Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 34811 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 34811 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/12/2023
sul ricorso 3312/2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona della Direttore della Direzione Affari Legali e Societari, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME, e domiciliato presso quest’ultimo, in Roma, INDIRIZZO;
-ricorrente – contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME;
– intimati – avverso la sentenza n. 1824/2020 del TRIBUNALE di AVELLINO, depositata il 04/12/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/10/2023 da COGNOME NOME;
Ritenuto che
1.NOME COGNOME ha citato la RAGIONE_SOCIALE (d’ora in poi RAGIONE_SOCIALE) davanti al Giudice di Pace di Cervinara (AV), ed ha sostenuto che, pur
corrispondendo il canone, non riusciva comunque a ricevere tutti i canali trasmessi dalla RAGIONE_SOCIALE.
2.-Ha dunque chiesto il risarcimento per tale pregiudizio. La RAGIONE_SOCIALE si è costituita eccependo difetto di legittimazione passiva, nonché infondatezza nel merito della domanda.
3.-Il Giudice di Pace di Cervinara ha accolto la domanda liquidando alla attrice 300 euro di risarcimento per il mancato godimento del servizio televisivo.
Rai ha proposto appello, ed il Tribunale di Avellino lo ha dichiarato inammissibile, sul presupposto che, essendo stata pronunciata la decisione in primo grado dal Giudice di pace secondo equità, l’appello poteva ammettersi solo ove avesse denunciato violazione di norme procedurali, di principi costituzionali o informatori della materia, da specificarsi chiaramente. Al contrario, l’ impugnazione era basata su motivi estranei a quelle ipotesi.
4.-Questa decisione è oggetto di ricorso per Cassazione da parte della RAGIONE_SOCIALE, con due motivi e memoria.
L’intimata non si è costituita.
Considerato che
5.- Con il primo motivo la ricorrente denunzia violazione degli articoli 113 e 339 c.p.c.
Osserva come il Giudice di Pace abbia espressamente dichiarato di decidere la causa secondo diritto (trattandosi di controversie di massa, regolate dalla legge sul consumatore), e che se una controversia sia decisa secondo equità o secondo diritto dipende dalla qualificazione che fa il giudice stesso.
6.- Con il secondo motivo si prospetta altresì violazione degli articoli 7,10 e 14 c.p.c.
Si fa presente che, pur avendo l’attrice richiesto un risarcimento di 1000 euro, ha tuttavia altresì aggiunto di voler comunque contenere la domanda nei limiti della competenza del Giudice di pace (5000 euro), mentre la dichiarazione che il valore era contenuto entro i 1030 euro era fatta ai soli fini fiscali, con la conseguenza che la domanda superava i 1000 euro quale limite della pronuncia secondo equità.
I due motivi presentano connessione logica, possono esaminarsi insieme e sono fondati.
Intanto, è fondata la tesi che per stabilire se il giudice ha pronunciato secondo diritto o secondo equità vale il riferimento a quanto lo stesso giudice ha ritenuto: se costui ha dichiarato di pronunciare secondo diritto, la sentenza va considerata emessa su quella base e non secondo equità. Opera il principio di apparenza (Cass. 9923 / 2010): <> (Cass sez. Un. 10073/ 2011).
Dunque, avendo il Giudice di Pace dichiarato espressamente di aver pronunciato secondo diritto, ai fini della impugnazione, la sentenza non può considerarsi emessa secondo equità.
Inoltre, <> (Cass. 22759/ 2013).
A nulla rilevando che, ai fini fiscali, è stata fatta una dichiarazione di valore inferiore ai 1033 euro, che, come è noto, è il limite di esenzione del contributo nelle cause davanti al Giudice di Pace: quella dichiarazione, ai fini fiscali, non determina il valore della lite.
Il ricorso va pertanto accolto.
Dell’impugnata sentenza s’impone pertanto la cassazione, con rinvio al Tribunale di Avellino, che in diversa composizione procederà a nuovo esame.
Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le del giudizio di cassazione, al Tribunale di Avellino, in diversa composizione.
Il Presidente