Ordinanza di Cassazione Civile Sez. U Num. 22773 Anno 2024
Civile Ord. Sez. U Num. 22773 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/08/2024
O R D I N A N Z A
sul ricorso n. 2120/23 proposto da:
-) RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_SOCIALE , in persona del direttore del Dipartimento RAGIONE_SOCIALE Regolatori e Istituzionali, domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore , difeso dagli avvocati NOME COGNOME ed NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
-) RAGIONE_SOCIALE , volontariamente rappresentata dalla RAGIONE_SOCIALE , in persona del procuratore speciale NOME COGNOME, domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore , difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza del Consiglio di Stato, II Sezione, 10 giugno 2022 n. 4752;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28 maggio 2024 dal AVV_NOTAIO;
viste le conclusioni scritte del AVV_NOTAIO Procuratore Generale AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Oggetto: produzione di energia da biomasse – revoca dei benefici – domanda di restituzione rivolta contro il cessionario del credito giurisdizione.
FATTI DI CAUSA
La società ‘RAGIONE_SOCIALE‘ nel 2010 realizzò un impianto per la produzione di energia elettrica da biomasse.
Chiese quindi alla società ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ (d’ora innanzi, ‘ la RAGIONE_SOCIALE‘) l’erogazione degli incentivi previsti dalla legge a favore di chi produca energia da c.d. fonti rinnovabili , consistenti nell’erogazione d’una somma di denaro proporzionale ad una percentuale dell’energia prodotta e trasferita alla RAGIONE_SOCIALE.
La domanda fu accolta nel 2012.
L’anno dopo la RAGIONE_SOCIALE chiese ed ottenne dalla società RAGIONE_SOCIALE un mutuo. A garanzia della restituzione cedette alla mutuante il credito vantato nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, col consenso di quest’ultima.
Dopo la cessione la RAGIONE_SOCIALE proseguì i pagamenti versando i relativi importi su un conto corrente intrattenuto dalla RAGIONE_SOCIALE (cedente).
Con tali importi la cedente rimborsò le rate di mutuo dovute alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (cessionaria).
Nel 2015 la RAGIONE_SOCIALE, contestando la difformità dell’impianto termoelettrico realizzato dalla RAGIONE_SOCIALE rispetto a quella dichiarata al fine della concessione degli incentivi, revocò il beneficio e ne chiese la restituzione alla cessionaria RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, per l’importo di circa euro 1,88 milioni.
Mancato l’adempimento spontaneo, la RAGIONE_SOCIALE chiese ed ottenne dal TAR del Lazio il decreto ingiuntivo n. 167/18.
Il decreto fu opposto dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e il TAR del Lazio con sentenza 9491/18 rigettò l’opposizione.
La sentenza di rigetto dell’opposizione fu appellata dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Il Consiglio di Stato, II Sezione, con sentenza 10.6.2022 n. 4752 accolse il
gravame e negò la giurisdizione del giudice amministrativo.
Il Giudice amministrativo d’appello rilevò che la controversia aveva ad oggetto non la legittimità del provvedimento col quale la RAGIONE_SOCIALE aveva revocato
gli incentivi già concessi alla RAGIONE_SOCIALE, ma unicamente l’individuazione del soggetto legittimato passivamente rispetto alla pretesa restitutoria: se, cioè, questi fosse il cedente (RAGIONE_SOCIALE) o il cessionario (RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE).
La sentenza d’appello è stata impugnata per Cassazione dalla RAGIONE_SOCIALE con ricorso fondato su un motivo.
La RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, per il tramite del rappresentante volontario RAGIONE_SOCIALE, ha resistito con controricorso.
Il Procuratore Generale ha chiesto dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso la RAGIONE_SOCIALE denuncia la violazione delle regole sul riparto di giurisdizione.
Deduce che la controversia spettava alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, lettera (o), c.p.a. . Sostiene questa affermazione con argomenti così riassumibili:
-) il credito della RAGIONE_SOCIALE scaturiva da un provvedimento di decadenza della RAGIONE_SOCIALE dal diritto agli incentivi; dunque tale provvedimento costituiva fondamento del credito vantato anche nei confronti della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE;
-) se la domanda di restituzione degli incentivi indebitamente erogati fosse devoluta al giudice ordinario sol perché il soggetto ammesso al beneficio abbia ceduto ad un terzo il proprio credito nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, ne deriverebbe l’inaccettabile conseguenza che la giurisdizione sui crediti della RAGIONE_SOCIALE dipenderebbe dalla qualità del debitore, e non dalla qualità del credito;
-) irrilevante, al fine di riparto di giurisdizione, era la circostanza che il provvedimento di decadenza dai benefìci non fosse stato impugnato;
-) irrilevante era la circostanza che la cessione del credito avvenne a scopo di garanzia;
-) il ceduto poteva opporre – per patto espresso – al cessionario le medesime eccezioni che avrebbe potuto opporre al cedente, e quindi anche quella di difetto di giurisdizione.
Il ricorso è infondato.
La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo è limitata dalla legge alle controversie ‘ attinenti procedure e provvedimenti ‘ riguardanti la produzione di energia.
Nel caso di specie la lite non riguarda né una ‘procedura’, né un ‘provvedimento’: non la prima, perché violazioni di regole procedimentali non sono state mai nemmeno prospettate; non il secondo, perché la legittimità del provvedimento di revoca dei benefìci non è in discussione.
2.1. In fattispecie identica (controversia concernente la legittimazione sostanziale passiva del cessionario di crediti nei confronti della pretesa restitutoria del GSE) questa Corte ha già affermato la giurisdizione del giudice ordinario (Sez. U, Ordinanza n. 18866 del 4.7.2023) , rilevando essere ‘ palese che le tesi contrapposte si incentrano, essenzialmente, sulla interpretazione delle clausole contenute nel più volte menzionato atto di cessione dei crediti a scopo di garanzia (…) , questione da risolversi alla luce delle regole del codice civile ‘ (in senso sostanzialmente conforme si vedano anche Sez. U, Ordinanza n. 9841 del 13.4.2023; Sez. U, Ordinanza n. 15572 del 4.6.2021; Sez. U, Ordinanza n. 785 del 19.1.2021; Sez. U, Ordinanza n. 23900 del 29.10.2020)
Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo.
P.q.m.
(-) rigetta il ricorso;
(-) condanna la RAGIONE_SOCIALE alla rifusione in favore di RAGIONE_SOCIALE, come in epigrafe rappresentata, delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 10.200, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55;
(-) ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della
ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite civili della