Sentenza di Cassazione Civile Sez. U Num. 6443 Anno 2025
Civile Sent. Sez. U Num. 6443 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/03/2025
proprio precedente n. 5569/2023, con il quale, nell’ambito di un regolamento preventivo di giurisdizione reso in relazione a giudizio pendente dinanzi al Giudice di Pace di RAGIONE_SOCIALE, tra le stesse parti, si è affermata la giurisdizione RAGIONE_SOCIALEa Corte dei Conti , ha ritenuto che fosse necessario un ulteriore approfondimento in merito alla questione, posta nel presente ricorso con motivo di giurisdizione, circa la sussistenza RAGIONE_SOCIALEa giurisdizione RAGIONE_SOCIALEa Corte dei Conti rispetto ad una azione risarcitoria come quella proposta dall’RAGIONE_SOCIALE.
Il P.G. ha depositato nuova memoria, reiterando la richiesta di accoglimento del primo motivo del ricorso RAGIONE_SOCIALE.
La resistente RAGIONE_SOCIALE ha depositato nuova memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.La ricorrente RAGIONE_SOCIALE lamenta: a) con il primo motivo, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario rispetto all’azione risarcitoria diretta RAGIONE_SOCIALE‘Ente impositore nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘ Agente RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE per responsabilità per mancato tempestivo introito RAGIONE_SOCIALE pretese erariali, spettando la giurisdizione alla Corte di Conti; b) con il secondo motivo, ex art. 360 n. 3 c.p.c., l’inammissibilità RAGIONE_SOCIALEa suddetta azione risarcitoria, stante il mancato preventivo esperimento RAGIONE_SOCIALE procedure ex artt. 19 e 20 d.lgs. 112/1999; c) con il terzo motivo, ex art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e 20 d.lgs. 112/1999,
essendo doverosa la rideterminazione del quantum debeatur nei limiti di quanto previsto dall’art. 20 d.lgs. 112/1999.
Lamenta RAGIONE_SOCIALE che il richiamo a quanto affermato dalle Sezioni Unite RAGIONE_SOCIALEa Corte di Cassazione nella pronuncia n. 11385/2016 è inconferente: la fattispecie in esame in tale pronuncia riguardava, infatti, la responsabilità degli amministratori RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE per fatti accaduti tra il 2000 e il 2005, quando detta RAGIONE_SOCIALEà di capitali non operava sicuramente come RAGIONE_SOCIALEà « in RAGIONE_SOCIALE ». Invece, dal 2013 in poi, per effetto di una modifica statutaria del 2017, l’ente ha rivestito natura pubblicistica di RAGIONE_SOCIALEà « in RAGIONE_SOCIALE », soggetta alla disciplina di cui al d.lgs. n. 175 del 19 agosto 2016, cosicché, avuto riguardo al momento RAGIONE_SOCIALEa proposizione RAGIONE_SOCIALEa domanda (2020), il danno al patrimonio RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALEà partecipata -mera longa manus RAGIONE_SOCIALEa pubblica amministrazione, nella formazione di ruoli coattivi, poi affidati all’agente RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE affinché questi provveda alla loro RAGIONE_SOCIALE secondo le norme vigenti in materia di esazione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sui redditi, disciplina questa integralmente pubblicistica -si configura come danno erariale e la giurisdizione RAGIONE_SOCIALEa responsabilità contabile, nella specie di RAGIONE_SOCIALE quale agente contabile, spetta alla Corte di Conti.
In subordine, la ricorrente RAGIONE_SOCIALE denuncia l’inammissibilità RAGIONE_SOCIALEa domanda, stante il mancato rispetto RAGIONE_SOCIALEa lex specialis , dettata segnatamente dagli artt.19 e 20 del d.lgs. 112/1999, che, nel disciplinare la responsabilità RAGIONE_SOCIALE‘esattore, prevedono la necessità di un previo procedimento amministrativo tra le parti, nella specie del tutto obliato: n on sarebbe ammissibile un’azione risarcitoria diretta nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘Agente RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE per farne valere la responsabilità per mancato, tempestivo, introito RAGIONE_SOCIALE pretese erariali senza il previo esperimento RAGIONE_SOCIALE procedure D.Lgs. n. 112 del 1999, ex artt. 19 e 20.
Si lamenta poi l’erroneità RAGIONE_SOCIALEa quantificazione del danno patrimoniale, con violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 20 d.lgs. 112/1999.
Il precedente n. 5569/2023 su regolamento preventivo di giurisdizione in controversia del tutto sovrapponibile alla presente (RAGIONE_SOCIALE
ha intrapreso, dopo il 2017, una serie di RAGIONE_SOCIALE risarcitorie dinanzi al giudice di pace di RAGIONE_SOCIALE nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE.
Questa Corte, con ordinanza n. 5569/2023, si è pronunciata, affermando la sussistenza RAGIONE_SOCIALEa giurisdizione RAGIONE_SOCIALEa Corte dei Conti, in un regolamento preventivo di giurisdizione promosso da RAGIONE_SOCIALE: il giudizio, pendente davanti al giudice di pace di RAGIONE_SOCIALE, era stato promosso, nel settembre 2020, nei confronti RAGIONE_SOCIALEa prima, dalla RAGIONE_SOCIALE, per sentir accertare e dichiarare l’inadempimento contrattuale e la responsabilità del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in ordine alla RAGIONE_SOCIALE, per il mancato introito RAGIONE_SOCIALEa somma iscritta a ruolo a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, irrogata con cartella di pagamento emessa nei confronti di un privato e, per l’effetto, condannare la convenuta al pagamento, in favore di essa attrice, RAGIONE_SOCIALEa somma di Euro 139,00, oltre maggiorazione del 10%, per ogni semestre di ritardo a decorrere dalla notifica RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza-ingiunzione alla data RAGIONE_SOCIALEa trasmissione del ruolo del concessionario ed interessi moratori (o, in subordine, legali), con la ulteriore condanna accessoria RAGIONE_SOCIALEo stesso concessionario, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 1226 c.c., al risarcimento del danno da immagine da liquidarsi in via equitativa, nonché al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese giudiziali.
La ricorrente NOME invocava il difetto assoluto di giurisdizione o, in via gradata, l’appartenenza RAGIONE_SOCIALEa cognizione sulla controversia in questione alla giurisdizione contabile, sul presupposto che l’azione avrebbe dovuto ritenersi esercitata dalla RAGIONE_SOCIALE per conseguire quanto asseritamente dovuto da essa NOME nella qualità di agente contabile nell’ambito RAGIONE_SOCIALEa propria gestione e, quindi, ricadendo la domanda nella materia RAGIONE_SOCIALEa contabilità pubblica, ovvero, in linea più subordinata, eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in favore di quello amministrativo.
La controricorrente RAGIONE_SOCIALE contestava l’eccepito difetto di giurisdizione del giudice ordinario, deducendo, in primo luogo, la sua qualità di soggetto di diritto privato, il cui patrimonio sociale non può considerarsi di natura pubblica, ovvero riconducibile a quello di un ente pubblico
e, in secondo luogo, che la controversia dalla stessa intentata non aveva ad oggetto i rapporti di dare ed avere con riferimento a denaro di spettanza RAGIONE_SOCIALEo Stato o di enti pubblici, bensì atteneva ad un inadempimento contrattuale di RAGIONE_SOCIALE del credito – affidato all’RAGIONE_SOCIALE.
Questa Corte ha rilevato che le due questioni di fondo, poste dal regolamento di giurisdizione, vertevano, l’una, sulla natura giuridica RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e, l’altra, sulla disciplina normativa applicabile con riferimento al rapporto tra la RAGIONE_SOCIALEà RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE.
Quanto al primo profilo, era da condividere la prospettazione di RAGIONE_SOCIALE in ordine alla qualificazione, sulla base RAGIONE_SOCIALE disposizioni statutarie richiamate, RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE quale « RAGIONE_SOCIALEà in RAGIONE_SOCIALE », facente capo al RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, caratterizzandosi la stessa « come un’azienda pubblica controllata dalla RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE di trasporto pubblico locale nella città di RAGIONE_SOCIALE e nella circostante città metropolitana »; in tale qualità risultava essere stato sottoscritto il contratto tra le due RAGIONE_SOCIALEà per la gestione del RAGIONE_SOCIALE urbano e metropolitano, affidata secondo le modalità RAGIONE_SOCIALE‘ in RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE , per cui, anche alla stregua di questa conferente impostazione, doveva essere riconosciuta alla citata A.N.RAGIONE_SOCIALE. natura pubblicistica, in virtù RAGIONE_SOCIALEa sopravvenuta disciplina generale di cui al D.Lgs. n. 175 del 2016.
Sul secondo aspetto, questa Corte ha rilevato che l’RAGIONE_SOCIALE, pur sul presupposto RAGIONE_SOCIALEa riconosciutale legittimazione a formare, unilateralmente e stragiudizialmente, i ruoli coattivi, era tenuta poi ad affidarne la fase RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE al competente agente contabile (v. Cass. SU n. 16014/2018 e SU n. 760/2022), affinché questi provvedesse alla loro esazione sulla base RAGIONE_SOCIALE norme vigenti in materia di recupero RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e, quindi, per legge e non sulla scorta di un rapporto contrattuale tra la stessa RAGIONE_SOCIALEà RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE.
Si è affermato che le funzioni giurisdizionali, di controllo e consultive, RAGIONE_SOCIALEa Corte dei conti sono indirizzate, in base alla normativa di settore, nei confronti degli enti pubblici non RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEà di capitali; per effetto, però, RAGIONE_SOCIALEa progressiva introduzione di disposizioni imperative, tra cui il D.Lgs. n. 175 del 2016, recante il testo unico RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEà a RAGIONE_SOCIALE pubblica, il suddetto controllo si era
esteso alle RAGIONE_SOCIALEà partecipate da enti pubblici (art.12, comma 2). Particolare rilievo hanno assunto le « RAGIONE_SOCIALEà in RAGIONE_SOCIALE » , definite (art.2, comma 1, del citato d.lgs.) come « le RAGIONE_SOCIALEà sulle quali un’amministrazione esercita il controllo analogo o più amministrRAGIONE_SOCIALE esercitano il controllo analogo congiunto, nelle quali la RAGIONE_SOCIALE di capitali privati avviene nelle forme di cui all’art. 16, comma 1, e che soddisfano il requisito RAGIONE_SOCIALE‘attività prevalente di cui all’art. 16, comma 3 »; per « controllo analogo », ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 2, comma 1, lett. c) del detto D.Lgs., s’intende « la situazione in cui l’amministrazione esercita su una RAGIONE_SOCIALEà un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un’influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALEà controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall’amministrazione partecipante».
Nella specie, l’RAGIONE_SOCIALE – attrice nel giudizio nel corso del quale era stato formulato il regolamento ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 41 c.p.c. – era qualificabile, come da statuto, « RAGIONE_SOCIALEà in RAGIONE_SOCIALE » che esercita il RAGIONE_SOCIALE di trasporto pubblico locale sul territorio del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE ed era totalmente partecipata dalla RAGIONE_SOCIALEà RAGIONE_SOCIALE, a sua volta « RAGIONE_SOCIALEà in RAGIONE_SOCIALE » del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, dal quale è totalmente partecipata; di conseguenza, ai sensi del menzionato lo stesso D.Lgs. n. 175 del 2016, art. 12, comma 1, il danno al patrimonio RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE , arrecato da condotte di amministratori e dipendenti, è qualificabile come danno erariale ed il conseguente giudizio di responsabilità è attratto alla giurisdizione RAGIONE_SOCIALEa Corte dei Conti.
Invero, rispondono dinanzi alla Corte dei conti « non solo i soggetti che abbiano un rapporto organico con la “RAGIONE_SOCIALEà in RAGIONE_SOCIALE” (dipendenti e amministratori o, deve aggiungersi, i sindaci), ma anche i soggetti che, pur non avendo con la RAGIONE_SOCIALEà un rapporto organico, abbiano tuttavia un rapporto di RAGIONE_SOCIALE facendo parte RAGIONE_SOCIALE‘organizzazione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALEà, come appunto il suo agente RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE ». Nel caso in esame, ci si trovava di fronte ad un’azione di danno esercitata dalla « RAGIONE_SOCIALEà in RAGIONE_SOCIALE », che gestisce il RAGIONE_SOCIALE di trasporto pubblico locale su un territorio comunale, nei confronti del suo agente contabile per non aver tempestivamente riscosso un importo iscritto in ruoli ad esso consegnati.
Si verteva quindi (stante la presenza di un agente contabile, tale dovendo qualificarsi l’RAGIONE_SOCIALE, e di un’amministrazione pubblica, una RAGIONE_SOCIALEà in RAGIONE_SOCIALE di ente territoriale, al cui RAGIONE_SOCIALE operava l’agente contabile, con conseguente maneggio di denaro pubblico) in materia di giurisdizione contabile, dovendo qualificarsi, in senso lato, « giudizio di conto » ogni controversia tra RAGIONE_SOCIALEà RAGIONE_SOCIALE e l’ente impositore, che abbia ad oggetto la verifica dei rapporti di dare ed avere e il risultato finale di tali rapporti (cfr., ad es., Cass. SU n. 5559/2010 e SU n. 16014/2018).
Ma l’azione non era « propriamente inquadrabile nè nelle forme di un giudizio di responsabilità amministrativo-erariale, essendo di essa titolare il Pubblico Ministero contabile, nè nelle forme di un giudizio di conto, che si instaura ex lege con il deposito del conto giudiziale, deposito che nel caso che ci occupa, al tempo RAGIONE_SOCIALEa proposizione RAGIONE_SOCIALEa domanda giudiziale, non era (ancora) avvenuto ».
Il giudizio nella cui pendenza era stato proposto il regolamento preventivo di giurisdizione doveva quindi inquadrarsi tra « gli altri giudizi ad istanza di parte », disciplinati dagli artt. 172 e ss. del c.g.c. (di cui al d. lgs. n. 174/2016), e precisamente nella categoria residuale di cui alla lettera d) RAGIONE_SOCIALE‘art. 172 di detto codice, tra i giudizi ad istanza di parte in materia di contabilità pubblica, nei quali siano interessati anche persone o enti diversi dallo Stato. Si tratta di una categoria « apert a» di giudizi, che non necessariamente sono tipizzati dalla legge, ma che, afferendo comunque agli obblighi e alla responsabilità di gestione di denaro e valori pubblici da parte di un dipendente, di un amministratore o, come nel caso che ci occupa, di un soggetto (RAGIONE_SOCIALE) incaricato di un pubblico RAGIONE_SOCIALE e qualificabile come agente contabile di un ente (sotto forma di « RAGIONE_SOCIALEà in RAGIONE_SOCIALE ») titolare di un patrimonio pubblico, riguardano l’ampia materia RAGIONE_SOCIALEa « contabilità pubblica » e sono attratti alla giurisdizione RAGIONE_SOCIALEa Corte dei Conti (v., sostanzialmente in termini, Cass. SU n. 22810/2020).
L’azione quindi, venendo un rilievo un danno erariale subito da RAGIONE_SOCIALE per effetto RAGIONE_SOCIALE‘operato di RAGIONE_SOCIALE , andava proposta davanti alla Corte dei Conti.
3. L’Ordinanza interlocutoria all’esito adunanza 14/5/2024.
Nell’ordinanza interlocutoria n. 18648/2024, con la quale si è disposto rinvio RAGIONE_SOCIALEa causa dall’adunanza camerale del 14/5/2024, in udienza pubblica, si è evidenziato come, a seguito RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza di queste Sezioni Unite n. 5569/2023, la Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Regionale per la Campania, investita in varie controversie RAGIONE_SOCIALE domande risarcitorie RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, pur affermata la giurisdizione contabile, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 103, comma 2, Cost., e la legittimazione attiva di RAGIONE_SOCIALE , stante la necessaria riconducibilit à del petitum alla categoria, residuale, dei giudizi ad istanza di parte di cui all’art. 172 c.g.c., ha ritenuto, in base al potere -dovere di qualificazione giuridica dei fatti e di individuazione RAGIONE_SOCIALE norme applicabili, di dovere procedere alla « riqualificazione» RAGIONE_SOCIALEa domanda, da intendere «non in senso meramente risarcitorio » (risultando « estranee finalit à tipicamente risarcitorie, rientranti nel diverso paradigma RAGIONE_SOCIALEa responsabilit à amministrativa, di competenza esclusiva RAGIONE_SOCIALEa Procura erariale, istituzionalmente deputata alla verifica, nel rispetto RAGIONE_SOCIALE inderogabili garanzie istruttorie previste per il presunto responsabile, dei presupposti specifici RAGIONE_SOCIALEa predetta responsabilit à »), ma quale azione dichiarativa relativa ad un rapporto fra i due soggetti, parametrato al carico affidato, da riscuotere e non riscosso (per presunta condotta negligente), in sostanza coincidente con i crediti non riscossi in suo nome, e dunque finalizzata a ll’accertamento contabile dei rapporti di « dare-avere », rientrante in quelle proponibile ex art.172, lett.d), c.g.c. (Corte dei Conti sentenza n. 39/2023 RAGIONE_SOCIALEa Sez. II App; Corte dei Conti ; Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale Campania, sentenze nn. sent. n. 445/2023, in controversia per ò tra un RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, n. 665/2023 e 706/2023; nn. 47/2024 e 48/2024, nn. 79/2024 e 80/2024, nn. 171/2024 e 172/2024, nn. 215 e 217/2024; e diverse altre).
In considerazione di ciò, si è ritenuto opportuno un ulteriore approfoondimento.
Il P.G., richiamando le conclusioni scritte depositate il 19/4/2024, ha aggiunto che la Corte dei Conti, II Sezione giurisdizionale centrale di appello, con la sentenza n. 39 del 21.2.2023 (cit. nell’ordinanza interlocutoria) ha affermato (in relazione ad un’azione svolta, ex art.172, comma 1, lett.d), c.g.c., dal RAGIONE_SOCIALE nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘agente RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti al mancato assolvimento degli obblighi propri RAGIONE_SOCIALE‘attività di r iscossione demandatagli dal RAGIONE_SOCIALE), accogliendo l’appello del RAGIONE_SOCIALE, che l’azione rientra nella giurisdizione contabile « facendosi questione RAGIONE_SOCIALEa corretta gestione del danaro pubblico da parte di un agente contabile …» e nella categoria residuale di cui all’art. 172 c.g.c, ad iniziativa di soggetti diversi dal Pubblico Ministero, con l’unico limite RAGIONE_SOCIALEa giurisdizione RAGIONE_SOCIALEa Corte dei Conti, escludendosi, nel caso di specie, la legittimazione esclusiva del PM contabile, in quanto non rientrante nelle ipotesi di azione risarcitoria da responsabilità amministrativa (difettando ogni presupposto di una simile azione, danno erariale, condotta antigiuridica, nesso eziologico, elemento soggettivo); l’azione piuttosto doveva inquadrarsi tra le domande dichiarative di verifica contabile dei rapporti di dare/avere fra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE e di affermazione di eventuali ragioni di credito del primo verso la seconda.
Osserva il P.G. che l’eventuale diversa qualificazione RAGIONE_SOCIALEa domanda da domanda risarcitoria a domanda di accertamento contabile -non incide sulla competenza del giudice contabile (Cass. SU n. 760/2022; Cass. SU n. 16014/2018).
Nella nuova memoria, la controricorrente RAGIONE_SOCIALE rileva che, nelle pronunce RAGIONE_SOCIALEa Corte dei Conti citate nell’ordinanza interlocutoria, il profilo controverso atteneva però alla legittimazione attiva RAGIONE_SOCIALE‘ente impositore ( la RAGIONE_SOCIALE, al fine di decidere in ordine alla sollevata eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dalla RAGIONE_SOCIALE Erariale nel giudizio in riassunzione ex art. 172 cgc) o del PM RAGIONE_SOCIALEa Corte dei Conti.
Tale tema è estraneo alla presente controversia in cui si discute semmai RAGIONE_SOCIALEa natura pubblica o meno RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE.
L’RAGIONE_SOCIALE sostiene che RAGIONE_SOCIALE non ha la qualifica di agente contabile, atteso che l’RAGIONE_SOCIALE, per il quale l’RAGIONE_SOCIALE agisce, non è soggetto pubblico , ma soggetto di diritto privato e che la controversia azionata da RAGIONE_SOCIALE non ha ad oggetto i rapporti di dare ed avere con riferimento a denaro di spettanza RAGIONE_SOCIALEo Stato o di enti pubblici, bensì attiene ad un inadempimento contrattuale di RAGIONE_SOCIALE del credito – affidato ex lege all’RAGIONE_SOCIALE – con riferimento alle sanzioni irrogate per mancata esibizione del titolo di viaggio, e non riscosse per omessa notifica RAGIONE_SOCIALEa cartella di pagamento e conseguente RAGIONE_SOCIALE del credito con conseguente danno al patrimonio sociale RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALEà, quale RAGIONE_SOCIALEà azionaria di diritto privato (i cui poteri di vigilanza sulla gestione e sulla contabilità, attribuiti ai competenti organi sociali secondo gli ordinari criteri di diritto privato), come già sancito dalla Suprema Corte SSUU, giusta sentenza n. 11385 del 31.5.2016.
Il rapporto sussistente tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE ha i contenuti di un rapporto di mandato con rappresentanza ex lege , la cui responsabilità è disciplinata e rientra, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 1710 c.c., nella responsabilità del concessionario incaricato al recupero del credito, e la responsabilità, fatta valere nel contenzioso promosso dall’RAGIONE_SOCIALE nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, è una responsabilità contrattuale discendente dal rapporto di mandato che sussiste ex lege tra il creditore e l’agente preposto alla RAGIONE_SOCIALE/concessionario incaricato ex lege alla RAGIONE_SOCIALE del credito
Di conseguenza, si ribadisce che alcuna giurisdizione del giudice contabile sia sussistente nel caso di specie, atteso che la stessa, come affermato dalla stessa parte ricorrente, attiene ai giudizi «…tra ente pubblico e agente RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE » di RAGIONE_SOCIALE/tributi ovvero di denaro pubblico.
I profili che sono da esaminare nel presente ricorso con motivo di giurisdizione attengono:
sia alla natura, pubblicistica, o meno RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALEà attrice originaria (dinanzi al giudice di pace) -appellata (dinanzi al Tribunale) RAGIONE_SOCIALE, – sia alla qualificazione RAGIONE_SOCIALEa domanda in rapporto alla prospettata giurisdizione
contabile, anziché del giudice ordinario.
6.1.Quanto al primo aspetto, il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE ha ritenuto che l’RAGIONE_SOCIALE non poteva definirsi, in rapporto alle norme statutarie vigenti « nel periodo che interessa la presente controversia », una RAGIONE_SOCIALEà « RAGIONE_SOCIALE », in quanto nel suo statuto RAGIONE_SOCIALEario mancava una previsione volta ad escludere la possibilità di RAGIONE_SOCIALE al capitale anche di soci privati (richiamato il precedente di questa Corte a Sezioni Unite n. 11385/2016).
Nel controricorso, nel presente giudizio di cassazione, RAGIONE_SOCIALE sviluppa ulteriormente le proprie difese sul punto, sostenendo che la RAGIONE_SOCIALEà è un ente privato e non pubblico, sia in generale, in relazione alla normativa in tema di RAGIONE_SOCIALEà in RAGIONE_SOCIALE e suoi profili pubblicistici che non fanno venir meno la qualità di soggetto di diritto privato, sia nello specifico.
Nella sentenza n. 5569/2023, si è affermata la natura pubblica di RAGIONE_SOCIALE, ente impositore, sulla base RAGIONE_SOCIALE disposizioni statutarie vigenti all’epoca dei fatti.
6.2. Altro aspetto di rilievo ai fini RAGIONE_SOCIALEa giurisdizione è poi quello attinente alla qualificazione RAGIONE_SOCIALEa domanda e la sua incidenza sulla decisione in punto di giurisdizione contabile.
Nella specie, l’azione proposta, dinanzi al giudice ordinario, da RAGIONE_SOCIALE è un’azione di risarcimento danni.
Questa Corte, nel precedente n. 5569/2023 di queste Sezioni Unite, nell’affermare la giurisdizione contabile, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 103, comma 2, Cost., e la legittimazione attiva di RAGIONE_SOCIALE (respinta l’eccezione di inammissibilit à dei ricorsi in riassunzione sollevata, in quella sede, da RAGIONE_SOCIALE), ha ritenuto che il petitum si potesse ricondurre alla categoria, residuale, dei giudizi « ad istanza di parte » di cui all’art. 172 c.g.c..
Oltre alle pronunce del giudice contabile richiamate nell’ordinanza interlocutoria, si possono evidenziare altre, con le quali la Corte dei Conti anche sulla base RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza RAGIONE_SOCIALEa Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 5569/2023, ha ribadito la giurisdizione contabile, ricondotto il petitum , debitamente riqualificato in termini di domanda volta alla mera verifica dei rapporti di dare-avere tra i soggetti del rapporto esattoriale, connessa « al presunto mancato incasso dei crediti iscritti a ruolo, in quanto la richiesta di
pagamento in realtà è coincidente con i crediti non riscossi a causa RAGIONE_SOCIALEa asserita negligenza RAGIONE_SOCIALE‘agente RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE », alla categoria dei giudizi ad istanza di parte di cui all’art. 172 c.g.c. lett.d) (Sez. Campania, n. 174 del 22/3/24; Sez. giurisd. Campania, n. 299 del 4/6/2024; Sez. Giur. Campania, n. 706 del 12/12/23)
La prima questione: la natura pubblica o privata RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALEà originaria attrice. Il quadro normativo.
7.1. L’art. 2, comma 1, lett. o), d.lgs. 19.8.2016, n. 175, Testo unico in materia di RAGIONE_SOCIALEà a RAGIONE_SOCIALE pubblica, entrato in vigore il 23 settembre 2016, definisce le RAGIONE_SOCIALEà in RAGIONE_SOCIALE come quelle « RAGIONE_SOCIALEà sulle quali un’amministrazione esercita il controllo analogo o più amministrRAGIONE_SOCIALE esercitano il controllo analogo congiunto, nelle quali la RAGIONE_SOCIALE di capitali privati avviene nelle forme di cui all’articolo 16, comma 1, e che soddisfano il requisito RAGIONE_SOCIALE‘attività prevalente di cui all’articolo 16, comma 3 ».
L’art. 2, comma 1, lett. c), d. lgs. 175/2016, definisce il « controllo analogo » come « la situazione in cui l’amministrazione esercita su una RAGIONE_SOCIALEà un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un’influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALEà controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall’amministrazione partecipante ».
Il primo comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 26 (contenente disposizioni transitorie) recita: « Le RAGIONE_SOCIALEà a controllo pubblico già costituite all’atto RAGIONE_SOCIALE‘entrata in vigore del presente decreto adeguano i propri statuti alle disposizioni del presente decreto entro il 31 luglio 2017. Per le disposizioni RAGIONE_SOCIALE‘articolo 17, comma 1, il termine per l’adeguamento è fissato al 31 dicembre 2017 ».
L’art. 12 d.lgs. n. 175 del 19 agosto 2016 stabilisce che « I componenti degli organi di amministrazione e controllo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEà partecipate sono soggetti alle RAGIONE_SOCIALE civili di responsabilità previste dalla disciplina ordinaria RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEà di capitali, salva la giurisdizione RAGIONE_SOCIALEa Corte dei conti per il danno erariale causato dagli amministratori e dai dipendenti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEà in RAGIONE_SOCIALE. È devoluta alla
Corte dei conti, nei limiti RAGIONE_SOCIALEa quota di RAGIONE_SOCIALE pubblica, la giurisdizione sulle controversie in materia di danno erariale di cui al comma 2 ».
Al comma 2, si qualifica espressamente come « danno erariale » il danno, patrimoniale o non patrimoniale, subito dagli enti partecipanti, ivi compreso il danno conseguente alla condotta dei rappresentanti degli enti pubblici partecipanti o comunque dei titolari del potere di decidere per essi, che, nell’esercizio dei propri diritti di socio, abbiano con dolo o colpa grave pregiudicato il valore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE.
Il comma 1 conferisce, quindi, espressamente alla giurisdizione RAGIONE_SOCIALEa Corte dei Conti il danno erariale causato dagli amministratori e dai dipendenti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEà in RAGIONE_SOCIALE .
Giurisdizione contabile che concerne non solo i soggetti che abbiano un rapporto organico con la RAGIONE_SOCIALEà in RAGIONE_SOCIALE (dipendenti e amministratori), ma anche i soggetti che, pur non avendo con tale RAGIONE_SOCIALEà un rapporto organico, abbiano tuttavia un rapporto di RAGIONE_SOCIALE facendo parte RAGIONE_SOCIALE‘organizzazione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALEà, come appunto il suo Agente RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE (Cass. Sez. un., 5569/2023, in motivazione, pag. 12, ultimo periodo).
7.2. Si deve poi, sempre in generale, ribadire che, a norma degli artt. 103, comma secondo, Cost., 13 e 44 R.D. 12/7/1934, n. 1214, 9 d.P.R. 29/9/1973 n. 603, 127 d.P.R. 15/5/ 1963, n. 858, 1 d.lgs. 26/8/2016, n. 174 (Codice di giustizia contabile), alla Corte dei conti è attribuita una giurisdizione tendenzialmente generale in materia di contabilit à pubblica (ancorch é secondo ambiti la cui concreta determinazione è rimessa alla discrezionalit à del legislatore), giurisdizione che riguarda ogni controversia inerente alla gestione di denaro di spettanza RAGIONE_SOCIALEo Stato o di enti pubblici da parte di un agente contabile (Cass. Sez. Un., 18/6/2018, n. 16014; Cass. Sez.Un. 16/11/2016, n. 23302; Cass. Sez.Un. 07/05/2003, n. 6956; Cass. Sez. Un., 07/12/1999, n. 862; Cass. Sez. Un., 29/05/2003, n. 8580; Cass. Sez. Un., 10/04/1999, n. 237).
È stato altres ì precisato che gli elementi essenziali e sufficienti perch é un soggetto rivesta la qualifica di agente contabile, ai fini RAGIONE_SOCIALEa sussistenza RAGIONE_SOCIALEa
giurisdizione RAGIONE_SOCIALEa Corte dei Conti in materia di responsabilit à contabile, sono costituiti soltanto dal carattere pubblico RAGIONE_SOCIALE‘ente per il quale tale soggetto agisce e dalla natura parimenti pubblica del denaro o del bene oggetto RAGIONE_SOCIALEa sua gestione, rimanendo irrilevante la natura privatistica del soggetto affidatario del RAGIONE_SOCIALE (cfr. Cass., Sez. Un., 24/03/2017, n. 7663; Cass., Sez. Un., 16/12/2009, n. 26280), cos ì come il titolo giuridico in forza del quale la gestione è svolta, che pu ò consistere in un rapporto di pubblico impiego o di RAGIONE_SOCIALE, in una concessione amministrativa, in un contratto e perfino mancare del tutto, potendo il relativo rapporto moRAGIONE_SOCIALEarsi indifferentemente secondo gli schemi generali, previsti e disciplinati dalla legge, ovvero discostarsene in tutto od in parte (Cass., Sez. Un., 1/4/2020, n. 7645; Cass. 30/8/2019, n. 21871; Cass. Sez.Un., n. 16014/2018, cit.).
La giurisdizione contabile ha infatti natura tendenzialmente generale, dotata di propria vis expansiva in difetto di espresse limitRAGIONE_SOCIALE legislative, in materia di contabilit à pubblica (cos ì Cass. Sez.Un.n. 22810/2022; Cass. Sez. Un. 18/9/2017, n. 21546; v. pure Cass.,Sez. Un.19/5/2016, n. 10324).
7.3. E’ utile richiamare l a giurisprudenza di legittimità in tema di giudizio di conto tra RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e agente incaricato RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE.
Questa Corte (Cass. SU 16014/2018; Cass. SU 760/2022) ha affermato che «la RAGIONE_SOCIALEà RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in quanto incaricata, in virtù di una concessione contratto, di riscuotere denaro di spettanza RAGIONE_SOCIALEo Stato o di enti pubblici, del quale la stessa ha il maneggio nel periodo compreso tra la RAGIONE_SOCIALE ed il versamento, riveste la qualifica di agente contabile, ed ogni controversia tra essa e l’ente impositore, che abbia ad oggetto la verifica dei rapporti di dare e avere e il risultato finale di tali rapporti, dà luogo ad un “giudizio di conto » (nella specie, nella pronuncia del 2018, oggetto del giudizio era la pretesa risarcitoria avanzata dall’RAGIONE_SOCIALE in relazione alle inadempienze contestate alla RAGIONE_SOCIALE a causa RAGIONE_SOCIALEa tardiva notificazione RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento, mentre, nella pronuncia del 2022, si è affermata la giurisdizione
contabile in una controversia in tema di risoluzione RAGIONE_SOCIALEa concessione, disposta dall’Ente locale a seguito di misura interdittiva antimafia, ed anche sulla ulteriore domanda proposta dalla RAGIONE_SOCIALE, relativa alla declaratoria di illegittimità RAGIONE_SOCIALE‘atto di incameramento RAGIONE_SOCIALEa polizza fideiussoria da parte del RAGIONE_SOCIALE). Si è ribadito come gli elementi essenziali e sufficienti perch é un soggetto rivesta la qualifica di agente contabile, ai fini RAGIONE_SOCIALEa sussistenza RAGIONE_SOCIALEa giurisdizione RAGIONE_SOCIALEa Corte dei Conti in materia di responsabilit à contabile, sono costituiti soltanto dal carattere pubblico RAGIONE_SOCIALE‘ente per il quale tale soggetto agisca e dalla natura parimenti pubblica del denaro o del bene oggetto RAGIONE_SOCIALEa sua gestione e che il giudizio di conto tra RAGIONE_SOCIALE à RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e l’ente impositore pu ò essere instaurato, oltre che su iniziativa officiosa, anche su iniziativa RAGIONE_SOCIALEa stessa RAGIONE_SOCIALE à RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, allorquando questa pretenda da parte RAGIONE_SOCIALE‘ente pubblico la corresponsione di compensi o la restituzione RAGIONE_SOCIALEa cauzione versata, in forza, a decorrere dal 7 ottobre 2016, del d.lgs. 26 agosto 2016 n. 174 degli artt. 172 e segg. di tale decreto.
Ma al fine di radicare la giurisdizione RAGIONE_SOCIALEa Corte dei Conti in relazione alla controversia tra un ente e l’agente incaricato RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, perché qualificato agente contabile, si deve vertere in tema di « RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE o, comunque, RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE di denaro pubblico, dal momento che è proprio il “maneggio” di quest’ultimo a costituire il presupposto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza RAGIONE_SOCIALEa giurisdizione contabile », il che non si verifica laddove manchi tanto la natura pubblica RAGIONE_SOCIALE‘ente che ha affidato il RAGIONE_SOCIALE quanto la natura pubblica del denaro di cui si contesta la mancata RAGIONE_SOCIALE (Cass. SU 16125/2024, che ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario, in controversia avete ad oggetto il rapporto obbligatorio fra il RAGIONE_SOCIALE e il soggetto deputato alla RAGIONE_SOCIALE dei contributi consortili mediante ruolo).
7.4. Le funzioni giurisdizionali di controllo e consultive RAGIONE_SOCIALEa Corte dei Conti sono indirizzate, in base alla normativa di settore, nei confronti degli enti pubblici, nel cui novero non rientrano, per definizione, le RAGIONE_SOCIALEà di capitali.
Tuttavia, come già chiarito nell’ordinanza n. 5569/2023, la progressiva introduzione di disposizioni imperative che devono essere osservate dalle RAGIONE_SOCIALE partecipate e l’utilizzo di risorse pubbliche nell’espletamento RAGIONE_SOCIALE funzioni loro attribuite, spesso strumentali al raggiungimento di finalità istituzionali degli enti costitutori, ha comportato che, per un verso, molte RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEà in questione sono attratte, per molteplici attività, nell’orbita pubblicistica e, per un altro verso, che le attività di verifica e controllo svolte nei confronti RAGIONE_SOCIALE attività degli enti pubblici hanno ad oggetto anche i rapporti con le RAGIONE_SOCIALEà partecipate e le modalità di applicazione dei vincoli di finanza pubblica da parte di queste ultime.
Nella specie, RAGIONE_SOCIALE è una RAGIONE_SOCIALEà per RAGIONE_SOCIALE; una RAGIONE_SOCIALEà privata, quindi, ma con RAGIONE_SOCIALE azionaria pubblica del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e affidataria in RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE di trasporto pubblico locale, che svolge sulla base di contratti d RAGIONE_SOCIALE stipulati con il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Rileva il PG che RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALEà in RAGIONE_SOCIALE , subisce il controllo analogo del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e quindi , ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.12, comma 1, del d.lgs. 176/2016, il danno al patrimonio RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, arrecato da condotte di amministratori e dipendenti, è qualificabile come danno erariale e il conseguente giudizio di responsabilità è attratto dalla giurisdizione RAGIONE_SOCIALEa Corte di Conti.
RAGIONE_SOCIALE è poi RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE di trasporto pubblico locale nella città di RAGIONE_SOCIALE e nella circostante città metropolitana. Il contratto 18.12.2014 tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, per la gestione del RAGIONE_SOCIALE urbano e metropolitano, è avvenuto second o le modalità RAGIONE_SOCIALE‘ « in RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE », di cui all’art. 16, d.lgs. 175/2016, richiamato dal suddetto art. 2, comma 1, lett. o).
Questa Corte a Sezioni Unite, intervenendo sul tema RAGIONE_SOCIALEa giurisdizione contabile in materia di responsabilità di gestori ed organi di controllo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEà partecipate da enti pubblici, già con la sentenza n. 26683/2013 affermava che « La Corte dei conti ha giurisdizione sull’azione di responsabilità esercitata dalla Procura RAGIONE_SOCIALEa Repubblica presso la Corte quando tale azione sia diretta a far valere la responsabilità degli organi sociali per i danni da essi cagionati al patrimonio di una RAGIONE_SOCIALEà “in RAGIONE_SOCIALE“, così dovendosi intendere
quella costituita da uno o più enti pubblici per l’esercizio di pubblici servizi, di cui esclusivamente i medesimi enti possano essere soci, che statutariamente esplichi la propria attività prevalente in favore degli enti partecipanti e la cui gestione sia per statuto assoggetta a forme di controllo analoghe a quello esercitato dagli enti pubblici sui propri uffici ». Affinché si possa configurare un danno erariale, deve trattarsi di pregiudizio derivato alla RAGIONE_SOCIALEà partecipata dall’ente pubblico « non di riflesso, quale conseguenza indiretta del pregiudizio arrecato al patrimonio sociale, bensì direttamente ». Nell’esaminare le tre caratteristiche salienti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEà in RAGIONE_SOCIALE (la natura esclusivamente pubblica dei soci, l’esercizio RAGIONE_SOCIALE‘attività in prevalenza a favore dei soci stessi e la sottoposizione ad un controllo corrispondente a quello esercitato dagli enti pubblici sui propri uffici), indubbiamente un’anomalia nel pano rama del diritto RAGIONE_SOCIALEario, si precisava quanto al primo requisito, allora, che fosse necessario « pur sempre, comunque, che lo statuto inibisca in modo assoluto la possibilità di cessione a privati RAGIONE_SOCIALE partecipRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEarie di cui gli enti pubblici siano titolari ».
Nella sentenza n. 26936 del 2013, si è poi chiarito che per RAGIONE_SOCIALEà « RAGIONE_SOCIALE » deve intendersi quella costituita da uno o più enti pubblici per l’esercizio di pubblici servizi, di cui esclusivamente i medesimi enti possano essere soci, che statutariamente esplichi la propria attività prevalente in favore degli enti partecipanti e la cui gestione sia per statuto assoggettata a forme di controllo analoghe a quello esercitato dagli enti pubblici sui propri uffici.
E, nella successiva sentenza n. 5941/2014, le Sezioni Unite hanno precisato che « La Corte dei conti ha giurisdizione sull’azione di responsabilità degli organi sociali per i danni cagionati al patrimonio RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALEà solo quando possa dirsi superata l’autonomia RAGIONE_SOCIALEa personalità giuridica rispetto all’ente pubblico, ossia quando la RAGIONE_SOCIALEà possa definirsi “in RAGIONE_SOCIALE“, per la contemporanea presenza di tre requisiti: 1) il capitale sociale sia integralmente detenuto da uno o più enti pubblici per l’esercizio di pubblici servizi e lo statuto vieti la cessione RAGIONE_SOCIALE partecipRAGIONE_SOCIALE a privati; 2) la RAGIONE_SOCIALEà esplichi statutariamente la propria attività prevalente in favore degli enti partecipanti, in modo che l’eventuale attività accessoria non implichi una significativa presenza sul mercato e rivesta una
valenza meramente strumentale; 3) la gestione sia per statuto assoggettata a forme di controllo analoghe a quelle esercitate dagli enti pubblici sui propri uffici, con modalità e intensità di comando non riconducibili alle facoltà spettanti al socio ai sensi del codice civile » (conf. Cass. Sez.Un. 26643/2016; Cass. Sez.Un. n. 22409/2018, ove si è precisato che i detti requisiti devono sussistere tutti contemporaneamente e risultare da precise disposizioni statutarie in vigore al momento in cui risale la condotta ipotizzata come illecita).
Quindi sono necessari tre elementi coesistenti per potersi configurare il moRAGIONE_SOCIALEo di gestione in RAGIONE_SOCIALE : a) l’appartenenza RAGIONE_SOCIALE‘intero capitale sociale a uno o più enti pubblici; b) la realizzazione RAGIONE_SOCIALEa parte più importante RAGIONE_SOCIALE‘attività sociale con l’ente o gli enti pubblici che controllano la RAGIONE_SOCIALEà; c) l’esercizio, da parte RAGIONE_SOCIALE‘ente o degli enti pubblici titolari del capitale sociale, di un controllo sulla RAGIONE_SOCIALEà « analogo a quello esercitato sui propri servizi ».
In questo contesto, si è inserito il d.lgs. n. 175 del 2016, recante il testo unico RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEà a RAGIONE_SOCIALE pubblica, emanato su delega conferita con legge n. 124 del 2015, con il quale si è data una regolamentazione più organica e il legislatore ha introdotto disposizioni che realizzano una sorta di statuto speciale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEà a controllo pubblico.
7.5. La RAGIONE_SOCIALE è RAGIONE_SOCIALEà totalmente partecipata da RAGIONE_SOCIALE, a sua volta totalmente partecipata dal RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE.
Come rilevato dalla ricorrente, « dal 2013 e con la modifica statutaria del 2017 » (allegata in appello, anche attraverso il richiamo allo Statuto), la RAGIONE_SOCIALE ha assunto natura di RAGIONE_SOCIALEà in RAGIONE_SOCIALE , ai sensi del d.lgs. 175/2016.
La controricorrente RAGIONE_SOCIALE. deduce, tuttavia, che i fatti per cui è causa (la condotta inadempiente di RAGIONE_SOCIALE, oggi RAGIONE_SOCIALE) risalirebbero, al più, al 2009 , anno in cui RAGIONE_SOCIALE aveva provveduto a trasmettere all’agente il ruolo (relativo a sanzioni amministrative irrogate), conferente l’incarico alla RAGIONE_SOCIALE, cosicché correttamente il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE aveva affermato che, « nel periodo che interessa la presente controversia », la RAGIONE_SOCIALE non poteva considerarsi una RAGIONE_SOCIALEà in RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE , difettando nel suo statuto speciale
una previsione volta ad escludere la possibile RAGIONE_SOCIALE al capitale anche di soci privati .
Nella pronuncia n. 11385 del 2016, richiamata in motivazione dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE nella sentenza qui impugnata, intervenuta in un regolamento preventivo di giurisdizione sollevato in relazione ad azione di responsabilità contabile avviata, nel 2013, dalla Procura regionale presso la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Campania, nei confronti del direttore generale pro tempore RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, interamente partecipata dal RAGIONE_SOCIALE, per gravi irregolarità compiute nel periodo 2005-2010, si è, in effetti, dichiarato il difetto di giurisdizione RAGIONE_SOCIALEa Corte dei Conti, rilevando che: a) « al quadro statutario vigente all’epoca RAGIONE_SOCIALEa condotta ipotizzata come illecita (Sez. Un., 26 marzo 2014, n. 7177), la contemporanea presenza di tali requisiti non è ravvisabile nella RAGIONE_SOCIALE (in sigla RAGIONE_SOCIALE), RAGIONE_SOCIALEà istituita dal RAGIONE_SOCIALE e da quest’ultimo interamente partecipata »; b) « infatti, nello statuto RAGIONE_SOCIALEario del quale l’RAGIONE_SOCIALE era dotata mancava una previsione volta ad escludere la possibile RAGIONE_SOCIALE al capitale anche di soci privati: non solo non era contemplata la esclusività assoluta RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEaria per i soli enti pubblici, ma si prevedeva espressamente la cedibilità RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE a soggetti terzi, anche privati »; c) « inoltre, difettava il requisito del c.d. controllo analogo, nei termini di quello esercitato dagli enti pubblici sui propri uffici, con modalità ed intensità di comando non riconducibili alle facoltà spettanti al socio ai sensi del codice civile: l’RAGIONE_SOCIALE era infatti assoggettata unicamente alla attività di direzione e coordinamento da parte del RAGIONE_SOCIALE, essendo i poteri di gestione RAGIONE_SOCIALE‘impresa, al pari dei poteri di vigilanza sulla medesima gestione e sulla contabilità, attribuiti ai competenti organi sociali secondo criteri del tutto corrispondenti a quelli di regola previsti nelle normali RAGIONE_SOCIALEà azionarie di diritto privato ».
Nella sentenza a sezioni Unite n. 14776/2023, in relazione a una RAGIONE_SOCIALEà qualificata in RAGIONE_SOCIALE, gestore del trasporto pubblico locale di un RAGIONE_SOCIALE, con conseguente giurisdizione contabile, malgrado una clausola statutaria che consentiva la cessione di RAGIONE_SOCIALE ai dipendenti, si è dato comunque rilievo all’ essere « incontroverso che il consiglio di amministrazione mai si avvalse di tale
facoltà nel termine previsto dallo statuto, e che la suddetta clausola fu in seguito modificata, prima che avesse trovato mai attuazione », con richiamo alla giurisprudenza eurounitaria. E si è ritenuto sussistente il requisito del controllo analogo in quanto il RAGIONE_SOCIALE era l’unico socio RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALEà di capitali gestore del RAGIONE_SOCIALE di trasporto pubblico locale, il che consentiva di per s é il totale controllo RAGIONE_SOCIALE‘attività sociale.
Nella successiva Cass. S.U. n. 567/2024, viene poi evidenziato il fatto che le modifiche statutarie di una RAGIONE_SOCIALEà, definita in RAGIONE_SOCIALE , introdotte nel 2016 e nel 2017, erano intervenute « a specificazione nel dettaglio RAGIONE_SOCIALEa natura di RAGIONE_SOCIALE à in RAGIONE_SOCIALE gi à esistente alla data RAGIONE_SOCIALE‘illecito contestato » e non avevano « introdotto ex novo un regime di controllo analogo prima insussistente », bens ì « solamente rafforzato quello preesistente con introduzione di disciplina di dettaglio ».
Nella fattispecie oggetto del presente giudizio, tuttavia, è la stessa RAGIONE_SOCIALE, originaria attrice, che si è definita, come da statuto, « RAGIONE_SOCIALEà in RAGIONE_SOCIALE che esercita il RAGIONE_SOCIALE di trasporto pubblico locale sul territorio del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE ».
E la ricorrente RAGIONE_SOCIALE, dando rilievo anche alle modifiche statutarie intervenute nel 2017, evidenzia la natura in RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALEà RAGIONE_SOCIALE e la conseguente natura pubblicistica (non essendovi alterità soggettiva tra RAGIONE_SOCIALEà partecipata ed ente pubblico partecipate, operando la RAGIONE_SOCIALEà in RAGIONE_SOCIALE come mera longa manus RAGIONE_SOCIALEa pubblica amministrazione), rilevando che, ai fini RAGIONE_SOCIALEa giurisdizione, risulta determinante la legge vigente e lo stato di fatto esistente al momento RAGIONE_SOCIALEa proposizione RAGIONE_SOCIALEa domanda, nel caso in esame avvenuta nel 2020.
7.6. Inoltre, ai fini che interessano assume valore decisivo più che il momento in cui è stata proposta la domanda, quello in cui sono state poste in essere le condotte contestate, causative del danno.
Invero, appare pertinente il richiamo alla giurisprudenza formatasi in tema di giurisdizione RAGIONE_SOCIALEa Corte dei conti sull’azione di responsabilità esercitata nei confronti degli organi di gestione e di controllo di RAGIONE_SOCIALEà di capitali partecipate da enti pubblici per i danni da essi cagionati al patrimonio RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALEà.
Questa Corte a Sezioni Unite ha affermato, con orientamento consolidato, che « La verifica in ordine alla ricorrenza dei requisiti propri RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALEà ‘in RAGIONE_SOCIALE“, come delineati dall’art. 113, comma 5, lett. c), del d.lgs 18 agosto 2000, n. 267 (come modificato dall’art. 15, comma 1, lett. d, del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificRAGIONE_SOCIALE nella legge 24 novembre 2003, n. 326), la cui sussistenza costituisce il presupposto per l’affermazione RAGIONE_SOCIALEa giurisdizione RAGIONE_SOCIALEa Corte dei conti sull’azione di responsabilità esercitata nei confronti degli organi sociali per i danni da essi cagionati al patrimonio RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALEà, deve compiersi con riguardo alle previsioni contenute nello statuto RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALEà al momento in cui risale la condotta ipotizzata come illecita e non a quelle, eventualmente differenti, esistenti al momento in cui risulti proposta la domanda di responsabilità del P.G. presso la Corte dei conti » (Cass. Sez.Un. 7177/2014; questa Corte, nella fattispecie, sulla base di quanto emergente dagli atti, vale a dire in forza RAGIONE_SOCIALE disposizioni statutarie di RAGIONE_SOCIALEà in RAGIONE_SOCIALE al momento RAGIONE_SOCIALEa condotta contestata degli amministratori e non al momento RAGIONE_SOCIALEa domanda, in quanto, pur indiscussa la RAGIONE_SOCIALE totalitaria da parte del RAGIONE_SOCIALE o dei Comuni era però « totalmente assente… la previsione di un esplicito tassativo divieto di cessione RAGIONE_SOCIALE partecipRAGIONE_SOCIALE a soggetti privati », ha concluso per « la insussistenza dei complessivi requisiti per far ritenere che, all’epoca RAGIONE_SOCIALEa condotta ascritta agli odierni intimati, i danni al patrimonio RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALEà partecipata potessero essere oggetto di azione di responsabilità, a carico dei pretesi autori, da parte RAGIONE_SOCIALEa Procura Generale RAGIONE_SOCIALEa Corte dei Conti », dichiarando il difetto di giurisdizione RAGIONE_SOCIALEa Corte dei Conti).
Il principio si trova ribadito in Cass. Sez.Un.17188/2018, Cass. Sez.Un.16741/2019, Cass. Sez.Un. 20632/2022, Cass. 13088/2023: al fine del radicamento RAGIONE_SOCIALEa giurisdizione, occorre guardare alla situazione esistente all’epoca cui risalgono le condotte addebitate ai convenuti.
In un precedente (Cass.SU n. 8352/2013), per regolamento di giurisdizione, si è affermato il difetto di giurisdizione RAGIONE_SOCIALEa Corte dei Conti in merito a una domanda proposta dalla Procura RAGIONE_SOCIALEa Corte dei Conti relativa ai danni arrecati ad una RAGIONE_SOCIALEà per RAGIONE_SOCIALE, partecipata dalla provincia autonoma di Bolzano, da un funzionario RAGIONE_SOCIALEa provincia e da un direttore tecnico RAGIONE_SOCIALEa partecipata per un
pagamento indebito a favore di un terzo soggetto. Si è ribadito, in base alla normativa vigente all’epoca, che tali « RAGIONE_SOCIALEà non perdono la loro natura di enti privati per il solo fatto che il loro capitale sia alimentato in tutto o in parte da conferimenti provenienti dallo Stato o da altro ente pubblico », precisando che non rilevava che la RAGIONE_SOCIALEà danneggiata si fosse trasformata in RAGIONE_SOCIALEà in RAGIONE_SOCIALE , considerato che la trasformazione era avvenuta in epoca successiva ai fatti di causa ed in particolare al danno arrecatole.
Tali pronunce, che attengono ad RAGIONE_SOCIALE di responsabilità promosse dalla RAGIONE_SOCIALEà RAGIONE_SOCIALE pubblica nei confronti degli amministratori e sindaci RAGIONE_SOCIALEa stessa (legati da rapporto organico) o di dipendenti, possono estendersi all’azione, come quella oggetto del presente giudizio, intrapresa dalla RAGIONE_SOCIALEà RAGIONE_SOCIALE nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘agente incaricato RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dalla RAGIONE_SOCIALEà.
Si tratta, come rilevato in Cass. SU n. 5569/2023, invero, di soggetti che, pur non avendo un rapporto organico con la RAGIONE_SOCIALEà, hanno « tuttavia un rapporto di RAGIONE_SOCIALE , facendo parte RAGIONE_SOCIALE‘organizzaxione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALEà »
7.7. Nella specie, il Tribunale ha rilevato che, « nel periodo che interessa la presente controversia », la RAGIONE_SOCIALE, analogamente a quanto ritenuto da questa Corte nella pronuncia n. 11385/2016 (relativa, si ripete, a fatti verificatisi tra il 2005 il 2010), non potesse qualificarsi una RAGIONE_SOCIALEà « RAGIONE_SOCIALE », in quanto nel suo statuto RAGIONE_SOCIALEario mancava una previsione volta ad escludere la possibilità di RAGIONE_SOCIALE al capitale anche di soci privati, vale a dire uno dei tre requisiti necessari per tale configurazione.
In applicazione RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza richiamata nel precedente paragrafo, si deve aver riguardo, ai fini RAGIONE_SOCIALEa definizione RAGIONE_SOCIALEa attrice come RAGIONE_SOCIALEà di rilievo pubblicistico in RAGIONE_SOCIALE , all’epoca degli illeciti contestati , causativi del danno, e non solo a quella in cui è stata proposta l’azione risarcitoria (nel 2020).
Tuttavia , nella specie, la condotta illecita RAGIONE_SOCIALE‘agente contabile (COGNOME) non può collocarsi unicamente alla data RAGIONE_SOCIALEa trasmissione del ruolo al concessionario per la RAGIONE_SOCIALE (2009) e non anche a quella in cui il Giudice di Pace di RAGIONE_SOCIALE ha dichiarato, nel 2012 , pronunciandosi sull’opposizione all’esecuzione
promossa dal contravventore, nella contumacia di RAGIONE_SOCIALE, l’intervenuta prescrizione del credito. L’illecito o meglio la condotta contestata all’agente legato da rapporto di RAGIONE_SOCIALE, invero, è rappresentato « dalla mancata RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sanzioni amministrative », essendo stata la pretesa creditoria dichiara prescritta.
E, a parte la stessa auto-qualificazione da parte RAGIONE_SOCIALEa controricorrente RAGIONE_SOCIALE, cui è stato da tempo affidato il RAGIONE_SOCIALE di trasporto pubblico locale, come RAGIONE_SOCIALEà in RAGIONE_SOCIALE , partecipata in via esclusiva dal RAGIONE_SOCIALE, con conseguente controllo analogo RAGIONE_SOCIALE‘Ente, non è puntualmente e efficacemente contestato che, come dedotto dalla ricorrente RAGIONE_SOCIALE, anche prima (si indica « dal 2013 »), essa ha operato come RAGIONE_SOCIALEà in RAGIONE_SOCIALE .
Quindi l’eccezione RAGIONE_SOCIALEa controricorrente sulla natura privata del rapporto non è fondata e deve essere riconosciuta alla citata RAGIONE_SOCIALE la natura pubblicistica, in virtù RAGIONE_SOCIALEa disciplina generale dianzi riportata.
7.8. In ordine alla qualità di agente contabile di RAGIONE_SOCIALE, deve poi rilevarsi che RAGIONE_SOCIALE forma unilateralmente il ruolo dei propri crediti che affida ad RAGIONE_SOCIALE (prima RAGIONE_SOCIALE) per il recupero, secondo la disciplina del d.p.r. 29.9.1973, n. 602.
Ciò è previsto anche dall’art. 1, comma 3, d.l. 22.10.2016, n. 193, convertito, con modificRAGIONE_SOCIALE, dalla l. 1.12.2016, n. 225, ove si menzionano i crediti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEà partecipate dalle amministrRAGIONE_SOCIALE locali.
Nella pronuncia, già citata n. 5569/2023, in fattispecie simile alla presente, si è rilevato che « nella vicenda dedotta in giudizio, l’RAGIONE_SOCIALE, pur sul presupposto RAGIONE_SOCIALEa riconosciutagli legittimazione a formare, unilateralmente e stragiudizialmente, i ruoli coattivi, la stessa è tenuta poi ad affidarne la fase RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE al competente agente contabile (v. Cass. SU n. 16014/2018 e SU n. 760/2022), affinch é questi provveda alla loro esazione sulla base RAGIONE_SOCIALE norme vigenti in materia di recupero RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e, quindi, per legge e non sulla scorta di un rapporto contrattuale tra la stessa RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE ».
Ricorre quindi anche la qualità di agente contabile di RAGIONE_SOCIALE.
8. La seconda questione posta dal presente giudizio concerne la possibilità di fare rientrare la domanda attrice, una volta affermata la giurisdizione RAGIONE_SOCIALEa Corte dei Conti, nella categoria residuale dei giudizi a istanza di parte, ex art.172 lett.d) c.g.c.
La questione attiene quindi alla natura RAGIONE_SOCIALE‘azione proposta e se essa possa essere fatta rientrare nei giudizi di conto a istanza di parte dinanzi alla Corte dei Conti.
Invero, al fine di radicare la giurisdizione RAGIONE_SOCIALEa Corte dei Conti occorre anche dare rilievo al petitum e alla causa petendi RAGIONE_SOCIALEa domanda originaria avanzata da RAGIONE_SOCIALE, al fine di verificare se essa possa trovare spazio in un giudizio di conto dinanzi al giudice contabile.
Anche nella ordinanza n. 5569/2023, si è dovuto affermare che l’azione svolta da RAGIONE_SOCIALE non potesse qualificarsi in termini di semplice azione di risarcimento dei danni da inadempimento di un contratto di mandato.
Il giudizio in oggetto non è stato iniziato dal Pubblico Ministero contabile, trattandosi di un’azione risarcitoria esercitata dalla RAGIONE_SOCIALE che gestisce il RAGIONE_SOCIALE di traporto pubblico locale su territorio comunale, nei confronti del suo agente contabile, per non avere tempestivamente riscosso un importo iscritto in ruoli allo stesso consegnati.
Pur vertendosi in materia di contabilità pubblica, concernendo gli obblighi le responsabilità RAGIONE_SOCIALE‘agente contabile (RAGIONE_SOCIALE) la gestione in sede esecutiva di crediti afferenti a patrimonio pubblico, qual è quello di RAGIONE_SOCIALE, la presente azione, si è detto nel precedente del 2023, non è inquadrabile né nelle forme di un giudizio di responsabilità amministrativa-erariale, essendo di essa titolare soltanto il Pubblico Ministero contabile, né nelle forme di un giudizio di conto o di resa del conto (artt. 139 e seg. E art.142 c.g.c.), non risultando che la Procura presso la Corte dei Conti avesse instaurato nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE un giudizio per la resa del conto.
Il presente giudizio doveva, allora, essere fatto rientrare fra gli altri giudizi « ad istanza di parte », previsti dall’art. 172, lett. d), c.g.c. in materia di contabilità pubblica, nei quali siano interessati anche persone o enti diversi dallo Stato,
giudizi che concernono gli obblighi e la responsabilità di gestione di denaro e valori pubblici da parte di un dipendente, di un amministratore o, come nel caso di RAGIONE_SOCIALE, dall’agente contabile RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALEà in RAGIONE_SOCIALE , titolare di un patrimonio pubblico, e riguarda quindi l’ampia materia RAGIONE_SOCIALEa contabilità pubblica attratta dalla giurisdizione RAGIONE_SOCIALEa Corte dei Conti.
8.1. I giudizi « a istanza di parte » dinanzi alla Corte dei Conti. Disciplina generale.
Non vi è dubbio che nell’ambito del processo dinanzi alla Corte dei Conti, come disciplinato dal d.lgs. 174/2016, i giudizi « ad istanza di parte » rappresentino una categoria residuale: si tratta di « altri » giudizi, rispetto sia a quelli oggetto di disciplina specifica (lettere anteriori alla d), sia a quelli in cui soprattutto si esplica la giurisdizione contabile (giudizio di responsabilità, giudizio sui conti, giudizio sulla irrogazione di sanzioni).
Il fondamento si rinviene nel dettato costituzionale (art.103 Cost.). Anche il privato può adire la Corte dei Conti, giudice naturale RAGIONE_SOCIALEa contabilità pubblica, nei casi previsti dalla legge.
La regolamentazione, prima prevista dagli artt.52-58 del R.D. 13/8/1933 n. 1038 (Regolamento di procedura: artt. 52-55, ricorsi per rifiutato rimborso di quote d’imposta inesigibili; art.56, ricorsi contro addebiti dichiarati dall’amministrazione RAGIONE_SOCIALE Fer rovie RAGIONE_SOCIALEo stato a carico dei propri dipendenti; art.57, ricorsi contro ritenute a titolo cautelativo su stipendi ed altri emolumenti di funzionari ed agenti statali; art.58, « altri giudizi ad istanza di parte »), è oggi contenuta nel d.lgs. 174/2016, art.172 (lett.a), ricorsi in materia di rimborso di quote d’imposta inesigbili o quote di altri proventi RAGIONE_SOCIALE‘erario; lett.b) ricorsi contro ritenute a titolo cautelativo su stipendi ed altri emolumenti; c) ricorsi sull’interpretazione del tutolo giudiziale; l ett.d), « altri giudizi ad istanza di parte previsto dalla legge e comunque nelle materia di contabilità pubblica, nei quali siano interessati anche oersone o enti diversi dallo Stato »).
8.2. In relazione a ll’ipotesi disciplinata dalla norma di chiusura RAGIONE_SOCIALEa categoria (« altri giudizi ad istanza di parte », una volta contenuta nel’art.58 del
regolamento del 1933, oggi nell’art.172 lett.d) c.g.c.), è utile richiamare Cass. SU n. 6478/1992 e il principio di diritto in essa affermato.
In quella controversia, un cassiere, dipendente del Monte dei Paschi di Siena, gestore RAGIONE_SOCIALEa esattria del RAGIONE_SOCIALE di Roma, si era appropriato, in correità con terzi, degli importi dovuti da numerosi contribuenti all’Amministrazione finanziaria, rilasciando false quietanze; importi che così non erano affluiti nelle casse esattoriali e non erano stati perciò riversati dall’esattore alla tesoreria provinciale, ne’ compresi nelle distinte riepilogative trasmesse al ricevitore provinciale. In conseguenza di ciò, l’Intendenza di Finanza di Roma notificava al Monte dei Paschi di Siena nella qualità di esattore, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 12, 2 c., DPR 603/1973, un invito a versare una certa somma di cui si lamentava l’omesso ri -versamento. Il Monte dei Paschi impugnava dinnanzi al giudice amministrativo tale atto, sul presupposto che si trattava di controversia attinente alla concessione del RAGIONE_SOCIALE esattoriale e deduceva l’illegittimità del detto atto. L’Amministrazione finanziaria proponeva istanza di regolamento preventivo di giurisdizione deducendo che la controversia andasse devoluta alla cognizione RAGIONE_SOCIALEa Corte dei Conti.
Le Sezioni Unite hanno affermato la giurisdizione del giudice contabile, osservando che: – « quando l’invito all’esattore di versare somme dovuto in adempimento del rapporto concessorio esattoriale riguardi importi il cui acclaramento richieda un riesame globale RAGIONE_SOCIALEa gestione contabile ovvero l’applicazione di criteri giuridici o regole contabili che implichino un giudizio di conto, determinandosi una controversia di natura contabile, si delinea la giurisdizione RAGIONE_SOCIALEa Corte dei Conti, quale giudice istituzionalmente preposto a simili accertamenti; e la stessa complessità RAGIONE_SOCIALE‘indagine da effettuarsi in tale ipotesi dimostra la non esperibilità del procedimento di esecuzione forzata di cui all’art. 12 D.P.R. 603/1973 »; – al « giudizio contabile non è certo di ostacolo poi il fatto che l’agente RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE abbia il maneggio del danaro pubblico in forza di (concessione) – contratto, poiché l’obbligo del concessionario di rispondere contrattualmente verso l’Amministrazione concedente non può escludere l’obbligo di rendiconto ne’ il suo diritto ad ottenere un accertamento sulla effettiva esistenza RAGIONE_SOCIALE‘obbligo contrattuale »; – « la controversia di natura
contabile che ne deriva, mentre conferma l’inapplicabilità del procedimento di pronta RAGIONE_SOCIALE ex art. 12, trasferisce al giudice RAGIONE_SOCIALEa pubblica contabilità la vertenza sull’ambito RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione contrattuale, la cui cognizione resta pertanto sottratta al giudice (quello amministrativo, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 5, 2 c. L. n. 1034/1971) del rapporto di concessione ».
Il principio si trova ribadito in Cass. SU n. 5424/1993: « L’invito RAGIONE_SOCIALE‘Intendente di Finanza, al concessionario del RAGIONE_SOCIALE esattoriale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, per il pagamento degli importi dei versamenti diretti effettuati dai contribuenti, costituisce, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 603, l’atto iniziale del procedimento di espropriazione forzata RAGIONE_SOCIALEa cauzione prestata dall’esattore, inteso al pronto recupero del proprio credito, da parte RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione finanziaria, nell’esercizio di un potere di autotutela, utilizzabile nel solo caso di discordanze tra versamenti effettuati e risultanze in possesso di detta Amministrazione, nel quale vi è certezza dei dati contabili. Mentre qualora l’invito stesso riguardi importi il cui accertamento richieda un riesame globale RAGIONE_SOCIALEa gestione contabile, ovvero l’applicazione di criteri giuridici o regole contabili che implichino un giudizio di conto, si instaura una controversia di natura contabile, che appartiene alla giurisdizione RAGIONE_SOCIALEa Corte dei Conti, la quale può essere direttamente adita, in applicazione degli artt. 61 del R.D. 12 luglio 1934 n. 1214 e 58 del R.D. 13 agosto 1933 n. 1038, per ottenere i necessari accertamenti, dall’esattore destinatario RAGIONE_SOCIALE‘invito » (conf. Cass SU 14080/2022).
Con l’entrata in vigore del Codice di giustizia contabile, le tipologie di RAGIONE_SOCIALE a istanza di parte sono state inserite nelle quatto ipotesi di cui all’art.172.
La lett.d) costituisce sempre (al pari RAGIONE_SOCIALEa previsione RAGIONE_SOCIALE‘art.58 del Regolamento) una categoria residuale e aperta, che tuttavia è stata oggetto di un’interpretazione costituzionalmente orientata al fine anche di impedire che essa diventi lo strumento per superare il riparto tra giurisdizioni o introdurre RAGIONE_SOCIALE non previste dall’ordinamento giuridico.
Tra le varie pronunce, sull’interpretazione sia RAGIONE_SOCIALE‘art.58 del Regolamento sia RAGIONE_SOCIALE‘art.172 lett.d) del c.g.c., meritano segnalazione, ai fini che qui interessano:
-Corte dei Conti Sez.II d’appello, n. 347/2011, che vi ha fatto rientrare il ricorso di un RAGIONE_SOCIALE nei confronti del concessionario RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE per danni da inadempimenti contrattuali dovuti alla mancata RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘imposta sulla pubblicità; – Corte dei Conti, Sez. III centrale, n.34/2018, che vi ha fatto rientrare il ricorso promosso dal RAGIONE_SOCIALE avverso inadempimenti contrattuali del concessionario per la mancata formazione dei ruoli e per il maturare RAGIONE_SOCIALEa prescrizione a carico dei crediti in esazione; – Cass. SU n. 22810/2020, che ha affermato la giurisdizione RAGIONE_SOCIALEa Corte dei Conti in giudizio promosso, ex art.172 lett.d) c.g.c., da un RAGIONE_SOCIALE, dinanzi alla sezione giurisdizionale RAGIONE_SOCIALEa Corte dei conti per la Regione Lazio, nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, subentrata a RAGIONE_SOCIALE, che svolgeva per suo conto attività di RAGIONE_SOCIALE in forma volontaria ed esecutiva di somme iscritte a ruolo in danno di soggetti obbligatoriamente consorziati, per la condanna al pagamento in proprio favore di somma a titolo di crediti non riscossi per tributi; – Corte conti, II sez. app., 297/2021 e 10/2022, che ha riconosciuto l’ammissibilità RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di accertamento ovvero di RAGIONE_SOCIALE volte alla verifica dei rapporti di dare/avere tra ente impositore e concessionario RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, formulate dinanzi al Giudice contabile, nelle forme del giudizio ad istanza di parte, purché non vengano in evidenza profili risarcitori, i quali rientrano nel diverso paradigma del giudizio di responsabilità amministrativa, il cui avvio è di esclusiva competenza RAGIONE_SOCIALEa Procura erariale; – Corte dei Conti Sez. I Appello n. 6/14/1/25, in giudizio ad istanza di parte, fatto valere dinanzi alla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per il Veneto, dal RAGIONE_SOCIALE di Venezia, che lamentava come che, nonostante la corretta trasmissione dei ruoli da parte del RAGIONE_SOCIALE, l’agente RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE (crediti relativi a infrRAGIONE_SOCIALE C.d.S.) avesse omesso di notificare le cartelle esattoriali e/o i successivi atti interruttivi RAGIONE_SOCIALEa prescrizione – o comunque di darne prova – determinando, per sua colpa, la prescrizione dei relativi crediti, con conseguente danno all’Amministrazione comunale, ha respinto l’appello del RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza n. 252/2022 RAGIONE_SOCIALEa Sezione giurisdizionale regionale per la Regione Veneto, che aveva affermato la giurisdizione in materia RAGIONE_SOCIALEa Corte dei Conti, ma dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di legittimazione attiva del RAGIONE_SOCIALE soto vari
profili, stante anzitutto legittimazione esclusiva del P.M. contabile; – le numerosissime pronunce RAGIONE_SOCIALEa Corte dei Conti, intervenute nel rilevante contenzioso instaurato dalla nostra ricorrente RAGIONE_SOCIALE nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, prima davanti al G.O. e poi, a seguito di Cass.SU 5569/2023 e di declaratoria di difetto di giurisdizione del T.RAGIONE_SOCIALE, in riassunzione dinanzi alla Corte dei Conti Sezione Giurisdiz. Campania, già richiamate al par. 6, nelle quali si è ribadita la giurisdizione contabile, sulla base RAGIONE_SOCIALE‘art. 103, comma 2, Cost. che ad essa attribuisce la cognizione sulle controversie « nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge », tra cui quelle afferenti alla corretta gestione del pubblico denaro da parte degli agenti contabili.
Soltanto in Cass. SU n. 5463/2009, si è invece affermata la giurisdizione del giudice ordinario, in relazione a controversia instaurata da un messo comunale dipendente del RAGIONE_SOCIALE di Prato, che aveva chiesto accertarsi il suo diritto di percepire e trattenere il c.d. diritto di notifica, rilevandosi che la categoria residuale, allora prevista da ll’art.58 del Regolamento, « aperta », relativa a giudizi che possono essere instaurati avanti il giudice contabile ad iniziativa di soggetti privati, incontrava « l’unico limite, posto dal medesimo art. 58, che si verta in materia di competenza RAGIONE_SOCIALEa Corte dei conti », e che la pronuncia chiesta al giudice concerneva, nello specifico, « esclusivamente » le obbligRAGIONE_SOCIALE derivanti dal rapporto, senza alcuna incidenza sulla questione RAGIONE_SOCIALEa responsabilità contabile per violazione RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di rendere il conto e di versarle all’amministrazione competente a riceverle.
La categoria dei giudizi « ad istanza di parte » dinanzi al giudice contabile è, quindi, di una categoria residuale ma aperta, nella quale sono state fatte rientrare RAGIONE_SOCIALE volte alla verifica dei rapporti di dare/avere tra ente impositore e concessionario RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, purché non vengano in evidenza soltanto profili risarcitori, i quali rientrano nel diverso paradigma del giudizio di responsabilità amministrativa, il cui avvio è di esclusiva competenza RAGIONE_SOCIALEa Procura erariale.
In conformità a Cass. SU n. 5569/2023 (cui hanno fatto seguito numerosissime pronunce del giudice contabile e del giudice ordinario di
declaratoria del difetto di giurisdizione del G.O.) e alle conclusioni del PG, il primo motivo del ricorso RAGIONE_SOCIALE, sotto il profilo RAGIONE_SOCIALEa giurisdizione (RAGIONE_SOCIALEa Corte dei Conti anziché del giudice ordinario adito), va accolto.
La conclusione va ribadita, anzitutto, sulla base del rilievo che nella giurisdizione contabile rientrano ex art. 103, comma 2, Cost., anche le controversie incRAGIONE_SOCIALE sulla corretta gestione di denaro pubblico da parte RAGIONE_SOCIALE‘agente contabile. E l’art.103 Cost. ha ratificato l’assetto precedente (vedasi art.58 del regolamento n. 1038 del 1933).
La giurisdizione contabile ha infatti natura tendenzialmente generale, dotata di propria vis expansiva in difetto di espresse limitRAGIONE_SOCIALE legislative, in materia di contabilit à pubblica (cos ì Cass. SU n. 22810/2022; Cass. SU n. 21546/2017; Cass. SU n. 10324/2016).
La controversia specifica concerne proprio il merito RAGIONE_SOCIALEa contabilità pubblica (in particolare, l’operativtà del d.lgs. 112/1999, poiché si discute RAGIONE_SOCIALEa necessità del preventivo esperimento RAGIONE_SOCIALE procedure ex artt. 19 e 20 d.lgs. 112/1999 ovvero dei limiti di inesigibilità dei crediti) e non si può ritenere che la pronuncia chiesta al giudice riguardi « esclusivamente le obbligRAGIONE_SOCIALE derivanti dal rapporto, senza alcuna incidenza sulla questione RAGIONE_SOCIALEa responsabilità contabile per violazione RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di rendere il conto e di versarle all’amministrazione competente a riceverle » (Cass. SU n. 5463/2009).
Né può rappresentare ostacolo l’interpretazione, non eccessivamente espansiva, da dare all’art.172 lett.d) c.g.c. come categoria residuale, in quanto la domanda può essere ri-qualificata dal giudice (e la Corte dei Conti lo ha fatto) al fine di farla rientrare nei limiti di un giudizio di conto, ad istanza di parte, cui applicare regole contabili, senza che ciò assuma rilievo ai fini RAGIONE_SOCIALEa giurisdizione. E alcune aperture nella giurisprudenza contabile e RAGIONE_SOCIALE Sezioni unite sulla previsione di cui alla lett .d) RAGIONE_SOCIALE‘art.172 c.g.c., indicate al paragrafo 8.2., già vi sono state.
I restanti motivi sono assorbiti.
Per tutto quanto sopra esposto, va accolto il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti va cassata la sentenza impugnata e dichiarata la giurisdizione RAGIONE_SOCIALEa
Corte di Conti; le parti vanno, di conseguenza, rimesse dinanzi al giudice contabile, anche per la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio di legittimità.
PQM
La Corte, a Sezioni Unite, accoglie il primo motivo del ricorso per cassazione, assorbiti i restanti, dichiara la giurisdizione RAGIONE_SOCIALEa Corte di Conti, cassa la sentenza impugnata e rimette le parti dinanzi al giudice contabile competente, anche per la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 4 febbraio 2025 .