Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 5535 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 5535 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/03/2024
Oggetto: contratti – nullità – pretese restitutorie –
giudicato
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 5478/2020 R.G. proposto da COGNOME NOME e COGNOME NOME, rappresentate e difese dall’AVV_NOTAIO, con domicilio eletto presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, sito in Roma, INDIRIZZO
– ricorrenti, controricorrenti in via incidentale – contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO e NOME AVV_NOTAIO, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo , sito in Roma, INDIRIZZO
– controricorrente, ricorrente in via incidentale – avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di Venezia n. 2840/2019, depositata il 10 luglio 2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 gennaio 2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
RILEVATO CHE:
NOME e NOME COGNOME propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di Venezia, depositata 10 luglio 2019, di reiezione del loro appello (incidentale) per la riforma RAGIONE_SOCIALEa sentenza del Tribunale di Vicenza che aveva ritenuto sussistente il loro credito verso la RAGIONE_SOCIALE nei (soli) limiti di euro 270.285,75, aveva respinto le domande RAGIONE_SOCIALEa banca di accertamento negativo del credito vantato da esse ricorrenti e di condanna alla restituzione di somme asseritamente indebitamente pagate, richieste con ricorso per decreto ingiuntivo;
-dall’esame RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata si evince che : all’esito di altro giudizio tra le parti, definito con sentenza irrevocabile RAGIONE_SOCIALEa medesima Corte di appello n. 432/2009, la banca era stata condannata al pagamento di euro 5.099.308,55, oltre interessi dal 21 dicembre 1999 (e non già, come ritenuto dal giudice di primo grado, dal 15 maggio 1998), a titolo di restituzioni per la conclusione di contratto di acquisto di prodotti finanziari nulli; la banca, ritenendo di aver versato più di quanto dovuto in esecuzione RAGIONE_SOCIALEa decisione di primo grado emessa nell’ambito di tale giudizio, aveva chiesto e ottenuto un decreto ingiuntivo per l’importo di euro 296.609,78, oltre interessi legali, che era stato opposto dalle ingiunte; l’istituto di credito aveva, poi, proposto un secondo giudizio, riunito al primo, con cui aveva chiesto l’accertamento di aver adempiuto l’obbligo restitutorio sancito giudizialmente;
la Corte di appello ha disatteso il gravame RAGIONE_SOCIALEe odierne ricorrenti vertente sulla compensazione, ritenuta indebita, operata dal giudice di prime cure del loro credito restitutorio con l’importo RAGIONE_SOCIALEe cedole incassate e di altre rimesse operate in loro favore dalla banca e sul rigetto RAGIONE_SOCIALEa loro domanda di conservare i titoli obbligazionari il cui acquisto era stato oggetto RAGIONE_SOCIALEa pronuncia di nullità emessa nel diverso giudizio;
il ricorso è affidato a cinque motivi;
resiste con controricorso la RAGIONE_SOCIALE, la quale propone ricorso incidentale affidato a due motivi vertenti sul riconoscimento del diritto RAGIONE_SOCIALEe investitrici di trattenere le cedole incassate prima RAGIONE_SOCIALEa instaurazione di tale giudizio;
avverso tale motivi NOME e NOME COGNOME resistono con controricorso;
-le parti depositano memorie ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis .1 cod. proc. civ.;
CONSIDERATO CHE:
con il primo motivo le ricorrenti principali denunciano, con riferimento all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4 cod. proc. civ., la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata per violazione del principio tra il chiesto e il pronunciato di cui all’art. 112 cod. proc. civ. , per aver «implicitamente fatto entrare nel processo una domanda che mai è stata formulata da controparte», nella parte in cui ha omesso di considerare che nel diverso giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale di Bassano del Grappa e definito con sentenza irrevocabile RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di Venezia n. 432/2009 la banca non aveva proposto alcuna domanda di restituzione dei titoli il cui acquisto era stato dichiarato nullo, del relativo capitale e RAGIONE_SOCIALEe cedole accreditate;
con il secondo motivo deducono la violazione o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2909 cod. civ., per aver la Corte di appello ritenuto che la questione RAGIONE_SOCIALEa computabilità o meno nel debito restitutorio in contestazione RAGIONE_SOCIALEe cedole riscosse non fosse preclusa dal giudicato rappresentato dalla sentenza RAGIONE_SOCIALEa medesima Corte n. 432/2009, non considerando che il giudicato copre non solo il dedotto ma anche il deducibile;
evidenziano, sul punto, che nel giudizio conclusosi con tale ultima decisione era stata dichiarata la nullità dei contratti di investimento ed era stata condannata la banca alla restituzione degli importi investiti senza alcuna pronuncia sul diritto di quest’ultima a ripetere quanto riscosso dalle investitrici a titolo di cedole per difetto RAGIONE_SOCIALEa relativa domanda e che il giudicatosi formatosi in quella sede ostava alla
proponibilità di tale domanda nel presente giudizio;
con il terzo motivo si dolgono RAGIONE_SOCIALEa violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2033 cod. civ., per aver la sentenza impugnata riconosciuto il diritto RAGIONE_SOCIALEa banca a ripetere i frutti percepiti dalle investitrici, sotto forma di cedole dei titoli obbligazionari acquistati, quale effetto restitutorio derivanti dalla dichiarata nullità di tali acquisti, a decorrere dalla data RAGIONE_SOCIALEa domanda di nullità contrattuale proposta dalle investitrici (21 dicembre 1999), benché nessuna domanda restitutoria fosse stata avanzata in quella sede dalla banca;
sostengono che poiché la Corte di appello aveva accertato la loro buona fede e l’assenza di domande restitutorie RAGIONE_SOCIALEa banca nel giudizio di nullità degli acquisti dei titoli da loro introdotto, non era corretta la statuizione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata che riconosceva alla banca il diritto alla ripetizione RAGIONE_SOCIALEe cedole maturate sui titoli i cui acquisti erano stati dichiarati nulli , atteso che l’art. 2033 cod. civ. riconosce il diritto alla ripetizione dei frutti e degli interessi ricevuti in buona fede solo dal giorno RAGIONE_SOCIALEa relativa domanda;
con il quarto motivo lamentano la violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1242 cod. civ., per aver la decisione di appello ritenuto legittima la compensazione de facto operata dalla banca, pur in assenza di una specifica dichiarazione RAGIONE_SOCIALEa parte qualificabile quale eccezione o come opposizione in compensazione;
con l’ultimo motivo criticano la sentenza impugnata per violazione degli artt. 132 cod. proc. civ. e 118, disp. att. cod. proc. civ., nella parte in cui dando atto, da un lato, RAGIONE_SOCIALEa mancata proposizione di domande restitutorie RAGIONE_SOCIALEa banca nel corso del giudizio di nullità contrattuale e, dall’altro, attribuendo alla banca medesima gli interessi sul credito restitutorio dalla data RAGIONE_SOCIALEa domanda, dava luogo a un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili;
con il primo motivo del ricorso incidentale la banca denuncia la violazione degli artt. 2907 cod. civ. e 99 cod. proc. civ., per aver la
Corte di appello escluso il diritto alla restituzione RAGIONE_SOCIALEe cedole incassate dalle investitrici per il periodo antecedente alla data di proposizione RAGIONE_SOCIALEa domanda di nullità (ossia, il 21 dicembre 1999) in ragione RAGIONE_SOCIALEa buona fede RAGIONE_SOCIALEe investitrici pur in assenza di una specifica domanda da parte di queste ultime;
con il secondo motivo deduce la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2033, second a parte, cod. civ., per aver la sentenza impugnata riconosciuto il diritto RAGIONE_SOCIALEe investitrici a trattenere le cedole incassate prima RAGIONE_SOCIALEa proposizione RAGIONE_SOCIALEa domanda giudiziale benché non fosse l’emittente dei titoli dichiarati nulli e, dunque, non avesse «possibilità alcuna di trattenere frutti e interessi ricavati dalle somme versate dal COGNOME», prontamente consegnate all’emittente medesimo;
sottolinea che aveva svolto unicamente un’attività di intermediazione , che non era applicabile la seconda parte RAGIONE_SOCIALE‘art. 2033 cod. civ. e che a seguito RAGIONE_SOCIALEa nullità dei contratti di investimento l’investitore era tenuto alla restituzione dei titoli e dei frutti maturati sugli stessi;
ritenuto che la particolare rilevanza RAGIONE_SOCIALEa questione di diritto sollevate dalle parti rende opportuna la trattazione RAGIONE_SOCIALEa causa in pubblica udienza;
in particolare, appare meritevole di approfondimento la questione concernente l’ambito oggettivo del giudicato che si forma sull’accertamento RAGIONE_SOCIALEa nullità di un contratto e sul diritto di una RAGIONE_SOCIALEe parti contraenti alla restituzione di quanto indebitamente pagato in adempimento RAGIONE_SOCIALEo stesso, se tale da precludere o meno, in virtù del principio per cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile, l ‘esame RAGIONE_SOCIALEa domanda RAGIONE_SOCIALE‘altr o contraente alla restituzione di quanto da questo pagato in esecuzione del medesimo contratto
P.Q.M.
La Corte dispone il rinvio RAGIONE_SOCIALEa causa a nuovo ruolo per la fissazione in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 30 gennaio 2024.