Sentenza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 7255 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 3   Num. 7255  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 18/03/2025
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 20598/2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata  in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende
-ricorrente- contro
NOME NIGEL INDIRIZZO, NOME, domiciliati ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della  CORTE  di  CASSAZIONE,  rappresentati  e  difesi  dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrenti-
nonchè
contro
NOME, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e  difeso  dall’AVV_NOTAIO  NOME  COGNOME  (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
nonchè
contro
NOME, domiciliato  ex  lege  in  ROMA,  INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), NOME (CODICE_FISCALE),  NOME  (CODICE_FISCALE)
-controricorrente- nonchè
contro
NOME, domiciliato ex lege in INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente- nonchè
contro
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME (CODICE_FISCALE) che li rappresenta e difende unitamente all’AVV_NOTAIO NOME COGNOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrenti-
nonchè
LOWES  ANTHONY  ENOME,  domiciliato  ex  lege  in  ROMAINDIRIZZO  presso  la  CANCELLERIA  della  CORTE  di  CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente- nonchè
contro
COGNOME  NOME,  COGNOME  NOME,  domiciliati  ex  lege  in  ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi  dall’AVV_NOTAIO  NOME  COGNOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrenti- avverso  la  SENTENZA  della  CORTE  D’APPELLO  di  MILANO  n. 2251/2019 depositata il 23/05/2019.
Udita la relazione svolta dal 14/11/2024 dal relatore presidente NOME COGNOME,  nonché  le  conclusioni  del  AVV_NOTAIO,  che  ha  chiesto l’accoglimento  del  secondo  motivo  di ricorso, assorbiti gli altri.
FATTI DI CAUSA
1.-  RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione tempestivamente notificato il 28 giugno 2019,  articolato in otto motivi, nei confronti di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOMENOMECOGNOMENOME  COGNOME,  NOME  COGNOME,  nonché  contro  RAGIONE_SOCIALE  N.A.  e  contro RAGIONE_SOCIALE (di seguito, RAGIONE_SOCIALE), per la cassazione della sentenza n. 2251 2019, emessa dalla Corte d’Appello di Milano
il  12  febbraio 2019, pubblicata il 23 maggio 2019, notificata il 30 maggio 2019.
2.- Tutti gli intimati hanno svolto attività difensiva.
Resistono  con  controricorso  congiunto  RAGIONE_SOCIALE  e  RAGIONE_SOCIALE.
Resistono altresì con controricorso congiunto NOME COGNOME COGNOME e NOME COGNOME.
NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno  depositato  controricorso congiunto.
NOME  COGNOME,  NOME  COGNOME,  NOME  COGNOME  e  NOME  COGNOMENOMECOGNOME hanno depositato autonomi controricorsi.
– La causa che viene in decisione si inserisce nella complessa e articolata  vicenda  giudiziaria  che  ha  fatto  seguito  al  dissesto  del gruppo RAGIONE_SOCIALE.
In estrema sintesi, al solo fine di delineare quanto ancora rileva in questa sede, la vicenda giudiziaria può succintamente riepilogarsi come di seguito.
3.1. – Il procedimento penale in Italia:
nel 2004, su esposto del AVV_NOTAIO Straordinario della RAGIONE_SOCIALE in ARAGIONE_SOCIALE ( d’ora innanzi c.d. vecchia RAGIONE_SOCIALE), AVV_NOTAIO. COGNOME, era avviato un procedimento penale in Italia nei confronti di tutti gli odierni controricorrenti persone fisiche, allora dipendenti delle società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, in relazione a tre operazioni finanziarie, per le quali si assumeva che i predetti avessero fatto in modo che le due banche statunitensi continuassero ad erogare cospicui finanziamenti in favore della vecchia RAGIONE_SOCIALE, ne periodo tra il 1997 e il 2003, nonostante la stessa fosse già in situazione di sostanziale decozione, determinando l’ aggravamento della sua situazione debitoria in pregiudizio dei creditori e degli azionisti, con una operazione di cartolarizzazione, l’acquisizione di tre società canadesi
una operazione di associazione in partecipazione, agendo in concorso con  gli  amministratori  italiani  della  società,  già  condannati  con sentenza passata in giudicato.  Sulla base della denuncia presentata dal COGNOME venivano formulati a carico degli odierni controricorrenti due capi di imputazione: corresponsabilità nel delitto di bancarotta fraudolenta impropria da false comunicazioni sociali e corresponsabilità nel delitto di bancarotta fraudolenta impropria da operazioni dolose;
 nel  2008,  il  AVV_NOTAIO  COGNOME  si  costituiva  parte  civile  nel procedimento penale;
nel 2015 il procedimento penale si concludeva con sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale di Parma, per concorso nel reato di bancarotta fraudolenta, nel corpo della quale il Tribunale affermava che ‘ tutti gli imputati contribuirono alla realizzazione delle operazioni economiche oggetto degli addebiti in virtù delle rispettive funzioni’ . Sulla base di tale valutazione, il tribunale penale di Parma escludeva che per alcuno degli imputati potesse essere pronunciata sentenza di proscioglimento.
3.2. -Il processo civile negli Stati Uniti:
nel 2004, coevamente alla proposizione della denuncia penale in Italia, il AVV_NOTAIO. COGNOME, quale AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO di RAGIONE_SOCIALE in amministrazione straordinaria e RAGIONE_SOCIALE in amministrazione straordinaria nonché di altre società del gruppo in RAGIONE_SOCIALE, chiedeva alla Corte del New Jersey (USA) l’accertamento della responsabilità di RAGIONE_SOCIALE e di alcune altre società americane nel dissesto di RAGIONE_SOCIALE e nel danno che avevano subito le società poste in amministrazione straordinaria e la massa dei creditori, articolando la domanda in dieci distinti claims ;
le persone fisiche odierne controricorrenti, ovvero i funzionari delle società statunitensi che ebbero un qualche ruolo nella concessione dei crediti  in  favore  della  vecchia  RAGIONE_SOCIALE,  non erano  evocate in
quel giudizio né era direttamente evocata in causa la controricorrente RAGIONE_SOCIALE;
   RAGIONE_SOCIALE  e  le  altre  società  convenute  resistevano  e  la RAGIONE_SOCIALE formulava a sua volta una domanda risarcitoria nei confronti della c.d.  vecchia  RAGIONE_SOCIALE,  per  il  danno  che  le  era  derivato  dalla erogazione di finanziamenti che non avrebbe potuto recuperare. In quella sede:
nel febbraio 2005 era aAVV_NOTAIOata una Decision, il cui esito era formalizzato in una articolata e motivata ordinanza preliminare depositata nel successivo mese di marzo, con la quale la Corte del New Jersey accoglieva la richiesta di rigetto preliminare proveniente dalle convenute ( motion to dismiss ) del claim n. 8 proposto dalla vecchia RAGIONE_SOCIALE , denominato aggravamento dell’insolvenza , non essendo esso configurabile, alla stregua della legge del N.J., come illecito autonomo; dichiarava la carenza di legittimazione (lack of standing) del AVV_NOTAIOor COGNOME, quale AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO di RAGIONE_SOCIALE e delle altre società del gruppo in amministrazione straordinaria, a far valere le pretese risarcitorie per conto dei creditori di quelle società (tali pretese sono quindi rimaste escluse dal perimetro del giudizio statunitense, sul presupposto che la posizione del commissario AVV_NOTAIO si identificasse con quella della vecchia RAGIONE_SOCIALE e quindi non fosse legittimato ad agire a tutela anche dei creditori di essa, i cui interessi erano contrapposti;
-nell’ aprile 2008 era reso il RAGIONE_SOCIALE Judgment , provvedimento motivato reso all’esito di un giudizio, appunto, sommario con cui la Corte del New Jersey rifiutava di esaminare otto dei nove claims residui formulati da RAGIONE_SOCIALE, in accoglimento della eccezione in pari delicto proposta dalle parti convenute, sull’assunto per cui avendo la Decision del 2005 escluso la legittimazione del COGNOME a far valere le pretese risarcitorie dei creditori, egli fosse totalmente immedesimato con la vecchia RAGIONE_SOCIALE e quindi nei suoi confronti valesse l’eccezione in pari delicto melior est condicio defendentis, secondo la quale in
pari condizioni di difetto prevale la posizione del convenuto, atteso che la conAVV_NOTAIOa della vecchia società era stata tale da renderla non meritevole a che le sue pretese fossero esaminate nel merito;
quanto all’unico claim residuo proposto da COGNOME che, all’esito della decisione preliminare e poi della decisione sommaria, la Corte superiore del New Jersey decideva che potesse essere esaminato in un pubblico processo, con il RAGIONE_SOCIALE judgment essa ne ridimensionava preventivamente la portata: da concorso dei convenuti nella violazione dei doveri gravanti sui funzionari e amministratori di RAGIONE_SOCIALE a concorso degli stessi nella violazione dei doveri degli amministratori e funzionari relativamente ad atti di spoliazione da parte degli intranei a danno di RAGIONE_SOCIALE. L’unica domanda che superava il vaglio preliminare della Corte del New Jersey e che la stessa riteneva di sottoporre al trial e alla decisione della giuria era dunque ridefinita e circoscritta al concorso dei funzionari delle banche statunitensi negli atti di appropriazione compiuti dagli amministratori della RAGIONE_SOCIALE, perché la corte statunitense escludeva che la elargizione di credito non restituibile alla società in decozione potesse considerarsi in assoluto un pregiudizio per la società e per il ceto creditorio;
-così ridimensionata l’unica domanda residua sulla quale la Corte del NJ decideva di passare al dibattimento coinvolgendo la giuria, questa, emettendo un RAGIONE_SOCIALE in cui, previa illustrazione dei quesiti ad essa sottoposti da parte del giudice, rispondeva con un si o con un no alle domande progressivamente sottopostele, rigettava l’unico claim rimasto di RAGIONE_SOCIALE, e condannava per contro la società italiana a risarcire la banca convenuta a pagare una cospicua somma per i danni proAVV_NOTAIOi a RAGIONE_SOCIALE dalle conAVV_NOTAIOe fraudolente delle società del gruppo RAGIONE_SOCIALE;
la decisione era impugnata dalla società italiana ma, confermata in appello e poi dalla Supreme Court del NJ, passava in giudicato;
-alla sentenza della Supreme  Court del N.J è stato dato riconoscimento in Italia su impulso della società statunitense, con decisione confermata in via definitiva da Cass. n. 10540 2019.
3.3. – In Italia, definito il procedimento penale (di cui al prec. § 3.1.) con sentenza di patteggiamento all’esito della quale , come è noto, non è dato al giudice penale decidere sulle domande proposte dalla parte civile, ex art. 444 c.p.p.- nel 2015 il AVV_NOTAIO Straordinario COGNOME iniziava una causa civile dinanzi al Tribunale di Milano per conto delle tre società in amministrazione straordinaria (facenti capo alla c.d. vecchia RAGIONE_SOCIALE) e della RAGIONE_SOCIALE, odierna ricorrente, in qualità di assuntore del concordato preventivo di RAGIONE_SOCIALE, all’inizio del giudizio solo proposto (c.d. nuova RAGIONE_SOCIALE), nella quale chiedeva la condanna di tutti i soggetti già imputati in sede penale e delle due società delle quali gli stessi erano dipendenti al momento dei fatti illeciti, al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non, provocati con le loro conAVV_NOTAIOe integranti i reati di bancarotta fraudolenta da operazioni dolose e bancarotta fraudolenta da false comunicazioni sociali, per un valore totale di 1,8 miliardi di euro;
nel corso del primo grado del giudizio risarcitorio proposto in Italia, il concordato RAGIONE_SOCIALE veniva omologato quindi il giudizio proseguiva tra  il  AVV_NOTAIO.  COGNOME  quale  assuntore  del  concordato  della  nuova RAGIONE_SOCIALE e i convenuti, tutti, all’epoca dei fatti, funzionari delle due banche statunitensi evocate in causa.
 –  Con  sentenza  n.  8242018,  il  Tribunale  di  Milano  accoglieva l’eccezione di giudicato estero sollevata da tutte le parti convenute, per aver già il COGNOME, n.q. di commissario AVV_NOTAIO della vecchia RAGIONE_SOCIALE, proposto analoga domanda, esclusivamente nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, dinanzi alla Superior Court of New Jersey, domanda che era stata rigettata;
riteneva il tribunale adito che la portata preclusiva del giudicato estero  si  estendesse  come  ambito  oggettivo  a  tutte  le  domande
poste  dal  COGNOME  negli  Stati  Uniti,  sia  a  quelle  rigettate  in  via preliminare e con il summary judgment, sia  a  quella  ammessa  al dibattimento e rigettata con il RAGIONE_SOCIALE ;
-sotto il profilo della estensione soggettiva del giudicato, riteneva il giudice di primo grado che esso si potesse estendere anche alle persone fisiche dei funzionari e all’altro istituto di credito, RAGIONE_SOCIALE, pur essendo gli stessi rimasti estranei al giudizio celebrato nel N.J., ed anche alla massa dei creditori della RAGIONE_SOCIALE e delle altre società del gruppo, essendo stata vagliata la loro posizione dal giudice americano (che aveva poi concluso che il COGNOME non fosse legittimato a rappresentare gli interessi dei creditori, ma solo delle società insolventi e della massa), in base al rapporto di contiguità ( privity ) esistente tra le due società statunitensi e tra le società e i loro dipendenti;
-il tribunale riteneva di applicare a questo fine la teoria dell”estensione pura degli effetti’ del giudicato (in base alla quale la portata soggettiva e oggettiva del giudicato straniero dovrebbe essere determinata soltanto in base ai limiti posti dall’ordinamento di origine e non anche in base a quelli posti dall’ordinamento interno, in luogo di quella della ‘doppia confinazione’ , per la quale sarebbe necessario far riferimento ai limiti previsti da entrambi gli ordinamenti, quello di provenienza e quell o in cui l’autorità della sentenza viene invocata, perché si produca l’effetto del giudicato esterno per effetto di una sentenza straniera.
5. –RAGIONE_SOCIALE proponeva appello, tornando a sostenere, anche avvalendosi della produzione della opinion di uno dei massimi esperti processuali del N.J., AVV_NOTAIO, la sua tesi, secondo la quale le decisioni rese nel procedimento civile definito in New Jersey non avrebbero potuto aver alcun effetto preclusivo sul giudizio successivamente intrapreso in Italia dal AVV_NOTAIO Straordinario, anche perché la decisione sulla carenza di legittimazione del COGNOME secondo lo stesso diritto del New Jersey, essendo relativa a una
questione preliminare, non avrebbe potuto precludere la riproposizione della domanda e il suo esame nel merito davanti al giudice di una diversa giurisdizione in cui tale legittimazione fosse stata presente. La nuova RAGIONE_SOCIALE sosteneva quindi in appello che l’esclusione della legittimazione attiva del COGNOME da parte del giudice americano non avrebbe potuto precludere al commissario AVV_NOTAIO la possibilità di riproporre la domanda davanti ad altro giudice nazionale nel cui ambito di giurisdizione questa legittimazione sussistesse, sul presupposto che la legittimazione del commissario AVV_NOTAIO a far valere i diritti della massa dei creditori fosse pacifica per il diritto italiano;
la società appellante sosteneva poi che il summary judgment non potesse avere alcun effetto preclusivo di giudicato nell’ordinamento italiano, non contenendo alcun accertamento sui fatti rilevanti per la causa, per ciò intendendosi quelli attinenti alla responsabilità delle persone fisiche convenute.
Per contro gli appellati, ovvero i due istituti di credito statunitensi e i funzionari che all’epoca avevano istruito le pratiche relative alle tre operazioni bancarie controverse, sostenevano che dal punto di vista soggettivo il giudicato formatosi nel New Jersey precludeva la proposizione in Italia non soltanto delle domande già proposte dal COGNOME per conto delle società in amministrazione straordinaria ma anche di quelle proposte per conto della massa dei creditori e inoltre che il giudicato formatosi nel New Jersey fosse opponibile non soltanto da RAGIONE_SOCIALE ma anche da parte dell’altro istituto di credito e dei funzionari che non erano stati parte del giudizio, in virtù del rapporto di privity esistente tra l’una e gli altri ;
nel merito, gli appellati ribadivano la preclusione da giudicato delle domande oggetto del giudizio civile italiano in quanto il RAGIONE_SOCIALE col quale era stato definito il giudizio americano conteneva statuizioni logicamente incompatibili con l’accertamento richiesto nel giudizio risarcitorio avviato in Italia.
7. -La Corte d’appello di Milano, con la sentenza n. 2251 del 2019 qui impugnata, ha rigettato l’appello di RAGIONE_SOCIALE confermando la sentenza di primo grado.
Preliminarmente,  la  sentenza  ha  ritenuto  ammissibili  gli affidavit provenienti dall’AVV_NOTAIO COGNOME qualificandoli semplice allegazione difensiva e non ‘documenti’ ;
-ha quindi aderito alla teoria della cosiddetta ‘ estensione pura ‘ degli effetti  del  giudicato  fatta  propria  già  dal  tribunale,  ritenendola applicabile anche con riferimento alle sentenze emesse da giudici di ordinamenti extracomunitari, ritenendo che la opposta teoria della ‘ doppia confinazione ‘ invocata dalla RAGIONE_SOCIALE si sarebbe sviluppata solo in ambito AVV_NOTAIOrinale senza avere avuto finora alcuna concreta applicazione giurisprudenziale;
-ha poi affermato che, benché i funzionari non fossero stati evocati nel  giudizio  americano,  sussisterebbe  comunque  nelle  decisioni statunitensi  un  accertamento  in  relazione  alla  loro  posizione  in ragione dell’ampiezza della istruzione del giudizio statunitense, che avrebbe avuto ad oggetto anche la valutazione del ruolo svolto dai funzionari  nelle  operazioni  finanziarie  e  una  verifica  della  loro consapevolezza  o  meno  in  merito  alla  denunciata  illiceità  delle operazioni;
quindi, la Corte d’appello ha ritenuto che il S ummary judgment , fondato sull’accoglimento della eccezione preliminare dell’ in pari delicto, non costituisca una decisione fondata sulla ragione più liquida ma una decisione di rigetto nel merito delle domande proposte dal AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, previa una ricostruzione in fatto dei rispettivi comportamenti, fondata su una valutazione di non meritevolezza della pretesa azionata, avendo la stessa assimilato la posizione del AVV_NOTAIO COGNOME a quella della vecchia RAGIONE_SOCIALE;
-su questa base la corte d’appello ha rigettato anche il quinto motivo d’appello,  ritenendo  di  estendere  anche  alle  persone  fisiche  e all’istituto di credito che non furono parti del giudizio statunitense
l’efficacia di giudicato della decisione del New Jersey di rigetto della domanda  nei  confronti di RAGIONE_SOCIALE, sulla base  delle seguenti argomentazioni:
le due domande riposano sullo stesso nucleo fattuale principale e – secondo la legge del New Jersey perché si verifichi l’effetto preclusivo della pronuncia in un successivo giudizio è necessario che le parti coinvolte siano le medesime o siano quanto meno tra loro in un rapporto di privity ovvero di contiguità, e, sempre secondo la legge del New Jersey, i funzionari di una società, come gli odierni controricorrenti, devono considerarsi in rapporto giuridico di continuità ovvero di privity col proprio datore di lavoro ovvero con la società lì convenuta;
le domande proposte nei confronti dei dipendenti sarebbero precluse anche alla luce del diritto italiano, qualora si dovesse far riferimento a questo, in applicazione della minoritaria e meramente AVV_NOTAIOrinaria teoria della doppia confinazione, sia in virtù del principio dell’efficacia riflessa del giudicato sia perché tutti i convenuti, esplicitamente o implicitamente, hanno dichiarato di volersi avvalere del giudicato favorevole a RAGIONE_SOCIALE ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1306 secondo comma c.c.;
nel giudizio americano, su questo punto avendo fatto il giudice del N.J. applicazione del diritto italiano, si è ritenuto privo di legittimazione il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO soltanto con riguardo ai danni verificatisi nei patrimoni individuali dei singoli creditori – così interpretando la nozione di incremental injuries richiamata – mentre lo stesso non era stato ritenuto privo di legittimazione anche per le pretese azionate per conto della massa dei creditori.
La  corte  d’appello  ritiene  quindi che  le  pretese  azionate  in  Italia erano state già fatte valere e giudicate nel merito nel New Jersey tramite il S ummary judgment e che questa conclusione non sarebbe stata smentita dall’accoglimento della eccezione di in pari delicto .
-Il ricorso è stato avviato alla discussione in pubblica udienza.
La ricorrente RAGIONE_SOCIALE nonché i controricorrenti RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME hanno depositato memoria.
Il  Procuratore  generale  ha  provveduto  a  depositare  le  proprie conclusioni scritte, con le quali ha chiesto l’accoglimento del secondo motivo  di  ricorso,  assorbiti  i  restanti,  illustrate  e  confermate  nel corso della pubblica udienza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La RAGIONE_SOCIALE premette alla illustrazione dei singoli motivi premette la sua lettura ricostruttiva delle vicende processuali:
essendosi costituita parte civile nel processo penale pendente in Italia,  aveva  atteso  la  definizione  di  quel  giudizio  per  ottenere  la soddisfazione delle proprie pretese risarcitorie;
conclusosi il processo penale con una sentenza di patteggiamento, che precludeva la soddisfazione del pregiudizio economico subito dalla parte civile ma comunque conteneva una piena ricostruzione dei fatti dalla quale discendeva l’individuazione della responsabilità di tutti gli imputati in relazione a quei fatti, la RAGIONE_SOCIALE era stata costretta ad intraprendere il giudizio civile nei confronti delle due banche estere e dei loro funzionari che, previa una completa e prolungata istruzione delle pratiche di finanziamento, avevano suggerito agli istituti di credito statunitensi di concedere ampio credito alla RAGIONE_SOCIALE negli ultimi anni della sua già dissestata attività prolungandone l’agonia ed aumentandone l’esposizione debitoria ;
in quella sede tutte le parti avevano eccepito il giudicato estero; -era  stata  dal  giudice  di  merito  disattesa  la  tesi  della  ricorrente, secondo  la  quale  nessun  accertamento  vincolante  si  era  potuto formare  nel  giudizio  statunitense  –  tantomeno  nei  confronti  delle persone fisiche prima imputate a Parma e poi convenute in giudizio a Milano nonché della seconda banca, che non erano state parti del processo svoltosi negli Stati Uniti.
Aggiunge la ricorrente che la questione è stata definita in America in sede di RAGIONE_SOCIALE Judgment , e quindi non previo un accertamento di non colpevolezza della banca straniera ma sulla sola base dell’applicazione del principio dell’ in pari delicto, in base al quale si riteneva che la responsabilità di RAGIONE_SOCIALE fosse controbilanciata dalla pari responsabilità della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Dopo questo giudizio sommario, che non comprendeva, nella rilettura della ricorrente, alcun accertamento positivo di responsabilità in capo alla banca, era poi stato emanato solamente il RAGIONE_SOCIALE , la decisione.
A  conclusione  della  sua  rilettura  degli  accadimenti  processuali, RAGIONE_SOCIALE  sostiene  che  nessun  accertamento  dei  fatti  sia  stato effettuato  nel  corso  del  processo  statunitense  dal  quale  possa emergere una esclusione della responsabilità dei funzionari, che di fronte ai giudici statunitensi sono stati ascoltati come testimoni ma non sono mai stati evocati in giudizio.
1.-  Con  il primo  motivo  di  ricorso la  RAGIONE_SOCIALE  denuncia  la violazione  e  falsa  applicazione  del  giudicato  esterno  per  avere  la sentenza  ritenuto  precluse  le  domande  svolte  da  RAGIONE_SOCIALE  nei confronti dei convenuti, persone fisiche funzionari delle due banche, in  virtù  del  rapporto  di privity esistente,  nonché  la  nullità  della sentenza per violazione delle norme sul giudicato.
La  società  ricorrente  sostiene  che,  in  base  alla  legge  del  New Jersey, l’esistenza di una generica relazione di lavoro subordinato tra datore  di  lavoro  e  dipendente  non  è  di  regola  sufficiente  per estendere al secondo il giudicato formatosi nei confronti del primo, ciò si verifica solo in due casi: quando l’omessa chiamata in causa nel primo giudizio sia stata inescusabile e quando ciò abbia cagionato alla parte esclusa un pregiudizio sostanziale.
Sostiene la ricorrente, sulla base dell’ affidavit COGNOME, che nel N.J. non  esiste  il  litisconsorzio  necessario  e  che,  al  di  fuori  delle  due
ipotesi citate e non ricorrenti nel caso di specie non è preclusa la possibilità  di  proporre  in  un  successivo  procedimento  la  stessa domanda nei confronti di una persona che non sia stata parte del primo procedimento.
Aggiunge che l’eventuale effetto espansivo del giudicato esterno avrebbe potuto fondarsi caso mai sul diverso criterio della exoneration , contenuto nella sentenza Mc Fadden del 1978, secondo il quale se la domanda verso il responsabile effettivo viene rigettata, l’attore non può più agire in separato giudizio contro il corresponsabile solidale, mentre non sarebbe sufficiente, per l’effetto espansivo del giudicato, un semplice rapporto di privity, peraltro neppure astrattamente configurabile tra la prima e la seconda società, per il solo controllo del capitale sociale, né tra l’azione introAVV_NOTAIOa nei soli confronti della società e dei dipendenti della seconda evocati nel presente giudizio.
Non  avendo  il  S ummary  Judgment accertato  in  nessun  modo l’insussistenza  della  conAVV_NOTAIOa  illecita  né  di  RAGIONE_SOCIALE  né  dei  suoi funzionari e dell’altra banca, nessun effetto di e xoneration poteva essere invocato da questi nel presente giudizio.
Aggiunge che sarebbe errata la conclusione della Corte d’appello che trae l’applicabilità della regola dell’ exoneration dall’applicazione della  eccezione in  pari  delicto perché  questa  eccezione  richiede soltanto una valutazione di non meritevolezza della tutela richiesta dall’attore in ragione della sua compartecipazione all’illecito e non presuppone un accertamento della posizione soggettiva del convenuto, assunto autore dell’illecito.
Aggiunge che anche il RAGIONE_SOCIALE , essendo privo di motivazione, non può contenere alcun accertamento in fatto che possa rilevare in un altro  processo  avente  ad  oggetto  la  responsabilità  di  RAGIONE_SOCIALE  e  dei relativi dipendenti oggi convenuti. Quindi non sarebbe identificabile il fatto storico accertato in quella sede, sulla base del quale è stato emesso il verdetto, non essendo esso stato esplicitato.
Infine, sempre in riferimento al primo motivo di ricorso, ricorda che l’imputazione deAVV_NOTAIOa nel processo americano era stata ristretta al concorso nella violazione dei doveri fiduciari da parte degli intranei di RAGIONE_SOCIALE, consistente in atti di saccheggio del patrimonio sociale, mentre in questa causa la domanda è stata proposta nei termini originari, più ampi, avendo agito la società per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti al concorso dei funzionari delle banche americane nei reati di bancarotta impropria con conAVV_NOTAIOe che hanno portato all’insolvenza di RAGIONE_SOCIALE. Il thema decidendum deAVV_NOTAIOo in Italia sarebbe quindi più ampio dell’azione civile introAVV_NOTAIOa negli Stati Uniti, riproponendo le domande correlate alla costituzione di parte civile nel processo penale svoltosi in Italia e definito con la sentenza di patteggiamento.
La  ricorrente  sostiene  che  neppure  dall’accoglimento  definitivo, contenuto  nella  decisione  del  N.J.,  delle  domande  riconvenzionali proposte da RAGIONE_SOCIALE potrebbe desumersi un accertamento di non colpevolezza dell’istituto  di  credito  e  dei  suoi  dipendenti  relazione alle tre operazioni per cui è causa.
1.2. -I controricorrenti ,  le  cui  difese  benché  autonomamente sviluppate sono  concordi nelle linee di fondo, sostengono  in riferimento al primo motivo che, prima della comparsa conclusionale nel giudizio di appello, il concetto di exoneration non fu mai evocato, per cui non se ne possa discutere in questa sede.
Ritengono per contro che sia corretta l’affermazione contenuta nella sentenza di appello sull’effetto espansivo del giudicato statunitense, preclusivo di un esame nel merito delle azioni introAVV_NOTAIOe successivamente in Italia dalla RAGIONE_SOCIALE, in quanto da un lato ricorrono i requisiti per la configurabilità del rapporto di privity, dall’altro perché questi stessi fatti, che si chiede di accertare in questa sede a carico delle due società statunitensi e dei loro dipendenti, sono stati già oggetto di accertamento nel merito in
America, e non soltanto le domande, là dove sono state marginalmente ammesse, sono state rigettate, ma è stata accolta l’opposta domanda della RAGIONE_SOCIALE che ha ottenuto – per quegli stessi fatti – la condanna di RAGIONE_SOCIALE nei propri confronti, per averla coinvolta nell’erogazione di un prestito irrecuperabile. Per cui l’accertamento, definitivo, della responsabilità di RAGIONE_SOCIALE verso RAGIONE_SOCIALE per quegli stessi fatti esclude che si possa chiedere un nuovo accertamento a carico delle due banche che gestirono le operazioni e dei loro dipendenti.
2.- Con il secondo motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione del giudicato estero per avere la sentenza ritenuto precluse le domande svolte da RAGIONE_SOCIALE per conto della massa dei creditori delle società già in amministrazione straordinaria nonché la nullità della sentenza per violazione delle norme sul giudicato.
La ricorrente ricorda che con la decisione preliminare del 2005 si è stabilito che il AVV_NOTAIO non potesse avanzare pretese per conto dei titolari di obbligazioni, creditori e azionisti compartecipi di tali società o di soggetti terzi: ne deduce che tutte le domande azionate dalla vecchia RAGIONE_SOCIALE per conto del ceto creditorio sono rimaste escluse in limine dal perimetro del giudizio statunitense e di conseguenza sono rimaste escluse da qualsiasi possibile effetto di giudicato.
Segnala inoltre che erroneamente la Corte d’appello ha ritenuto che la questione della legittimazione di COGNOME sia stata affrontata nel 2008 piuttosto che nel 2005 e che sia stata affrontata alla stregua del diritto italiano piuttosto che del diritto del New Jersey.
Inoltre, la ricorrente critica la decisione impugnata là dove essa ha affermato che la negazione del diritto del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ad agire per conto dei creditori si sarebbe accompagnata all’accertamento della insussistenza di qualsiasi danno alla massa dei creditori e di qualsiasi diritto risarcitorio conseguente.
Sostiene che il difetto di legittimazione ad agire del COGNOME per conto della massa di creditori è stato dichiarato con decisione preliminare del 2005, e non con decisione sul merito del 2008, che la decisione è stata aAVV_NOTAIOata alla stregua del diritto americano e non del diritto italiano ed è stato escluso che si potesse procedere al giudizio su tutte le domande proposte da COGNOME nell’interesse della massa dei creditori, sulle quali quindi nessun giudicato si può essere formato.
Quindi,  la  riproposizione  delle  domande  a  tutela  della  massa  dei creditori  in  un  nuovo  processo  purché  in  un  diverso  Stato  che riconosca  la  legittimazione  del  COGNOME,  negata  definitivamente  dal New  Jersey,  non  è  preclusa  non  essendo  intervenuta  nessuna decisione sul merito della pretesa.
La sentenza d’appello sarebbe arrivata all’opposta conclusione male interpretando i provvedimenti americani, ritenendo che fosse stato dichiarato il difetto di legittimazione del COGNOME solo per i danni ulteriori, gli incremental injuries cioè i danni subiti dai singoli creditori e non che in assoluto sia stata dichiarato il difetto di legittimazione del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ad azionare pretese per conto della massa dei creditori, pretese che sarebbero state esaminate e rigettate nel merito col summary judgment successivo. La ricorrente sostiene che la ricostruzione della corte d’appello contrasta col tenore letterale dei provvedimenti americani, ed aggiunge che del tutto arbitrariamente e seguendo l’affidavit proAVV_NOTAIOo dalla difesa di RAGIONE_SOCIALE la Corte d’appello avrebbe ritenuto che l’espressione ‘ danni incrementali ‘ servisse a distinguere le azioni proposte dai creditori come singoli e quelle proposte a tutela della massa.
Mette in rilievo che in tutte le difese svolte dalla stessa RAGIONE_SOCIALE si è evidenziato che il COGNOME non fosse un creditore, non rappresentasse i creditori e non potesse agire come rappresentante dei creditori.
Sottolinea che l’interpretazione data dalla sentenza d’appello contrasta con l’accoglimento da parte del RAGIONE_SOCIALE judgment dell’eccezione in pari delicto perché la decisione del 2008 accoglieva l’eccezione in pari delicto formulata dai convenuti proprio sul presupposto che il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO fosse totalmente identificato nella vecchia società e non rappresentasse invece in alcun modo la massa dei creditori quindi non solo i creditori singoli ma anche i creditori come massa, come se avesse sposato interamente ed esclusivamente le sorti della vecchia RAGIONE_SOCIALE.
 –  Con  il terzo  motivo  di  ricorso la  RAGIONE_SOCIALE  denuncia  la violazione e falsa applicazione del giudicato esterno anche in via di impugnazione  condizionata  e  la  violazione  o  falsa  applicazione dell’articolo 64 della legge n. 218 del 1995 in ordine alla cosiddetta estensione  automatica  degli  effetti dei  provvedimenti  stranieri nonché  la  nullità  della  sentenza  per  violazione  delle  norme  sul giudicato.
La  ricorrente  puntualizza  che  il  presente  motivo,  che  ha  ad oggetto il mancato  riconoscimento del principio della doppia confinazione, avrà rilevanza solo in via subordinata qualora la Corte non accolga i due precedenti motivi.
Attacca il passaggio della sentenza impugnata in cui si è applicato il  principio  della  estensione  automatica  degli  effetti  del  giudicato, sostenendo  che  quest’ultima  teoria  sarebbe  errata  perché  non terrebbe in conto le profonde differenze intercorrenti tra il regime di circolazione delle decisioni nell’ambito dello spazio giudiziario europeo e il regime di riconoscimento delle sentenze provenienti da paesi terzi.
Contesta la decisione impugnata là dove la stessa ha affermato che il giudicato in ipotesi formatosi sui provvedimenti resi dalla Corte del New Jersey svolga automaticamente i suoi effetti
nell’ordinamento  italiano  senza  dovere  in  alcun  modo  rispettare  i vincoli propri del sistema processuale interno.
4.Con  il quarto  motivo si denuncia  la violazione e falsa applicazione del giudicato esterno in relazione all’articolo 64  della legge n. 218 del 1995 nonché dell’articolo 2909 c.c. nella parte in cui il giudice d’appello ha ritenuto che il RAGIONE_SOCIALE Judgment reso dalla Superior Court del New Jersey in uno con il RAGIONE_SOCIALE contenga un accertamento negativo in ordine alla responsabilità dei convenuti e,  nuovamente,  si  deduce  la  nullità  della  sentenza  per  violazione delle norme sul giudicato.
Applicando la teoria della doppia confinazione l’efficacia di giudicato o meno della sentenza straniera nel l’ ordinamento italiano si  dovrebbe  valutare  sia  alla  stregua  del  diritto  straniero  sia  alla stregua del diritto italiano, mentre ove si applicasse la diversa teoria, applicata dalla Corte d’appello, della efficacia estensiva immediata essa si dovrebbe valutare sulla base del diritto straniero.
Con il quarto motivo la ricorrente sostiene -dando per presupposto  che  si  applichi  la  doppia  confinazione  e  quindi  che  il giudicato vada interpretato alla stregua anche della legge italianache nessun giudicato sull’accertamento dei fatti si è mai compiuto per i motivi che ha già diffusamente esposto.
Illustrando i principi di rilievo nel diritto statunitense segnala che per verificare l’ampiezza del giudicato formatosi sui provvedimenti statunitensi bisogna guardare non all’oggetto della trattazione ma all’oggetto dell’accertamento e l’oggetto dell’accertamento nel caso in esame è ristretto alla decisione che ha preso il summary judgment , fondata solo sull’applicazione del principio in pari delicto e quindi del principio di non meritevolezza della tutela di RAGIONE_SOCIALE a fronte della scorrettezza del suo stesso comportamento. Per cui sostiene che, essendo stata decisa la causa in limine , sulla base dell’affermazione del principio dell’i n pari delicto, nessun giudicato si
sarebbe formato sulla responsabilità dei funzionari di RAGIONE_SOCIALE così come dell’altro istituto di credito, espressamente esclusi dall’accertamento posto a base del summary judgment .
La  decisione  americana  sarebbe  stata  resa  infatti  non  previo esame del merito ma sulla base della ragione più liquida: il giudice americano  si  è  fermato  alla  valutazione  preliminare  dell’esistenza dell’i n pari delicto , in tal modo esimendosi dal valutare la legittimità o  illegittimità  dell’attività  dei  funzionari  RAGIONE_SOCIALE ,  quindi  non  ha accertato l’illegittimità dei comportamenti di entrambi, ha accertato soltanto la non meritevolezza di tutela della domanda proposta da RAGIONE_SOCIALE.
Quanto all’estensione soggettiva del giudicato, rileva che sia la seconda società che i suoi due dipendenti non sono mai stati parte del  giudizio  americano  e  che  quindi  nessun  effetto  di  giudicato  la decisione possa spiegare nei loro confronti.
Conclude quindi che è ammissibile la riproposizione delle domande oggetto del summary judgment avanti all’autorità giudiziaria  italiana  nei  confronti  dei  soggetti  che  furono  parti  del processo  davanti  alla  Superior  Court  of  New  Jersey  e  a  maggior ragione è ammissibile la proposizione di tali domande in relazione alle  persone  fisiche  e  giuridiche  che  non  furono  parti  di  quel processo.
5. – Con il quinto motivo si deduce la violazione o falsa applicazione dell’articolo  1306  primo  e  secondo  comma  c.c.  con  riferimento all’articolo  2909 c.c. e  l’assenza o comunque  l’inapplicabilità  della pretesa efficacia riflessa del giudicato americano ai funzionari e alla RAGIONE_SOCIALE nonché la nullità della sentenza per violazione delle norme sul giudicato.
Anche questo motivo presuppone che si debba guardare al diritto italiano per valutare l’efficacia del giudicato , e sostiene, comunque,
che anche alla stregua del diritto del New Jersey l’effetto espansivo non ci sarebbe.
Il motivo censura la sentenza impugnata anche là dove la stessa afferma l’efficacia riflessa del giudicato, ricordando che l’ efficacia riflessa si verifica solo in casi eccezionali, quando una statuizione contenga una affermazione obiettiva di verità che non ammetta la possibilità di un diverso accertamento. In questo caso l’affermazione sarebbe del tutto mancante perché l’accertamento dei presupposti di una difesa in pari delitto non avrebbe ad oggetto l’accertamento dell’eventuale concorso dei funzionari esterni, quindi, esso non conterrebbe alcuna affermazione obiettiva di verità che escluda la loro responsabilità e nessun effetto preclusivo avrebbe potuto spiegare il summary judgment rispetto a un successivo giudizio da svolgersi in Italia.
Aggiunge la ricorrente che il cosiddetto giudicato riflesso non è altro  che  un’applicazione  dell’articolo  1306  secondo  comma  c.c., secondo il quale un’estensione del giudicato favorevole ai soggetti terzi  è  prevista  sul  piano  del  diritto  sostanziale  solo  in  caso  di obbligazioni  solidali  in  senso  proprio,  nascenti  cioè  dal  medesimo fatto generatore, elemento che nel caso di specie mancherebbe.
Segnala infine che la sentenza italiana non ha considerato la peculiarità dell’articolo 1306 c.c., che prevede una estensione eccezionale e ultra partes del giudicato favorevole formatosi inter alios, e presuppone pur sempre l’espressa dichiarazione della parte interessata di volersi avvalere dell’effetto favorevole del giudicato esterno, dichiarazione formulata in questo giudizio dal solo COGNOME. Invece, la sentenza avrebbe deAVV_NOTAIOo dal tenore degli scritti difensivi che tutte le parti abbiano inteso avvalersi positivamente degli effetti assolutori scaturenti dai provvedimenti giuridici statunitensi.
Sostiene  la  ricorrente  che  le  parti  hanno  invocato  sempre  e soltanto l’efficacia diretta del RAGIONE_SOCIALE judgment nei loro confronti
e  non  anche  e  in  via  subordinata  l’efficacia  riflessa,  per  la  quale sarebbe stata necessaria una apposita dichiarazione.
6. – Con il sesto motivo la RAGIONE_SOCIALE denuncia la violazione o falsa applicazione  degli  articoli  185  c.p.,  2043,  2049  e  2909  c.c.    e dell’articolo 64 della legge numero 218 del 1995, per aver ritenuto opponibile  il  preteso  giudicato  formatosi  sulle  decisioni  rese  dalla Superior Court del New Jersey rispetto all’azione risarcitoria da reato ex articolo 185 c.p. promossa nel presente giudizio nonché la nullità della sentenza per violazione delle norme sul giudicato.
Col  sesto  motivo  la  ricorrente  riporta l’attenzione sull’azione penale  a  suo  tempo  proposta  in  Italia,  in  cui  RAGIONE_SOCIALE  si  era originariamente costituita parte civile, affermando che non si poteva ritenere preclusa dal giudicato estero l’ azione poi riproposta in sede civile,  che  non  era  una  mera  azione  ex  art.  2043  c.c.  ma  la trasposizione in sede civile dell’azione di risarcimento danni da reato, già proposta nella apposita sede penale con la costituzione di parte civile.
Sostiene che i due illeciti e i due giudizi non sono assimilabili e che per questo non si possa ritenere che la corte americana abbia giudicato, anche se solo ai fini civilistici, su un illecito penale italiano: i due processi avevano oggetti diversi, pendevano tra giudici diversi ed  erano  tra  parti  diverse  quindi  non  si  può  invocare  il  giudicato de ll’uno a proposito dell’altro.
7.- Con il settimo motivo di ricorso si denuncia la violazione o falsa applicazione ex articolo 360 numero 3 e numero 4 c.p.c., dell’articolo 59 della legge 18 giugno 2009 n. 69 nonché dell’articolo 7 della legge n. 218 del 1995 in relazione all’articolo 2909 c.c. e dell’articolo 491 c.p. in relazione alla accettazione della giurisdizione da parte degli odierni convenuti persone fisiche per mancanza di una tempestiva
eccezione di litispendenza internazionale e, nuovamente,  la nullità della sentenza per violazione delle norme sul giudicato.
Anche con questo motivo si sviluppa l’argomentazione secondo la quale l’azione qui proposta sarebbe la trasposizione dell’azione già proposta in sede penale e si dice che davanti al giudice penale le parti odierne controricorrenti non hanno eccepito tempestivamente la litispendenza internazionale, prima dell’apertura del dibattimento, quindi non l’avrebbero più potuta eccepire in sede civile.
Di  conseguenza  i  convenuti  avrebbero  accettato  la  giurisdizione italiana  e  avrebbero  ritenuto  ad  essi  non  riferibile  il  processo  ed anche il giudicato formatosi all’estero .
La società ricorrente ritiene che questo non spieghi come si possa formare una decisione suscettibile di influire con efficacia di giudicato sulle domande civili, oggetto di costituzione di parte civile senza un sistema di coordinamento qual è quello disegnato dalla legge n. 218 del 1995. Giacché il processo penale non poteva essere sospeso in virtù della pendenza di un processo civile all’estero, ipotizza che sarebbe stato possibile ordinare l’esclusione della parte civile assegnando un termine per la riassunzione della causa davanti al giudice civile venuta meno la causa di sospensione, al fine di coordinare le domande civili con eventuali giudizi pendenti all’estero sullo stesso oggetto.
Evidenzia che in realtà con il loro comportamento processuale le controparti hanno implicitamente ammesso di non essere state parti del giudizio americano, quindi ritiene che tutte le persone fisiche ove avessero ritenuto di essere coinvolte nel processo americano avrebbero dovuto sollevare l’eccezione di litispendenza internazionale, e che, non avendolo fatto, il processo dovrà procedere fino alla sua decisione di merito prescindendo dalla mai eccepita pendenza prima e dal giudicato formatosi sui provvedimenti resi dalla Superior Court .
– Con l’ottavo motivo di ricorso infine si denuncia la violazione e falsa applicazione del giudicato esterno per aver la sentenza ritenuto preclusa la domanda avente ad oggetto il risarcimento del danno non patrimoniale.
La RAGIONE_SOCIALE torna a ribadire che l’azione proposta davanti al giudice civile di Milano è strutturalmente differente da un’ordinaria azione di responsabilità da illecito aquiliano e ciò anche quanto alla domanda di risarcimento del danno non patrimoniale. Il fatto che RAGIONE_SOCIALE abbia chiesto cumulativamente il risarcimento dei danni patrimoniali e non indicando i riferimenti normativi sia civilistici che penalistici corrisponde solo ad esigenze di concisione mentre non sottintende alcuna valutazione sulla natura dell’azione in concreto svolta anche perché non di pertinenza della parte, che quanto al danno non patrimoniale aveva chiesto la liquidazione in via equitativa.
Ribadisce che l’azione svolta da RAGIONE_SOCIALE davanti al Tribunale di Milano non avrebbe mai potuto essere proposta davanti alle corti del New Jersey per il rilievo penale delle conAVV_NOTAIOe da cui è conseguito il danno nonché per l’impossibilità per il AVV_NOTAIOor COGNOME di costituirsi parte civile prima dell’instaurazione del procedimento penale, e comunque che nessun effetto preclusivo da giudicato può essere invocato nei confronti  dei  funzionari  che  non  sono  stati  parte  del  giudizio  in America.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Delle  varie  questioni  proposte  dagli  otto  motivi  di  ricorso  e diffusamente approfondite  dalle  parti,  è  preliminare  l’esame  della questione  posta  dal secondo  motivo ,  non  a  caso  esaminata funditus dalla  Procura  Generale,  che  conclude  previa  una  analisi congiunta dei motivi primo, secondo e quarto per l’accoglimento del secondo motivo, con assorbimento degli altri.
Col secondo motivo ci si duole della violazione e falsa applicazione del giudicato esterno per aver la sentenza della Corte d’appello di Milano  ritenute  precluse  in  questa  sede  le  domande  proposte  da RAGIONE_SOCIALE  per  conto  della  massa  dei  creditori  delle  società  già  in amministrazione straordinaria, e si denuncia la nullità della sentenza impugnata per violazione delle norme sul giudicato.
Non si ritiene però di poter concordare con le conclusioni che trae la Procura nel senso dell’accoglimento del motivo di ricorso.
Preliminarmente va detto che è denunciata, sotto i vari e concorrenti profili sviluppati dai diversi motivi di ricorso, la violazione da parte della sentenza impugnata del giudicato formatosi all’estero.
Giova premettere, in proposito, che, secondo il principio affermato già dalle Sezioni Unite nel 2007, con sentenza n. 24664 del 2007, il giudicato  va  assimilato  agli  “elementi  normativi”,  cosicché  la  sua interpretazione deve essere effettuata alla stregua dell’esegesi delle norme e non già degli atti e dei negozi giuridici, essendo sindacabili sotto il profilo della violazione di legge gli eventuali errori interpretativi.
Da  ciò  consegue  che  il  giudice  di  legittimità  può  direttamente accertare l’esistenza e la portata del giudicato esterno con cognizione piena che si estende al diretto riesame degli atti del processo ed alla diretta valutazione ed interpretazione degli atti processuali, mediante indagini ed accertamenti, anche di fatto, indipendentemente dall’interpretazione data al riguardo dal giudice di merito.
Come esposto nella ricostruzione degli accadimenti processualmente rilevanti che precede, la Superior Court del New Jersey, già con la decisione preliminare aAVV_NOTAIOata nel 2005, ha dichiarato la carenza di legittimazione processuale del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO a far valere la maggior parte delle pretese in quella sede azionate.
Nella ricostruzione della Corte d’appello di Milano, che ha confermato l’esito del primo grado di giudizio, su tutte le  domande  di
risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, proposte nei confronti  dei  due  istituti  di  credito  statunitensi  e  degli  otto  loro dipendenti  in  virtù  della  sentenza  qui  impugnata  sarebbe  sceso  il giudicato  in  virtù  della  estensione  automatica  degli  effetti  delle sentenze americane.
I due punti da prendere in esame a questo proposito, alla stregua dei quali verificare l’esattezza della ricostruzione della Corte d’appello di Milano, sono principalmente:
-se la decisione impugnata sia corretta là dove ritiene che la legittimazione del AVV_NOTAIO COGNOME sia stata esclusa solo in relazione alla promozione dell’azione risarcitoria per i creditori uti singuli, e non  si  sia  estesa  anche  alla  promozione dell’azione risarcitoria a tutela della massa;
-se la decisione della corte americana, fondata sul principio in pari delicto è stata solo una decisione processuale, in limine, una decisione resa sulla base della ragione più liquida, che non precluderebbe la riproponibilità della domanda in un diverso giudizio  (ed  anche,  come  nella  specie,  dinanzi  a  un  diverso giudice) o è stata una decisione di merito, sulla quale, giusta o sbagliata che fosse, si è formato ormai il giudicato esterno.
Il P.G. ritiene che la legittimazione del AVV_NOTAIO COGNOME sia stata negata non solo in relazione all’azione proposta a tutela dei vari creditori come singoli, ma in generale dall’azione a tutela della massa dei creditori di RAGIONE_SOCIALE in amministrazione straordinaria, poi evolutasi in nuova RAGIONE_SOCIALE. Ciò perché la figura processuale del AVV_NOTAIO COGNOME sarebbe stata in tutto e per tutto assimilata, dal giudice americano, a rappresentante processuale della vecchia RAGIONE_SOCIALE -in quanto diversamente opinando la causa non sarebbe stata risolta, quanto alle domande residue, applicando il principio in pari delicto , che si fonda sulla non meritevolezza della tutela richiesta da chi agisce.
Viceversa, appare corretta la contraria soluzione aAVV_NOTAIOata dalla decisione impugnata, non emergendo univocamente l’esclusione della legittimazione processuale del COGNOME anche a tutela della massa dei creditori : a questo proposito vale sottolineare l’importanza di un passaggio della decisione del 2005, secondo il quale ‘ l’attore non può avanzare pretese per conto dei titolari di obbligazioni, creditori, azionisti, compartecipi di tali società o altri soggetti terzi, salvo nella misura in cui tali pretese siano di pertinenza della società in amministrazione straordinaria ‘) dal quale si ricava che la legittimazione del AVV_NOTAIO appare essere stata esclusa solo là dove intendeva agire a tutela di singoli creditori o categorie di creditori, e non a tutela della massa.
Pare quindi che debba ritenersi corretta la valutazione della corte d’appello , secondo la quale la legittimazione del AVV_NOTAIO è stata ammessa, negli Stati Uniti, per rappresentare anche la massa dei creditori concorsuali, seppure per un solo claim , essendo molto labile l’argomento utilizzato per ritenere che la sua legittimazione sia stata complessivamente esclusa, fondata solo sulla valorizzazione dell ‘espressione incremental injuries usata dal giudice COGNOME.
Inoltre, è destituita di fondamento l’affermazione secondo la quale la decisione americana non presupporrebbe un accertamento in fatto e non sarebbe una decisione motivata. Al contrario, come emerge dagli atti oltre che dalle copiose difese dei controricorrenti, la stessa decision del 2005 è un provvedimento motivato, e il summary judgment del 2008 è un giudizio, benchè sommario, che ha impegnato la Corte del N J nell’esame di una cospicua produzione documentale, e che si è concluso con un articolato provvedimento motivato. Anche il RAGIONE_SOCIALE , benchè si traduca nella adozione delle opzioni decisorie da parte della giuria, si compone di scelte ragionate che muovono da approfondimenti progressivi, in quanto la decisione è preceduta da una fase di preparazione e di esplicazione da parte
del  giudice  delle  ricadute  progressive,  delle  risposte    in  termini affermativi o negativi ad ogni singola domanda.
Tutto ciò premesso, deve ritenersi che le decisioni aAVV_NOTAIOate nel New Jersey non sono state solo decisioni in rito, ma hanno affrontato, previo un esame della legittimazione del COGNOME, anche l’esame anche del merito delle questioni: esse hanno portato prima all’esclusione delle domande proposte dal COGNOME come rappresentante dei creditori (e la legittimazione del commissario a proporre domande per i singoli creditori è esclusa anche in Italia), poi a non ammettere alla discussione in dibattimento la gran parte delle domande ivi proposte previo un giudizio di non meritevolezza della tutela in capo alla ‘ vecchia ‘ RAGIONE_SOCIALE, e quindi al l’ammissione di un unico claim , avente ad oggetto, nella delimitazione di esso ad opera della Corte del N J, l’azione risarcitoria per i danni proAVV_NOTAIOi d al concorso dei funzionari delle banche statunitensi negli atti di appropriazione compiuti dagli amministratori della RAGIONE_SOCIALE. La corte statunitense ha quindi proceduto all’esame nel merito della domanda residua, ammessa a tutela degli interessi della massa dei creditori, al suo rigetto nel merito e all’accoglimento della domanda riconvenzionale posta, in relazione a quegli stessi fatti, dall ‘istituto di credito convenuto in giudizio negli Stati Uniti, che la RAGIONE_SOCIALE è stata condannata a risarcire, in relazione allo stesso nucleo fattuale che si ripropone come oggetto di accertamento in Italia, ovvero le responsabilità in merito alle tre operazioni che avrebbero determinato una ingiustificata concessione di credito ad una società già in decozione, con aggravamento delle passività, per come ricostruito da RAGIONE_SOCIALE. La correttezza di quelle operazioni dal lato del comportamento dell’istituto di credito e dei suoi funzionari che si sono occupati dell’istruttoria è stata quindi già vagliata nella causa introAVV_NOTAIOa negli Stati Uniti, ed esse sono state ritenute nella sentenza statunitense passata in giudicato, frutto di un comportamento non illecito da parte della banca, che ha concesso il credito previa una prolungata
istruttoria preliminare, e fonte di danno per la banca stessa che quel credito non ha più recuperato.
Né è dirimente l’affermazione, contenuta nelle conclusioni del P.G. secondo la quale l’accoglimento da parte del giudice statunitense dell’ eccezione in pari delicto dimostrerebbe che questi abbia ritenuto opponibile l’eccezione sul presupposto che il commissario AVV_NOTAIO fosse un organo rappresentativo della vecchia RAGIONE_SOCIALE e non l’organo di una procedura concorsuale, in quanto tale soggetto terzo rispetto alla società dichiarata insolvente e rappresentativo dell’interesse della massa dei creditori. Questo perché l’eccezione in pari delicto è stata utilizzata per paralizzare l’esame dei claims risolti in sede di procedimento sommario, e si fonda sulla effettiva considerazione della scorrettezza del comportamento della vecchia RAGIONE_SOCIALE, che non la rendeva meritevole della valutazione delle sue pretese, mentre l’unico claim residuo (riqualificato come concorso nella violazione dei doveri degli amministratori e funzionari relativamente ad atti di furto da parte degli intranei a danno di RAGIONE_SOCIALE) è stato poi sottoposto alla giuria e, quanto meno in relazione a quello, la domanda è stata presa in considerazione, e rigettata, nei confronti del AVV_NOTAIO come rappresentante della massa.
Dall’infondatezza del secondo motivo discende logicamente l’infondatezza dei motivi 1, 3, 4 e 5.
In  particolare,  quanto  al  primo  motivo,  la  ricorrente  sostiene principalmente che l’esistenza di una semplice relazione di privity derivante  dal  lavoro  subordinato  tra  istituto  di  credito  datore  di lavoro e funzionari da esso dipendenti non possa essere di regola sufficiente  per  estendere  gli  effetti  del  giudicato  formatosi  nei confronti del primo anche ai secondi, tranne che in due casi: quando l’omessa chiamata in causa nel primo giudizio sia stata inescusabile
e  quando  ciò  abbia  causato  alla  parte  esclusa  un  pregiudizio sostanziale, circostanze da escludersi nel caso di specie.
Al contrario, l a ricostruzione della corte d’appello appare corretta sul punto: i n primo luogo, essa ha ritenuto di verificare l’intervenuto formarsi di un giudicato idoneo a spiegare effetti sulla fattispecie in esame, e il suo effetto espansivo, alla stregua non del diritto interno, ma della legge del New Jersey, applicando il principio dell’effetto espansivo del giudicato ai soggetti che si trovano in rapporto di privity (contiguità) con quelli giudicati, utilizzabile alla stregua della legge del New Jersey a condizione che oggetto del giudizio sia lo stesso nucleo fattuale principale.
Il richiamo da parte della ricorrente alla c.d. teoria della doppia confinazione (segnalato anche come tardivo dalle controricorrenti in quanto argomentato solo in comparsa conclusionale in appello) alla stregua del quale l’effetto del giudicato potrebbe verificarsi solo se compatibile con entrambi gli ordinamenti deve essere disatteso perché si tratta di teoria elaborata a livello esclusivamente AVV_NOTAIOrinario, della quale neppure la parte ricorrente è stata in grado di indicare alcun riscontro giurisprudenziale.
Essendo la sentenza del NJ passata in giudicato, ed essendo anche stata riconosciuta in Italia, ove ha superato nel 2019 il giudizio di delibazione, deve ritenersi che, sebbene nel giudizio statunitense non siano stati evocati in causa né la seconda società né i funzionari, possa ritenersi corretta l’affermazione relativa alla idoneità della stessa a spiegare un diretto effetto espansivo anche nei loro confronti sulla base del rapporto di privity , ovvero di contiguità rilevante a tal fine secondo il diritto del New Jersey, sulla base della verifica che in Italia sia stata proposta, nei loro confronti, una domanda risarcitoria che muove dallo stesso nucleo fattuale essenziale.
L’area dell’effetto espansivo del giudicato è stata quindi correttamente delimitata dalla corte d’appello di Milano, sulla base
della individuazione e della rilevanza del rapporto di privity come indicato dalla legge del New Jersey ,quanto ai profili soggettivi, ritenendo che la decisione aAVV_NOTAIOata sulla domanda proposta da RAGIONE_SOCIALE verso RAGIONE_SOCIALE espandesse i suoi effetti anche nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, in quanto quest’ultima era integralmente controllata dalla prima, e verso i dipendenti perché è del loro operato che si è verificata la correttezza nel giudizio americano, per poter rigettare la domanda di RAGIONE_SOCIALE ed accogliere la ric onvenzionale dell’istituto di credito: la pronuncia che si voleva ottenere in Italia è dunque iscrivibile nell’area del giudicato della pronuncia statunitense.
3. -Anche  il terzo  motivo  di  ricorso ,  col  quale  si  denuncia  la violazione e falsa applicazione del giudicato esterno anche in via di impugnazione  condizionata  e  la  violazione  o  falsa  applicazione dell’art.  64  della  legge  n.  218  del  1995  in  ordine  alla  cosiddetta estensione  automatica  degli  effetti  dei  provvedimenti  stranieri, proposto  solo  in  via  subordinata,  per  l’eventualità  del  mancato accoglimento dei primi due motivi, è parimenti infondato .
Esso richiama da un lato la teoria della doppia confinazione -come si è detto, non applicabile -e non tiene conto del fatto che la sentenza americana è stata già delibata in Italia ed è stata dichiarata efficace, su impulso della banca americana vincitrice in riconvenzionale, con sentenza di questa Corte n. 10540 del 2019, e quindi che si è già verificato, in Italia, con sentenza definitiva, che essa non contrasti con i limiti dell’ordine pubblico internazionale ( in particolare, la predetta sentenza affe rma, tra l’altro, che ‘ In tema di riconoscimento di sentenze straniere, nel vigore della disciplina introAVV_NOTAIOa dagli artt. 64 e segg. della l. n. 218 del 1995 (così come sotto la vigenza dell’abrogato art. 797 c.p.c.), gli eventuali vizi e la stessa mancanza della motivazione della sentenza straniera non costituiscono cause ostative al riconoscimento invocato, posto che, quando il contraddittorio sia stato assicurato e la sentenza sia
passata in giudicato (tanto da doversi presumere che i fatti e le questioni di diritto posti a fondamento della decisione siano non più discutibili), è da ritenere che l’obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali non rientri tra i principi inviolabili fissati nel nostro sistema normativo a garanzia del diritto di difesa, sancendo l’art. 111 Cost., che siffatto obbligo prevede, un assetto organizzativo della giurisdizione che attiene esclusivamente all’ordinamento interno .’).
Con il quarto  motivo si critica la sentenza impugnata sottolineando che la sentenza statunitense non possa far stato anche in relazione alla posizione dei funzionari, che non erano stati evocati in causa nel New Jersey, non contenendo nessun accertamento sulle domande deAVV_NOTAIOe nell’odierno giudizio, in particolare sulla responsabilità dei funzionari . Anch’esso è infondato.
Dall’esame della motivazione dei provvedimenti emessi nel RAGIONE_SOCIALE Jersey RAGIONE_SOCIALE, della quale questo giudice può e deve avere conoscenza essendo stata denunciata la violazione, da parte del giudice italiano, di quel giudicato, si evince che il giudice del NJ ha dovuto prendere in considerazione ed ha preso in considerazione, per arrivare al verdetto finale, tutto il complesso di operazioni che sono state oggetto del processo penale e poi del processo civile in Italia, che coinvolgono entrambe le banche e i funzionari che hanno compiuto l’istruttoria precedente alla concessione dei finanziamenti, convenuti in questa causa ed odierni controricorrenti, sia per formulare la decision , che il summary judgment che poi per portare la giuria al verdetto finale, in quanto la decisione finale ha avuto ad oggetto non solo la domanda principale di RAGIONE_SOCIALE, sul claim ammesso al dibattimento ma anche la riconvenzionale della banca, che è stata accolta: quindi, in quella sede si è svolto un completo accertamento sulla fondatezza nel merito delle domande ammesse, e non una decisione in limine fondata esclusivamente sulla ragione
più liquida, che ha presupposto, in quella sede, una valutazione negativa a carico della vecchia gestione RAGIONE_SOCIALE per il suo ricorso al credito quando già la società era decotta -non valutata peraltro del tutto negativamente in danno dei creditori perché ha consentito alla società di operare, pagare e dar lavoro per un altro anno e più. L ‘accertamento si è avuto nel momento in cui la corte statunitense ha rigettato l’unico claim ammesso al trial ed ha accolto la riconvenzionale della banca, avendo sostanzialmente ritenuto e accertato il giudice del N J che siano stati gli organi della vecchia RAGIONE_SOCIALE a trarre in inganno RAGIONE_SOCIALE, che ha concesso, previa lunga istruttoria da parte dei funzionari oggi convenuti in giudizio, un credito che sta ancora cercando di recuperare.
A fonte di ciò appare corretta la valutazione del la corte d’appello secondo la quale il giudizio americano si fonda sullo stesso nucleo fattuale deAVV_NOTAIOo con la presente controversia, presuppone un accertamento nel merito e si estende anche ai soggetti dei quali, benché non fossero parti formali del giudizio americano, sono stati già ricostruiti i comportamenti in relazione a quelle stesse domande, stando in rapporto di connessione soggettiva con la convenuta, e se ne è già accertata l’assenza di responsabil ità nella concessione del credito a RAGIONE_SOCIALE.
5. – Con il quinto motivo , che la ricorrente ricollega al primo e al terzo, RAGIONE_SOCIALE sostiene che le domande in questa sede proposte non potrebbero ritenersi coperte dal giudicato neanche se valutassimo  la  sentenza  alla  stregua  della  nozione,  italiana,  del giudicato  riflesso  e  del la  previsione  di  cui  all’art.  1306  secondo comma c.c., perché per giovarsi di un giudicato favorevole bisogna dirlo espressamente.
Il motivo è inammissibile.
Come detto, secondo la ricostruzione effettuata dalla Corte d’appello che  appare  condivisibile,  l’effetto  espansivo  va  valutato  alla  luce
dell’ordinamento di provenienza della sentenza e quindi esclusivamente dell’applicabilità del principio della privity , senza in questa sede poter evocare la problematica del giudicato riflesso e dei limiti di esso, propria del diritto interno.
Con  il sesto  motivo si  denuncia  la  violazione  delle  norme  sul giudicato, dell’art. 185  c.p. e dell’art. 2043  c.c. sostenendo l’esistenza di una ontologica differenza tra l’azione italiana, che era una trasposizione in sede civile dell’azione originariamente proposta in  sede  penale  con  la  costituzione  di  parte  civile,  e  quella  solo civilistica proposta negli Stati Uniti.
In realtà, i l fatto che l’azione introAVV_NOTAIOa in sede civile in Italia tragga origine dalla originaria costituzione di parte civile nel processo penale, con la quale la danneggiata aveva chiesto il risarcimento dei danni nel giudizio penale, per poi dover, a seguito della definizione del giudizio penale con sentenza di patteggiamento, introdurre una nuova domanda innanzi al giudice civile per i medesimi danni già richiesti in sede penale, come imposto dalla disposizione dell’art. 444, comma 2, c.p.p., non consente affatto di affermare alcuna -insussistente – ontologica differenza tra i due giudizi risarcitori, quello introAVV_NOTAIOo in sede penale a mezzo della costituzione di parte civile e quello autonomamente introAVV_NOTAIOo in sede civile ex art. 2043 c.c. Si può a tal proposito richiamare gli approdi giurisprudenziali sulla situazione diversa, ma affine, che si determina in sede di giudizio civile di rinvio ex art. 622 c.p.p. : la giurisprudenza della Corte afferma il determinarsi di una piena “translatio” del giudizio sulla domanda, sicché il giudice civile competente per valore, cui il giudice penale abbia rimesso il procedimento ai soli effetti civili, è tenuto ad applicare le regole processuali e probatorie proprie del processo civile, con la conseguenza che, in ossequio all’art. 2697 c.c., la parte civile assume la veste di attore-danneggiato e l’imputato quella di convenuto-danneggiante, perdendo rilievo l’originaria connotazione delle parti tipica del processo penale (v. da
ultimo Cass. n. 15290 del 2024: ‘ In tema di rapporti tra processo penale e azione di risarcimento, il giudice civile – chiamato a pronunciarsi sulla domanda risarcitoria a seguito di cassazione, su ricorso della parte civile, della sentenza penale di proscioglimento dell’imputato – è tenuto a verificare se è integrata la fattispecie atipica di cui all’art. 2043 c.c., senza poter incidentalmente accertare la ricorrenza di quella tipica contemplata dalla norma incriminatrice e senza essere vincolato dal principio di diritto enunciato in sede penale, mediante un accertamento conAVV_NOTAIOo, nell’ambito di una piena translatio iudicii, attraverso i criteri di giudizio funzionali all’accertamento della responsabilità civile e nel rispetto delle regole processuali che presiedono all’esercizio della giurisdizione civile, con riguardo sia ai mezzi di prova in senso stretto, sia alla valutazione delle risultanze probatorie .’).
7. -Con il settimo motivo si denuncia nuovamente la violazione delle norme sul giudicato ed anche delle norme in tema di litispendenza internazionale: la ricorrente segnala che nel processo penale gli odierni controricorrenti non hanno eccepito, come avrebbero potuto, la litispendenza internazionale e trae da questo comportamento processuale il precipitato della accettazione del giudizio italiano, preclusiva di una successiva eccezione di giudicato. Il motivo appare manifestamente infondato: da un lato, il processo penale non avrebbe potuto essere sospeso per la pendenza di un giudizio civile straniero, quindi nessun rilievo avrebbe avuto la deduzione della litispendenza internazionale.
Inoltre, il giudicato nel NJ si è formato anni dopo l’inizio del processo penale.
Correttamente, a questo proposito la sentenza impugnata afferma che sia inapplicabile al caso di specie il regime previsto dall’articolo 7  della  legge  n.  218  del  1995,  che  prevede  la  sospensione  del processo per litispendenza internazionale perché trattasi di norma
inapplicabile nel processo penale, dove i motivi di sospensione sono tassativi ed indicati dall’articolo 3 c.p.p., quindi il processo penale pendente  davanti  al  Tribunale  di  Parma  non  avrebbe  mai  potuto essere sospeso in ragione della pendenza, all’estero, di un giudizio esclusivamente civilistico pur sui medesimi fatti.
8. -Anche l’ottavo motivo , col quale si denuncia la violazione e falsa applicazione del giudicato esterno per aver la sentenza ritenuto preclusa  anche  la  domanda  avente  ad  oggetto  il  risarcimento  del danno  non  patrimoniale,  è  manifestamente  infondato se  non radicalmente inammissibile, come il sesto motivo, là dove invoca una sorta di ontologica differenza tra la domanda risarcitoria proposta in questa sede e quella proposta negli Stati Uniti.
Il ricorso è dunque complessivamente infondato.
Attesa la complessità e la novità delle questioni trattate, le spese del presente giudizio sono compensate.
Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, e la parte ricorrente risulta soccombente, pertanto è gravata  dall’obbligo  di  versare  un  ulteriore  importo  a  titolo  di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dell’ art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese del presente giudizio tra le parti.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di cassazione il 14 novembre 2024
Il relatore
NOME COGNOME
Il Presidente
NOME COGNOME