Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 13604 Anno 2025
ORDINANZA
sul ricorso N. 1000/2024 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Sindaco pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO come da procura allegata al ricorso, domicilio digitale come in atti
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE
– intimata –
e nei confronti di
COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, quali eredi di COGNOME NOME e gli ultimi due anche in proprio, nonché RAGIONE_SOCIALE
-intimati –
N. 1000/24 R.G.
avverso la sentenza n. 2058/2023 del la Corte d’appello di Bologna , depositata il 19.10.2023;
udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 10.3.2025 dal AVV_NOTAIO relatore AVV_NOTAIO COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione del 3.1.2017, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME convennero la società RAGIONE_SOCIALE ed il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dei Pepoli dinanzi al Tribunale di Bologna, onde ottenerne la loro condanna solidale, ai sensi dell’art. 2051 c.c. o, in subordine, dell’art. 2043 c.c., per i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal proprio immobile e conseguenti all’omessa manutenzione della rete fognaria, nonché la condanna all’esecuzione degli interventi utili all’eliminazione delle i nfiltrazioni. Il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, costituitosi e comunque negando la propria responsabilità, chiamò in causa la propria Compagnia di assicurazione, RAGIONE_SOCIALE, pure proponendo domanda trasversale nei confronti di RAGIONE_SOCIALE Si costiturono anche la RAGIONE_SOCIALE, negando la sussistenza della copertura assicurativa per i fatti di causa, nonché la RAGIONE_SOCIALE, negando la propria legittimazione passiva. Istruita la causa, con sentenza del 13.6.2019, il Tribunale di Bologna accolse la domanda attorea e condannò il RAGIONE_SOCIALE, in solido tra loro, e per il 50% ciascuna nei rapporti interni, al pagamento, in favore di parte attrice, della somma di € 9.225,00, oltre IVA ed accessori, oltre all’ulteriore importo di € 3.000,00 per cias cuno degli attori, oltre accessori; condannò altresì il RAGIONE_SOCIALE alla riparazione, sostituzione e comunque ad assicurare l’efficienza delle condotte fognarie danneggiate, all’origine degli sve rsamenti di
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liquami in danno del fabbricato attoreo; ancora, dichiarò tenuta RAGIONE_SOCIALE a manlevare il RAGIONE_SOCIALE da quanto fosse tenuto a pagare in dipendenza della detta sentenza, salvo rivalsa, nonché alla rifusione, a favore del l’ente predetto, delle spese di chiamata, regolando infine le spese di lite tra gli attori e tutti i convenuti. RAGIONE_SOCIALE propose appello in via principale avverso detta sentenza, mentre il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE dei Pepoli propose appello incidentale. Si costituì anche la Compagnia assicurativa, chiedendo il rigetto dell’appello principale e la conferma integrale della sentenza impugnata. Inoltre, si costituirono anche gli originari attori COGNOMECOGNOME. La Corte d’appello di Bologna, con sentenza del 19.10.2023, dopo aver rilevato la sussistenza di un giudicato interno circa le questioni relative alla operatività della polizza n. 2145/65/55258839, dichiarò tuttavia, in parziale accoglimento dell’appello principale, la insussistenza del diritto di RAGIONE_SOCIALE a rivalersi nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, condannando la Compagnia a manlevare il RAGIONE_SOCIALE fino a concorrenza del 50% di quanto questo era stato condannato a pagare agli attori.
Avverso detta sentenza ricorre per cassazione il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE dei Pepoli, sulla scorta di tre motivi, illustrati da memoria; gli intimati non hanno svolto difese. Ai sensi dell’art. 380 -bis .1, comma 2, c.p.c., il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi all’odierna adunanza camerale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1 -Con il primo motivo si lamenta la ‘ violazione ai sensi dell’art. 360, co. 1°, n. 3 c.p.c. – degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. per violazione del giudicato interno, per aver la Corte d’appello di Bologna condannato Unipolsai
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RAGIONE_SOCIALE a manlevare il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE dei Pepoli sino alla concorrenza del 50% di quanto lo stesso è tenuto a pagare a COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, in forza della sentenza impugnata ‘. Rileva l’ente ricorrente che la decisione di primo grado era da intendersi passata in giudicato laddove era stato accertato -con statuizione non impugnata da alcuno – che la RAGIONE_SOCIALE era tenuta a manlevare e tenere indenne il proprio assicurato RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE dei Pepoli di tutto quanto era stato tenuto a pagare agli originari attori in dipendenza dei fatti di causa . L’intera quota di soccombenza dell’assicurato, dunque, non poteva che restare a carico dell’assicuratore, al contrario di quanto invece statuito dalla Corte felsinea.
1.2 -Con il secondo motivo si denuncia la ‘ nullità ai sensi dell’art. 360, co. 1° n. 4 c.p.c. – della sentenza impugnata per insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo della stessa sentenza ‘. Osserva il ricorrente che la sentenza d’appello reca un insanabile contrasto tra la parte motiva, laddove si afferma ‘ con obbligo di RAGIONE_SOCIALE di manlevare e tenere indenne il proprio assicurato RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE DEI RAGIONE_SOCIALE da quanto tenuto a pagare in dipendenza della presente sentenza ‘ (p. 17) , e il dispositivo, laddove si statuisce ‘ condanna RAGIONE_SOCIALE a tenere indenne e manlevare il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sino alla concorrenza del 50% di quanto la stessa è tenuta a pagare a COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, in forza della presente sentenza ‘ ( ancora p. 17), trattandosi di statuizioni tra loro incompatibili e non emendabili con la procedura di correzione di errore materiale.
1.3 -Con il terzo motivo, infine, si denuncia la ‘ violazione ai sensi dell’art. 360, co. 1°, n. 3 c.p.c. dell’art. 1917, comma 3° c.c., in ragione della mancata
condanna di RAGIONE_SOCIALE al pagamento delle spese sostenute dal RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE dei Pepoli nel giudizio di appello ‘. Sostiene il ricorrente che la Corte d’appello non avrebbe dovuto compensare le spese di lite nei rapporti tra esso RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE, giacché -attesa l’operatività della polizza -avrebbe dovuto invece regolarle secondo soccombenza. Si evidenzia, altresì, che l’art. 1917, co mma 3, c.c., dispone che le spese sostenute dall’assicurato per resistere alla domanda risa rcitoria avanzata dal terzo danneggiato siano a carico dell’assicurazione fino al limite del 25% del massimale.
2.1 -Il primo e il secondo motivo possono esaminarsi congiuntamente perché connessi; essi sono fondati.
La Corte felsinea, accogliendo il quarto motivo d’appello di RAGIONE_SOCIALE , avrebbe dovuto limitarsi ad escludere il diritto di rivalsa dell’assicuratore RAGIONE_SOCIALE nei confronti della stessa RAGIONE_SOCIALE quale terzo responsabile, perché la polizza assicurativa escludeva tale facoltà in favore dell’assicuratore, come accertato dallo stesso giudice d’appello.
Invece, pur avendo dato atto della mancata impugnazione delle statuizioni inerenti alla operatività della polizza e delle conseguenze che ne derivavano per lo stesso assicuratore, la Corte territoriale ha ribadito, in motivazione, il diritto del RAGIONE_SOCIALE di essere manlevato di tutto quanto questo avrebbe dovuto pagare agli attori in forza della sentenza, ma ha limitato, in dispositivo, la manleva in favore del RAGIONE_SOCIALE al 50% del medesimo esborso. Ciò, tuttavia, indiscutibilmente errando, perché detta quota, già individuata dal Tribunale, atteneva ai soli rapporti interni tra il RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE, e perché comunque
la relativa statuizione della sentenza di primo grado non era stata impugnata dall’unico soggetto che poteva averne interesse, ossia proprio dalla RAGIONE_SOCIALE (che, costituendosi nel giudizio d’appello, aveva anzi concluso chiedendo la conferma della ‘ sentenza impugnata in ogni sua parte, anche in relazione al diritto di rivalsa di RAGIONE_SOCIALE nei confronti di RAGIONE_SOCIALE per quanto corrisposto ai Sigg.ri COGNOME; il conflitto processuale, cioè, investiva proprio e soltanto quel capo della sentenza di primo grado oggetto del quarto motivo dell’appello principale di RAGIONE_SOCIALE, poi accolto dalla Corte bolognese, fermo tutto il resto).
Risulta dunque evidente come sussistano entrambi i vizi denunciati, perché da un lato vi è chiaro conflitto col giudicato interno formatosi sul punto, in violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., e dall’altro lato il dispositivo della sentenza non è coerente, né compatibile, con la motivazione , tanto ‘ non consentendo di individuare la statuizione del giudice attraverso una valutazione di prevalenza di una delle contrastanti affermazioni contenute nella decisione ‘ (per tutte, di recente, Cass. n. 37079/2022).
3.1 -Poiché l’accoglimento dei mezzi già esaminati determina, per l’effetto espansivo interno, ex art. 336, comma 2, c.p.c., la caducazione del capo inerente al regolamento delle spese d’appello nei rapporti tra il RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE (peraltro, a ben vedere, individuabile nel solo dispositivo della sentenza impugnata, non anche nella parte motiva), il terzo motivo resta conseguentemente assorbito; non senza evidenziare, tuttavia, che quanto ivi argomentato dal ricorrente circa la portata dell’art. 1917, comma 3, c.c., non coglie nel segno, perché il recupero delle spese processuali sostenute dall’ente
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assicurato per resistere alle domande attoree risulta chiaramente investito dal capo della sentenza concernente l’accoglimento della domanda di manleva, di cui s’è ampiamente detto.
4.1 -In definitiva, sono accolti i primi due motivi, mentre il terzo è assorbito. La sentenza impugnata è dunque cassata in relazione e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito ai sensi dell’art. 384, comma 2, c.p.c., con la condanna di RAGIONE_SOCIALE a manlevare il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE dei Pepoli di tutto quanto questo è tenuto a pagare (o ha già pagato) agli originari attori per le vicende di causa.
Quanto alle spese di lite del giudizio di merito, nei soli rapporti tra il RAGIONE_SOCIALE e la Compagnia, ferme le statuizioni della sentenza di primo grado, quelle del giudizio d’appello vanno integralmente compensate, posto che la RAGIONE_SOCIALE, nel costituirsi, aveva chiesto l’integrale conferma della prima decisione, almeno quanto al rapporto di chiamata: dunque, essa non si era opposta alla chiamata in garanzia impropria, operata dal RAGIONE_SOCIALE. Le spese del giudizio di legittimità, nei rapporti tra l’ente ricorrente e tutti gli intimati, possono integralmente compensarsi , giacché la presente fase s’è resa necessaria a fronte di un evidente e plurimo errore commesso, senza esservi indotto da alcuna delle parti, dal giudice d’appello e le stesse intimate non si sono minimamente opposte all’accoglimento del ricorso che occupa, chiaramente fondato in parte qua .
P. Q. M.
la Corte accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso e dichiara assorbito il terzo. Cassa la sentenza impugnata in relazione e, decidendo nel merito, condanna la RAGIONE_SOCIALE a manlevare il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE
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dei Pepoli di quanto questo è tenuto a pagare, o ha già pagato, a COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, in forza della sentenza impugnata. Compensa le spese di lite del grado d’appello nei rapporti tra il RAGIONE_SOCIALE ricorrente e la RAGIONE_SOCIALE; compensa integralmente tra tutte le parti le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della