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Mutuo solutorio, ripianare la pregressa esposizione debitoria

Mutuo solutorio, stipulato per ripianare la pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso il mutuante.

Pubblicato il 25 September 2023 in Diritto Bancario, Giurisprudenza Civile

Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale Ordinario di Vallo della Lucania – Composizione Monocratica

Il Giudice, dott., ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 721/2023 pubblicata il 01/09/2023

nella causa n. 2392/2006 avente ad oggetto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 390/2006, reso dal Tribunale Ordinario di Vallo della Lucania in data 26.07.2006 e vertente tra

XXX (C.F.) in qualità di titolare dell’impresa individuale “***”, YYY (C.F.) rappresentati e difesi dagli avv.tiopponenti – e

BANCA ZZZ (P.IVA), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. opposto –

Conclusioni

Le parti concludevano come da note scritte depositate per l’udienza del 21.11.2022 tenutasi mediante trattazione scritta.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

La Banca ZZZ, odierno opposto, chiedeva ed otteneva l’emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti di XXX e YYY, odierni opponenti, per la somma di € 5.807,71 per il mancato pagamento di alcune rate del mutuo stipulato in data 11.09.2003 oltre interessi moratori convenzionali del 6,75%, nonché le spese del procedimento monitorio.

Con atto di citazione notificato in data 25.10.2006, XXX e YYY proponevano opposizione avverso il su menzionato decreto deducendo la nullità per difetto di causa del mutuo stipulato tra la Banca ed il correntista e della fideiussione prestata da YYY; in via subordinata la decadenza dell’azione nei confronti di YYY per il decorso del termine di cui all’art. 1957 c.c.; la nullità della clausola della commissione di massimo scoperto, l’illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi. Concludevano, pertanto, per dichiarare nulli il contratto di mutuo “brevi manu” stipulato tra la Banca ZZZ Spa e Antonio Lettieri nonché la fideiussione prestata a garanzia dello stesso contratto di mutuo e, per l’effetto, revocare l’impugnato decreto ingiuntivo ovvero dichiarare la nullità e/o l’inesistenza; in via subordinata dichiarare la decadenza della banca ex art. 1957 c.c.; dichiarare nulle ed inefficaci le clausole del contratto di c.c. stipulato con la convenuta relative al calcolo anatocistico degli interessi, alla determinazione della commissione di massimo scoperto, alla determinazione delle altre illegittime spese e competenze; in ogni caso, determinare, anche con l’ausilio di un consulente tecnico d’ufficio, l’esatto saldo del conto calcolato secondo i principi di legge, determinando l’importo anche in ragione dei versamenti effettuati, ed eventualmente condannare la Banca alla restituzione in favore dell’attore degli importi di cui quest’ultimo risulterà creditore. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.

Con comparsa depositata in cancelleria in data 26.06.2007 si costituiva in giudizio Banca ZZZ contestando la fondatezza dell’opposizione. Concludeva per dichiararsi l’improponibilità, l’inammissibilità e comunque l’infondatezza dell’opposizione con consequenziale conferma del decreto ingiuntivo n. 390/2006. Con vittoria delle spese e competenze di giudizio.

Instaurato il contraddittorio, non concessa la provvisoria esecuzione, istruita la causa documentalmente e a mezzo di CTU contabile, all’udienza del 21.11.22, veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all’art. 190 cpc, entro i quali le parti depositavano le relative comparse.

Al fine di inquadrare correttamente la vicenda è opportuno ricordare come l’opposizione a decreto ingiuntivo, che si pone come fase ulteriore del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione, dia luogo ad un giudizio di cognizione – che si svolge secondo il rito ordinario in contraddittorio fra le parti – avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori. In effetti, a seguito dell’opposizione, il giudizio, da sommario che era, si trasforma in giudizio a cognizione piena. In sostanza, il giudice dell’opposizione non si limita ad esaminare se l’ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procede all’esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio. Pertanto, il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l’emissione del decreto) ha, nella presente fase, l’onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato, mentre spetta al debitore opponente provare fatti impeditivi, modificativi, estintivi della pretesa principale (ex multiis, Cassazione civile, sez. I, 31 maggio 2007, n. 12765; Cassazione civile, sez. III, 24 novembre 2005 n. 24815).

L’opposizione è infondata e deve essere rigettata per i motivi di cui in seguito.

In ordine alla eccepita nullità del contratto di mutuo, in quanto concluso al solo fine di ripianare l’esposizione debitoria in cui versava XXX, nella qualità di titolare dell’impresa individuale “***”, si rileva che per giurisprudenza consolidata il “ cosiddetto mutuo solutorio, stipulato per ripianare la pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso il mutuante, non è nullo-in quanto non contrario né alle legge né all’ordine pubblico- e non può essere qualificato come una mera dilazione del termine di pagamento del debito preesistente oppure quale “pactum de non petendo” in ragione della pretesa mancanza di un effettivo spostamento di denaro, poiché l’accredito in conto corrente delle somme erogate, sufficiente a integrare la “datio rei” giuridica propria del mutuo e il loro impiego per l’estinzione del debito già esistente purga il patrimonio del mutuatario di una posta negativa”. (Cass. n. 23149/2022), con conseguente validità del contratto di mutuo concluso tra le parti e della garanzia fideiussoria.

Passando all’esame delle questioni relative ai rapporti bancari intercorsi tra le parti in causa, occorre far riferimento alle risultanze della CTU. Orbene, il consulente, rispondendo ai quesiti posti dal Tribunale ha accertato che XXX, in data 11.09.2003, concludeva, mediante sottoscrizione di una lettera-contratto, un finanziamento per la somma complessiva di € 9.000,00, rimborsabile in 36 rate; in tale rapporto YYY si costituiva quale fideiussore. Egli ha poi verificato che, alla data dell’emissione del decreto ingiuntivo le rate insolute e non pagate erano n. 18, cui nelle more se ne aggiungevano ulteriori n. 3. Indi, ha provveduto a ricostruire il rapporto bancario, con l’esclusione di qualsiasi forma di capitalizzazione; per effetto di tale operazione il saldo a favore della Banca opposta è stato rideterminato in € 5.763,99. A tale somma vanno aggiunti gli interessi, così come convenzionalmente pattuiti tra le parti, dal momento che il perito ha accertato che “il tasso applicato dall’Istituto di credito non supera il tasso soglia previsto dalla legge n. 108/96”. Le risultanze della consulenza sono pienamente condivisibili, in quanto correttamente motivate e rispettose dei principi processuali che regolano l’attività dell’ausiliario del Giudice. Occorre altresì rilevare che, in materia bancaria, la consulenza intesa a ricostruire l’andamento di rapporti contabili non controversi nella loro esistenza, non ha natura esplorativa, sicché, può costituire un valido mezzo di prova. Ed ancora, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che è consentito derogare al limite costituito dal divieto di compiere indagini esplorative, “quando l’accertamento di determinate situazioni di fatto possa effettuarsi soltanto con l’ausilio di speciali cognizioni tecniche” (Cass., sez. 3^, 14 febbraio 2006, n. 3191), com’è avvenuto nel caso di specie. Pertanto, una volta accertata la correttezza della pretesa creditoria, l’opposizione deve essere rigettata ed il decreto ingiuntivo opposto interamente confermato.

Sulle spese liquidate – in applicazione delle tabelle di cui al D.M. n. 147/2022 – nei termini di cui in dispositivo, tenuto conto del valore, della natura e della complessità della controversia, nonché del numero, dell’importanza e della complessità delle questioni trattate.

PQM

il Tribunale Ordinario di Vallo della Lucania, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott., definitivamente pronunciando sulla opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 390/2006, reso dal Tribunale Ordinario di Vallo della Lucania in data 26.07.2006 proposta da XXX, YYY nei confronti di BANCA ZZZ, in persona del legale rappresentante p.t., respinta ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede:

-rigetta la domanda e, per l’effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 390/2006 del Tribunale di Vallo della Lucania;

-condanna parte soccombente alla rifusione in favore di parte opposta delle spese di giudizio, liquidate in € 2.540,00 per compensi, oltre CPA e IVA come per legge, nonché rimborso spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi. Così deciso in Vallo della Lucania, il 1/9/2023

Il Giudice dott.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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