fra tantissime, Cass.,Sez.Un., 34699/2024; Cass., Sez. Un., n. 22569/2024 e n. 24106/2024; Cass., Sez. Un., n. 12864/2020; Cass., Sez. Un., n. 584/2014; Cass., Sez. Un., n. 21677/2013; Cass., Sez. Un., n. 2053/2006).
Nella specie, ancorché nella fase cautelare, con la decisione sul reclamo, sia stata risolta, in riferimento ai crediti tributari, una questione attinente alla giurisdizione, trattasi di provvedimento che mantiene carattere di provvisorietà, rivalutabile nel corso del giudizio, onde l’interesse a promuovere l’accertamento e la regolazione della giurisdizione.
Venendo alle questioni poste nel presente giudizio, va affermata la giurisdizione tributaria per i crediti aventi natura tributaria e la giurisdizione ordinaria per i crediti aventi natura previdenziale.
Appartengono, invero, alla giurisdizione del giudice ordinario, e non di quello tributario, le controversie in cui si discuta della legittimità o meno d’un avviso di addebito per contributi previdenziali emesso dall’Inps (avviso che dal 1° gennaio 2011 ha sostituito, ai sensi dell’art. 30 d.l. 78/2010 conv. con modif. con legge n. 122/2010, la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto istituto), giacché le controversie in questione hanno ad oggetto diritti ed obblighi attinenti ad un rapporto previdenziale nell’ambito del quale, in presenza di richiesta del versamento dei contributi mediante iscrizione a ruolo, il contribuente può proporre, a norma dell’art. 24 d.lgs. 46/1999, opposizione innanzi al giudice del lavoro, a nulla rilevando che la mera occasione che abbia dato origine alla pretesa creditoria dell’Inps sia nata da un accertamento tributario da parte dell’Agenzia delle Entrate (Cass., Sez.Un., 23 luglio 2018; Cass. 22 maggio 2023, n. 14077; Cass., Sez.Un., 25 febbraio 2025, n. 4851).
Va escluso che il contenzioso tributario e, più in generale, l’esercizio del potere impositivo sussumibile nello schema potestà-soggezione che è proprio del rapporto tributario (v. Cass., Sez.Un., 3 novembre 2017, n. 26149) possa essere attratto alla giurisdizione ordinaria sul presupposto dell’unitarietà dell’accertamento e che l’atto impositivo rechi crediti in parte
di natura tributaria, in parte di natura previdenziale, stante la vigenza, nell’ordinamento processuale, del principio generale di inderogabilità della giurisdizione per motivi di connessione (ex plurimis, Cass.,Sez.Un.,n.2524/2024; 34693/2023; n. 6099/2023, n. 19877/2022, n. 32361/2018, n. 7303/2017).
In definitiva, va dichiarata la giurisdizione del giudice tributario a conoscere del l’opposizione ad intimazione di pagamento relativa alle cartelle di pagamento portanti crediti tributari e la giurisdizione del giudice ordinario a conoscere del l’opposizione ad avviso di addebito recante crediti previdenziali.
La regolazione delle spese va rimessa ai giudici della causa del merito.
P.Q.M.
La Corte dichiara la giurisdizione tributaria per i crediti tributari e la giurisdizione ordinaria per i crediti previdenziali, rimettendo ai giudici della causa del merito la regolazione delle spese.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 15 aprile 2025