Ordinanza di Cassazione Civile Sez. U Num. 15848 Anno 2024
Oggetto
Civile Ord. Sez. U Num. 15848 Anno 2024
Presidente: COGNOME PASQUALE
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 06/06/2024
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ALTRO
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 27/02/2024
CC
ORDINANZA
sul ricorso 10674-2023 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso gli Uffici dell’Avvocatura centrale dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e COGNOME NOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 186/2022 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 17/01/2023. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/02/2024 dal Consigliere COGNOME; lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME, il quale chiede che le Sezioni Unite rigettino il ricorso e dichiarino la giurisdizione della Corte dei Conti.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Campobasso, per quanto in questa sede rileva e in riforma della decisione di prime cure, ha declinato la giurisdizione sulla domanda proposta dall’AVV_NOTAIO, pensionata nella gestione lavoratori pubblici fin dal 2013, in contraddittorio con l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, volta ad ottenere la declaratoria di nullità del provvedimento dell’RAGIONE_SOCIALE, di diniego di rilascio dell’estratto conto certificativo della posizione contributiva e assicurativa, l’accertamento della responsabilità contrattuale dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e della lesione del diritto soggettivo a conoscere, con atto proveniente dall’Ente previdenziale con valore certificativo, l’esatto ammontare della contribuzione complessivamente versata e dei relativi valori retributivi, con condanna dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE all’adempimento e fissazione di una somma di denaro, ai sensi dell’art.614 -bis c.p.c., in caso di ritardo nell’esecuzione del provvedimento giudiziale.
AVV_NOTAIO è titolare, con decorrenza gennaio 2013, di pensione a carico dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
Con ricorso al Tribunale di Campobasso ha convenuto in giudizio l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e l’ex datore di lavoro (RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE) per sentire condannare l’RAGIONE_SOCIALE al rilascio di un «estratto conto certificativo ex art. 54 l. n. 88/1989».
A fondamento della domanda la professionista ha dedotto che il predetto datore di lavoro aveva inviato all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE due successivi modelli PA0 4 attestanti l’ammontare delle retribuzioni corrisposte nell’anno 2012: il primo, datato 12 marzo 2013, attestava una retribuzione di euro 105.301,00; il secondo, datato 11 giugno 2013, attestava invece, per il medesimo periodo, una retribuzione di euro 48.428,44 e a tale ultimo modello si era conformato l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE nel calcolare il trattamento.
La professionista ha, quindi, dedotto che, all’esito della richiesta all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE di un estratto conto «certificativo» (c.d. ecocert) dal quale risultasse il dettaglio della posizione assicurativa, l ‘ente previdenziale aveva rilasciato l’ordinario estratto conto contributivo, sulla base del quale era stata liquidata la pensione, senza procedere alla formazione del preteso estratto ecocert.
In riferimento a tale specifico estratto, deputato, ad avviso dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, alla certificazione del diritto alla pensione futura e non suscettibile di formazione nei confronti dei titolari di trattamento pensionistico, la professionista ribadiva il diritto al rilascio (nelle forme dell’ecocert ) , rivendicando l’insussistenza, per l’ente previdenziale, di alcun impedimento preclusivo, anche in ipotesi di iniziativa processuale, di un lavoratore collocato in quiescenza, volta alla rideterminazione della prestazione asseritamente e inesattamente conteggiata.
Tanto premesso, la Corte territoriale, interpretata la domanda azionata e valorizzato il profilo dell’intrapresa azione di accertamento funzionale al trattamento pensionistico, riteneva versarsi nella giurisdizione esclusiva contabile in virtù dell’ appartenenza a detto plesso giurisdizionale delle controversie comunque connesse all’ottenimento o alla misura della pensione, per essere, nella specie, il rapporto pensionistico dedotto l’elemento identificativo del petitum sostanziale, in
contro
versia funzionale alla pensione perché connessa al relativo diritto.
Soggiungeva la Corte territoriale che la contestazione della professionista atteneva alla misura del rateo pensionistico parametrato ad una retribuzione inferiore sicché il rilascio dell’estratto conto certificativo era volto a far emergere l’anzianità contributiva complessivamente accreditata , nel dettaglio contributivo, qualitativo e quantitativo, e i relativi valori retributivi, come ben si evinceva dall’assunto, esposto in ricorso, secondo cui «in base a quanto effettivamente versato all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE sussiste il diritto di ottenere la rideterminazione della prestazione pensionabile ed il pagamento delle rate maturate dalla decorrenza originaria».
In definitiva, la controversia apparteneva, ad avviso della Corte territoriale, alla giurisdizione alla Corte dei Conti.
AVV_NOTAIO ricorre avverso tale sentenza, con ricorso affidato a due motivi, ulteriormente illustrato con memoria, avverso il quale l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso, ulteriormente illustrato con memoria.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale.
L’Ufficio del Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni scritte, chiedendo rigettarsi il ricorso in continuità con la costante giurisprudenza di legittimità che ha valorizzato il profilo funzionale pensionistico, per delimitare la giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti, ritenendosi altresì rientrare in detta giurisdizione anche le controversie connesse al diritto alla pensione; nel caso di specie la ricorrente si duole del mancato rilascio del proprio estratto conto certificativo, ex art. 54 legge n. 88/1989, sicché si deve ritenere che la controversia verta sull’accertamento delle somme, versate a titolo di contribuzione, necessarie per modificare il quantum della
pensione e che essa rientri quindi nel rapporto previdenziale pubblicistico, quanto meno sotto il profilo della connessione.
RAGIONI RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
Con il primo motivo, in relazione all’art. 360 n. 1 c.p.c., per motivi attinenti alla giurisdizione, si deduce che sulla domanda in prime cure, volta ad ottenere la condanna dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE al rilascio dell’ estratto conto certificativo ex art. 54 L. n. 88/1989, la Corte di Appello di Campobasso in funzione di giudice del lavoro, ai fini della determinazione della giurisdizione abbia erroneamente individuato nel ‘rapporto pensionistico’ il petitum sostanziale ossia l’oggetto della domanda e la reale natura della controversia, ritenendo la controversia funzionale alla pensione perché connessa al relativo diritto.
Si assume che il petitum sostanziale, ossia l’oggetto della domanda e la reale natura della controversia, andava invece individuato nell’esercizio del diritto di accesso agli atti , mediante l’acquisizione dell’estratto, da parte dell’interessata, portatrice di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento per il quale era stato chiesto l’accesso.
L’impugnata sentenza è, quindi, ritenuta , dalla ricorrente, viziata per errata ricostruzione del contenuto ed individuazione del tenore della domanda e del petitum sostanziale, per averne male apprezzato sia il significato degli elementi fattuali, sui quali essa si fondava, sia la portata delle censure articolate nell’atto introduttivo del giudizio di prime cure, errori che si riverberano in una erronea applicazione delle norme regolatrici della giurisdizione, censurabili ai sensi dell’art. 360 n. 1 c.p.c.
Con il secondo motivo, in relazione all’art. 360 n.3 del c.p.c., la ricorrente si duole di violazione e/o falsa applicazione degli artt. 386 cod.proc.civ., dei principi di diritto in tema di determinazione della giurisdizione, degli artt.13 e 62 del r.d.
n.1214 del 1934, 1, co. 2, del d.lgs. n.174/2016, 54 legge n. 88/1989, 63 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, 1, 442 e 444 c.p.c.. e deduce che l’erronea individuazione , da parte della Corte territoriale, nel rapporto pensionistico del petitum sostanziale, ossia dell’oggetto della domanda e della reale natura della controversia, ha comportato la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 386 cod.proc.civ., nonché dei principi di diritto in tema di determinazione della giurisdizione, con conseguente erronea esclusione della giurisdizione dell’A GO in favore di quella della Corte dei Conti.
Assume la ricorrente che la Corte territoriale ha errato nell’individuazione del tenore sostanziale della domanda giudiziale per avere male apprezzato sia il significato degli elementi fattuali fondanti la domanda, sia la portata della stessa domanda giudiziale, errori tali da riverbera rsi nell’ erronea applicazione delle norme regolatrici della giurisdizione, riconducibili ai motivi attinenti alla giurisdizione e censurabili dinanzi alle Sezioni Unite della Corte (Cass. S.U. 27.1.2016 n. 1513).
In particolare, la ricorrente illustra la domanda introdotta in primo grado, chiarendo che non concerneva la sussistenza, la misura, la decorrenza ovvero l’inadempimento o l’inesatto adempimento della prestazione pensionistica in godimento, sibbene, solo ed unicamente, l’attuazione coatta del proprio diritto di accesso agli atti al fine di conoscere i dati relativi alla propria situazione previdenziale e contributiva.
Argomenta nel senso che l’accesso agli atti costituisce una situazione autonomamente tutelabile, anche nei confronti dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, ed è esercitabile mediante la norma specifica dell’art. 54 della legge n. 88/1989 senza necessità di ricorrere alla legge 241/90, per essere il diritto di accesso ai documenti riconosciuto a tutti i cittadini, società e associazioni, compresi i portatori di
interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento per il quale è chiesto l’accesso.
Esclude rilievo, inoltre, alla circostanza che l’esercizio del diritto di accesso agli atti sia intervenuto a trattamento pensionistico in corso, soggiungendo che detto dettaglio non sposta la giurisdizione, per essere, i dati richiesti, strettamente correlati allo svolgimento del rapporto di lavoro.
Argomenta ulteriormente che nell’universo dei diritti di accesso agli atti, la richiesta dell’estratto conto contributivo ex art. 54 della legge 88/89 non costituisce parte integrante del diritto di pensione, non è una frazione di tale diritto, non rientra tra le controversie che ex artt. 13 e 62 r.d. 12 luglio 1934 n. 1214 e 1, co. 2, del d. lgs. n.174/2016 sono riservate alla giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti (sussistenza, misura, decorrenza della pensione ovvero inadempimento o inesatto adempimento della prestazione pensionistica da parte dell’ente obbligato nei confronti dei pubblici dipendenti), ma gode di autonoma tutela giudiziale essendo direttamente correlato al rapporto di lavoro e non a quello pensionistico (Cass., Sez.Un., 15 novembre 2018, n. 29396).
In definitiva, poichè in prime cure aveva svolto alcuna domanda finalizzata alla sussistenza, alla misura, alla decorrenza della pensione ovvero all’accertamento dell’inadempimento o dell’inesatto adempimento della prestazione pensionistica da parte dell’ RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, assume la professionista che il giudice di prime cure correttamente aveva riconosciuto una situazione autonomamente tutelabile poiché l’art. 54 configura «… un diritto di informazione/conoscenza che prescinde dalla erogazione delle prestazioni previd enziali … avendo la ricorrente diritto a conoscere comunque (anche) l’ammontare della
contribuzione versata dai propri datori di lavoro atteso l’ampio tenore letterale della norma sopra richiamata … ».
Richiama Cass. n. 23282 del 2016, ed altre successive, secondo cui la norma di cui all’art. 54 della legge 9 marzo 1989 n. 88 (nonché le disposizioni dettate dalla legge n. 241 del 1990 in materia di accesso ai dati personali, previdenziali e pensionistici e documenti amministrativi) configura un vero e proprio diritto soggettivo dell’assicurato, cui corrisponde uno specifico obbligo dell’ente di previdenza, alla corretta informazione circa la consistenza del credito contributivo; conseguentemente ove tale diritto rimanga insoddisfatto a causa della mancata o non corretta determinazione da parte dell’ente, il lavoratore ha un interesse qualificato ed attuale ad agire in giudizio, anche a prescindere dal pensionamento (quindi in costanza di rapporto di lavoro) e dalla richiesta delle prestazioni previdenziali, onde far dichiarare giudizialmente il rilascio dell’ ecocert (addirittura anche con ricorso monitorio), nonché la lesione derivante dall’inadempimento (richiama, tra le altre, Cass.n.9125 del 2002).
La ricorrente conclude nel senso che i richiami al trattamento pensionistico rinvenienti nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e nei successivi atti difensivi, rispondevano unicamente all’esigenza di dimostrare l’ interesse ad agire e l’interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata, collegata al documento per il quale era chiesto l’accesso, a sostegno del l’istanza ex art. 54 legge n. 88 del 1989 e, nella specie, ai sensi e per gli effetti dell’a rt. 386 c.p.c., nonché dei principi di diritto in tema di determinazione dell’oggetto della domanda in forza del quale individuare la giurisdizione ovvero l’elemento identificativo del petitum sostanziale, da individuare, nella specie, nell’esercizio del diritto di accesso agli atti e non nel ‘rapporto pensionistico’.
25.I plurimi argomenti già svolti con il primo mezzo sono richiamati a fondamento del secondo mezzo sul rilievo per cui l’erronea interpretazione del petitum sostanziale è ridondata nel mal governo delle ulteriori fonti normative: art.386 c.p.c. nonché dei principi di diritto in tema di determinazione della giurisdizione per avere ritenuto che l’oggetto della domanda e l’elemento identificativo del petitum sostanziale andassero individuati nel rapporto pensionistico e non già nell’esercizio del diritto di accesso agli atti; artt.13 e 62 del r.d. n.1214 del 1934 nonché 1, co. 2, del d. lgs. n. 174/2016 per avere ritenuto che – in assenza di una domanda sulla sussistenza, sulla misura, sulla decorrenza della pensione ovvero sull’inadempimento o sull’inesatto adempimento della prestazione pensionistica in corso – il diritto di accesso agli atti esercitato dalla ricorrente fosse funzionale alla pensione perché connessa al relativo diritto e non già al diritto di informazione/conoscenza meritevole di giudiziale tutela in via autonoma; art.1 c.p.c., 63 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, 442 e 444 c.p.c. nonchè 54 legge n.88/1989 per avere ritenuto che l’esercizio del diritto di accesso agli atti ex art. 54 legge n. 88/1989 – in assenza di domanda sulla sussistenza, sulla misura, sulla decorrenza della pensione ovvero sull’inadempimento o sull’inesatto adempimento della prestazione pensionistica in corso -non rientrasse nella giurisdizione dell’AGO e nell’ambito di essa nella competenza del Tribunale Ordinario in funzione di giudice del lavoro.
26.Il ricorso è da rigettare.
27.Per la risoluzione della questione di giurisdizione prospettata occorre, in primo luogo, rammentare che ai sensi dell’art. 386 cod. proc. civ. la giurisdizione si determina in base all’oggetto della domanda e che il significato della disposizione va inteso, per consolidato orientamento giurisprudenziale, nel senso che
il criterio in base al quale debbono essere regolati i rapporti tra le diverse giurisdizioni è quello del petitum sostanziale, cioè dello specifico oggetto e della reale natura della controversia, da identificarsi non soltanto in funzione della causa petendi , costituita dal contenuto della posizione soggettiva dedotta in giudizio e individuabile in relazione alla sostanziale protezione accordata, in astratto, dall’ordinamento alla posizione medesima, senza che a tal fine possa assumere rilievo la prospettazione dalla parte (cfr. Cass., Sez.Un. 19 gennaio 2007, n. 1134 e numerose successive conformi).
28.Spettano in via esclusiva alla giurisdizione della Corte dei conti, a norma degli artt. 13 e 62 del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, tutte le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti, comprese quelle in cui si alleghi, a fondamento della pretesa, l’inadempimento o l’inesatto adempimento della prestazione pensionistica da parte dell’ente obbligato (cfr., tra le tante, Cass., Sez. Un., 27 marzo 2017, n. 7755; Cass., Sez. Un., 9 giugno 2016, n. 11869) e, in tal caso, la giurisdizione del giudice contabile è estesa al merito, disponendo tale giudice degli stessi poteri – anche istruttori – del giudice ordinario per l’accertamento e la valutazione dei fatti.
29. E’ al giudice contabile che deve essere devoluta, pertanto, la domanda relativa all’anzianità contributiva ed alla misura della pensione dei pubblici dipendenti e degli altri assegni che ne costituiscono parte integrante (cfr., fra tante, Cass., Sez. Un., 15 novembre 2018, n. 29396 ed ivi le richiamate Cass., Sez. Un., 19 dicembre 2014, n. 26935, Cass., Sez. Un., 14 febbraio 2007, n. 3195, Cass., Sez. Un., 10 gennaio 2007, n. 221, Cass., Sez. Un., 19 gennaio 2007, n. 1134, Cass., Sez. Un., 29 aprile 2009, n. 9942, Cass., Sez. Un., 7 agosto 2009, n. 18076, Cass., Sez. Un., 24 luglio 2013, n. 17927).
30.Costituisce, poi, principio ripetutamente affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte quello secondo cui la giurisdizione esclusiva della Corte dei conti in materia di pensioni dei pubblici dipendenti, ex artt. 13 e 62 del r.d. n. 1214/1934, ricomprende tutte le controversie nelle quali il rapporto pensionistico costituisca elemento identificativo del petitum sostanziale e, quindi, anche quelle funzionali alla pensione perché connesse al relativo diritto quali, ad esempio, le controversie riguardanti l’accertamento delle somme necessarie quali contributi volontari per ottenere la pensione; quelle relative alla consequenziale domanda di ripetizione degli importi versati in eccedenza rispetto al dovuto, in quanto afferenti anche alla corretta quantificazione della pensione e non solo alla fondatezza dell’azione di ripetizione (cfr. Cass., Sez. Un., 18 ottobre 2018, n. 26252) ancorché non sia in contestazione il diritto al trattamento di quiescenza nelle sue varie componenti e la legittimità dei provvedimenti che tale diritto attribuiscono e ne determinano l’importo (cfr., tra altre, Cass., Sez. Un., 16 gennaio 2003, n. 573; Cass., Sez. Un., 27 febbraio 2013, n. 4853; Cass., Sez. Un., 9 giugno 2016, n. 11849; Cass., Sez. Un., 27 marzo 2017, n. 7755).
31.In tutti i casi dianzi ricordati, il profilo funzionale alla pensione dell’accertamento richiesto dev ‘ essere valorizzato per individuare il campo della giurisdizione esclusiva contabile ricomprendendovi le controversie che siano comunque connesse all’ottenimento o alla misura della pensione.
32.Tanto premesso, nel caso in esame le discrasie nella provvista contributiva, sulla scorta delle quali si è preteso di azionare il diritto di accesso, sono funzionali e in connessione con verifiche di correttezza degli estratti contributivi la cui finalità è proprio quella di asseverare la consistenza del montante contributivo per sceverare l’eventuale e deteriore posizione
pensionistica, e convincono, alla luce delle considerazioni più sopra esposte, alla riconducibilità della controversia nell’ambito della giurisdizione del giudice contabile in luogo di quello ordinario.
33.Del resto, in senso analogo si sono pronunciate queste Sezioni Unite, con l’ordinanza 25 settembre 2020, n.28020, alla quale va data continuità, nel regolare la giurisdizione, con affermazione della giurisdizione contabile, a fronte della domanda avente ad oggetto la richiesta di correzione di pretese irregolarità contenute nell’ estratto conto contributivo di un pubblico dipendente, e tanto sul presupposto che l ‘ accertamento delle somme versate a titolo di contribuzione è pur sempre funzionale all’accertam ento del diritto alla pensione.
L’azione del la professionista ha ad oggetto, nella vicenda all’esame, la richiesta di condanna dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE al rilascio di un estratto conto contributivo (preteso, esclusivamente, nelle forme dell’ecocert) al fine di verificare se il trattamento previdenziale sia stato o meno correttamente liquidato ed erogato.
L ‘art. 54 della legge n. 88/1989, così dispone: «È fatto obbligo agli enti previdenziali di comunicare, a richiesta esclusiva dell’ interessato o di chi ne sia da questi legalmente delegato o ne abbia diritto ai sensi di legge, i dati richiesti relativi alla propria situazione previdenziale e pensionistica. La comunicazione da parte degli enti ha valore certificativo della situazione in essa descritta».
36. L’obbligazione legale, gravante sull’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, di informare l ‘ assicurato sulla sua posizione contributiva è, dunque, una delle specifiche obbligazioni nelle quali si articola il rapporto previdenziale intercorrente fra l’ente e il pensionato.
37. Orbene, l’azione con la quale il pensionato fa valere l’ asserita pretesa violazione, da parte dell’ente previdenziale, di uno specifico obbligo iscritto nel rapporto giuridico previdenziale non può che esibire un petitum sostanziale di stretta attinenza con il diritto a pensione, trattandosi di verificare se l’ ente abbia o meno gestito, in conformità a legge, il rapporto assicurativo e pensionistico.
38.E che la controversia all’esame abbia ad oggetto solo ed esclusivamente la tutela di un diritto prettamente pensionistico è confermato dalla considerazione che il giudice di prime cure, con il capo di sentenza verso il quale la professionista ha prestato totale acquiescenza, ha dichiarato il difetto di legittimazione del datore di lavoro.
39.Tanto conferma, dunque, che nel giudizio al vaglio non viene in rilievo alcun obbligo di natura contributiva riferibile al datore di lavoro (ciò che potrebbe, in ipotesi, radicare la giurisdizione ordinaria), bensì è dedotto l’inadempimento di una specific a obbligazione, gravante unicamente sull’ente assicuratore, relativa al rapporto previdenziale e pensionistico (per il diverso profilo, estraneo all’azione proposta, della responsabilità degli enti per i danni eventualmente derivati dalla mancata o inesatta informazione, v., per la giurisprudenza costante, fin da Cass. n. 6865 del 2001, ribadita, da ultimo, da Cass. n. 701 del 2024).
40.Poiché la professionista è stata assicurata prima, e pensionata poi, nella RAGIONE_SOCIALE pubblica, e dunque il trattamento è a carico dello Stato, sussiste la giurisdizione esclusiva della Corte dei conti, quale giudice competente a conoscere non solo del diritto a pensione, ma anche di ogni diritto relativo al rapporto pensionistico (così Cass., Sez.Un. 31 gennaio 2008, n.2298 e successive conformi).
41.In conclusione, va confermata la declinatoria della giurisdizione, con affermazione della giurisdizione della Corte dei Conti, per essere la controversia in esame funzionale alla pensione perché connessa al relativo diritto, sicché essa è attratta alla giurisdizione esclusiva della Corte dei conti.
42.La peculiarità della vicenda, che presenta profili di novità, consiglia la compensazione delle spese.
Ai sensi dell’art.13,co.1 -quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13,co. 1, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e dichiara la giurisdizione della Corte dei conti; spese compensate. Ai sensi dell’art.13,co.1 -quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13,co. 1, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 27 febbraio