Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 13584 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 13584 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7475 R.G. anno 2020 proposto da:
COGNOME NOME , rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME e dall’avvocato NOME COGNOME , domiciliat o presso quest’ultimo ;
ricorrente
contro
COGNOME NOME , rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME e dall’avvocato NOME COGNOME , domiciliat o presso l’avvocato NOME COGNOME;
contro
ricorrente avverso la sentenza n. 2954/2019 depositata il 9 dicembre 2019 della Corte di appello di Firenze.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del l’8 marzo 2024 dal consigliere relatore NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza del 26 gennaio 2016, la Corte di appello di Firenze ha confermato la pronuncia del Tribunale di Siena del 21 ottobre 2009 con la quale era stata accolta la domanda proposta da NOME COGNOME nei confronti di NOME COGNOME e RAGIONE_SOCIALE e riconosciuto, per l’effetto, il diritto di voto vantato dall’attore in forza della costituzione di pegno sul 51% del capitale sociale della detta società.
NOME COGNOME e RAGIONE_SOCIALE hanno impugnato detta sentenza per revocazione assumendo che la stessa risultava essere contraria alla sentenza emessa il 4 dicembre 2013 dal Tribunale di Siena tra le stesse parti, e passata in giudicato per difetto di impugnazione il 19 gennaio 2015. Tale sentenza, decidendo sull’opposizione proposta da COGNOME avverso il decreto ingiuntivo ottenuto da COGNOME per l’importo di euro 3.000.000,00, aveva in sostanza escluso l’esistenza del debito garantito dalla costituzione del pegno fatto valere dal medesimo COGNOME.
Nella resistenza di COGNOME, la Corte di Firenze, con sentenza del 9 dicembre 2019, ha respinto l’impugnazione. Secondo la detta Corte non rilevava che il giudice della sentenza revocanda avesse esplicitamente affrontato la questione circa l’esistenza del giudicato: contava, piuttosto, che quella questione «fosse entrata nella sua sfera di cognizione ed avesse pertanto condizionato (nel bene, se esattamente considerato, o nel male, se trascurato o malinteso) la decisione». Ha ritenuto, così, che il Giudice della pronuncia impugnata avesse ravvisato un «titolo fondativo compatibile col precedente giudicato» e che «quand’anche avesse sbagliato a compiere tale valutazione o avesse addirittura dimenticato il precedente, il rimedio sarebbe stato da ricercare in altri strumenti ordinari di impugnazione, non già in quello straordinario previsto dall’art. 395 , n. 5, c.p.c.».
– Avverso la sentenza sopra indicata ricorre per cassazione, con quattro motivi, illustrati da memoria, NOME COGNOME. Resiste con
contro
ricorso NOME COGNOME.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. -I motivi si riassumono come segue.
Primo motivo: violazione o falsa applicazione dell’art. 395, n. 5, c.p.c.. Si deduce che la mancata produzione, da parte dell’attore, odierno ricorrente, di una sentenza priva dell’attestato di passaggio in giudicato non comportava né l’ allegazione né la prova del fatto che fosse intervenuta una pronuncia non più soggetta a impugnazione sul tema che assumeva rilievo nel giudizio in cui era stata pronunciata la decisione impugnata per revocazione (quello relativo all’inesistenza del rapporto debitorio cui si correlava la prestazione della garanzia reale).
Secondo motivo: omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Il fatto storico di cui si assume essere mancato lo scrutinio sarebbe costituito dal l’assenza del passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Siena del 4 dicembre 2013 e dall’inesistenza della certificazione di definitività di quella decisione.
Terzo motivo: nullità della sentenza per motivazione apparente, ovvero pseudo-motivazione; violazione dell’art. 132, n. 4, c.p.c.. La Corte di appello, nella sentenza impugnata, non si sarebbe fatta carico di precisare, da un lato, quale fosse il «titolo fondativo compatibile col precedente giudicato» cui alludeva la sentenza impugnata, e di indicare, dall’altro, le ragioni per le quali la declaratoria di inesistenza del diritto di credito di NOME COGNOME «non dovesse provocare la nullità del contratto di pegno che costituiva il titolo del diritto di voto rivendicato in giudizio» dallo stesso controricorrente.
Quarto motivo: violazione o falsa applicazione degli artt. 4, comma 1, e 5, comma 6, del d.m. n. 55 del 2014. La censura investe la statuizione impugnata nella parte relativa alla liquidazione delle spese processuali, le quali sarebbero state quantificate in modo non conforme alle prescrizioni tariffarie concernenti il compenso per la
prestazione defensionale.
I primi tre motivi possono esaminarsi congiuntamente e sono fondati nei termini che si vengono a esporre.
Secondo l’unanime giu risprudenza di questa Corte, nel caso in cui il giudicato esterno si sia formato nel corso del giudizio di secondo grado e la sua esistenza non sia stata eccepita, nel corso dello stesso, dalla parte interessata, la sentenza di appello che si sia pronunciata in difformità da tale giudicato è impugnabile con il ricorso per revocazione (Cass. Sez. U. 20 ottobre 2010, n. 21493; in senso conforme: Cass. 4 ottobre 2022, n. 28733; Cass. 4 novembre 2015, n. 22506).
La Corte di appello non ha dato atto della proposizione di un ‘ eccezione di giudicato; ha nella sostanza reputato priva di decisività tale evenienza conferendo rilievo ad altra circostanza: l’essere la questione sul giudicato entrata nella «sfera di cognizione» del giudice. Il rilievo si basa sul principio, affatto pacifico, per cui l’ esistenza di un giudicato esterno, è, al pari di quella del giudicato interno, rilevabile d’ufficio, onde il giudice è tenuto a pronunciare sull’esistenza di tale giudicato qualora emerga da atti comunque prodotti nel corso del giudizio di merito (cfr. Cass. Sez. U. 25 maggio 2001, n. 226).
Il senso della decisione pare potersi riassumere in ciò: poiché il giudicato esterno è rilevabile d’ufficio, il giudice è tenuto ad apprezzarlo indipendentemente dalla proposizione della relativa eccezione, sicché l’omess a considerazione di esso è deducibile col ricorso per cassazione, non con l’impugnazione per revocazione.
E tuttavia, proprio la regola sopra indicata circa la rilevabilità d’ufficio del giudicato costituisce ostacolo a quanto la Corte di appello ha inteso affermare.
Come si è detto, il giudicato esterno è rilevabile d’ufficio in quanto esso risulti dagli atti; la Corte territoriale non ha tuttavia affermato che nel giudizio di merito sia stata offerta documentazione del passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Siena del 4 dicembre 201 3. E’
anzi da osservare, per completezza espositiva, che l’odierno ricorrente ha rilevato, col ricorso per cassazione, di aver prodotto, avanti al Giudice della pronuncia impugnata per revocazione, la menzionata sentenza del Tribunale d i Siena «priva dell’at testato di definitività» e il controricorrente non ha smentito tale allegazione.
NOME COGNOME ha poi dedotto che controparte ebbe a dedurre il passaggio in giudicato della richiamata sentenza nella comparsa conclusionale depositata avanti al Giudice della sentenza revocanda; ma la pronuncia qui impugnata non si fonda su di un tale assunto, il quale, in ogni caso, è inidoneo a far credere che sia stata fornita la prova del passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Siena: la mera allegazione di un fatto non assurge, difatti, a prova del medesimo e la circostanza, esposta dal controricorrente, per cui egli, nella memoria di replica, non ebbe a sollevare contestazioni quanto al passaggio in giudicato del provvedimento non è decisiva: alla non contestazione del giudicato non può infatti attribuirsi il significato di ammissione della definitività della decisione, sicché resta fermo, in questa ipotesi, l’onere di produrre la pronuncia munita della certificazione di cui all’art. 124 disp. att. c.p.c., dalla quale risulti che la decisione non è soggetta ad impugnazione (Cass. 28 dicembre 2023, n. 36258; Cass. 1 marzo 2018, n. 4803).
In conclusione, non può affermarsi che il Giudice della sentenza impugnata per revocazione potesse rilevare d’ufficio il giudicato esterno e che, in conseguenza, la sentenza impugnata, in quanto viziata per il mancato esame di tale dato (assimilabile a un elemento normativo: per tutte, Cass. Sez. U. 28 novembre 2007, n. 24664), fosse ricorribile per cassazione, e non impugnabile ex art. 395, n. 4, c.p.c..
Né potrebbe sostenersi che quel Giudice abbia deciso la controversia prendendo comunque in considerazione il dictum della sentenza del 2013 del Tribunale di Siena (che si identifica nel giudicato di cui qui si dibatte). Se così fosse stato – è evidente – l’impugnazione
per revocazione sarebbe inammissibile, in quanto il supposto errore della sentenza consistente nell’aver malamente apprezzato il rilievo che, nella vicenda occorsa, rivestiva quella pronuncia avrebbe dovuto farsi valere, se del caso, col ricorso per cassazione: non certo col rimedio impugnatorio di cui all’art. 395 c.p.c. . Ora, la Corte di appello assume, effettivamente, che la sentenza impugnata per revocazione prese in esame il giudicato fatto valere col ricorso ex art. 395, n. 5, c.p.c.: ma non riesce a comprendersi da quali elementi essa abbia tratto tale conclusione; sul punto, infatti, la pronuncia in questione è silente: essa manca di menzionare alcun dato rivelatore di un tale scrutinio anche allorquando riassume la ratio decidendi della decisione di merito del 2016 (pag. 3 della sentenza in questa sede impugnata).
3 . – Il quarto motivo resta assorbito.
4 . – La sentenza impugnata è cassata, con rinvio della causa alla Core di appello di Firenze che statuirà in diversa composizione e deciderà pure sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte
accoglie i primi tre motivi di ricorso e dichiara assorbito il quarto; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Firenze, che giudicherà in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª Sezione