Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 7119 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 7119 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso R.G. n. 30780/2020
promosso da
RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE , in persona del Presidente pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME ed NOME COGNOME, in virtù di procura speciale in atti;
ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione , in
persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata difesa dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, in virtù di procura speciale in atti;
contro
ricorrente
avverso la sentenza della Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE n. 551/2020, pubblicata il 20/10/2020, notificata il 21/10/2020;
udita la relazione della causa svolta all’ udienza camerale del 28/10/2025 dal Cons. NOME COGNOME;
letti gli atti del procedimento indicato in epigrafe;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
RAGIONE_SOCIALE , con contratto rep. 2555911 dell’11 luglio 1994, affidava all’RAGIONE_SOCIALE l’esecuzione dei lavori di costruzione dell’asse attrezzato in variante alla INDIRIZZO, per il corrispettivo, al netto del ribasso d’asta, di lire 3.693.752.891, oltre IVA.
Per l’esecuzione dei lavori le imprese appaltatrici costituiva no la RAGIONE_SOCIALE (di seguito, RAGIONE_SOCIALE o semplicemente società).
Nel corso dei lavori la RAGIONE_SOCIALE iscriveva nel registro di contabilità due riserve. Con la prima chiedeva il pagamento della somma di € 794.848,92 (£ 1.539.235.814), a titolo di risarcimento dei danni derivanti dalla sospensione dei lavori (protrattasi dal 28 aprile 1997 al 23 febbraio 1998), resasi necessaria per la richiesta avanzata dal RAGIONE_SOCIALE di realizzare un’ulteriore opera per l’attraversamento di un canale irriguo non prevista in progetto. Con la seconda chiedeva il ristoro dei maggiori oneri per l’anomalo andamento dei lavori, quantificato in € 316.925,92 (£ 613.654.177).
Esperita la procedura per l’accordo bonario ai sensi dell’art. 31 bis della legge n. 109 del 1994, il responsabile del procedimento, con relazione del 22/01/2002, proponeva alla stazione appaltante la definizione delle due riserve con il pagamento della somma di £ 870.042.720.
L’Amministrazione provinciale non aderiva alla proposta formulata dal RUP.
La RAGIONE_SOCIALE conveniva, quindi, in giudizio, davanti al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_SOCIALE, al fine di sentirla condannare al pagamento della somma di € 1.111.784,90, oltre interessi a decorrere dalla maturazione del credito e sino soddisfo, e al tasso previsto dai vari D.M. succedutisi nel tempo in materia di appalto di opere pubbliche, e all’IVA.
Nel corso del processo di primo grado veniva espletata una consulenza tecnica d’ufficio volta a determinare l’esatto ammontare delle riserve azionate da parte attrice.
Con sentenza n. 722/2013 il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE condannava la RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE al pagamento, in favore della RAGIONE_SOCIALE, della somma di € 759.523,88 per capitale e interessi moratori dalla data della presente sentenza; oltre agli ulteriori interessi moratori fino all’effettivo pagamento, nonché alle spese di lite ed ai compensi liquidati al CTU.
La RAGIONE_SOCIALE proponeva appello avverso tale statuizione e il gravame, nella resistenza della RAGIONE_SOCIALE, veniva parzialmente accolto.
La Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE , in particolare, riteneva inammissibile, ai sensi dell’art. 345 c.p.c. il primo motivo di gravame con il quale l’appellante aveva eccepito l’infondatezza della pretesa sulla prima riserva iscritta nel registro di contabilità, in quanto l’eccezione era stata proposta per la prima volta in appello.
La menzionata Corte accoglieva, invece, il secondo motivo di gravame con cui la RAGIONE_SOCIALE aveva dedotto, con riferimento alla seconda riserva, la tardività dell’iscrizione nel registro di contabilità.
La stessa Corte accoglieva parzialmente il terzo motivo di gravame, relativo alla quantificazione del danno.
La Corte d’appello riteneva innanzitutto che il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE avesse erroneamente basato la decisione sulla proposta di definizione bonaria della controversia, emersa a seguito della procedura prevista dall’art. 31 bis l. n. 109 del 1994. Richiamata, quindi, la CTU espletata in primo grado, escludeva le voci di danno ivi ricondotte ai maggiori esborsi per ‘prolungamento fideiussioni’ e ‘oneri per personale’, nella mancanza di prova del pregiudizio lamentato.
Con riferimento al danno per ‘ spese generali ‘ , come determinato dal CTU, la stessa Corte riteneva di non poter operare la detrazione del 50% , richiesta dall’appellante, in base al disposto dell’art. 25, comma
2, DM n. 145/2000, per essere stato l’appalto stipulato in data 11/07/1994 e, quindi, prima dell’entrata in v igore di detta previsione.
Pertanto, ritenendo risarcibile il danno per ‘spese generali’ e ‘mancato utile’ così come determinato dal CTU, la Corte precisava quanto segue: «La somma quindi dovuta è pari ad euro 242.846,21 (corrispondenti a lire 470.216.334). Su tale somma sono inoltre dovuti gli interessi con decorrenza e secondo il tasso fissato nella sentenza di primo grado. Difatti, la statuizione del giudice di primo grado in ordine agli interessi, alla loro decorrenza ed alle modalità del calcolo (nel rapporto dei medesimi con la rivalutazione) costituisce un capo autonomo della sentenza, indipendente rispetto a quello relativo all’ammontare del credito ed alla sua rivalutazione, sicché l’impugnazione di quest’ultimo non impedisce il passaggio in giudicato della decisione relativa agli interessi, che non sia stata impugnata specificatamente nei termini ordinari (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 18093 del 12/09/2005)» .
La stessa Corte statuiva, infine, come segue: «1. accoglie parzialmente l’appello e per l’effetto rigetta la domanda proposta dalla RAGIONE_SOCIALE nei confronti della RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e relativa alla seconda riserva iscritta nel registro di contabilità in data 26 marzo 1998 e relativa al contratto di appalto dell’Il luglio 1994, intercorso fra le parti e concernente i lavori di costruzione dell’asse attrezzato in variante alla INDIRIZZO; 2) condanna la RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE al pagamento, in favore della RAGIONE_SOCIALE della somma di euro 242.846,21 a titolo di maggiore compenso dovuto per la prima riserva iscritta nel verbale di ripresa dei lavori del 23.2.1998 e relativa al contratto di appalto, in precedenza indicato, oltre agli interessi moratori al tasso e con la decorrenza indicati nella sentenza impugnata; 3) compensa fra le parti le spese del doppio grado di giudizio nella misura della metà; 4) condanna la RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro
tempore, al pagamento in favore della RAGIONE_SOCIALE, della restante metà delle spese del doppio grado di giudizio che liquida per il primo grado in complessivi euro 6.100,00 (oltre spese generali, IVA e Cassa) e per il presente grado in complessivi euro 5.471,13 (di cui euro 713,63 per spese generali) oltre IVA e Cassa come per legge».
Avverso tale statuizione, la RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi di doglianza.
La RAGIONE_SOCIALE si è difesa con controricorso.
Le parti hanno depositato memorie difensive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, comma 1, n. 3, с . р.c .) in relazione agli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. nella parte in cui la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE ha ritenuto la statuizione del giudice di primo grado in ordine agli interessi conteggiati quale capo autonomo della sentenza non impugnato e, dunque, passato in giudicato, senza considerare che c on l’atto di appello la RAGIONE_SOCIALE aveva censurato la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE sotto il profilo dell’inammissibilità, tardività e infondatezza delle riserve iscritte dall’appaltatore .
Ad opinione della parte, il Giudice di appello non avrebbe potuto configurare le statuizioni del Tribunale in ordine agli interessi come un capo autonomo della decisione suscettibile di passaggio in giudicato, poiché nel risarcimento del danno, quale debito di valore, gli interessi non costituiscono (come nelle obbligazioni pecuniarie) un autonomo diritto del creditore, svolgendo una funzione compensativa, tendente a reintegrare il patrimonio del danneggiato quale era all’epoca del prodursi del danno.
Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.) in relazione agli artt. 33 e ss. d.P.R. n. 1063 del 1962 e degli artt. 29 e
30 DM n. 145/2000 , per avere la Corte d’appello falsamente applicato gli artt. 33 e ss. d.P.R. n. 1063 del 1962 (verosimilmente escludendo l’operatività degli artt. 29 e 30 DM n. 145/2000, sopravvenuti alla stipula del contratto), essendo tali previsioni applicabili ai crediti di valuta, derivanti da ritardato pagamento, e non ai crediti di valore derivanti da voci di danno.
Con il terzo motivo di ricorso è dedotta la nullità della sentenza (art. 360 comma 1, n. 4, c.p.c.) in relazione all’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. per motivazione apparente, essendosi la Corte territoriale limitata a richiamare gli interessi con la decorrenza e il tasso determinato dal primo giudice.
Con il quarto motivo è dedotta violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. ) in relazione all’art. 20 DM n. 257/1865 e a ll’art. 14 l. n. 741 del 1981, per avere la Corte territoriale condannato la RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE al pagamento della somma di € 242.846,21 a titolo di risarcimento danni (riferiti alla riserva n. 1) , ritenendo dovute all’appaltatore, anche se non provate, le voci di danno riferite alle ‘spese generali’ e al ‘mancato utile’.
Con il quinto motivo di ricorso è richiesta la caducazione della statuizione sulle spese, ai sensi dell’art. 336 c.p.c., per effetto dell’accoglimento delle censure precedenti.
Il primo motivo di ricorso è fondato.
2.1. Occorre preliminarmente rilevare l’infondatezza dell’eccezione pregiudiziale della controricorrente, secondo la quale, con riferimento ai motivi riguardanti la liquidazione degli interessi, la RAGIONE_SOCIALE ha prospettato in sede di legittimità questioni del tutto nuove, non avendo formulato con il gravame alcuna doglianza contro la statuizione di primo grado adottata sul punto.
Nell’illustrazione dell’eccezione, la parte ha evidenziato che il Tribunale aveva adottato la seguente statuizione: «L’ammontare del credito dell’impresa, pertanto, ponendo a base del calcolo l’importo
offerto dal Responsabile del procedimento in lire 799.732.922, che questo giudicante condivide per motivazioni e quantità perché aderenti alla normativa dettata per gli appalti pubblici, viene così ricavato: euro 413.027,58 (già lire 799.732.922) per sorte capitale, più euro 346.496,30 per interessi moratori dal 1° gennaio 1999 nella misura definita dai D.M. succedutisi in materia di appalto di opere pubbliche, il tutto per euro 759.523,88, alla data della presente decisione, oltre agli ulteriori interessi e rivalutazione fino all’effettivo pagamento, oltre all’iva come per legge.»
Dalla lettura della sentenza impugnata si evince che la Corte d’appello, nel ridimensionare il danno quantificato dal primo giudice , ha statuito come segue: «La somma quindi dovuta è pari ad euro 242.846,21 (corrispondenti a lire 470.216.334). Su tale somma sono inoltre dovuti gli interessi con decorrenza e secondo il tasso fissato nella sentenza di primo grado. Difatti, la statuizione del giudice di primo grado in ordine agli interessi, alla loro decorrenza ed alle modalità del calcolo (nel rapporto dei medesimi con la rivalutazione) costituisce un capo autonomo della sentenza, indipendente rispetto a quello relativo all’ammontare del credito ed alla sua rivalutazione, sicché l’impugnazione di quest’ultimo non impedisce il passaggio in giudicato della decisione relativa agli interessi, che non sia stata impugnata specificatamente nei termini ordinari (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 18093 del 12/09/2005)» .
In dispositivo, la stessa Corte di merito ha, poi, condannato la RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE al pagamento in favore della RAGIONE_SOCIALE della somma di € 242.846,21, a titolo di maggiore compenso dovuto, «oltre agli interessi moratori al tasso e con la decorrenza indicati nella sentenza impugnata» .
È pertanto evidente che la Corte d’appello ha determinato l’importo sopra indicato proprio valutando la ritenuta formazione del giudicato interno sul tasso e sulla decorrenza degli interessi computati sulla
somma rideterminata a titolo di danno conseguente alla sospensione dei lavori.
Non può pertanto ritenersi che si tratti di questione nuova, avendo la Corte d’appello statuito sul punto, e costituendo la censura fondata sulla mancata formazione del giudicato una critica diretta alla decisione del giudice d’appello, che ha ritenuto necessaria una specifica impugnazione in sede di gravame del capo della decisione di primo grado relativo alla determinazione degli interessi, dal ricorrente invece esclusa.
2.2. S enza dubbio il credito vantato dall’impresa è stato considerato come debito di valore dalla Corte d’appello, tenuto conto che in motivazione ha specificamente fatto riferimento alle singole voci di danno conseguenti alla sospensione dei lavori per fatto imputabile all’Amministrazione committente (p. 8 della sentenza impugnata: «Coglie nel segno l’appello laddove censura tale decisione , rilevando che gli atti di tale procedimento non sono vincolanti per le parti né possono costituire prova delle singole voci di danno» ).
Com’è noto, d a ll’a ccertamento della imputabilità all’Amministrazione della sospensione dei lavori deriva l ‘ inapplicabilità della disciplina dettata dall’art. 30 d.P.R. n. 1063 del 1962, ove è regolata la sospensione dei lavori per cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre simili circostanze speciali che impediscano in via temporanea la utile prosecuzione dei lavori, ovvero per ragioni di pubblico interesse o necessità.
Nelle ipotesi appena menzionate, infatti, non spetta all’appaltatore alcun compenso o indennizzo, trattandosi di situazioni non ricollegabili a fatti imputabili ad alcuna delle parti ed in particolare all ‘A mministrazione appaltante.
L’opzione data all’appaltatore, nella menzionata norma, di chiedere lo scioglimento del contratto senza indennità, in caso di sospensione dei lavori, e la previsione del diritto al risarcimento dei danni, solo nel
caso in cui l’amministrazione si sia opposta a tale richiesta, si riferiscono a sospensioni legittime dei lavori, in quanto dovute a cause di forza maggiore, condizioni climatologiche ecc. o a ragioni di pubblico interesse o necessità, non già ad ipotesi di sospensione illegittima (o a protrazione illegittima della sospensione inizialmente legittima) quale è quella che i giudici di merito hanno riscontrato nel presente giudizio.
Qualora l ‘A mministrazione disponga la sospensione dei lavori fuori dei casi previsti dall’art. 30 d.P.R. cit., ad esempio per supplire -come nel caso di specie -a carenze progettuali, deve riconoscersi all’appaltatore il diritto ad ottenere, oltre alla risoluzione del contratto per inadempimento, in applicazione dei principi generali sui contratti sinallagmatici, ove ne ricorrano in concreto i requisiti, anche il risarcimento del danno subito (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 15700 del 14/06/2018; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 3611 del 10/02/2017 Cass., Sez. 1, Sentenza n. 14574 del 16/06/2010).
2.3. La Corte d’appello ha ritenuto che , nella specie, l’impugnazione avesse avuto ad oggetto la quantificazione delle somme dovute in accoglimento della richiesta di risarcimento dei danni conseguenti alla sospensione dei lavori, senza alcuna specifica doglianza in ordine alla determinazione del tasso degli interessi e alla decorrenza degli stessi, operata dal primo giudice, concludendo che doveva ritenersi passata in giudicato la relativa statuizione (v. esame del terzo motivo di appello p. 8 e ss. della sentenza impugnata).
La ricorrente ha, invece, dedotto che la contestazione della liquidazione del danno operata con l’appello non ha consentito la formazione del giudicato sulla misura e sulla decorrenza degli interessi, perché la relativa statuizione non costituiva un capo autonomo della prima decisione.
2.4. Com’è noto, la giurisprudenza è consolidata nel ritenere che, in tema di responsabilità da fatto illecito, sulla somma riconosciuta al danneggiato a titolo di risarcimento è necessario considerare, oltre alla
svalutazione monetaria, che costituisce un danno emergente, anche il nocumento finanziario subito a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento, integrante un lucro cessante, e suscettibile di liquidazione mediante corresponsione degli interessi compensativi (v. da ultimo Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 2979 del 01/02/2023; v. già Cass., Sez. 3, Sentenza n. 608 del 17/01/2003).
In altre parole, in tali ipotesi, la previsione degli interessi sulla somma accertata costituisce una liquidazione forfettaria del pregiudizio conseguente alla mancata tempestiva liquidazione del danno, poiché, in caso di celere ristoro, il danneggiato avrebbe potuto far fruttare il risarcimento ottenuto.
In tale ottica le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che il risarcimento del danno da fatto illecito costituisce debito di valore e, in caso di ritardato pagamento di esso, gli interessi non costituiscono un autonomo diritto del creditore, ma svolgono una funzione compensativa tendente a reintegrare il patrimonio del danneggiato, quale era all’epoca della produzione del danno, precisando che la loro attribuzione costituisce una mera modalità o tecnica liquidatoria. Ne consegue che, impugnato il capo della sentenza contenente la liquidazione del danno, non può invocarsi il giudicato in ordine alla misura legale degli interessi precedentemente attribuiti, potendo, di conseguenza, il giudice dell’impugnazione procedere, anche in difetto di uno specifico rilievo sulla modalità di liquidazione degli interessi prescelta dal giudice precedente, alla riliquidazione della somma dovuta a titolo risarcitorio e dell’ulteriore danno da ritardato pagamento, utilizzando la tecnica che ritiene più appropriata al fine di reintegrare il patrimonio del creditore (mediante il riconoscimento degli interessi nella misura legale o in misura inferiore, oppure non riconoscendoli affatto, potendo utilizzare parametri di valutazione costituiti dal tasso medio di svalutazione monetaria o dalla redditività
media del denaro nel periodo considerato). In tali ipotesi, è, in sintesi, irrilevante che vi sia impugnazione o meno in relazione agli interessi già conseguiti e alla misura degli stessi (Cass., Sez. U, Sentenza n. 8520 del 05/04/2007).
La giurisprudenza di legittimità nel tempo ha dato uniforme applicazione a tale principio (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 9926 del 26/04/2010; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 15709 del 18/07/2011).
Gli interessi sulla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno da fatto illecito hanno, infatti, fondamento e natura diversi da quelli moratori, regolati dall’art. 1224 c.c., in quanto sono rivolti a compensare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato conseguimento dell’equivalente pecuniario del danno subito, di cui costituiscono una necessaria componente, al pari di quella rappresentata dalla somma attribuita a titolo di svalutazione monetaria, la quale non configura il risarcimento di un maggiore e diverso danno, ma soltanto una diversa espressione monetaria del danno medesimo, che, per rendere effettiva la reintegrazione patrimoniale del danneggiato, deve essere adeguata al mutato valore del denaro nel momento in cui è emanata la pronuncia giudiziale finale (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 18243 del 17/09/2015; Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 24468 del 04/11/2020).
In conclusione, l’impugnazione del capo della sentenza contenente la liquidazione del danno da fatto illecito impedisce la formazione del giudicato sulla misura degli interessi e della svalutazione da ritardato pagamento, come considerati nella decisione impugnata, poiché essi non costituiscono un autonomo diritto del creditore, ma hanno funzione compensativa volta a reintegrare il patrimonio del danneggiato, qual era all’epoca del danno, e possono essere riliquidati dal giudice dell’impugnazione, utilizzando la tecnica ritenuta più appropriata, anche in difetto di uno specifico rilievo sulla modalità di liquidazione scelta dal giudice precedente (Cass., Sez. U, Sentenza n. 8520 del
05/04/2007; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 17004 del 14/06/2023; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 15709 del 18/07/2011).
2.5. Lo stesso principio si applica in caso di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, qualora si tratti di obbligazioni diverse da quelle pecuniarie (cui si applica la particolare disciplina d ell’art. 1224 c.c.).
In tali ipotesi, infatti, al danneggiato spettano, come per il caso di fatto illecito, la rivalutazione monetaria del credito da danno emergente e gli interessi compensativi del lucro cessante, poiché l’obbligazione di risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale costituisce, al pari dell’obbligazione risarcitoria da responsabilità extracontrattuale, un debito non di valuta, ma di valore, che tiene luogo della materiale utilità che il creditore avrebbe conseguito se avesse ricevuto la prestazione dovutagli (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 37798 del 27/12/2022).
2.6. In conclusione, gli interessi compensativi sulla somma dovuta a titolo di risarcimento del danno, sia esso contrattuale o extracontrattuale, costituiscono una componente di quest’ultimo e, nascendo dal medesimo fatto generatore della obbligazione risarcitoria, devono ritenersi ricompresi nella domanda di risarcimento e possono essere liquidati anche d’ufficio. Pertanto, l’impugnazione della decisione di primo grado avente ad oggetto la liquidazione del danno si estende necessariamente anche al computo di quegli interessi, con la conseguenza che il giudice dell’impugnazione, anche in difetto di un puntuale rilievo sulla loro modalità di liquidazione prescelta dal giudice precedente, può procedere ad una nuova quantificazione della somma dovuta a titolo risarcitorio e dell’ulteriore danno da ritardato pagamento, utilizzando la tecnica che ritiene più appropriata al fine di reintegrare il patrimonio del creditore (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 4028 del 15/02/2017).
2.7. Nella specie, la Corte d’ appello non si è uniformata al principio appena enunciato, poiché ha conteggiato gli interessi al tasso e con la decorrenza fissata dal primo giudice, ritenendo che sul punto si fosse formato il giudicato interno, mentre, invece, tale giudicato va escluso, e la liquidazione degli interessi avrebbe dovuto essere oggetto della libera valutazione della Corte d’appello .
L’accoglimento del primo motivo di ricorso comporta la cassazione con rinvio della decisione impugnata e, pertanto, rende superfluo l’esame de l secondo e del terzo motivo, che devono ritenersi assorbiti.
4. Il quarto motivo di ricorso è inammissibile.
Come ribadito di recente dalle Sezioni Unite, deve, infatti, ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass., Sez. U, Sentenza n. 34476 del 27/12/2019; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 5987 del 04/03/2021).
Nel caso di specie, la ricorrente ha veicolato nel motivo di doglianza un generalizzata non condivisione della valutazione in fatto operata dalla Corte d’appello, in ordine al pregiudizio subito dall’impresa in relazione alle spese generali e al mancato utile, cui ha contrapposto la propria valutazione in fatto, con una censura che attiene inammissibilmente al merito della decisione, deducendo, inoltre, in modo del tutto generico e astratto l’intervenuta statuizione in assenza di prova, a fronte di una CTU espletata e richiamata nella decisione impugnata.
Il quinto motivo di ricorso è assorbito, poiché, in accoglimento del primo motivo di doglianza, la sentenza impugnata va cassata, con effetto anche sulla statuizione sulle spese di lite.
In conclusione, il primo motivo di ricorso va accolto e, dichiarato inammissibile il quarto e assorbiti gli altri, la sentenza deve essere cassata con rinvio alla Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione, chiamata a statuire anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Il Giudice del rinvio dovrà uniformarsi al seguente principio di diritto:
«Gli interessi compensativi sulla somma dovuta a titolo di risarcimento del danno, sia esso contrattuale o extracontrattuale, costituiscono una componente di quest’ultimo, in quanto debito di valore, con la conseguenza che l’impugnazione della decisione di primo grado avente ad oggetto la liquidazione del danno si estende necessariamente al computo di tali interessi, senza che possa invocarsi il giudicato in ordine alla misura o alla decorrenza degli stessi, pur in difetto di una puntuale censura sul punto, ben potendo il giudice dell’impugnazione procedere ad una nuova quantificazione della somma dovuta a titolo risarcitorio e dell’ulteriore danno da ritardato pagamento, utilizzando la tecnica che ritiene più appropriata al fine di reintegrare il patrimonio del creditore» .
P.Q.M. La Corte
accoglie il primo motivo di ricorso e, dichiarato inammissibile il quarto, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata, nei limiti del motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione, chiamata a statuire anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 28/10/2025.
Il Presidente NOME COGNOME