Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 6 Num. 196 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 6 Num. 196 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso 14412-2021 proposto da:
COGNOME NOMENOME NOME iato NOME l’avvocato NOME AVV_NOTAIO, rappre sentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME
– ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, NOMEiata NOME l’avvocato NOME COGNOME , rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME ;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 47/2021 della Corte di appello di Campobasso, depositata il 09/02/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’ 11/11/2022 dal AVV_NOTAIO Relatore AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
–NOME COGNOME ha convenuto in giudizio Banca Popolare Italiana RAGIONE_SOCIALE.p.a., ora Banco RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE, chiedendo che fosse accertata la responsabilità precontrattuale della predetta per violazione degli obblighi informativi che gravano sull’intermediario nelle operazioni di acquisto di prodotti finanziari, con condanna al risarcimento del danno derivante sia dalla perdita del capitale investito (euro 50.750,00), sia dal lucro cessante calcolato sulla base del rendimento annuo associato ai titoli negoziati.
Il Tribunale di Larino ha respinto la domanda accogliendo l’eccezione di giudicato esterno sollevata dalla banca convenuta.
La pronuncia è stata confermata dalla Corte di appello di Campobasso la quale ha in sintesi rilevato essere intervenuta sentenza, passata in giudicato, la quale era preclusiva dell’accertamento richiesto; è stato difatti spiegato dalla nominata Corte che, in un precedente giudizio vertente sulla nullità dell’operazione finanziaria dedotta in lite, risultava essere stato affermato che la violazione , da pare dell’intermediario, dei doveri di informazione sullo stesso incombenti non determinava l’invalidità della detta operazione, integrando, piuttosto, un’ip otesi di responsabilità precontrattuale. Tale dato, ad avviso della Corte, impediva «che in un diverso e successivo giudizio, si ridiscutere circa la sussistenza di siffatta responsabilità in capo alla convenuta».
La pronuncia è stata impugnata per cassazione da NOME con un unico mezzo di censura; resiste con controricorso Banco BPM. Sono
state depositate memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. – Precede, in rito, l’eccezione della controricorrente, secondo cui il ricorso per cassazione sarebbe stato notificato tardivamente.
L’odierno istante ha tentato una prima notifica il 24 marzo 2021 (giorno in cui scadeva il termine per impugnare). La notifica a mezzo posta non è andata a buon fine in quanto il difensore della banca risultava essersi trasferito dall’indirizzo cui era stato inoltrato il piego. L’incombente è stato quindi reiterato e portato a compimento nei giorni successivi: è la stessa BPM a dare atto, nel controricorso, del fatto che la controparte si sia attivata per la nuova notifica il giorno 4 giugno 2021. Tale fruttuosa ripresa del procedimento notificatorio vale ad escludere l’intempestività dell’impugnazione, dal momento che il ricorrente si è sollecitamente riattivato a fronte del mancato buon esito di un tentativo di notifica rispetto al quale non può a lui imputarsi alcuna negligenza. La difesa di NOME COGNOME ha infatti documentato, attraverso idonea certificazione del competente Consiglio dell’ordine, che la variazione di NOMEio del destinatario non era nota al detto organo all’epoca della notifica non perfezionatasi: in base alla certificazione rilasciata il 23 giugno 2021, infatti, il difensore della controricorrente risultava a ancora NOMEiato all’indirizzo da cui , invece, si era di fatto trasferito. Varrà rammentare, in proposito, che in caso di notifica di atti processuali non andati a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria, deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, nel
rispetto del limite di tempo pari alla metà dei termini di cui all’art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali, da provarsi in modo rigoroso (Cass. Sez. U. 15 luglio 2016, n. 14594; sul rilievo che può attribuirsi, in tali casi, alle evidenze dell’RAGIONE_SOCIALE degli avvocati: Cass. 27 giugno 2019, n. 17336 ; Cass. 28 ottobre 2020, n. 23760).
2. Il motivo è fondato e il ricorso va conseguentemente accolto.
E’ da escludere che nel primo giudizio sia stato accertato alcunché con riguardo alla sussistenza, in concreto, della responsabilità precontrattuale della banca. La Corte di appello, con la sentenza n. 17/2009, presa in considerazione dalla pronuncia impugnata, si è limitata infatti a dare atto, in conformità dell’insegnamento di Cass. Sez. U. 19 dicembre 2007, nn. 26724 e 26725, che, in tema di intermediazione finanziaria, la violazione degli obblighi informativi del cliente non determina la nullità del contratto di investimento o delle singole operazioni finanziarie poste in essere in esecuzione del medesimo; è appena il caso di rammentare, infatti, come in base ai menzionati arresti la suddetta violazione « può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguenze risarcitorie, ove dette violazioni avvengano nella fase antecedente o coincidente con la stipulazione del contratto di intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti (cd. contratto quadro, il quale, per taluni aspetti, può essere accostato alla figura del mandato); può dar luogo, invece, a responsabilità contrattuale, ed eventualmente condurre alla risoluzione del contratto suddetto, ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del contratto quadro; in ogni caso, deve escludersi che, mancando una esplicita previsione normativa, la violazione dei menzionati doveri di comportamento
possa determinare, a norma dell’art. 1418, primo comma, cod. civ., la nullità del cosiddetto contratto quadro o dei singoli atti negoziali posti in essere in base ad esso ».
Ciò posto, il primo giudizio è stato definito con una sentenza di merito che ha rigettato la domanda svolta con la citazione introduttiva perché, in base alla richiamata giurisprudenza, non era giuridicamente configurabile la nullità prospettata, in quella sede, da NOME COGNOME. La Corte di appello, nella sentenza resa in esito a quel giudizio, ha bensì preso in esame la domanda dell’investitore fondata sulla responsabilità precontrattuale della banca intermediaria: ma l’ha dichiarata inammissibile siccome tardivamente proposta (cfr. la pronuncia, oggetto di produzione da parte del ricorrente, pag. 13). Occorre allora fare applicazione del principio per cui la forza del giudicato sostanziale assiste soltanto le pronunce giurisdizionali a contenuto decisorio di merito, vale a dire quelle che statuiscono in ordine all’esistenza delle posizioni soggettive tutelate e dedotte in giudizio, non anche le statuizioni di carattere processuale, attinenti cioè alla costituzione del giudice, o alla determinazione dei suoi poteri, ovvero allo svolgimento del processo, decisioni che producono effetti limitati al rapporto processuale nel quale sono emanate (Cass. 7 settembre 2017, n. 20899; Cass. 11 aprile 1983, n. 2550). Va cioè considerato che la statuizione su una questione di rito non è idonea a produrre gli effetti del giudicato sostanziale, ma dà luogo al giudicato formale limitatamente al rapporto processuale nel cui ambito è emanata (così, tra le tante: Cass. Sez. U. 17 novembre 2021, n. 35110; Cass. 16 aprile 2019, n. 10641). In particolare – per quanto qui più specificamente interessa -, poiché la preclusione alla proposizione di una domanda per effetto di un giudicato esterno postula una decisione sul merito della
medesima, essa non si configura quando la precedente pronuncia abbia dichiarato tale domanda inammissibile per tardività (Cass. 7 gennaio 1981, n. 105).
– La sentenza è dunque cassata, con rinvio della causa alla Corte di appello di Campobasso, che giudicherà in diversa composizione; a tale Corte è devoluta la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Campobasso, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6ª Sezione