Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 34633 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 34633 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 29/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 907/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , e per essa RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliata presso quest’ultimo in Roma, INDIRIZZO
– ricorrente
–
NOME, COGNOME NOME, NOME NOMENOME NOME NOME, NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOME COGNOME rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO
NOME COGNOME, presso cui sono elettivamente domiciliati
– controricorrenti –
Nonché
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione coatta amministrativa RAGIONE_SOCIALE
– intimati –
Avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari, sezione II civile, n. 1695/2021, pubblicata il 30/9/2021 NRG NUMERO_DOCUMENTO
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/12/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Nel maggio del 2007 la RAGIONE_SOCIALE ha chiesto alla RAGIONE_SOCIALE la concessione in leasing di un immobile da acquistarsi da NOME, socio ed amministratore della RAGIONE_SOCIALE, e da garantirsi con fideiussione bancaria di € . 280.000,00. Il 26/9/2007 la banca Meridiana (poi incorporata da bancApulia) ha comunicato la propria disponibilità a concedere la fideiussione a fronte del rilascio da parte di NOME di un collaterale pignoratizio di pari importo, che è stato costituito sul c/c n. 32902 intestato a NOME.
Il 25/10/2007 la Banca Meridiana ha pertanto rilasciato la fideiussione alla RAGIONE_SOCIALE che, contestualmente, ha acquistato dallo NOME l’immobile e lo ha concesso in leasing alla RAGIONE_SOCIALE.
Successivamente con note del 18/4/2008 e 17/6/2008 e del 3/8/2008 la Banca ha richiesto alla RAGIONE_SOCIALE -ed ai suoi garanti, tra i quali NOME – il pagamento del saldo debitore dei conti correnti nn. 21633, 21950 e 20638, preannunciando, nel caso di mancato pagamento, l’escussione del pegno nei confronti di NOME.
In conseguenza dell’inadempimento della RAGIONE_SOCIALE, la Banca ha estinto i predetti conti con saldi negativi, per totali 142.498,26, e ha addebitato tale somma con causale escussione parziale pegno sul conto corrente n. 32902 (il cui saldo era stato costituito in pegno).
Il 25/9/2008 la Banca ha comunicato alla RAGIONE_SOCIALE di aver onorato la fideiussione di € 280.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE, specificando di aver acquisito definitivamente il residuo importo del pegno pari a € 137.441,09 e diffidandola per tale ragione a mettere a disposizione la residua somma di € 142.558,91 .
In data 31/7/2028 la RAGIONE_SOCIALE ha convenuto la Banca Meridiana davanti al Tribunale di Trani, instando per la declaratoria di nullità di alcune clausole dell’intercorso rapporto di conto corrente e per la condanna della Banca alla ripetizione di quanto indebitamente riscosso.
La Banca, in via riconvenzionale, ha chiesto la condanna della RAGIONE_SOCIALE e dei fideiussori NOME NOME, NOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME (chiamati in causa) al pagamento del residuo debito sopra indicato. Questi ultimi hanno eccepito la nullità del contratto di pegno e l’ illegittimità dell’addebito sul conto 32902 dei saldi negativi relativi ad altri conti.
Il Tribunale di Trani, con sentenza de 31/8/2014, esperita la CTU, ha condannato COGNOME NOME, in solido con gli altri fideiussori, a pagare alla Banca la somma di €. 131.743,39, decurtata la somma di €. 10.815,32 (per l’ illegittimo addebito della cms), ha dichiarato la nullità parziale del contratto di pegno, per illegittima estensione della garanzia del pegno ad ogni altro credito già in essere (oltre che per la fideiussione per il leasing), e di conseguenza ha dichiarato l’illegittimità dell’ addebito sul conto 902 di NOME della somma di €. 142.498,26
(derivante dai tre conti intercorsi con la RAGIONE_SOCIALE) e la condanna della Banca alla restituzione di tale somma.
Contro la sentenza del Tribunale ha proposto appello NOME con atto notificato il 6/10/2015, convenendo in giudizio la bancApulia, la curatela del RAGIONE_SOCIALE e gli altri fideiussori, sostenendo la nullità totale del contratto di pegno.
La Banca appellata ha proposto appello incidentale (come accertato dal giudice di appello, senza che su tale accertamento vi sia alcuna impugnazione) avverso la parte della sentenza di primo grado che aveva dichiarato la nullità della clausola n. 4 del contratto di pegno.
La Corte d’Appello, dopo aver rimesso sul ruolo la causa al fine di provocare il contraddittorio sulla questione della nullità delle fideiussioni in ragione della riscontrata presenza delle tre clausole ABI che ne inficiavano la validità, ha respinto sia l’appello principale, sia l’appello incidentale (ritenendo corretta la dichiarazione di nullità parziale del contratto di pegno assunta dal Tribunale) e poi ha dichiarato la nullità delle fideiussioni prestate l’11/8/2006 da NOME NOME, COGNOME NOME, NOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME per violazione della normativa antitrust e, per l’effetto , in parziale riforma della sentenza impugnata, ha dichiarato che nulla sia dovuto dai fideiussori solidali in favore della Banca.
Ha poi compensato integralmente le spese fra le parti.
Con ricorso del 29/12/2021 la RAGIONE_SOCIALE, cessionaria dei crediti già di bancApulia, ha impugnato la sentenza della Corte d’Appello di Bari, proponendo 3 motivi di ricorso.
NOME e gi altri fideiussori resistono con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Primo motivo di impugnazione ( Violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 cod. civ.; nonché degli articoli 324, 342 e 112 cpc in relazione all’art. 360 n. 3 cpc’. Nul lità della sentenza in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo della controversia oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360 n. 5 cpc ).
1.1) La ricorrente censura la sentenza impugnata per aver effettuato pronuncia sulla questione della validità delle fideiussioni, che non aveva formato oggetto di alcun motivo di appello, con conseguente violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c, disciplinanti gli effetti del giudicato formale e sostanziale , e inoltre dell’art. 112 c.p.c., perché ha giudicato ultra petita partium .
Il motivo è fondato.
1.2) La sentenza di primo grado, che ha , fra l’altro, condannato NOME, in solido con gli altri fideiussori, a pagare alla Banca la somma di €. 131.743,39, è stata appellata da NOME esclusivamente riguardo alla validità del contrato di pegno e la Banca ha formulato appello incidentale solo relativamente alla parte della sentenza che aveva dichiarato la parziale nullità del contratto di pegno. Gli atri fideiussori, poi, sono rimasti contumaci in appello.
E allora è evidente che la sentenza di primo grado è passata in giudicato sul capo relativo alla condanna dei fideiussori al pagamento a favore della banca, sul presupposto della validità ed efficacia delle fideiussioni poste a base della domanda riconvenzionale della Banca.
Pertanto , la Corte d’Appello (come ribadito dalla parte ricorrente nella memoria 4/12/2025), nel sollevare d’ufficio la ques tione della nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust, non si è resa conto che si era già formato il giudicato formale e sostanziale, idoneo a coprire il dedotto e il deducibile, sulla validità delle fideiussioni, non essendo più pendente la lite su queste ultime, e ha
violato altresì il principio devolutivo dell’appello , che impedisce al giudice di esaminare questioni risolte dal primo giudice e non riproposte in appello mediante apposita censura (né rilevano le osservazioni esposte dai controricorrenti nel controricorso e nella memoria 4/12/2025).
In tal senso è la costante giurisprudenza di questa Corte:
-‘ L’effetto devolutivo preclude al giudice d’appello esclusivamente di estendere le sue statuizioni a punti non ricompresi, neanche implicitamente, nel tema esposto nei motivi d’impugnazione, mentre non impedisce che la decisione si fondi su ragioni che, pur non specificamente fatte valere dall’appellante, siano tuttavia in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte, costituendone necessario antecedente logico e giuridico; in appello, infatti, il giudice può riesaminare l’intera vicenda nel complesso dei suoi aspetti, purché senza coinvolgere punti decisivi della statuizione impugnata suscettibili di giudicato interno in assenza di contestazione, decidendo anche in base a ragioni diverse da quelle svolte nei motivi di gravame ‘ ( Cass. civ., sez. II, 22/11/2024, n. 3012);
-‘ L’effetto devolutivo dell’appello, correlato ai motivi di gravame, preclude al giudice di estendere la cognizione a punti non ricompresi neanche implicitamente nell’ambito di quei motivi, mentre non viola il principio tantum devolutum quantum appellatum il giudice che fondi la decisione su ragioni, pur non specificamente dedotte dall’appellante ma direttamente connesse con quelle espressamente dedotte. Nel giudizio d’appello, infatti, il giudice può riesaminare l’intera vicenda nel complesso dei suoi aspetti, purché tale indagine non travalichi i margini della richiesta, coinvolgendo punti decisivi della statuizione impugnata suscettibili di acquisire forza di giudicato in assenza di contestazione, e decidere, con pronunzia che ha natura ed effetto sostitutivo di quella gravata, anche sulla base di ragioni diverse da quelle svolte nei motivi d’impugnazione ‘ ( Cass. civ., sez. lav., 12/11/2021, n. 34015);
-‘ Il rilievo d’ufficio della nullità del contratto è precluso al giudice quando sulla validità del rapporto si sia formato il giudicato, anche implicito, come allorché il giudice di primo grado, accogliendo una domanda, abbia dimostrato di ritenere
valido il contratto, e le parti, in sede di appello, non abbiano mosso alcuna censura inerente la sua validità ‘ (Cass . civ., sez. I, 14/10/2013, n. 23235).
Pertanto, in sede di decisione di merito, va eliminato il capo della sentenza di appello dichiarativo della nullità delle fideiussioni.
Secondo motivo di impugnazione ( Violazione e falsa applicazione degli articoli 18 I co. lett. b dlgs n. 3/2017, artt. 3 e 4 comma 1 ter dlgs 168/2003 e art. 33 comma ii della legge 10.10.1990 n. 287 lett.c e d in relazione all’art. 360 n. 3 cpc -N ullità della sentenza in relazione all’art. 360. 4 cpc ).
Terzo motivo di impugnazione ( Violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 1418, 1419, 1957 cod. civ; dell’art. 112 cpc, dell’art. 2 l. 287/1990; art. 1 d. lgs 19.1.2017 n. 3 in relazione all’art. 360 n. 3 e 4 cpc. ).
Con il secondo motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata per avere la Corte d’Appello di Bari omesso di dichiarare l’ incompetenza funzionale propria e del giudice del primo grado a decidere la questione relativa alla ipotizzata nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust (l ‘art. 3 lett. ‘c’ del d. lgs. n. 168/2003 prevede la competenza della sezione specializzata per le controversie di cui all’art. 33 comma 2 legge n. 287/90 e l’art. 18 del d. lgs. 3/17, modificando l’art. 4 del d. lgs. 168/2003 e introducendovi un comma 1 -ter, ha stabilito che per le controversie di cui all’art. 3 lett. ‘c’ (e ‘d’) è inderogabilmente competente ‘ a) la sezione specializzata in materia di impresa di Milano per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Brescia, Milano, Bologna, Genova, Torino, Trieste, Venezia, Trento e Bolzano (sezione distaccata); b) la sezione specializzata in materia di impresa di Roma per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Ancona, Firenze, L’Aquila, Perugia, Roma, Cagliari e Sassari (sezione distaccata); c) la sezione specializzata in materia di impresa di Napoli per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di corte d’appello di Campobasso, Napoli, Salerno, Bari,
Lecce, Taranto (sezione distaccata), Potenza, Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Messina, Palermo, Reggio Calabria) ‘.
Con il terzo motivo la ricorrete ha cesurato la decisione della Corte d’Appello, sostenendo la validità comunque delle fideiussioni in esame o perlomeno la nullità solo parziale delle stesse.
Entrambi questi motivi restano assorbiti dall’ accoglimento del primo motivo, che comporta, come sopra visto, l ‘eliminazione del capo della sentenza d’appello relativo alla dichiarata nullità delle fideiussioni.
Pertanto, in accoglimento del primo motivo, assorbiti gli altri due, viene disposta l’ eliminazione del capo 2 del dispositivo, che contiene la dichiarazione della nullità delle fideiussioni prestate l’11/8/2006 da NOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME per violazione della normativa antitrust e la dichiarazione che nulla sia dovuto dai fideiussori solidali in favore della Banca.
La sentenza d’appello è confermata nel resto (rigetto di appello principale e di appello incidentale), compresa la regolamentazione delle spese processuali del giudizio di appello.
Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, e pertanto, cassata la decisione impugnata in relazione al motivo accolto, e, decidendo nel merito, dispone l’eliminazione del capo 2 del dispositivo della sentenza impugnata, che contiene la dichiarazione della nullità delle fideiussioni prestate l’11/8/2006 da NOME
NOME, NOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME e la dichiarazione che nulla sia dovuto dai fideiussori solidali in favore della Banca.
Conferma la regolamentazione delle spese del gradi di appello.
Condanna i controricorrenti, in solido tra loro, a rimborsare alla parte ricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in €. 5.000 , oltre a €. 200 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi, e agli accessori di legge.
Così deciso in Roma il giorno 19/12/2025 nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte di cassazione.
Il Presidente
NOME COGNOME