Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 5383 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 5383 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/02/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 3103/2019 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende;
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE);
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di NAPOLI n. 5232/2018, depositata il 16/11/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/12/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
PREMESSO CHE
Nel 2005 NOME COGNOME, premesso di avere contratto matrimonio concordatario con NOME COGNOME e di essere dalla stessa giudizialmente separato, la conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Napoli, chiedendo di dichiarare lo scioglimento della comunione dell’immobile di cui erano comproprietari e per l’effetto di accertare l’indivisibilità dello stesso, autorizzando la vendita dell’intero bene con conseguente attribuzione della propria quota pari al 50%. Si costituiva in giudizio NOME COGNOME, che si opponeva allo scioglimento della comunione, in quanto l’appartamento oggetto della domanda era stato da lei acquistato con il denaro donatole tutto dal padre e concludeva per il rigetto della domanda. Il Tribunale di Napoli, con la sentenza n. 289 del 2013, rigettava le domande dell’attore.
La sentenza era appellata da NOME COGNOME, che a fondamento del gravame eccepiva l’inattendibilità delle dichiarazioni rese dai testimoni escussi in primo grado, il padre e il fratello della appellata, e l’assenza di documentazione corroborante le stesse e deduceva inoltre di avere stipulato nel 1988, quando l’immobile era ancora in costruzione, un contratto preliminare di compravendita, versando la cifra di lire 2 milioni in contanti, di essersi impegnato a versare la cifra di lire 8 milioni entro il 26 ottobre 1988 e lire 45 milioni con un successivo mutuo ipotecario, di avere poi pagato con assegni la somma di lire 3 milioni nel 1991 e di lire 3 milioni nel 1992. L’appellata faceva valere appello incidentale, deducendo la violazione dell’art. 179 c.c., avendo il primo giudice erroneamente interpretato le risultanze istruttorie relativamente alla data di stipulazione del contratto di compravendita. La Corte d’appello di Napoli – con la sentenza 16 novembre 2018, n. 5232 – ha rigettato l’appello principale e ha
invece accolto l’appello incidentale, confermando la decisione di primo grado con diversa motivazione.
Avverso la sentenza NOME COGNOME ricorre per cassazione.
Resiste con controricorso NOME COGNOME.
Memoria è stata depositata dal difensore del ricorrente in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio, ove si comunica l’avvenuto decesso di NOME COGNOME. La circostanza, come si deduce in memoria, non comporta l’interruzione del processo non trovando tale istituto applicazione nel giudizio di cassazione, dominato dall’impulso d’ufficio (cfr., ex multis , Cass. n. 24635/2015).
CONSIDERATO CHE
I. Il ricorso è articolato in tre motivi:
il primo motivo contesta ‘omessa e in ogni caso contraddittorietà e insufficienza della motivazione, illogicità e palese erroneità con cui la Corte d’appello di Napoli ha ritenuto di confermare la sentenza di primo grado superando il macroscopico errore di fatto su cui la stessa si fondava, con conseguente violazione degli artt. 342 e segg. c.p.c. e del diritto di difesa dell’appellante’; la Corte d’appello ha condiviso la censura di NOME COGNOME secondo cui il giudice di primo grado aveva commesso un’evidente errore nel ritenere che il bene fosse stato compravenduto prima del matrimonio, ma ha ritenuto che, sebbene non acquistato prima del matrimonio, l’immobile fosse ugualmente sottratto al regime di comunione legale perché oggetto di donazione indiretta da parte del padre;
il secondo motivo contesta violazione e falsa applicazione dell’art. 179, lettera b) c.c., in quanto configurare nel caso in esame una donazione indiretta rappresenterebbe per diversi motivi un vero e proprio ‘azzardo’ interpretativo; è necessaria infatti una prova molto più che incisiva per escludere dalla comunione legale i beni che si assumono oggetto di donazione, incisività che non può
ricavarsi dalla dichiarazione tra l’altro nebulosa di uno dei soggetti direttamente interessati, il padre dell’appellata, o da quelle generiche e non contestualizzate del fratello della medesima, tanto più che dagli atti di causa emerge chiaramente che l’eventuale somma asseritamente donata dal padre non copriva l’intero valore dell’immobile;
3. il terzo motivo contesta violazione delle regole del giusto processo per omessa valutazione del giudicato esterno; il ricorrente in sede di precisazione delle conclusioni del giudizio d’appello, in data 10 novembre 2017, aveva fatto valere una sentenza ormai passata in giudicato resa in altro giudizio dinanzi allo stesso Tribunale di Napoli, con la quale -a seguito di rigetto dell’opposizione al decreto ingiuntivo di NOME COGNOME era stato condannato al pagamento del 50% dei ratei insoluti del mutuo relativo all’immobile di cui è causa; al riguardo la Corte d’appello si è limitata a stabilire che nessun rilievo probatorio può riconoscersi alla suddetta sentenza in quanto, trattandosi di documento nuovo, non poteva essere prodotto in appello ed essendo in ogni caso mancata la prova del passaggio in giudicato della sentenza, essendo la copia prodotta priva della relativa certificazione.
Il Collegio rileva che la seconda questione posta dal terzo motivo, relativa all’incidenza sul rilievo d’ufficio da parte del giudice del giudicato esterno della mancanza della certificazione di cui all’art. 124 disp. att. c.p.c., sia questione di diritto di particolare rilevanza. Costante nella giurisprudenza di questa Corte è l’affermazione secondo cui la parte che eccepisce il giudicato esterno ha l’onere di fornire la prova della relativa formazione, non soltanto producendo la sentenza stessa, ma anche corredandola della idonea certificazione del cancelliere, non potendo ritenersi né che la mancata contestazione di controparte sull’affermato passaggio in giudicato significhi ammissione della circostanza, né
che sia onere della controparte medesima dimostrare l’impugnabilità della sentenza (così Cass., sez. un., n. 7701/2016, v. anche, da ultimo, Cass. n. 6868/2022). Non mancano però precedenti che all’opposto sostengono come il giudicato esterno sia rilevabile d’ufficio anche nell’ipotesi in cui manchi la rituale certificazione di cui all’art. 124 disp. att. c.p.c. (così Cass. n. 16695/2022, che sottolinea come l’accertamento del giudicato esterno non costituisca patrimonio esclusivo delle parti, ma corrisponda a un preciso interesse pubblico, volto ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, così che il giudice non è vincolato dalla posizione assunta dalle parti del giudizio, potendo procedere al suo rilievo e valutazione anche d’ufficio; al riguardo v. anche Cass. n. 16589/2021; cfr. poi Cass. n. 4803/2018 che esclude la necessità della certificazione qualora la controparte ammetta esplicitamente l’intervenuta formazione del giudicato esterno).
La causa va pertanto rimessa alla pubblica udienza della sezione.
P.Q.M.
La Corte rimette la causa alla pubblica udienza della seconda sezione civile.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione