Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 30094 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 30094 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 30/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso 20840-2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio degli avvocati COGNOME NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME che la rappresentano e difendono;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che lo rappresenta e difende;
Oggetto
Cessione di
ramo d’azienda illegittimo
Conseguenze
patrimoniali
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 27/09/2023
CC
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 275/2022 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 29/03/2022 R.G.N. 12/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/09/2023 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO CHE
1. con sentenza 29 marzo 2022, la Corte d’appello di Milano ha rigettato l’appello di RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza di primo grado, che l’aveva condannata a corrispondere, in favore del lavoratore indicato in epigrafe, la somma di € 200.696,96, a titolo di retribuzioni ordinarie non percepite dal 1° agosto 2014 al 31 marzo 2020 oltre accessori, a seguito dell’accertamento della Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 3580/14, di nullità della cessione di ramo d’azienda del 16 aprile 2003 da RAGIONE_SOCIALE a RAGIONE_SOCIALE e di conseguente ordine alla società di ripristino del rapporto di lavoro, mai adempiuto dalla società;
2. essa ha, in particolare, ribadito l’irrilevanza del trattamento pensionistico percepito dal lavoratore dal 2010, siccome non comportante
inammissibilità della sua domanda operando sul diverso piano previdenziale, nØ alcun indebito cumulo detraibile dalla somma suindicata; atto notificato il l’8 settembre 2022, la società ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, cui il lavoratore ha resistito con 1
3. con controricorso e memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.;
4. il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380 bis 1, secondo comma, ult. parte c.p.c.
CONSIDERATO CHE
1. la ricorrente ha dedotto violazione degli artt. 22, primo comma, lett. c ) legge n. 153/1969 e 10, sesto comma d.lgs. 503/1992, per l’incompatibilità della domanda di pensione del lavoratore e del successivo riconoscimento della relativa prestazione previdenziale, in suo favore dall’anno 2010, con la permanenza della sua offerta di prestazione lavorativa e della volontà di ripristino del rapporto di lavoro: essendo condizione di conseguimento della pensione di anzianità la cessazione di un rapporto di lavoro subordinato alla data di presentazione della domanda; nell’irrilevanza della sentenza della
Corte d’appello di Napoli di inefficacia della cessione del ramo d’azienda con efficacia ex tunc , successiva alla cessazione del rapporto di lavoro, avvenuta con la messa in quiescenza del lavoratore (unico motivo);
2. esso Ł infondato;
3. ribadito che, nel caso di ripristino del rapporto ex tunc , non vi Ł alcuna impossibilità nØ materiale nØ giuridica di rendere la prestazione lavorativa offerta, bensì solo l’obbligo per il lavoratore di restituire all’ente previdenziale i ratei percepiti divenuti indebiti; neppure integrando il conseguimento della pensione di anzianità una causa di impossibilità della reintegrazione nel posto di lavoro del lavoratore illegittimamente licenziato, atteso che la disciplina legale dell’ incompatibilità (totale o parziale) tra trattamento pensionistico e percezione di un reddito da lavoro dipendente si colloca sul diverso piano del rapporto previdenziale (determinando la sospensione dell’erogazione della prestazione pensionistica), senza comportare l’invalidità del rapporto di lavoro (Cass. 14 maggio 2020, n. 8949, in motivazione sub p.ti 3.1, 4; Cass. 4 ottobre 2022, n. 28824, in motivazione, sub p.to 8 di estensione
a questo profilo del consolidato principio di solo apparente unicità del rapporto, siccome postulata dalla validità del trasferimento d’azienda, configurandosi invece una duplicità di rapporti di lavoro -di fatto con la cessionaria; de iure con la cedente -nel caso della sua illegittimità), l’esame della questione è tuttavia precluso dalla formazione al riguardo di un giudicato;
4. Ł noto che l’ambito di operatività del giudicato, in virtø del principio secondo il quale esso copre il dedotto e il deducibile, sia correlato all’oggetto del processo e si estenda pertanto a tutto quanto rientri nel suo perimetro, incidendo, da un punto di vista sostanziale, non soltanto sull’esistenza del diritto azionato, ma anche sull’inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi, ancorchØ non dedotti, senza estendersi a fatti ad esso successivi e a quelli comportanti un mutamento del petitum e della causa petendi , fermo restando il requisito dell’identità delle persone (Cass. 4 marzo 2020, n. 6091; Cass. 9 novembre 2022, n. 33021);
4.1. alla luce dei suenunciati principi, l’inammissibilità della domanda del lavoratore di condanna di RAGIONE_SOCIALE a corrispondergli le retribuzioni ordinarie non
percepite dal 1° agosto 2014 al 31 marzo 2020 oltre accessori (a seguito dell’accertamento della Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 3580/14 in giudicato per effetto dell’ordinanza di conferma di questa Corte n. 11205/2016 -di nullità della cessi one di ramo d’azienda del 16 aprile 2003 a RAGIONE_SOCIALE da parte della predetta società e di ordine essa di ripristino del rapporto di lavoro) -per incompatibilità con il trattamento pensionistico percepito dal lavoratore fin dall’anno 2010 (e pertanto in epoca anteriore alla formazione del suindicato giudicato), avrebbe dovuto essere preliminarmente eccepita nel giudizio definito dal suddetto giudicato, quale fatto impeditivo integrante eccezione pregiudiziale di merito, rientrante nel perimetro del suo oggetto e pertanto in esso deducibile. Ed infatti, con piø stretto riferimento al caso di specie, questa Corte ha in particolare affermato che, a fronte di un giudicato che accerti il diritto del lavoratore alla reintegrazione nel posto di lavoro, il datore di lavoro non possa unilateralmente ritenere che il rapporto di lavoro si sia risolto per altra causa (precipuamente, per effetto di pensionamento), dovendo l’eventuale circostanza impeditiva alla reintegrazione essere
fatta valere nel giudizio in cui la reintegrazione Ł stata disposta (Cass. 9 febbraio 2007, n. 2898, in motivazione sub p.to 5);
4.2. nØ osta la circostanza della deduzione di principio consolidato che, nel giudizio cassazione, preclusione da giudicato per la prima volta nell’odierna sede di legittimità, posto che è di l’esistenza del giudicato esterno sia, al pari di quella del giudicato interno, rilevabile d’ufficio: trattandosi di un elemento che non può essere incluso nel fatto, in quanto, pur non identificandosi con gli elementi normativi astratti, Ł ad essi assimilabile, essendo destinato a fissare la regola del caso concreto, partecipando quindi della natura dei comandi giuridici, la cui interpretazione non si esaurisce in un giudizio di mero fatto (Cass. S.U. 16 giugno 2006, n. 13916; Cass. 21 aprile 2022, n. 12754). E qualora esso si sia formato (come nel caso di specie: ordinanza di questa Corte n. 11205/2016) a seguito di una sentenza della Corte di cassazione, Ł ben rilevabile d’ufficio anche nell’ipotesi in cui eventualmente essa non sia stata versata in atti con la rituale certificazione prevista dall’art. 124 disp. att.
c.p.c., perchØ l’accertamento del giudicato esterno non costituisce patrimonio esclusivo delle parti, ma corrisponde ad un preciso interesse pubblico, volto ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, in ossequio al principio del ‘ne bis in idem’ (Cass. 11 giugno 2021, n. 16589);
5. pertanto il ricorso deve essere rigettato, con la regolazione delle spese secondo il regime di soccombenza e con raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535).
P.Q.M.
La Corte
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in € 200,00 per esborsi e € 5.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali 15% e accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da
parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso nella Adunanza camerale del 27