Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 22091 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 22091 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 31/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso 30631-2019 proposto da:
COGNOME rappresentate e difese dall’avvocato COGNOME
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 237/2019 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 10/04/2019 R.G.N. 290/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/04/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
Oggetto
Previdenza agricoli
R.G.N.30631/2019
COGNOME
Rep.
Ud.08/04/2025
CC
RILEVATO IN FATTO
che, con sentenza depositata il 10.4.2019, la Corte d’appello di Salerno ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva rigettato la domanda di NOME COGNOME e NOME COGNOME volta alla declaratoria della sussistenza e validità del rapporto di piccola colonia tra loro precorso nel periodo 2013-2014;
che avverso tale pronuncia NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura;
che l’INPS ha resistito con controricorso;
che, chiamata la causa all’adunanza camerale dell’8.4.2025, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380bis .1, comma 2°, c.p.c.);
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con il primo motivo, le ricorrenti denunciano violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. per avere la Corte di merito ritenuto che la domanda fosse preclusa dal precedente giudicato portato dalla sentenza del Tribunale di Salerno n. 3532/2016, ancorché i petita e le causae petendi dei due giudizi fossero differenti;
che, con il secondo motivo, le ricorrenti lamentano violazione dell’art. 112 c.p.c. per non avere la Corte territoriale conseguentemente pronunciato sulla domanda volta ad accertare se un coltivatore diretto possa o meno associarsi con altri, costituendo un rapporto di piccola colonia, per la conduzione di parte dell’attività, salvi i limiti quantitativi di cui all’art. 31, l egge n. 590/1965;
che, con riguardo al primo motivo, va premesso che questa Corte è ferma nel ritenere che, nel giudizio di legittimità, la parte ricorrente, che deduca l’insussistenza del giudicato esterno invece affermato dalla giudice di appello, deve a pena
d’inammissibilità del ricorso riprodurre in quest’ultimo il testo integrale della sentenza che si assume essere passata in giudicato, non essendo a tal fine sufficiente il richiamo a stralci della motivazione (così da ult. Cass. n. 25700 del 2024);
che, non avendo le parti ricorrenti provveduto in tal senso, la censura va dichiarata inammissibile;
che, rimanendo necessariamente assorbito il secondo motivo, il ricorso va conclusivamente dichiarato inammissibile, nulla statuendosi sulle spese del giudizio di legittimità ex art. 152 att. c.p.c.;
che, in considerazione della declaratoria d’inammissibilità del ricorso, va dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso;
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte delle ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del’8.4.2025.