Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 12956 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 12956 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 13/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28917/2016 R.G. proposto da:
NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE
-intimato- avverso il DECRETO del TRIBUNALE di ROMA n. 675/2016 depositato il 09/11/2016;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/03/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
-Con ricorso ex art. 93 l.fall. l’AVV_NOTAIO chiese l’ammissione al passivo del Fallimento RAGIONE_SOCIALE in liquidazione del proprio credito di € 1.072.693,01 in via privilegiata ex art. 2751-bis c.c., per le seguenti prestazioni professionali: rese alla società in bonis : i) attività stragiudiziale relativa all’assistenza nella negoziazione e nella conclusione di un atto di transazione con la Banca di Sassari (valore dichiarato € 12.746.000,00); ii) attività difensiva in un giudizio di rivendicazione promosso dalla Charter
RAGIONE_SOCIALE dinanzi al Tribunale di Rieti, conclusosi con il rigetto della domanda, confermato dalla Corte d’Appello di Roma e dalla Cassazione ( valore dichiarato € 34.000.000,00 ).
1.1. -All’udienza di verifica il ricorrente rinunciava al credito relativo al giudizio dinanzi al Tribunale di Rieti (nel quale il mandato risultava conferito all’AVV_NOTAIO) ed insisteva per l’ammissione al passivo dei minori importi di € 449.130,83 con il privilegio ex art. 2751-bis n. 2 c.c. ed € 474.220,57 in chirograf o.
1.2. -Il giudice delegato ammetteva parzialmente il credito per € 95.835,20 in privilegio ed € 44.788,20 al chirografo.
1.3. -Proposta opposizione allo stato passivo da parte de ll’ AVV_NOTAIO per l’ammissione integrale del credito, i l curatore fallimentare ne chiese il rigetto e propose impugnazione incidentale per la revoca della sua ammissione parziale, eccependo la prescrizione triennale presuntiva ex art. 2956, comma 1, n. 2, c.c. con riguardo al compenso di € 219.516,86 per l’attività professionale svolta ai fini della transazione con la banca.
1.4. -Ammesso il giuramento decisorio deferito dall’opponente , il curatore dichiarò di non essere a conoscenza di alcun pagamento effettuato dalla RAGIONE_SOCIALE in liquidazione in favore dell’AVV_NOTAIO in relazione alla suddetta attività stragiudiziale, e il tribunale, richiamando l ‘indirizzo dei massimi organi giurisdizionali -per cui «il secondo comma dell’art. 2960 c.c., pur se formulato con locuzione apparentemente diversa da quella dell’art. 2142 c.c. del 1865, non abbia carattere innovativo e vada sostanzialmente inteso in conformità dell’interpretazione divenuta pacifica sotto l’impero della previgente legislazione, che, cioè, trattandosi di giuramento “de scientia”, la dichiarazione di ignorare i fatti non importa rifiuto di giurare, bensì giuramento in senso negativo, per cui la lite va decisa in senso favorevole al giurante» (Corte cost. n. 162 del 1973; Cass. 6940/2010) -rigettò l’opposizione con riguardo al compenso per le prestazioni stragiudiziali.
1.5. -Quanto alle restanti attività, il tribunale: i) ritenne condivisibile la decisione del g.d. di contenere gli importi richiesti
entro i minimi tariffari, considerato che i giudizi si erano conclusi, senza attività istruttoria, con l’ infondatezza dell’iniziativa attorea; ii) reputò corretta la riduzione del 30% del compenso, ai sensi dell’art. 5, quinto comma, della tariffa professionale (in base al quale, “nell’ipotesi in cui, pur nella identità di posizione processuale dei vari clienti, la prestazione professionale comporti l’esame di loro situazioni particolari di fatto o di diritto rispetto all’oggetto della causa, l’avvocato ha diritto al compenso secondo tariffa, ridotto del 30%”), dal momento che l’avvocato aveva assistito altre due società con identica posizione processuale; iii) dichiarò tardiva l’ impugnazione incidentale del Fallimento (Cass. 9617/2016), il quale non aveva comunque fornito la prova che i pagamenti risultanti dalla documentazione bancaria prodotta fossero riferibili all’attività giudiziale svolta dinanzi alla Corte d’Appello di Roma e alla Corte di Cassazione (e nemmeno alla transazione).
1.6. -Avverso detta decisione l’AVV_NOTAIO ha proposto ricorso per cassazione in cinque motivi, illustrato da memoria, ove ha fatto presente che i primi due motivi sono identici a quelli proposti dall’AVV_NOTAIO con analogo ricorso, già accolto con ordinanza n. 4437 del 20 febbraio 2024 (dopo il pronunciamento delle Sezioni Unite con sentenza n. 25442 del 29 Agosto 2023).
-Il Fallimento intimato non ha svolto difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2.1. -Con il primo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 2960 c.c., per avere il tribunale deciso la causa in favore del Fallimento pur avendo reso il curatore un giuramento negativo.
2.2. -Con il secondo si deduce violazione o falsa applicazione degli artt. 3 comma 1, 24 comma 2, e 111 comma 2, Cost., poiché l ‘ interpretazione dell’art. 2960 c.c. addotta dal tribunale non risponderebbe ai principi costituzionalmente garantiti di uguaglianza, difesa e giusto processo.
2.3. -Il terzo mezzo lamenta violazione o falsa applicazione dell’art. 111, comma 6, Cost . per l’apparenza della motivazione resa dal tribunale in punto di minimi tariffari (« considerato che i
giudizi si sono conclusi senza attività istruttoria e con l’accoglimento della originaria eccezione a conferma della infondatezza dell’iniziativa attorea »), recante un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, avendo lo stesso tribunale dato atto che l’opponente aveva rinunciato al compenso relativo al giudizio di primo grado e svolto attività nel giudizio di appello (ove l’ attività istruttoria è eventuale e in concreto non richiesta) e di cassazione (ove l’attività istruttoria è preclusa) .
2.4. -Con il quarto mezzo si denunzia violazione o falsa applicazione dell’art. 5, commi 1, 2 e 3 della tariffa professionale approvata con d.m. 127/04, per avere il tribunale avallato il contenimento del compenso nei minimi tariffari sulla scorta di ragioni non rientranti nei criteri ivi indicati, tenuto conto dell’elevato valore delle cause, della complessità delle questioni trattate, dell’esito positivo del giudizio di appello, della numerosità delle argomentazioni svolte nel giudizio di cassazione, anch’esso conclusosi positivamente, e delle ulteriori attività espletate nell’interesse della società (ricorso avverso provvedimento del Conservatore dei registri immobiliari).
2.5. -Il quinto motivo lamenta violazione o falsa applicazione dell’art. 5, comma 5, capitolo I, della tariffa professionale approvata con d.m. 127/04) per avere il tribunale condiviso la riduzione del compenso del 30% in considerazione dell’assistenza prestata ad altre due società con identica posizione processuale, trattandosi di disposizione applicabile al diverso caso dell’avvocato che, oltre a richiedere l’onorario per la prestazione svolta in favore di più clienti aventi la medesima posizione processuale, abbia anche esaminato situazioni particolari, evidentemente non connesse con l’oggetto della causa, proprie di uno di essi, che giustificherebbero un onorario autonomo aggiuntivo cui applicare la riduzione del 30%.
-I primi due motivi, da esaminare congiuntamente in quanto vertenti entrambi sulle conseguenze della dichiarazione negativa del curatore in sede di giuramento decisorio, vanno accolti.
3.1. -Al riguardo è sufficiente richiamare il recente arresto nomofilattico di Cass. Sez. U, 25442/2023, già seguìto da Cass. 4225/2024 e da Cass. 4437/2024 ( quest’ultima nell’analogo ricorso proposto dall’AVV_NOTAIO).
Va dunque ribadito che «in tema di accertamento del passivo fallimentare, qualora, in sede di controversia insorta per il rigetto della ammissione di un credito, maturato in forza di un rapporto riconducibile alla previsione dell’art. 2956, comma 1, n. 2, c.c., sia eccepita dal curatore la prescrizione presuntiva del credito e il creditore deferisca giuramento decisorio, la dichiarazione del curatore di non sapere se il pagamento sia avvenuto o meno produce gli effetti del mancato giuramento», con conseguente decisione sfavorevole alla massa fallimentare, contrariamente a quanto deciso nel caso in esame dal tribunale, che ha fatto espressa applicazione di un più risalente e diverso orientamento di questa Corte, poi disatteso da Cass. 20602/2022, cui aveva fatto seguito l’ ordinanza interlocutoria di rimessione della questione alle sezioni unite (Cass. 33400/2022).
3.2. -Di conseguenza, il tribunale dovrà procedere a rilettura della vicenda processuale tenendo conto del principio di diritto sopra richiamato.
3.3. -Anche il terzo motivo è fondato, sussistendo effettivamente il denunziato “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”, avuto riguardo agli elementi fattuali della vicenda, di cui lo stesso tribunale dà atto (la rinuncia al compenso per il giudizio di primo grado, con richiesta di quello relativo ai giudizi di appello e cassazione) e la ragione in base alla quale è stata condivisa l’applicazione de i minimi tariffari (il mancato espletamento di attività istruttoria), che rende la motivazione inferiore al cd. ‘minimo costituzionale’ (Cass. Sez. U, 8053/2014; Cass. 9017/2018, 26199/2021, 33961/2022, 4784/2023).
3.4. -Resta assorbito il quarto mezzo, in quanto vertente sempre in tema di contenimento del compenso entro i minimi tariffari, stante la rilevata inidoneità della motivazione spesa, sul punto, dal tribunale, che peraltro vi fa riferimento anche alla «infondatezza dell’iniziativa attorea» , criterio bensì rientrante tra
quelli previsti dalla tariffa professionale applicabile, ma trascurando che nel caso in esame l’i niziativa era stata assunta da altra società.
3.5. -Il quinto motivo presenta profili di inammissibilità e di infondatezza.
L’art. 5 della tariffa professionale ritenuta applicabile al caso di specie (d.m. 8 aprile 2004, n. 127) prevede, al comma 4, che « Qualora in una causa l’avvocato assista e difenda più persone aventi la stessa posizione processuale l’onorario unico può essere aumentato per ogni parte oltre la prima del 20% fino ad un massimo di dieci e, ove le parti siano in numero superiore, del 5% per ciascuna parte oltre le prime dieci e fino ad un massimo di venti. La stessa disposizione trova applicazione, ove più cause vengano riunite, dal momento dell’avvenuta riunione e nel caso in cui l’avvocato assista e difenda una parte contro più parti quando la prestazione comporti l’esame di particolari situazioni di fatto o di diritto »; il comma 5 prevede che « Nella ipotesi in cui, pur nella identità di posizione processuale dei vari clienti, la prestazione professionale comporti l’esame di loro situazioni particolari di fatto o di diritto rispetto all’oggetto della causa, l’avvocato ha diritto al compenso secondo tariffa, ridotto del 30 per cento ».
Il tribunale ha ritenuto «corretta la riduzione del 30% del compenso per l’attività giudiziale , avvenuta in applicazione dell’art. 5, quinto comma, della tariffa professionale, per il quale ‘ nell ‘ ipotesi in cui, pur nella identità di posizione processuale dei vari clienti, la prestazione professionale comporti l’esame di loro situazioni particolari di fatto o di diritto rispetto all’oggetto della causa, l’avvocato ha diritto al compenso secondo tariffa, ridotto del 30% ‘ », norma ritenuta applicabile «avendo il ricorrente assistito altre due società con identica posizione processuale (…) come risulta dalla sentenza della Corte d’Appello di Roma».
Il ricorrente deduce che, « pur avendo assistito e difeso più parti aventi la stessa posizione processuale, non ha esaminato, per COGNOME, questioni particolari di fatto o di diritto che si discostassero dall’oggetto della causa », sicché il quinto comma non sarebbe applicabile, ed egli avrebbe « diritto di chiedere l’onorario per intero, senza alcuna decurtazione ».
L’assunto non è condivisibile, poiché, come visto, mentre il quarto comma dell’art. 5 della tariffa professionale applicata prevede che, in caso di assistenza di più parti, si ha un unico onorario -da aumentare nella misura ivi prevista -il quinto comma prevede invece che, quando, pur nella identità di posizione processuale, sia richiesto l’esame di questioni particolari, il compenso va liquidato per ciascuna parte secondo tariffa, ma con la riduzione del 30%.
Poiché non risulta che il compenso sia stato liquidato unitariamente per le parti assistite, detta riduzione appare corretta, mentre del tutto generica è l’affermazione del ricorrente di non aver esaminato questioni particolari; affermazione che, peraltro, avrebbe dovuto comportare una liquidazione unitaria per tutte le parti, ma sul punto il ricorso difetta di autosufficienza.
Analoga carenza di autosufficienza affligge la censura nella parte relativa al giudizio di cassazione, poiché non viene specificata l’incidenza della corrispondente attività sulla liquidazione in esame.
Più in generale può ricordarsi che, in simili casi, le tariffe prevedono «una mera facoltà rientrante nel potere discrezionale del giudice, il cui mancato esercizio non è denunciabile in sede di legittimità, se motivato» (Cass. 16040/2011; cfr. Cass. 1216/1999, 269/2017, 13595/2021, 18047/2022).
-In accoglimento dei primi tre motivi di ricorso, assorbito il quarto e dichiarato inammissibile il quinto, il decreto impugnato va cassato con rinvio al Tribunale di Roma, che, in diversa composizione, provvederà a decidere la causa alla luce dei principi sopra richiamati, oltre che a regolare le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie i primi tre motivi di ricorso, dichiara assorbito il quarto e inammissibile il quinto, cassa il decreto impugnato in relazione ai motivi accolti e rinvia a Tribunale di Roma, in diversa