Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 18500 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 18500 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 656/2019 R.G. proposto da : ROMA CAPITALE, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE che la rappresenta e difende -ricorrente- contro
CONDOMINIO DI COGNOME N 4, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME NOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di ROMA n. 4944/2018 depositata il 13/07/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/05/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La Corte d’Appello di Roma, con sentenza n. 4944/2018, depositata il 13.7.2018, ha rigettato l’appello proposto da Roma Capitale avverso la sentenza n. 16263/2014 con cui il Tribunale di Roma ha accolto l’opposizione proposta dal Condominio di INDIRIZZO avverso l’avviso di pagamento n. 2000689/2011, dichiarando non dovuta la somma di € 10.374,86, richiesta a titolo di canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (C.O.S.A.P.) per l’anno 2009.
Il giudice di secondo grado ha osservato che, nel caso di specie, non si può parlare neppure di occupazione abusiva di suolo pubblico, atteso che il canone richiesto riguarda la pretesa occupazione di suolo privato, come dedotto dal condominio e non contestato (le griglie e intercapedini furono realizzate su suolo privato a seguito della licenza edilizia per realizzare lo stabile).
Né ci si trova dinanzi all’occupazione, con griglie e intercapedini, di suolo privato già soggetto a pubblico passaggio al tempo della loro realizzazione, atteso che, nel caso di specie, solo successivamente l’area priva ta corrispondente alle griglie e alle intercapedini è divenuta soggetta al pubblico passaggio.
In ogni caso, ad avviso del giudice d’appello, le griglie e le intercapedini non hanno determinato una effettiva occupazione di suolo pubblico, essendo state installate ‘a raso’ , in modo tale da non precludere né limitare in alcun modo il pubblico passaggio.
Il giudice d’appello ha, infine, evidenziato che tra le medesime parti e con riferimento alle medesime griglie e intercapedini sono intervenute diverse sentenze (sentenze del Tribunale di Roma 18635/2016, relativa all’annualità 2008 e 4374/2009, relativa all’annualità 2004, tutte prodotte in giudizio con l’attestazione del passaggio in giudicato), le quali, occupandosi di identiche questioni
di fatto e di diritto (con l’unica differenza che si riferiscono ad annualità di canone diverse) hanno stabilito che Roma Capitale non ha diritto di pretendere dal Condominio appellato il pagamento del C.O.S.A.P.
Il giudice d’appello ha quindi osservato che si è formato un giudicato in merito all’assenza di valido ed efficace titolo giuridico in virtù del quale Roma Capitale possa chiedere il pagamento del C.ORAGIONE_SOCIALE
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione Roma Capitale, affidandosi a due motivi.
Il condominio di INDIRIZZO ha resistito in giudizio con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato le memorie ex art. 380-bis1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo è stata dedotta la violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c.
Espone la ricorrente che la statuizione della sentenza impugnata, nella parte in cui ha affermato che si è formato il giudicato sulla situazione di fatto, ovvero che si tratta di opere murarie che non sottraggono in tutto o in parte il suolo all’uso pubblico, trattandosi di opere stabilmente inglobate nello stabile condominiale e che insistono sul terreno di proprietà condominiale, è illegittima per contrasto con gli 2909 c.c. e 324 c.p.c.
Rileva, inoltre, la ricorrente che l’eccezione di giudicato esterno non avrebbe potuto essere accolta dal momento che non sussiste affatto la necessità di un titolo concessorio per l’uso, da parte del privato, del suolo pubblico ai fini dell’applicazione del COSAP.
Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 63 d.lgs 446/1997 in combinato disposto con l’art. 1 del regolamento del Comune di Roma istitutivo del C.O.S.A.P. nonché della L. n. 2248/1865.
Espone la ricorrente che presupposto per la debenza del COSAP è il fatto che le strade siano destinate al pubblico passaggio, non rilevando l’originaria proprietà dell’area, ma soltanto l’eventuale presenza di limitazioni al pubblico godimento, una volta che le aree stesse siano attribuite alla P.A.
I due motivi, da esaminarsi unitariamente, in relazione alla stretta connessione delle questioni trattate, sono infondati.
Va osservato che questa Corte (cfr Cass. 10430/2023; vedi anche Cass. n. 28148/2019 non massimata), in una fattispecie identica e del tutto sovrapponibile, ha recentemente osservato che ‘va rilevato che nei rapporti di durata il vincolo del giudicato, sia pur formato in relazione a periodi temporali diversi, opera solo a condizione che il fatto costitutivo sia lo stesso ed in relazione ai soli aspetti permanenti del rapporto, con esclusione di quelli variabili (Cass. n. 17223/2020). Nel caso di specie, il fatto costitutivo del diritto di Roma Capitale a percepire il COSAP è il medesimo per tutte le annualità, ossia la presenza di griglie o intercapedini in corrispondenza del condominio odierno resistente. Né è condivisibile l’assunto della Corte di merito, secondo la quale la questione giuridica affrontata nei giudizi precedenti sarebbe sempre rivedibile nei successivi giudizi, non essendo coperta dal giudicato.
2.4.- In proposito, va rimarcato che, nell’ambito dei rapporti giuridici di durata e delle obbligazioni periodiche che eventualmente ne costituiscano il contenuto, il giudicato formatosi sull’accertamento relativo a una fattispecie attuale preclude il riesame, in un diverso processo, delle medesime questioni, spiegando la propria efficacia anche per il periodo successivo alla sua formazione, con l’unico limite di una sopravvenienza, di fatto o di diritto, che muti il contenuto materiale del rapporto o ne modifichi il regolamento (Cass. n. 20765/2018; Cass. n. 37269/2021). Tuttavia, per modifica del regolamento della
fattispecie non può – di certo – intendersi, come vorrebbe il ricorrente una rivalutazione della questione già risolta in diritto nel precedente giudizio, bensì una nuova regolamentazione normativa della fattispecie. Il giudicato, infatti, copre il dedotto e il deducibile in relazione al medesimo oggetto, e, pertanto, tutte le ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio ed anche tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia (Cass. n. 6091/2020, Cass. n. 33021/2022)’ .
Nel caso di specie, dalla ricostruzione della sentenza impugnata, emerge che il fatto costitutivo invocato da Roma Capitale a fondamento del diritto di percepire il COSAP è il medesimo per tutte le annualità, ossia la presenza di griglie o intercapedini in corrispondenza del condominio, né l’appellante aveva dedotto circostanze di fatto o di diritto diverse riferibili all’una piuttosto che all’altra annualità.
Ne consegue che la sentenza impugnata, nel decidere la causa sulla base del giudicato esterno, costituito dalla sentenza del Tribunale di Roma che aveva definito una precedente controversia tra le stesse parti relativa alla richiesta di pagamento del COSAP per l’anno 2013, non ha fatto altro che applicare correttamente un principio di diritto enunciato da questa Corte nei termini sopra illustrati.
Va, altresì, osservato che il giudice d’appello ha confermato la sentenza impugnata formulando più rationes decidendi , avendo, infatti, anche ritenuto, che le griglie e le intercapedini non avevano determinato una effettiva occupazione di suolo pubblico, essendo state installate ‘a raso’ , in modo tale da non precludere né limitare in alcun modo il pubblico passaggio.
Orbene, con tale diversa ratio decidendi la ricorrente non si è minimamente confrontata, limitandosi ad affermare, genericamente, e in modo apodittico, che l’area su cui insistono le
griglie e intercapedini ‘è pacificamente asservita al pubblico passaggio ‘, senza neppure indicare gli elementi in base ai quali ha dedotto che l’asservimento dell’area al pubblico passaggio fosse ‘pacifico’.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in € 3.900,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1° bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I Sezione civile