Sentenza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 3015 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 3 Num. 3015 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/02/2024
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 03591/2022 R.G., proposto da
NOME COGNOME , in proprio; RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE , in persona della legale rappresentante e socia accomandataria, NOME COGNOME; rappresentate e difese dagli Avvocati NOME COGNOME ( ) e NOME COGNOME ( ), in virtù di procura allegata al
ricorso;
Corte di Cassazione – copia non ufficiale
-ricorrenti- nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore ; elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell ‘ AVV_NOTAIO ( ), che la rappresenta e difende, in virtù di procura in calce al controricorso;
-controricorrente-
per la cassazione della sentenza n. 1240/2021 del la CORTE d’APPELLO di FIRENZE, depositata il 18 giugno 2021; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13 dicembre 2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; udito l’AVV_NOTAIO; udito l’AVV_NOTAIO per delega; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso, ribadendo le conclusioni già formulate in forma scritta.
FATTI DI CAUSA
1. La società ‘NOME‘ di NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE (poi divenuta ‘NOME‘ di NOME RAGIONE_SOCIALE) citò, dinanzi al Tribunale di Lucca, NOME COGNOME, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni provocati da una copiosa infiltrazione di acqua alla propria merce, custodita in un magazzino posto al piano seminterrato del fabbricato in cui si trovava l’appartamento della convenuta. Espose che l’acqua era fuoriuscita da un contatore posto nel vano scale a corredo dell’abitazione d ella sig.ra COGNOME.
Costituitasi in giudizio, la convenuta chiamò in causa la RAGIONE_SOCIALE, quale proprietaria, gestrice e custode del contatore, proponendo nei suoi confronti domanda di garanzia condizionata all’eventuale soccombenza.
Estesa alla chiamata in causa la domanda risarcitoria proposta dall’attrice contro l’originaria convenuta, il Tribunale di Lucca la rigettò nei confronti di entrambi.
L’attrice propose appello e la Corte d ‘ appello di Firenze, con sentenza 4 aprile 2014, n.569, accolse la domanda formulata dall’attrice -appellante nei confronti di NOME COGNOME, sul rilievo che il contatore doveva ritenersi posto al servizio della sua abitazione e che, pertanto, doveva reputarsi sussistente il rapporto di custodia tra essa e la cosa che aveva cagionato il danno; esclusa altresì la prova che il danno fosse imputabile alla rottura del contatore ad opera di terzi, il giudice d ‘a ppello ritenne, pertanto, che la sig.ra COGNOME, quale « unica responsabile » (p.8 della sentenza della Corte fiorentina n.569/2014), dovesse essere condannata al risarcimento del danno subìto dalla ‘NOME‘ di NOME COGNOME NOME e RAGIONE_SOCIALE, ai sensi dell’art.2051 c od. civ..
Avverso tale decisione NOME COGNOME propose ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, diretti a censurare il capo di sentenza che aveva ritenuto sussistente il rapporto di custodia, in funzione dell’affermazione della sua responsabilità ex art.2051 cod. civ..
La sig.ra COGNOME non censurò, invece, né la statuizione con cui era stata esclusa la prova del fortuito determinato dal danneggiamento della cosa ad opera di terzi, né il capo (implicito) di rigetto della domanda risarcitoria proposta contro la RAGIONE_SOCIALE dalla RAGIONE_SOCIALE né, infine, il capo (implicito) di rigetto della domanda di garanzia da lei proposta contro la stessa RAGIONE_SOCIALE.
La società RAGIONE_SOCIALE, originaria attrice, non propose ricorso per cassazione, né in via principale né in via incidentale, avverso la sentenza della Corte fiorentina del 2014, per censurare il capo
(implicito) di rigetto della domanda risarcitoria proposta contro la RAGIONE_SOCIALE; su tali statuizioni si formò, pertanto, il giudicato.
Il terzo motivo del ricorso per cassazione proposto da NOME COGNOME -con cui era stata denunciata violazione a falsa applicazione dell’art.2051 cod. civ. fu accolto da questa Corte con ordinanza n. 7527 del 2018, sul rilievo che nel giudizio di merito era stato accertato che il contatore, di proprietà del gestore, si trovava bensì all’interno dello stabile ma non all’interno dell’abitazione della ricorrente, la quale pertanto non poteva esercitare sulla cosa i poteri di vigilanza che competono al custode e non poteva, dunque, essere chiamata a rispondere dei danni cagionati dalla cosa medesima ai sensi dell’art. 2051 cod. civ. , ma soltanto, in tesi, ai sensi dell’art.2043 c od. civ..
Rinviata la causa alla Corte d ‘ appello di Firenze in diversa composizione, perché accertasse la sussistenza o meno della responsabilità della COGNOME a tale diverso titolo, il giudice del rinvio, con sentenza del 18 giugno 2021, n.1240, espletato con esito negativo questo accertamento, ha definitivamente rigettato la domanda risarcitoria proposta da lla ‘ NOME ‘ di NOME COGNOME e RAGIONE_SOCIALE contro NOME COGNOME.
In ordine alla omologa domanda, proposta in via subordinata dall’originaria attrice contro la RAGIONE_SOCIALE, ha ritenuto infondata l’eccezione di giudicato sollevata da quest’ultima e, dopo aver delibato nel merito anche questa domanda, l’ha rigettata sul rilievo che la RAGIONE_SOCIALE, pur rivestendo la qualità di proprietario e gestore (e dunque custode) del contatore, aveva nondimeno fornito la prova liberatoria del caso fortuito, ai sensi dell’art.2051 c od. civ., da identificarsi con l’accertata manomissione del contatore ad opera di terzi.
Propongono ricorso per cassazione la società ‘ RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, nonché NOME COGNOME in
proprio, sulla base di un unico, articolato motivo. Risponde con controricorso la RAGIONE_SOCIALE.
La trattazione del ricorso, originariamente fissata in adunanza camerale della Sesta Sezione Civile (in vista della quale entrambe le parti avevano depositato memoria), è stata rinviata alla pubblica udienza di questa Sezione con ordinanza interlocutoria 19 ottobre 2022, n. 30741.
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, anticipando le medesime richieste formulate in udienza, ha depositato memoria con conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso.
La parte ricorrente ha depositato ulteriore memoria per l’udienza .
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. L’unico motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 394, terzo comma, e 384, primo comma, cod. proc. civ., per avere il provvedimento impugnato superato i limiti del giudicato interno formatosi sulla sentenza del 4 aprile 2014 della Corte d ‘ appello di Firenze e per avere esorbitato dai limiti dei poteri attribuiti al giudice del rinvio.
La società RAGIONE_SOCIALE, nonché NOME COGNOME in proprio, deducono che questa Corte, con l’ordinanza n. 7527 del 2018, aveva bensì accolto il terzo motivo di ricorso proposto da NOME COGNOME avverso quella sentenza, ma aveva altresì evidenziato che con il predetto ricorso non erano stati censurati gli accertamenti di fatto operati dal giudice di appello.
Le ricorrenti sostengono che tra le circostanze di fatto accertate dal giudice di appello rientrava, oltre a quella per cui il contatore, di proprietà dell’ente gestore, non si trovava all’interno dell ‘abitazione della sig.ra COGNOME (circostanza in base alla quale doveva escludersi
che quest’ultima avesse il potere di custodia sulla cosa e potesse essere chiamata a rispondere ai sensi dell’art.2051 c od. civ.), anche quella per cui non era stata provata la rottura del contatore da parte di terzi.
Assumono che, poiché su tali circostanze, non attinte dal ricorso e dalla successiva cassazione, era sceso il giudicato, esse non avrebbero potuto essere rimesse in discussione nel successivo giudizio di rinvio.
Concludono che il contrario accertamento della manomissione del contatore ad opera di terze persone (in base al quale era stata ritenuta raggiunta la prova liberatoria del custode RAGIONE_SOCIALE) era stato, dunque, indebitamente compiuto dal giudice del rinvio, in violazione dei limiti posti dagli artt. 394, terzo comma, e 384, primo comma, cod. proc. civ..
Il motivo è fondato, nei limiti che si vanno a precisare.
2.1. L’accertamento che le ricorrenti ritengono indebito perché cadente su una circostanza coperta da giudicato -della manomissione del contatore ad opera di terzi è stato effettuato dal giudice del rinvio sul presupposto che la domanda risarcitoria proposta dalla ‘ NOME ‘ di NOME COGNOME e RAGIONE_SOCIALE contro la RAGIONE_SOCIALE fosse ancora sub judice e potesse essere delibata nel merito.
In proposito può osservarsi che tale domanda doveva reputarsi implicitamente rigettata con la sentenza d ‘ appello del 4 aprile 2014 e che tale statuizione implicita di rigetto non era stata impugnata con ricorso per cassazione da ll’originaria attrice , sicché sulla stessa avrebbe dovuto ritenersi sceso il giudicato.
2.2. Al riguardo, non colgono nel segno le obiezioni formulate dalle ricorrenti nella memoria depositata ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ., secondo cui la domanda proposta nei confronti della RAGIONE_SOCIALE doveva ritenersi meramente assorbita dall’accoglimento di quella principale proposta nei confronti di NOME COGNOME e che essa era comunque
rimasta sub judice per effetto della persistente coltivazione, da parte della sig.ra COGNOME, della domanda di chiamata in causa del terzo responsabile; domanda che aveva costituito il fondamento dell’automatica estensione, alla terza chiamata, della domanda risarcitoria originariamente proposta dall’ attrice nei confronti della sola convenuta.
È infatti agevole rilevare, in contrario, che la sentenza d’appello del 4 aprile 2014 aveva riconosciuto NOME COGNOME quale « unica responsabile » (p.8), ritenendo non configurabile un obbligo di custodia in capo alla RAGIONE_SOCIALE, e che tale statuizione, analogamente a quella con cui era stata esclusa la prova del fortuito determinato dal danneggiamento della cosa ad opera di terzi, non era stata successivamente censurata per cassazione né dalla medesima sig.ra COGNOME (la quale neppure aveva censurato il capo -implicito -di rigetto della domanda di garanzia da lei proposta contro la stessa RAGIONE_SOCIALE) né, soprattutto, dalla ‘RAGIONE_SOCIALE , che aveva omesso di proporre il relativo ricorso, eventualmente in via incidentale condizionata.
2.3. Peraltro, va pure rilevato che, sebbene l ‘eccezione di giudicato, espressamente sollevata dalla RAGIONE_SOCIALE nel giudizio di rinvio, sia stata erroneamente rigettata con la sentenza oggi impugnata, la società controricorrente non ha censurato tale erronea statuizione con ricorso incidentale, eventualmente condizionato all’accoglimento del ricorso principale , limitandosi a resistere a quest’ultima impugnazione .
È pacifico che nel giudizio di cassazione non trova applicazione il principio di cui all l’art.346 cod. proc. civ. , secondo cui le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado si intendono rinunciate se non
sono espressamente riproposte (Cass.13/04/2002, n. 5357; Cass. 10/11/2021, n. 33109).
Tale principio, tra l’altro, anche nel giudizio di appello, è applicabile nella sola ipotesi in cui l’ eccezione preliminare o pregiudiziale sia rimasta ‘non accolta’ perché assorbita, non anche in quella in cui sia stata specificamente esaminata e rigettata, anche implicitamente (Cass., Sez. Un., 21/03/2019, n. 7940).
Nel caso di specie, vertendosi in ipotesi di eccezione di giudicato (dunque di una eccezione rilevabile d’ ufficio), il principio non sarebbe comunque applicabile, poiché esso si riferisce alle sole questioni rilevabili ad istanza di parte, ma non anche a quelle rilevabili d’ufficio, stante il potere (dovere) del giudice del gravame di rilevarle in via officiosa (Cass. 28/03/2022, n. 9844).
Con riguardo al giudicato, poi, è stato da questa Corte affermato -e reiteratamente ribadito -il diverso principio per cui esso (esterno o interno che sia) è rilevabile d’ufficio, non solo qualora emerga da atti comunque prodotti nel giudizio di merito, ma anche nell’ipotesi in cui si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata: viene infatti in considerazione un elemento che non può essere incluso nel fatto, in quanto, pur non identificandosi con gli elementi normativi astratti, è ad essi assimilabile, essendo destinato a fissare la regola del caso concreto, partecipando quindi della natura dei comandi giuridici, la cui interpretazione non si esaurisce in un giudizio di mero fatto (Cass., Sez. Un., 16 giugno 2006, n. 13916; recentemente, ex multis , Cass. 22 gennaio 2018, n. 1534; Cass. 21/04/2022, n. 12754).
Questo principio, però, deve ritenersi cedevole dinanzi alla regola processuale generale secondo cui anche in ordine alle eccezioni rilevabili d’ufficio, allorché esse siano state esaminate e respinte con
pronuncia espressa o implicita, è necessario proporre gravame incidentale al fine di evitare la formazione del giudicato interno, che ne preclude ogni riesame, anche officioso (Cass. 28/03/2022, n. 9844, cit. ).
In assenza di ricorso incidentale da parte della RAGIONE_SOCIALE, resta, pertanto, precluso a questa Corte il rilievo officioso del giudicato formatosi sulla domanda risarcitoria proposta contro di essa dalla società RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
3. Nel merito, il ricorso è fondato.
Nell’ipotesi di cassazione della sentenza di merito per violazione di norme di diritto, il giudice del rinvio è tenuto ad uniformarsi al principio di diritto enunciato da quello di legittimità, senza possibilità di modificare l ‘ accertamento e la valutazione dei fatti già acquisiti al processo (Cass., Sez. Un., 03/09/2020, n.18303; Cass. 14/06/2006, n. 13719; Cass. 02/02/2018, n. 2652).
Nel caso di specie, tra i fatti acquisiti al processo in seguito all’accertamento di merito effettuato dal giudice di appello con la sentenza del 4 aprile 2014, rientravano, oltre alla circostanza che il contatore, di proprietà dell’ente gestore, non si trovava all’interno dell’abitazione della sig.ra COGNOME (circostanza in base alla quale la Corte di cassazione -con l’ordinanza n. 7527 del 2018 aveva accolto il motivo di ricorso da quest’ultima proposto , fondato sulla violazione dell’art. 2951 cod. civ. ), anche quella per cui non era stata dimostrata la rottura del contatore da parte di persone ignote.
Questa circostanza non era stata attinta dal ricorso e dalla successiva cassazione, che avevano interessato unicamente la ritenuta sussistenza del rapporto di custodia tra la sig.ra COGNOME e la cosa produttiva del danno.
Pertanto, essa circostanza -su cui era sceso il giudicato -non avrebbe potuto essere rimessa in discussione dal giudice del rinvio, il quale, nel ritenere raggiunta la prova liberatoria del caso fortuito dedotto dalla custode RAGIONE_SOCIALE , sulla base dell’ accertamento dell’opposta circostanza del danneggiamento del contatore ad opera di terzi, è incorso nella infedele esecuzione dei compiti affidatigli con la precedente pronuncia di annullamento, modificando l ‘ accertamento e la valutazione dei fatti già acquisiti al processo e coperti da giudicato, così indebitamente esorbitando dai limiti dei propri poteri.
3.1. In accoglimento del ricorso, nei limiti appena precisati, la sentenza impugnata deve dunque essere cassata.
Poiché non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto (art.384, secondo comma, cod. proc. civ.), questa Corte può decidere la causa nel merito, condannando la RAGIONE_SOCIALE -che, a fronte dell’ avvenuto accertamento del nesso eziologico tra il danno e la cosa, nonché della sua qualità di custode della cosa medesima, non ha fornito la prova liberatoria del caso fortuito -a risarcire il danno subìto dalla società ricorrente, il quale va liquidato nella somma di Euro 10.211,39, avuto riguardo alla quantificazione già operata dalla sentenza d’appello, per tale aspetto non censurata.
Questa somma, vertendosi in materia di obbligazione risarcitoria, avente natura di debito di valore, deve essere annualmente rivalutata, secondo gli indici Istat, dal momento dell’i llecito (15 agosto 2003) sino alla data di pubblicazione della presente sentenza e deve essere accresciuta degli interessi, nella misura legale, da calcolarsi sulla somma capitale annualmente rivalutata sino al saldo (v. già Cass., Sez. Un., 17/02/1995, n.1712; successivamente, Cass. 18/07/2011, n. 15709; Cass. 17/09/2015, n. 18243).
Avuto riguardo all’esito alterno dei gradi di merito e alle preclusioni processuali in cui sono incorse le parti (la ricorrente omettendo di impugnare per cassazione la statuizione di rigetto della domanda proposta contro la RAGIONE_SOCIALE contenuta nella sentenza d’appello ; la controricorrente omettendo di impugnare per cassazione la statui zione di reiezione dell’ eccezione di giudicato avente ad oggetto tale rigetto, contenuta nella sentenza del giudice del rinvio), le spese di tutti gradi di giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugna e, decidendo nel merito, condanna la società RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , a pagare alla società RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE, a titolo di risarcimento del danno, la somma di Euro 10.211,39, da rivalutare annualmente, secondo gli indici Istat, dal momento dell’i llecito (15 agosto 2003) sino alla data di pubblicazione della presente sentenza e da accrescere degli interessi, nella misura legale, da calcolarsi sulla somma capitale annualmente rivalutata sino al saldo.
Compensa integralmente tra le parti le spese di tutti i gradi del giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione