Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 31018 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 31018 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 04/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso 14159-2019 proposto da:
NOMECOGNOME in qualità di erede di COGNOME in persona del procuratore speciale NOME COGNOME elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME;
– controricorrente –
Oggetto
R.G.N. 14159/2019
COGNOME
Rep.
Ud. 16/05/2024
CC
avverso la sentenza n. 55/2019 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 24/01/2019 R.G.N. 4/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/05/2024 dal Consigliere Dott. COGNOME
RILEVATO E CONSIDERATO CHE
con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Firenze ha confermato la decisione di prime cure che aveva dichiarato inammissibile, per intervenuto giudicato, la domanda svolta al fine di far accertare il diritto del de cuius, alla riliquidazione della pensione goduta;
Ridomi NOME nella qualità in epigrafe indicata, ricorre avverso tale sentenza, con ricorso affidato ad un unico motivo, ulteriormente illustrato con memoria, con il quale si duole di violazione del giudicato e di legge, avverso il quale resiste, con controricorso l’ Inps, ulteriormente illustrato con memoria;
il ricorso è inammissibile;
invero, per costante orientamento della giurisprudenza di questa Corte, la parte che deduca l’inesistenza del giudicato esterno invece affermato dalla Corte di appello deve, per il principio di autosufficienza del ricorso ed a pena d’inammissibilità dello stesso, riprodurre in quest’ultimo il testo integrale della sentenza che si assume essere passata in giudicato, non essendo a tal fine sufficiente il richiamo a stralci della motivazione (cfr., fra le altre, Cass. n. 17310/2020) e indicare ove risulta allegato nelle fasi di merito;
nel caso di specie, inoltre, il ricorrente non ha dato conto, in termini specifici, neppure del contenuto della domanda giudiziale che ha dato avvio al giudizio definito dalla sentenza passata in giudicato, risultando preclusa ogni
valutazione in merito all’asserita insussistenza della preclusione discendente dal giudicato;
6. le spese seguono la soccombenza:
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario del 15 per cento. Ai sensi dell’art.13,co.1 -quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13,co. 1, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 16