Sentenza di Cassazione Civile Sez. U Num. 34318 Anno 2023
Civile Sent. Sez. U Num. 34318 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/12/2023
SENTENZA
sul ricorso 29932-2020 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore, RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliati ex lege in ROMAINDIRIZZO INDIRIZZO, presso l’ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEO RAGIONE_SOCIALE che li rappresenta e difende;
RAGIONE_SOCIALE, in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che la rappresenta e difende unitamente all’AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
– controricorrenti e ricorrenti incidentali condizionati -contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente agli incidentali –
avverso la sentenza n. 1681/2020 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 05/03/2020, non notificata.
Udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella pubblica udienza del 09/05/2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico RAGIONE_SOCIALE in persona del Sostituto Procuratore AVV_NOTAIO, il quale, riportandosi alle conclusioni scritte depositate, ha concluso per l’accoglimento dei ricorsi incidentali , assorbito l’esame del ricorso principale ;
udito l’ AVV_NOTAIO per delega RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO COGNOME per il ricorrente principale;
udito l’AVV_NOTAIO per la controricorrente e ricorrente incidentale RAGIONE_SOCIALE in liquidazione;
udito l’AVV_NOTAIO per l’Avvocatura AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALEo Stato.
FATTI DI CAUSA
La controversia in oggetto reca, a monte, un complesso contenzioso, sviluppatosi in sede di giurisdizione ordinaria – penale e civile – e contabile.
Il prof. NOME COGNOME, quale Ministro RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE pro tempore all’epoca dei fatti, fu imputato, unitamente ad altri pubblici ufficiali, del reato di cui all’art. 314 cod. pen., in relazione a trattative per l’acquisto di un immobile da destinare ad attività dei Servizi Segreti (allora RAGIONE_SOCIALE, ora RAGIONE_SOCIALE il cui acquisto sarebbe dovuto avvenire ad opera di società strumentale degli anzidetti Servizi (RAGIONE_SOCIALE), acquisto per il quale, secondo l’accusa, lo Sco tti avrebbe autorizzato l’impiego di fondi riservati per un prezzo notevolmente superiore a quello risultante dal preliminare ufficiale, stipulato dalla società con l’AVV_NOTAIO, quale legale rappresentante RAGIONE_SOCIALEa società RAGIONE_SOCIALE, che aveva acquistato l’intero capitale sociale RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, formalmente proprietaria RAGIONE_SOCIALE‘immobile.
L’ex Ministro fu prosciolto dal reato a lui ascritto, estinto per prescrizione, pronuncia confermata a seguito RAGIONE_SOCIALE‘appello interposto per chiedere l’assoluzione nel merito, avendo la Corte d’appello di Roma rilevato l’inammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione proposta a seguito RAGIONE_SOCIALE‘entrata in vigore degli artt. 1 e 11 RAGIONE_SOCIALEa l. n. 46/2006, applicabile anche ai processi in corso.
La società RAGIONE_SOCIALE convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma la RAGIONE_SOCIALE per ottenere sentenza costitutiva RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di concludere il contratto di vendita per il maggior prezzo risultante dall’altro preliminare, salvo poi modificare la domanda per sentirne dichiarare la risoluzione e condannare la società convenuta al risarcimento dei danni subiti.
La società, a sostegno RAGIONE_SOCIALEe cui ragioni spiegò intervento adesivo il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, al fine di superare le preclusioni derivanti dalla propria tardiva costituzione in giudizio, e, analogamente, il RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, proposero quindi autonomi atti di citazione dinanzi al Tribunale di Roma nei confronti di NOME RAGIONE_SOCIALE, per ottenere la declaratoria di nullità del preliminare, la risoluzione per inadempimento di detta società o, in subordine, che il trasferimento avvenisse per un minor prezzo (domanda poi rinunciata in corso di causa per rinuncia RAGIONE_SOCIALEa controparte alla speculare domanda da essa proposta).
Le domande giudiziali del RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALEa società strumentale per le attività dei Servizi non furono trascritte, né fu richiesto sequestro conservativo sui beni RAGIONE_SOCIALEa società RAGIONE_SOCIALE.
Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 12417/2006, dichiarò la nullità del contratto preliminare del 1992 e condannò NOME alla restituzione in favore di NOME RAGIONE_SOCIALEa caparra per complessivi € 7.448.625,04 (pari a lire 14.500.000.000) oltre interessi legali.
Detta sentenza fu confermata dalla Corte d’appello di Roma, che respinse il gravame proposto dalla società RAGIONE_SOCIALE, acquisendo, infine, autorità di giudicato.
Nel contempo il Procuratore presso la sezione giurisdizionale del Lazio RAGIONE_SOCIALEa Corte dei conti aveva esercitato l’azione di responsabilità nei confronti RAGIONE_SOCIALEo COGNOME e degli altri funzionari ritenuti corresponsabili per il danno erariale cagionato dal compo rtamento relativo all’anzidetta trattativa di acquisto RAGIONE_SOCIALE‘immobile con fondi riservati RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione.
La domanda fu accolta, per quanto di ragione, con sentenza n. 106/2008 che, per quanto qui di rilievo, condannò lo COGNOME, con il Dott. NOME COGNOME, già Direttore del RAGIONE_SOCIALE, ciascuno al pagamento RAGIONE_SOCIALEa somma di euro 5.990.900, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, salvo scomputo RAGIONE_SOCIALEe somme che l’Amministrazione avrebbe incassato dalla procedura esecutiva già intrapresa sulla scorta RAGIONE_SOCIALEa sentenza del Tribunale di Roma sopra richiamata.
Detta sentenza fu oggetto di gravame tanto dai condannati in primo grado quanto dal Procuratore contabile dinanzi alla Sezione I
Giurisdizionale Centrale di Appello, che, con sentenza n. 198/2010 del 22 marzo 2010, respinse le impugnazioni, confermando la sentenza impugnata.
COGNOME quindi propose, prima che intervenisse detta ultima sentenza, atto di citazione dinanzi al Tribunale di Roma nei confronti del RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE per sentirli condannare al risarcimento dei danni causatigli, nella sua prospettazione, ex art. 2043 cod. civ., in ragione del comportamento colposo dei convenuti, che, omettendo di trascrivere le domande giudiziali nei confronti di COGNOME RAGIONE_SOCIALE e non richiedendo sequestro conservativo sui beni RAGIONE_SOCIALEa stessa, avrebbero favorito il depauperamento del patrimonio RAGIONE_SOCIALEa debitrice, che aveva nelle more venduto l’immobile di INDIRIZZO oggetto RAGIONE_SOCIALEa trattativa di cui sopra, e dismesso taluni terreni conferiti a nuova società (RAGIONE_SOCIALE) riconducibile ai medesimi titolari RAGIONE_SOCIALEe quote RAGIONE_SOCIALEa prima, nonché concesso in affitto per una durata trentennale ad un prezzo irrisorio un complesso alberghiero a società la cui amministratrice era figlia RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO COGNOME.
Ciò cagionava, secondo la domanda ivi proposta, allo COGNOME, stante l’elevata probabilità che le ragioni erariali sarebbero rimaste insoddisfatte, per quanto sopra rilevato, in sede esecutiva, il danno -commisurato all’importo per il quale era stato conda nnato nel giudizio di responsabilità -che, ove le Amministrazioni e la RAGIONE_SOCIALE avessero adoperato l’ordinaria diligenza nel trascrivere la domanda giudiziale di nullità del contratto preliminare e nel proporre domanda di sequestro conservativo sui beni RAGIONE_SOCIALEa debitrice NOME COGNOME, avrebbe potuto essere addirittura azzerato o fortemente ridotto.
L’adito Tribunale di Roma, con sentenza n. 18439/2015 del 7 settembre 2015, accolse la domanda, ritenendo la responsabilità, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 2043 cod. civ. in relazione alla mancata trascrizione RAGIONE_SOCIALEa domanda giudiziale di annullamento del contratto preliminare di
compravendita immobiliare con RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e la mancata richiesta di sequestro conservativo sui beni RAGIONE_SOCIALEa stessa, condannando i convenuti in solido al pagamento in favore RAGIONE_SOCIALEo COGNOME di tutte le somme che egli era tenuto a corrispondere all’erario per effetto RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 106/2008 RAGIONE_SOCIALEa Corte dei conti sezione giurisdizionale del Lazio.
La sentenza del Tribunale n. 18439/2015 del Tribunale di Roma fu impugnata dai convenuti soccombenti in primo grado dinanzi alla Corte d’appello di Roma, che, con sentenza n. 1681/2020, pubblicata il 5 marzo 2020, in ragione del criterio RAGIONE_SOCIALEa ragione più liquida, affermando di prescindere dall’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in favore del giudice contabile, già disattesa dal Tribunale in primo grado e riproposta dalle Amministrazioni appellanti come specifico motivo di gravame, accolse gli appelli riuniti, ritenendo la preclusione derivante dal giudicato esterno per effetto RAGIONE_SOCIALEa pronuncia RAGIONE_SOCIALEa Corte dei conti n. 198/2010 del 22 marzo 2010.
Avverso detta sentenza lo COGNOME ha proposto ricorso per cassazione affidato ad unico motivo, cui resistono, ciascuno con controricorso, la RAGIONE_SOCIALE in liquidazione ed il Ministro RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE, spiegando, altresì, nei separati controricorsi, ricorsi incidentali condizionati di analogo tenore affidati, il primo a due motivi ed il secondo ad un unico motivo, ai quali lo COGNOME resiste a sua volta con controricorso.
Il Procuratore AVV_NOTAIO ha reso conclusioni scritte, cui si è riportato, chiedendo accogliersi i ricorsi incidentali, assorbito il ricorso principale.
In prossimità RAGIONE_SOCIALE‘odierna udienza pubblica, per la quale sia la difesa del ricorrente che RAGIONE_SOCIALEe controricorrenti Amministrazioni hanno richiesto la discussione orale, il ricorrente e la controricorrente RAGIONE_SOCIALE in liquidazione hanno depositato altresì memoria ex art. 378 cod. proc. civ.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso principale si censura la sentenza impugnata per «rror in iudicando . Violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2909 c.c. con riferimento all’art. 324 c.p.c. ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere dichiarato improcedibile la domanda del prof. COGNOME per esistenza di un giudicato esterno avendo erroneamente qualificato l’azione civile come una reiterazione con diversa qualificazione giuridica RAGIONE_SOCIALEe difese già sostenute nel giudizio n. 32090 davanti alla Corte dei conti Sez. I Centr. App. concluso con sentenza n. 198/2010, non impugnata».
Le parti controricorrenti, RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, nonché il RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE, nei rispettivi controricorsi, hanno altresì spiegato ricorso incidentale condizionato, per la RAGIONE_SOCIALE affidato a due motivi, per le amministrazioni pubbliche ad unico motivo che compendia, con analogo contenuto, quelli RAGIONE_SOCIALEa società.
Con il primo motivo, in caso di accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘avverso ricorso principale, la RAGIONE_SOCIALE denuncia la violazione degli artt. 37, 276, secondo comma e 359 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per avere la sentenza impugnata, facendo non corretta applicazione del criterio RAGIONE_SOCIALEa ragione più liquida, violato l’ordine RAGIONE_SOCIALEe questioni, in quanto avrebbe dovuto essere pregiudizialmente esaminata e decisa la questione inerente al difetto di giurisdizione del giudice ordinario, dovendo essere la controversia devoluta alla giurisdizione del giudice contabile, essendo stati dedotti i medesimi fatti per i quali lo COGNOME era stato ritenuto responsabile del danno erariale contestatogli e condannato al risarcimento del danno in favore RAGIONE_SOCIALEe parti pubbliche.
Con il secondo motivo si lamenta da parte RAGIONE_SOCIALEa società la violazione degli artt. 37, cod. proc. civ., 52 del r.d. n. 1214/1934, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 1, cod. proc. civ., deducendo che la sentenza impugnata, in ragione RAGIONE_SOCIALEa non corretta applicazione del criterio RAGIONE_SOCIALEa ‘ragione più liquida’, per quanto esposto nel
precedente motivo, rilevando erroneamente la preclusione del giudicato esterno in relazione alla sentenza resa dal giudice contabile, decidendo nel merito, avrebbe implicitamente deciso la questione di giurisdizione in favore del giudice ordinario, laddove la causa avrebbe dovuto essere attribuita alla giurisdizione RAGIONE_SOCIALEa Corte dei conti.
Con l’unico motivo di ricorso incidentale condizionato le amministrazioni controricorrenti, nel denunciare la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per violazione degli artt. 37, 276 comma 2 e 359 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. pr oc. civ., cumula in detto unico motivo i diversi ordini di censura oggetto dei due motivi di ricorso incidentale condizionato RAGIONE_SOCIALEa società RAGIONE_SOCIALE
Va premesso che le parti controricorrenti, vittoriose nel merito, hanno espressamente qualificato i rispettivi ricorsi incidentali in punto di giurisdizione, ritenuta spettante al giudice contabile, come condizionati rispetto all’eventuale accoglimento del ricorso principale, avendo interesse alla definizione ultima RAGIONE_SOCIALE‘annoso contenzioso con il ricorrente.
5.1. È noto che le parti hanno la facoltà, per effetto del principio dispositivo, di disporre RAGIONE_SOCIALE‘ordine logico RAGIONE_SOCIALEe questioni poste , salvo che non siano rilevabili d’ufficio (cfr., tra le altre, Cass. sez. 2, ord. 21 febbraio 2019, n. 5134).
Nel caso di specie, stante la rilevabilità d’ufficio RAGIONE_SOCIALEa questione di giurisdizione, ove non coperta da giudicato, per quanto attiene all’ordine di esame da parte RAGIONE_SOCIALEa Corte dei ricorsi proposti dalle parti, risulta dirimente verificare se la Corte d’a ppello, nella pronuncia impugnata in questa sede, si sia o meno implicitamente pronunciata, se del caso errando, sulla questione di giurisdizione, laddove, facendo non corretta applicazione del c.d. criterio RAGIONE_SOCIALEa ragione più liquida, abbia pur affermato c he, in virtù RAGIONE_SOCIALE‘applicazione di detto criterio, potesse «prescindersi dall’esame preliminare RAGIONE_SOCIALEa questione di giurisdizione» (così, testualmente, la decisione impugnata).
5.2. Nelle conclusioni scritte, come ribadite in sede di discussione orale, il P.G. ha ritenuto che, proprio in ragione di detta affermazione, la Corte d’appello abbia omesso di prendere in esame la questione pregiudiziale di rito sulla giurisdizione, giungendo essa poi alla conclusione che la domanda risarcitoria proposta dallo COGNOME dinanzi al Tribunale doveva ritenersi preclusa dal giudicato esterno costituito dalla decisione resa dal giudice contabile.
5.3. Ritengono, invece, queste Sezioni Unite, che la sopra riportata statuizione RAGIONE_SOCIALEa sentenza resa dalla Corte d’appello si risolva, in realtà, in una preterizione, atteso che, nel momento in cui si afferma di prescindere dall’esame RAGIONE_SOCIALE‘eccezione pregi udiziale di rito sulla giurisdizione, ritenuta, dalle controparti RAGIONE_SOCIALEo COGNOME, spettante alla Corte dei conti, la ‘figurativa’ omissione finisca col presupporre l’implicito rigetto RAGIONE_SOCIALEa questione di giurisdizione, rafforzando anzi la conclusione che la causa risarcitoria, proposta, quindi, secondo la Corte d’appello, correttamente dallo COGNOME dinanzi al giudice ordinario in base all’art. 2043 cod. civ., non possa tuttavia trovare accoglimento, incontrando la preclusione del giudicato esterno formatosi per effetto RAGIONE_SOCIALEa sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte dei conti n. 198/2010.
5.4. Ciò induce, pertanto, la Corte ad esaminare per primo il ricorso principale, dovendo assicurarsi ulteriore continuità all’indirizzo in materia affermato da queste Sezioni Unite a partire da Cass. SU, 6 marzo 2009, n. 5456 (di seguito, tra le altre, Cass. SU, 4 novembre 2009, n. 23318; Cass. SU, 25 marzo 2013, n. 7381; Cass. SU, ord. 30 novembre 2022, n. 35308), secondo cui «nche alla luce del principio costituzionale RAGIONE_SOCIALEa ragionevole durata del processo, secondo cui fine primario di questo è la realizzazione del diritto RAGIONE_SOCIALEe parti ad ottenere risposta nel merito, il ricorso incidentale proposto dalla parte totalmente vittoriosa nel giudizio di merito, che investa questioni pregiudiziali di rito, ivi comprese quelle attinenti alla giurisdizione, o preliminari di merito, ha natura di ricorso condizionato,
indipendentemente da ogni espressa indicazione di parte, e deve essere esaminato con priorità solo se le questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito, rilevabili d’ufficio, non siano state oggetto di decisione esplicita o implicita (ove quest’ultima sia possibile) da parte del giudice di merito. Qualora, invece, sia intervenuta detta decisione, tale ricorso incidentale va esaminato dalla Corte di cassazione, solo in presenza RAGIONE_SOCIALE‘attualità RAGIONE_SOCIALE‘interesse, sussistente unicamente nell’ipotesi RAGIONE_SOCIALEa fondatezza del ricorso principale».
Ciò premesso, ritengono queste Sezioni Unite che il ricorso principale RAGIONE_SOCIALE‘ex Ministro COGNOME, prescindendo dall’esame dei profili d’inammissibilità ex adverso dedotti, sia infondato.
Si sostiene, da parte del ricorrente principale, che nessun giudicato esterno potrebbe essersi formato nel giudizio di responsabilità svoltosi dinanzi alla Corte dei conti essendo stata ivi posta in termini di mera difesa la questione RAGIONE_SOCIALEa concorrente responsabilità colposa nella causazione del danno lamentato dall’RAGIONE_SOCIALE dal comportamento inerte e quindi colposo RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione stessa.
6.1. Tale assunto risulta smentito dagli atti processuali.
Invero (cfr. par. 8) RAGIONE_SOCIALEa sentenza resa nel giudizio di appello dalla Corte dei conti, passata in giudicato, si rileva (pagg. 43- 44) che nell’appello proposto lo COGNOME ebbe a formulare un’espressa domanda subordinata in forza RAGIONE_SOCIALEa quale si chiedeva di accertare il concorso del fatto colposo del creditore, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 1227, comma 2, cod. civ., secondo il quale il risarcimento del danno non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza, in quanto, second o l’allora appellante COGNOME, il mancato recupero RAGIONE_SOCIALEe somme a suo tempo erogate sarebbe derivato causalmente dal fatto che, dopo il fallimentare esito RAGIONE_SOCIALEa trattativa, né i funzionari ministeriali, né la RAGIONE_SOCIALE avrebbero esercitato diritti ed azioni a tutela del credito.
6.2. Si tratta, secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. sez. 3, ord. 19 luglio 2018, n. 19218), di eccezione in senso stretto, in quanto il dedotto comportamento del creditore costituisce un autonomo dovere giuridico, posto a suo carico dalla legge quale espressione RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di comportarsi secondo buona fede; la Corte dei conti, nella succitata pronuncia n. 198/2010, applicando correttamente detti principi, ritenne inammissibile (pag. 43 RAGIONE_SOCIALEa citata sentenza) detta domanda, in relazione all’art. 345 cod. proc. civ., in quanto proposta per la prima volta in appello.
6.3. La Corte dei conti, con la citata sentenza n. 198/2010, entrò, peraltro, anche nel merito RAGIONE_SOCIALE‘infondatezza RAGIONE_SOCIALEa questione prospettata dallo COGNOME in relazione al primo comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 1227, cod. civ. che prevede che «e il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità RAGIONE_SOCIALEa colpa e l’entità RAGIONE_SOCIALEe conseguenze che ne sono derivate», su cui il giudice deve proporsi, anche d’ufficio, l’indagine in ordine al concorso di colpa del danneggiato che abbia concorso alla causazione del danno.
In proposito, la Corte dei conti (pagg. 43-44 RAGIONE_SOCIALEa citata sentenza) affermò come non potessero venire in rilievo i principi posti dal primo comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 1227 cod. civ.
Di essi, osservava testualmente la Corte dei conti, si «potrebbe tenere conto se ricorresse una violazione, da parte del RAGIONE_SOCIALE danneggiato, di specifici obblighi aventi caratteri di giuridicità, o che comunque integrassero un dovere di diligenza comportante uno sforzo non eccessivo.
Invero, a parte il fatto che nessun obbligo specifico di agire in giudizio poteva gravare sul RAGIONE_SOCIALE in conseguenza degli accadimenti sopra descritti (formalmente, peraltro, posti in essere da una società privata), è appena il caso di ribadire che l’uni ca ed esclusiva origine del danno odierno è da ravvisare nell’irregolare e scriteriata condotta RAGIONE_SOCIALEa trattativa del marzo 1992, senza la quale nessun evento
pregiudizievole sarebbe sorto per l’RAGIONE_SOCIALE: pregiudizio per il quale, è il caso di osservare, sono state effettivamente poste in essere e sono tuttora in corso le iniziative processuali tese al risarcimento a favore del RAGIONE_SOCIALE, iniziative che no n v’è ragione per ritenere inadeguate».
6.4. Ciò rilevato, deve condividersi quanto affermato dalla Corte d’appello di Roma nella sentenza in questa sede impugnata, laddove rileva che «enché la domanda RAGIONE_SOCIALEo COGNOME sia stata qualificata ex art. 2043 c.c., in realtà essa si sostanzia quindi in una reiterazione con diversa qualificazione giuridica RAGIONE_SOCIALE‘assunto già sostenuto avanti alla Corte dei conti»; d’altronde, va in questa sede aggiunto, la riqualificazione RAGIONE_SOCIALEa domanda ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 2043 cod. civ. come operata dallo COGNOME dinanzi al giudice ordinario era in funzione del fatto che l’applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1227 cod. civ. non può essere invocata in un giudizio a sé stante, che prescinda dall’accertamento RAGIONE_SOCIALE‘imputazione RAGIONE_SOCIALEa responsabilità del danneggiante (art. 1227, secondo comma, cod. civ.), ovvero dalla quantificazione del danno, ai sensi del primo comma RAGIONE_SOCIALE‘articolo da ultimo citato.
Va, pertanto, in relazione alla ritenuta spiegata efficacia preclusiva del giudicato esterno in ragione di quanto statuito dalla citata sentenza n. 198/2010 RAGIONE_SOCIALEa Corte dei conti, verificato se la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello abbia applicato corretta mente i principi riguardanti i limiti oggettivi e soggettivi del giudicato.
7.1. In relazione al primo profilo, deve osservarsi che, in parte qua , ricorra un’identità oggettiva RAGIONE_SOCIALEe controversie.
Si tratta dei medesimi fatti addotti, tutti riferiti ad un periodo precedente alla decisione assunta dal giudice contabile, in relazione ai quali l’attore ha inteso far valere un preteso proprio diritto soggettivo all’esclusione ovvero all’attenuazione de lla propria responsabilità civile affermata in relazione al danno erariale imputatogli in via definitiva
dalla succitata sentenza del giudice contabile, diritto che essa ha, come si è visto, espressamente escluso.
7.2. Riguardo ai limiti soggettivi del giudicato, fermo restando che l’esercizio obbligatorio da parte del Procuratore AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALEa Corte dei conti RAGIONE_SOCIALE‘azione di responsabilità che gli compete è volta alla tutela RAGIONE_SOCIALE‘interesse pubblico generale, al bu on andamento RAGIONE_SOCIALEa P.A. ed al corretto impiego RAGIONE_SOCIALEe risorse (cfr., tra le altre Cass. sez. 3, 14 luglio 2015, n. 14632; Cass. sez. 3, 20 dicembre 2018, n. 32919) deve rilevarsi come ricorra per quanto qui rileva anche identità di parti, essendovi coincidenza dei soggetti coinvolti nei due giudizi, lo COGNOME ed il RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE.
L’unico soggetto estraneo al giudizio contabile conclusosi con la più volte citata sentenza n. 198/2010 RAGIONE_SOCIALEa Corte dei conti è, in effetti, la RAGIONE_SOCIALE, ora in liquidazione, la quale sarebbe l’unica legittimata ad eccepire la propria estraneità all ‘autorità del succitato giudicato esterno e che, peraltro, quale condebitrice solidale rispetto alla domanda risarcitoria proposta dallo COGNOME, può beneficiare degli effetti del giudicato esterno ad essa favorevole, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 1306, secondo comma, cod. civ.
Alla stregua RAGIONE_SOCIALEe considerazioni che precedono, in conclusione, ritiene la Corte che il ricorso principale debba essere rigettato, perché infondato.
Il rigetto del ricorso principale determina l’assorbimento dei ricorsi incidentali condizionati proposti dalle parti controricorrenti, non sussistendo più l’interesse alla decisione sulla questione di giurisdizione.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso principale e dichiara assorbiti i ricorsi incidentali condizionati.
Condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 16.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito, in favore dei controricorrenti RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE, e in euro 16.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi ed accessori di legge, in favore di RAGIONE_SOCIALE in liquidazione.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115/2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEe Sezioni Unite civili