Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 2663 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 2 Num. 2663 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2171/2021 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME, e, quale erede dello stesso, NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
NOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME e dall’avvocato NOME COGNOME
-resistente- avverso la sentenza della Corte d’Appello di Brescia n. 1174/2020 depositata il 03/11/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/01/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1.Nel 2010 NOME COGNOME ha citato in giudizio NOME COGNOME dinanzi al Tribunale di Bergamo -Sezione Distaccata di Clusone, assumendo di aver
acquistato un immobile sito in Castione della Presolana INDIRIZZO, intestato fiduciariamente alla convenuta, sua NOME (la quale gli aveva conferito una procura a vendere il bene, anche a sé stesso, senza obbligo di pagamento di alcuna somma), di aver abitato per un certo periodo l’immobile insieme a sua moglie e di essersene poi allontanato per motivi di salute; l’attore ha riferito che, nel periodo in cui egli viveva altrove, la NOME aveva promosso nei suoi confronti un giudizio nel quale, dichiarandosi proprietaria del bene e allegando di averlo concesso in comodato alla figlia e al genero, aveva domandato il rilascio; detta causa, svolta in sua contumacia, si era conclusa in senso a lui sfavorevole; infine, tra l’attore e sua moglie era intervenuta separazione personale.
Tanto premesso, NOME COGNOME ha concluso domandando accertarsi l’autenticità della procura a vendere, l’intestazione fiduciaria dell’immobile alla convenuta e la titolarità della proprietà del bene in capo a sé; in subordine, ha proposto la domanda di cui all’art. 2932 c.c.
La convenuta NOME COGNOME si è costituita in giudizio, sollevando eccezione di prescrizione e domandando il rigetto della domanda avversaria.
Con la sentenza di primo grado, il Tribunale di Bergamo ha rigettato la domanda dell’attore, condannandolo alla rifusione delle spese di lite.
Impugnata detta sentenza da parte di NOME COGNOME, nella resistenza di NOME COGNOME, la Corte di Appello di Brescia, con sentenza n. 1174/2020 pubblicata il 03.11.2020, ha rigettato l’appello e ha condannato l’appellante al pagamento delle spese del grado.
La Corte, per quanto di interesse in questa sede, ha ritenuto dirimente rispetto a qualunque altra circostanza il giudicato intervenuto nella causa relativa al contratto di comodato; secondo il giudice del merito, essendosi NOME COGNOME qualificata in tale sede come proprietaria dell’immobile, detta qualità aveva costituito oggetto di accertamento implicito, ormai intangibile.
2.NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi e in corso di causa si è costituita NOME COGNOME.
NOME COGNOME ha depositato un atto di costituzione con procura speciale al fine della partecipazione all’udienza e, di seguito, dichiarazione di accettazione della rinuncia agli atti con allegati documenti.
Fissato il ricorso ex art. 380bis.1 c.p.c., all’esito della camera di consiglio del 21-12026 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Osserva preliminarmente la Corte che, a fronte di notifica del ricorso per cassazione avvenuta il 2-1-2021, NOME COGNOME si è costituita in giudizio il 14-2-2022 mediante deposito di memoria, non notificata alla controparte, composta da una sola pagina nella quale ha dichiarato: « Con il presente atto si costituisce in giudizio la sig.ra COGNOME NOME, la quale chiede il rigetto del ricorso e la conferma della sentenza impugnata. Chiede, altresì, ai sensi dell’art. 370 c.p.c., di partecipare alla discussione orale, per ivi svolgere le sue difese ».
Tale atto non ha la natura e la funzione di un controricorso, dovendosi richiamare i principi enunciati da Cass., Sez. Un., n. 10019/2019, secondo i quali nel giudizio di cassazione è inammissibile una “memoria di costituzione” depositata dalla parte intimata dopo la scadenza del termine di cui all’art. 370 c.p.c. e non notificata al ricorrente, atteso che non è sufficiente il mero deposito perché l’atto possa svolgere la sua funzione di strumento di attivazione del contraddittorio rispetto alla parte ricorrente, la quale, solo avendone acquisito legale conoscenza, è in condizione di presentare le sue osservazioni nelle forme previste dall’art. 378 c.p.c. Inoltre, è stato più volte enunciato il principio secondo il quale, in mancanza di controricorso, la parte non può presentare memoria, ma solamente partecipare alla discussione orale (Cass. n. 6222/2012; Cass. n. 4049/2023), nel caso in cui sia fissata la relativa udienza.
Ne consegue che è inammissibile anche il successivo deposito (neppure notificato alla controparte ex art. 372 c.p.c. da applicare ratione temporis) , da parte del difensore di NOME COGNOME, della scrittura transattiva contenente, tra l’altro, la rinuncia al ricorso per cassazione da parte di NOME COGNOME, quale erede del ricorrente, nel frattempo deceduto, accompagnata alla dichiarazione di accettazione della rinuncia. Quindi, di tale documentazione -che, in astratto, potrebbe porre questione di cessazione della materia del contendere (Cass. Sez. Un., 8980/2018)- non si può tenere in alcun modo conto ai fini della decisione.
2.Procedendo alla disamina dei motivi di ricorso, con il primo motivo la parte ricorrente lamenta ‘ violazione e/o falsa applicazione art. 11, 24 Cost., art. 115 c.p.c., art. 1803, 1804, 1809, 2697-2909 c.c. -tutti in relazione art. 360 n. 3 c.p.c. ‘
In particolare, avendo il precedente giudizio, nell’ambito del quale si era formato il giudicato, avuto come oggetto il solo rapporto contrattuale di comodato, che non richiede quale presupposto imprescindibile la titolarità del diritto di proprietà, la Corte distrettuale avrebbe errato nell’affermare che l’accertamento del diritto reale fosse stato coperto dal giudicato implicito.
2.1.Il motivo è fondato nei termini di seguito esposti.
In tema di difesa della proprietà, l’azione di rivendicazione e quella di restituzione, pur tendendo al medesimo risultato pratico del recupero della materiale disponibilità del bene, hanno natura e presupposti diversi: con la prima, di carattere reale, l’attore assume di essere proprietario del bene e, non essendone in possesso, agisce contro chiunque di fatto ne disponga onde conseguirne nuovamente il possesso, previo riconoscimento del suo diritto di proprietà; con la seconda, di natura personale, l’attore non mira a ottenere il riconoscimento di tale diritto, del quale non deve, pertanto, fornire la prova, ma solo a ottenere la riconsegna del bene stesso; quindi, può limitarsi alla dimostrazione dell’avvenuta consegna in base a un titolo
e del successivo venir meno di questo per qualsiasi causa, o ad allegare l’insussistenza “ab origine” di qualsiasi titolo. In tale seconda ipotesi, la difesa del convenuto che pretenda di essere proprietario del bene in contestazione, non è idonea a trasformare in reale l’azione personale proposta nei suoi confronti. Infatti, per un verso, la controversia va decisa con esclusivo riferimento alla pretesa dedotta; per l’altro, una conclusione di segno opposto condurrebbe alla inammissibile conseguenza di ritenere la semplice contestazione del convenuto strumento processuale idoneo a determinare l’immutazione, oltre che dell’azione, anche dell’onere della prova incombente sull’attore, imponendogli, con stravolgimento della difesa predisposta in relazione alla diversa azione proposta, una prova ben più onerosa di quella cui sarebbe tenuto alla stregua dell’azione inizialmente introdotta -la probatio diabolica della rivendica- (Cass. n. 4416/2007, Cass. n. 13605/2000).
La Suprema Corte ha altresì osservato che le difese di carattere petitorio opposte, in via di eccezione o con domande riconvenzionali, a un’azione di rilascio o consegna non comportano -in ossequio al principio di disponibilità della domanda e di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato – una mutatio o emendatio libelli , ossia la trasformazione in reale della domanda proposta e mantenuta ferma dell’attore come personale per la restituzione del bene in precedenza volontariamente trasmesso al convenuto; né, in ogni caso, tali difese implicano che l’attore sia tenuto a soddisfare il correlato gravoso onere probatorio inerente le azioni reali, la cui prova, idonea a paralizzare la pretesa attorea, incombe solo sul convenuto in dipendenza delle proprie difese (Cass., Sez. Un., n. 7305/2014; Cass. n. 795/2020).
Pertanto, come si legge in Cass. 7890/1994, premesso che nella corrente interpretazione giurisprudenziale all’espressione “giudicato implicito” si ricorre per designare quella particolare efficacia della cosa giudicata, che copre sia il dedotto che il deducibile, non soltanto cioè le questioni
espressamente fatte valere nel giudizio, in via di azione o di eccezione, ma anche quelle, in concreto non dedotte, costituenti tuttavia presupposto logico essenziale e indefettibile della decisione, va escluso che a una pronuncia, passata in giudicato, su una semplice domanda di rilascio di immobile, inerisca, quale presupposto logico indispensabile, anche la decisione sul diritto di proprietà del bene medesimo; tale questione non appartiene in alcun modo a quel giudizio, non esplicitamente – per non essere stata prospettata come causa petendi dell’azione e neppure introdotta in via di eccezione -, ma neppure implicitamente, essendo proponibile l’azione di rilascio di immobile, in difetto di ogni specificazione del titolo, anche come azione di carattere personale, quale potrebbe competere al semplice locatore o al comodante, pur non proprietari del bene.
È dunque erronea la decisione impugnata, nella parte in cui ha ritenuto di ravvisare un giudicato implicito sulla proprietà del bene nella precedente pronuncia resa in un giudizio che aveva avuto quale oggetto il solo rapporto di comodato dell’immobile in questione.
Il secondo motivo è rubricato come segue: nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 e 132, comma 2, n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 4.
Il terzo motivo è rubricato come segue: omesso esame fatto storico contrasto
decisivo e manifesta contraddittorietà e/o illogicità per irriducibile di affermazioni inconciliabili in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.
In particolare, premesso che con l’atto introduttivo del giudizio era no state formulate anche domande di accertamento dell’autenticità, della validità e dell’efficacia tra le parti della procura irrevocabile a vendere rilasciata dalla convenuta all’attore e di esecuzione ex art. 2932 c.c., che il Tribunale di Bergamo non si era pronunciato in proposito e che tale omessa pronuncia era stata fatta oggetto di gravame, parte ricorrente ha lamentato che la Corte d’appello non abbia assunto sul punto alcuna
decisione; invero, non sussistendo alcuna incompatibilità tra l’eventuale titolarità della proprietà in capo alla convenuta e il conferimento della procura a vendere, il rigetto dell’appello sul punto era viziato dall’omissione di pronuncia , ma anche dall’assoluto difetto di motivazione .
3.1.I due motivi, trattati congiuntamente attesa la loro connessione, sono fondati nei termini di seguito esposti.
Con l’atto di appello, NOME COGNOME aveva censurato il fatto che il Tribunale non avesse adottato alcuna pronuncia in ordine alla sua domanda di cui all’art. 2932 c.c., fondata sulla procura a vendere rilasciatagli dalla NOME e aveva lamentato che a quest’ultimo documento non fosse stata riconosciuta alcuna idoneità ai fini della prova di un valido patto fiduciario.
La Corte d’appello, riconosciuto carattere dirimente all’asserito giudicato implicito sulla proprietà del bene in capo alla convenuta appellata, ha rigettato il gravame, senza prendere in esame la domanda ex art. 2932 c.c.
Diversamente, la proprietà dell’immobile affermata in capo alla convenuta non era in sé circostanza ostativa all’assunzione di un obbligo fiduciario di retrocessione dell’immobile all’asserito fiduciante, sicché l’accertamento della proprietà non poteva esimere la Corte territoriale dal pronunciare sulle ulteriori domande proposte dall’attore , eseguendone la disamina dimostrando anche di prendere in considerazione la procura a vendere.
Il quarto motivo è rubricato ‘ violazione e/o falsa applicazione art. 11, 24 Cost., art. 115-230-244 c.p.c., art. 1351-1704 e segg., 2697-27212724-2733-2932 c.c. -violazione principi di diritto enunciati dalla Corte di cassazione -tutti in relazione art. 360 n. 3 c.p.c. ‘
In particolare, considerato che, come affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, il patto di intestazione fiduciaria di beni immobili non richiede la forma scritta ai fini della sua validità e rilevato che l’attore aveva prodotto in atti la procura a vendere e altri documenti comprovanti
l’avvenuto pagamento da parte del medesimo del corrispettivo di acquisto del bene, la Corte d’appello aveva errato a non ammettere le prove dichiarative, interrogatorio formale e prova testimoniale, offerte a dimostrazione del patto, in tal modo violando il diritto di difesa dell’attore.
4.1.Il motivo è assorbito perché il giudice del rinvio , nell’ambito del riesame della vicenda che gli viene demandato, dovrà procedere anche a nuova valutazione delle istanze istruttorie delle parti.
5.In conclusione, sono accolti i primi tre motivi di ricorso; entro tali limiti, la sentenza impugnata è cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Brescia in diversa composizione, che farà applicazione dei principi enunciati e si atterrà a quanto sopra esposto.
L a Corte d’appello provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie i primi tre motivi del ricorso, assorbito il quarto; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte d’appello di Brescia in diversa composizione, anche per la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di cassazione, in data 21 gennaio 2026.
La Presidente Linalisa COGNOME