Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 26741 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 26741 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 04/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso N. 24640/2022 R.G. proposto da:
COGNOME NOME e COGNOME NOME, quali ex soci di ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ , rappresentati e difesi dall ‘ AVV_NOTAIO come da procura in calce al ricorso, domicilio digitale come in atti
– ricorrenti –
contro
COGNOME NOME e COGNOME, rappresentati e difesi dagli AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO e NOME AVV_NOTAIO come da procura allegata al controricorso, domicilio digitale come in atti
– controricorrenti – avverso la sentenza n. 1748/2022 emessa dalla Corte d ‘ appello di Firenze, depositata in data 16.8.2022;
udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 10.7.2025 dal AVV_NOTAIO relatore AVV_NOTAIO COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Si trascrive da Cass. (ord.) n. 3136/2021 : ‘ 2. … NOME COGNOME e NOME COGNOME, in proprio e quali ex soci legali rappresentanti della società “RAGIONE_SOCIALE“, cancellata dal registro delle imprese in data 5/1/2007, nel settembre 2007 convenivano in giudizio i sig.ri NOME COGNOME e NOME COGNOME innanzi al Tribunale di Firenze, sezione distaccata di Empoli, per chiedere la restituzione di quanto la società aveva versato in eccesso rispetto al prezzo convenuto per l ‘ acquisto di due immobili, ex art. 2033 cod. civ. o, in subordine, ex art. 2041 cod. civ., dichiarandosi soci subentrati nel credito della società cancellatasi dal registro delle imprese. Si costituivano i convenuti per chiedere il rigetto delle domande. 3. Il Tribunale di Firenze, con sentenza del 17/8/2009, accoglieva la domanda proposta dagli attori e, per l ‘ effetto, condannava i convenuti a restituire la somma di C 133.221,29 a titolo di ripetizione dell ‘ indebito oggettivo. La Corte d ‘ appello di Firenze, adita dai convenuti rimasti soccombenti, in riforma della pronuncia di prime cure, rigettava la domanda degli attori rilevando ex officio il difetto di legittimazione attiva e compensava le spese di lite del doppio grado di giudizio. In particolare, rilevava che la società, cancellata dal registro delle imprese nel gennaio 2007, non avendo esperito azioni giudiziarie in relazione al contratto di compravendita stipulato sin dal dicembre 2003, avrebbe tenuto un comportamento inequivocabilmente inteso a rinunciare a tali azioni restitutorie, facendo così venir meno l ‘ oggetto di una trasmissione
successoria ai soci; gli attori (ex soci) non avrebbero potuto pertanto vantare alcun titolo per la domanda giudiziale proposta ‘.
Con la citata ordinanza n. 3136/2021, questa Corte accolse il ricorso degli ex soci, rilevando che ‘ il giudice di merito ha fatto una automatica applicazione del principio in esame , del tutto in spregio del principio sopra esposto, deducendo una implicita volontà di rinuncia al credito dalla cancellazione della società di persone e dal mancato esercizio delle azioni recuperatorie da parte della società vita durante, senza tuttavia tener conto della convenzione inserita all ‘ atto di scioglimento della società, in cui vi è traccia di una volontà successoria là dove si chiarisce che <>. Nella specie, dunque, la Corte di merito avrebbe dovuto scrutinare la documentazione prodotta a supporto dell ‘ azione dei soci e considerare, in particolare, non solo che si trattava di un credito derivante da un contratto concluso oltre tre anni prima (dicembre 2003) rispetto alla data di cancellazione della società in nome collettivo (gennaio 2007), non fatto valere sino a quel tempo dalla società, ma che detto credito rientrava, in ipotesi, nella clausola di salvaguardia predisposta dai soci all ‘ atto di scioglimento della società ‘.
All ‘ esito del giudizio di rinvio, la Corte d ‘ appello di Firenze, con sentenza del 16.8.2022, accolse l ‘ appello di NOME COGNOME e NOME COGNOME e, in riforma della decisione di primo grado, rigettò le domande attoree.
Osservò in particolare la Corte del rinvio che l ‘ ordinanza rescindente – in ordine alla questione della legittimazione attiva – le aveva demandato di scrutinare la documentazione offerta dagli attori a supporto della spiegata azione, tenendo conto che l ‘ univoca volontà di abdicazione dei crediti non poteva desumersi dalla mera cancellazione della società dal R.I., occorrendo valutare non solo il fatto che essi, per oltre tre anni dalla stessa cancellazione, non si erano attivati, ma anche verificare se il credito in parola potesse rientrare o meno nella clausola di salvaguardia contenuta nell ‘ atto di scioglimento della società. Pertanto, la Corte toscana ha rilevato che, in detta sede, i soci avevano dato atto che non residuavano poste attive o passive, già regolate, convenendo per il futuro che eventuali debiti e crediti successivi sarebbero stati assegnati in parti uguali tra di loro. Da tanto il giudice del rinvio ha tratto il convincimento che il credito vantato verso gli appellanti COGNOME non rientrava in detta clausola di salvaguardia, con la conseguenza che la relativa posta creditoria doveva intendersi implicitamente rinunciata. Ha pure aggiunto che comunque la domanda di ripetizione, così come proposta, era infondata, perché il preteso indebito si fondava su quanto pattuito nel rogito del dicembre 2003 – in cui si faceva riferimento al preliminare di vendita del 6.11.2003 – ma con riguardo a quanto dalla società versato in esecuzione dei preliminari del 21.4.2001 e del 20.6.2001, tuttavia rimasti inadempiuti a seguito di recesso dei promissari acquirenti: quanto fin lì pagato dalla società, dunque, trovava giustificazione nell ‘ ambito di tali ultimi preliminari e nella qualificazione di dette somme come caparra
ex art. 1385 c.c. Infine, la prova del vero prezzo pattuito si desumeva dal preliminare del 6.11.2003, in € 250.000,00, sicché la prova della simulazione del prezzo doveva ritenersi così fornita.
Avverso detta sentenza ricorrono per cassazione NOME COGNOME e NOME COGNOME, sulla scorta di cinque motivi, cui resistono con controricorso NOME COGNOME e NOME COGNOME. Le parti hanno depositato memoria. Il Collegio ha riservato il deposito dell ‘ ordinanza entro sessanta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1 Con il primo motivo si denuncia ‘ Violazione e/o falsa applicazione di legge – Nullità del procedimento e/o della sentenza, art. 360 primo comma c.p.c. nn. 3 e 4; specificamente in relazione agli artt. 2495 e 2312 c.c. nonché agli artt. 392 – 394, 384, secondo comma, 116 e 161 c.p.c.. ‘. Secondo i ricorrenti, la Corte del rinvio ha illegittimamente disatteso il vincolo derivante da Cass. n. 3136/2021, non solo quanto al principio di diritto affermato, ma anche in relazione ai suoi presupposti di fatto, erroneamente rivisitandoli e dichiarando che nessuna clausola di salvaguardia essi ricorrenti avrebbero utilizzato al momento dello scioglimento della società in relazione al credito vantato verso i convenuti COGNOME, originariamente spettante alla stessa società. Si sostiene che la cassazione della prima decisione d ‘ appello, disposta dalla citata ordinanza, non poteva che presupporre l ‘ esclusione della volontà abdicativa in relazione al detto credito, con la conseguenza che la Corte toscana, nell ‘ accertare e ritenere il contrario, era incorsa nella violazione delle norme rubricate. Si deduce, inoltre, la nullità della sentenza e del
procedimento, per non aver la Corte d ‘ appello colto la ratio decidendi dell ‘ ordinanza rescindente, giacché l ‘ azione era stata proposta appena sette mesi dopo la cancellazione della società (con il che risultava di per sé esclusa qualsiasi volontà abdicativa, anche perché di detto credito essi soci non avevano piena cognizione).
1.2 Con il secondo motivo si lamenta ‘ Violazione e/o falsa applicazione di legge – Nullità del procedimento e/o della sentenza – Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, art. 360 primo comma c.p.c. nn. 3, 4 e 5; specificamente in relazione agli artt. 2700 e 1351 c.c. nonché agli artt. 116 primo comma e 161 c.p.c.. ‘. Si sostiene che la Corte territoriale non avrebbe tenuto in debita considerazione il valore di prova legale dell ‘ atto pubblico di compravendita del 22.12.2003, dando invece rilievo al preliminare del 6.11.2003, benché – in caso di divergenza nel contenuto del complessivo programma contrattuale così realizzato – debbano di norma prevalere le clausole del contratto definitivo, nel quale le pattuizioni del preliminare confluiscono, restando assorbite. Avrebbe dunque errato la Corte d ‘ appello nel non ritenere necessaria, ai fini del superamento del contenuto dell ‘ atto pubblico, una controdichiarazione scritta, valorizzando il contenuto di un contratto, appunto il preliminare di vendita, oramai superato per volontà delle parti, così pure rendendo una motivazione manifestamente illogica e irriducibilmente contraddittoria.
1.3 Con il terzo motivo si denuncia ‘ Violazione e/o falsa applicazione di legge – Nullità della sentenza, art. 360 primo comma c.p.c. nn. 3 e 4;
specificamente in relazione agli artt. 1414 – 1417 c.c. nonché agli artt. 167 secondo comma, 116, 394, 112 e 161 c.p.c.. ‘ , per non aver la Corte d ‘ appello considerato che i limiti probatori previsti dall ‘ art. 1417 c.c. vanno ritenuti posti a tutela dei privati, sicché non possono essere rilevati d ‘ ufficio dal giudice; pertanto, la parte convenuta che voglia far valere la simulazione non può limitarsi a sollevare l ‘ eccezione, ma deve proporre una vera e propria domanda riconvenzionale. La Corte territoriale, dunque, non avrebbe potuto accertare la simulazione relativa del prezzo, in assenza di congruente domanda degli originari convenuti.
1.4 Con il quarto motivo si lamenta ‘ Violazione e/o falsa applicazione di legge – Omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione, art. 360 primo comma c.p.c. nn. 3 e 4; specificamente in relazione agli artt. 1362, 1363, 1366, 2033 c.c. e agli artt. 112, 115 e 116 c.p.c.. ‘. Secondo i ricorrenti la Corte territoriale, nell ‘ interpretare la volontà dei contraenti, si sarebbe meramente basata sul dato letterale, omettendo di prendere in considerazione il complessivo contegno delle parti e la chiara volontà dalle stesse espressa nel rogito notarile.
1.5 Con il quinto motivo, infine, si lamenta ‘ Violazione e/o falsa applicazione di legge – Omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione, art. 360 primo comma c.p.c. nn. 3 e 4; specificamente in relazione agli artt. 91 – 92, 132 secondo comma, n. 4 e 161 c.p.c.. ‘ , per aver la Corte d ‘ appello regolato le spese dell ‘ intero giudizio sulla base della supposta soccombenza totale di essi ricorrenti, benché gli stessi
fossero risultati totalmente vittoriosi nel precedente giudizio di cassazione.
2.1 -Preliminarmente, va disattesa l ‘ eccezione di inammissibilità sollevata dai controricorrenti, in ordine ai primi due motivi di ricorso, perché essi non mirano ad una rivisitazione dell ‘ apprezzamento di fatto operato dal giudice del merito, ma concernono, sotto varie angolazioni, pretesi errores in procedendo commessi dal giudice del rinvio.
3.1 Ciò posto, il primo motivo è fondato, nei termini che seguono.
È noto che ‘ I limiti dei poteri attribuiti al giudice di rinvio sono diversi a seconda che la sentenza di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ovvero per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della con troversia, ovvero per l’una e per l’altra ragione: nella prima ipotesi, il giudice di rinvio è tenuto soltanto ad uniformarsi, ai sensi dell’art. 384, comma 1, c.p.c., al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di mod ificare l’accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo; nella seconda ipotesi, il giudice non solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma può anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in relazione alla pronuncia da emettere in sostituzione di quella cassata, tenendo conto, peraltro, delle preclusioni e decadenze già verificatesi; nella terza ipotesi, la ‘potestas iudicandi’ del giudice di rinvio, oltre ad estrinsecarsi nell’applicazione del principio di diritto, può comportare la valutazione ‘ex novo’ dei fatti già acquisiti, nonché la valutazione di altri fatti, la cui acquisizione sia
consentita in base alle direttive impartite dalla Corte di cassazione e sempre nel rispetto delle preclusioni e decadenze pregresse ‘ (per tutte, Cass. n. 17240/2023).
3.2 Da quanto precede discende che il principio di diritto affermato dall ‘ ordinanza rescindente – che, lo si rammenta, ha accolto l ‘ unico motivo di ricorso, proposto per violazione di norme di diritto, senza alcun riferimento al deficit motivazionale – abbia per necessario presupposto fattuale che il credito in parola rientrasse nel perimetro della convenzione di salvaguardia in sede di scioglimento.
È ben vero che l ‘ ordinanza in parola fa riferimento ad un ‘ inclusione del credito, nella clausola di salvaguardia, ‘in ipotesi’, ma detta locuzione attiene chiaramente non già ad un accertamento in fieri , bensì a quanto evidentemente ritenuto dal Collegio giudicante emergente ex actis ; dallo sviluppo della motivazione emerge infatti che, ove così non fosse stato, l ‘ unico mezzo al tempo proposto non avrebbe potuto scrutinarsi favorevolmente, per difetto di decisività. Ha dunque errato il giudice del rinvio nel ritenere che il credito in questione non rientrasse nell ‘ egida di detta clausola, così violando il vincolo derivante dall ‘ autorità dell ‘ ordinanza rescindente, ai sensi dell ‘ art. 394 c.p.c.
4.1 Anche il secondo motivo è fondato, nei termini che seguono.
Esaminando comunque il merito della domanda restitutoria, la Corte d ‘ appello ha ritenuto la stessa in ogni caso infondata, prendendo a parametro di raffronto, rispetto al contratto definitivo, quanto risultante dal contratto preliminare del 6.11.2003 e da esso traendo spunto onde
individuare il vero prezzo pattuito (€ 250.000,00, anziché € 201.418,19) ed espressamente affermando che non occorreva al riguardo una controdichiarazione scritta per la simulazione del prezzo, essendo sufficiente proprio il suddetto preliminare.
L ‘ affermazione è evidentemente erronea, perché ancora di recente è stato condivisibilmente affermato che ‘ Ove alla stipula di un contratto preliminare segua, ad opera delle stesse parti, la conclusione del contratto definitivo, quest’ultimo costituisce l’unica fonte dei diritti e delle obbligazioni inerenti al particolare negozio voluto, in quanto il contratto preliminare, determinando soltanto l’obbligo reciproco della stipulazione del contratto definitivo, resta superato da questo, la cui disciplina, con riguardo alle modalità e condizioni, anche se diversa da quella pattuita con il preliminare, configura un nuovo accordo intervenuto tra le parti e si presume sia l’unica regolamentazione del rapporto da esse voluta; tale presunzione di conformità del nuovo accordo alla volontà delle parti può, nel silenzio del contratto definitivo, essere vinta soltanto dalla prova – che deve risultare da atto scritto ove il contratto abbia ad oggetto beni immobili -di un accordo posto in essere dalle stesse parti contemporaneamente alla stipula del definitivo dal quale risulti che altri obblighi o prestazioni, contenuti nel preliminare, sopravvivono al contratto definitivo ‘ (Cass. n. 12090/2024; conf. Cass. n. 30735/2017). Pertanto, l ‘ indagine svolta, al riguardo, dalla Corte toscana non poteva muovere dalla riscontrata divergenza, quanto al prezzo di vendita, tra contratto preliminare e contratto definitivo, perché il contenuto di
quest ‘ ultimo era da considerare prevalente rispetto a quello del primo, e la sua presunzione di conformità alla volontà delle parti non avrebbe potuto essere vinta mediante ricorso ad un documento certamente ad esso precedente, quale appunto il preliminare, oltretutto ontologicamente e funzionalmente recessivo rispetto al primo.
5.1 Il terzo, il quarto e il quinto motivo sono conseguentemente assorbiti, perché le relative censure restano indubbiamente superate dall ‘ accoglimento dei primi due motivi, nei termini già esaminati.
6.1 In definitiva, il primo e il secondo motivo sono accolti, per quanto di ragione, mentre il terzo, il quarto e il quinto sono assorbiti. La sentenza impugnata è dunque cassata in relazione, con rinvio alla Corte d ‘ appello di Firenze, in diversa composizione, che si atterrà ai superiori principi, procedendo ad un nuovo esame dell ‘ appello nel rigoroso rispetto del vincolo derivante da Cass. n. 3136/2021 e provvedendo anche alla liquidazione delle spese di entrambi i giudizi di legittimità in relazione all’esito complessivo della lite .
P. Q. M.
La Corte accoglie il primo e il secondo motivo per quanto di ragione e dichiara assorbiti il terzo, il quarto e il quinto motivo. Cassa la sentenza impugnata in relazione e rinvia alla Corte d ‘ appello di Firenze, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese dei giudizi di legittimità. Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 10.7.2025.
Il Presidente NOME COGNOME