Sentenza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 28356 Anno 2023
Civile Sent. Sez. 3 Num. 28356 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/10/2023
SENTENZA
sul ricorso iscritto al numero 1098 del ruolo AVV_NOTAIO dell’anno 2022, proposto da
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: CODICE_FISCALE), in persona del legale rappresentante pro tempore , NOME COGNOME rappresentata e difesa, giusta procura allegata al ricorso, dagli avvocati NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE
C351B9) e NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: CODICE_FISCALE), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, giusta procura allegata al controricorso, dall’avvocato NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
BANCA MONTE DEI PASCHI DI RAGIONE_SOCIALE S.p.A. (C.F.: P_IVA), in persona del rappresentante per procura NOME COGNOME rappresentata e difesa, giusta procura allegata al controricorso, dall’avvocato NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
nonché
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: CODICE_FISCALE), rappresentata da RAGIONE_SOCIALE (C.F.: CODICE_FISCALE), in persona del legale rappresentante pro tempore
-intimata- per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Roma n. 7070/2021, pubblicata in data 27 ottobre 2021; udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 13 settembre 2023 dal consigliere NOME COGNOME; uditi:
il pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, come da requisitoria scritta già depositata in atti;
l’avvocato NOME COGNOME, per la società ricorrente; l’avvocato NOME COGNOME, per la società controricorrente RAGIONE_SOCIALE.
Fatti di causa
La RAGIONE_SOCIALE ha pignorato alcuni beni immobili (già gravati da ipoteca in favore della banca Monte dei RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE S.p.A.) in danno della sua debitrice RAGIONE_SOCIALE La società RAGIONE_SOCIALE ha proposto opposizione di terzo all’esecuzione, ai sensi dell’art. 619 c.p.c., sostenendo di essere titolare del diritto di piena proprietà su tali immobili. L’oppos izione è stata accolta dal Tribunale di Cassino, che ha condannato sia la RAGIONE_SOCIALE che la banca Monte dei RAGIONE_SOCIALE, oltre al pagamento delle spese di lite, a pagare all’opponente l’ulteriore somma di € 84.000,00, ai sensi dell’art. 96 c.p.c..
La Corte d’appello di Roma ha confermato la decisione di primo grado, anche nei confronti di RAGIONE_SOCIALE (costituita a mezzo della rappresentante RAGIONE_SOCIALE), successore a titolo particolare nel diritto di credito fatto valere dalla banca Monte dei RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE S.p.A. , rigettando sia l’appello proposto dalla RAGIONE_SOCIALE in via principale, sia quelli proposti in via incidentale dalla RAGIONE_SOCIALE Monte dei RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE S.p.A. e dalla RAGIONE_SOCIALE.
Ricorre la RAGIONE_SOCIALE, sulla base di nove motivi.
Resistono con distinti controricorsi la RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE Monte dei RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’ altra società intimata.
È stata disposta la trattazione in pubblica udienza.
Il pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso.
Parte ricorrente, nonché la controricorrente RAGIONE_SOCIALE, hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c. .
Ragioni della decisione
Con il primo motivo del ricorso si denunzia « Violazione e/o falsa applicazione dell’ art. 2909 c.c. e dell’ art. 324 c.p.c. nonché dell’ art. 2697 c.c. e dell’ art. 619 c.p.c. , in relazione all’ art. 360 n. 3 c.p.c.; omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’ art. 360 n. 5 c.p.c. ».
Con il secondo motivo si denunzia « Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 619 e 404 c.p.c. , in relazione all’ art. 360 n. 3 c.p.c. ».
Con il terzo motivo si denunzia « Violazione e/o falsa applicazione delle norme sull’enfiteusi ( artt. 957, 961 e 971 c.c.) e dei principi giurisprudenziali pacificamente formatisi in materia; violazione e/o falsa applicazione degli art. 2644, 2650, 2921 c.c. ed art. 111 e 619 c.p.c. in relazione all’ art. 360 n. 3 c.p.c.; omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti , in relazione all’ art. 360 n. 5 c.p.c. ».
Con il quarto motivo si denunzia « Error in procedendo: violazione dell’ art. 345 c.p.c. quale norma processuale, in relazione all’ art. 360 n. 4 c.p.c.; omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’ art. 360 n. 5 c.p.c.; Violazione e/o falsa
applicazione degli artt. 2251, 1350 n. 9, 2650 c. 1° e c. 2° c.c., in relazione all’ art. 360 n. 3 c.p.c. ».
Con il quinto motivo si denunzia « Violazione e/o falsa applicazione dell’ art. 2644 c.c. in relazione all’ art. 360 n. 3 cpc; omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti , in relazione all’ art. 360 n. 5 cpc ».
Con il sesto motivo si denunzia « Violazione e/o falsa applicazione dell’ art. 2909 c.c. , in relazione all’ art. 360 n. 3 c.p.c. -omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti , in relazione all’ art. 360 n. 3 c.p.c. ».
Con il settimo motivo si denunzia « Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e l’art. 2697 c.c. , in relazione all’ art. 360 n. 3 cpc; omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’ art. 360 n. 5 cpc ».
Con il nono motivo si denunzia « Violazione dell’ art. 116 c.p.c. quale norma processuale in rel azione all’ art. 360 n. 3 c.p.c.; omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’ art. 360 n. 5 c.p.c. ».
I primi sette motivi del ricorso nonché il nono (cioè: tutti i motivi del ricorso tranne l’ottavo) sono connessi logicamente e giuridicamente e possono, quindi, essere esaminati congiuntamente.
Essi sono infondati.
1.1 È necessaria una premessa in ordine all’oggetto della presente opposizione di terzo all’esecuzione, proposta ai sensi dell’art. 619 c.p.c. dalla RAGIONE_SOCIALE
Si controverte in ordine alla proprietà di alcuni beni immobili, già gravati da ipoteca in favore della banca Monte dei RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE S.p.A. e poi pignorati (da RAGIONE_SOCIALE
SRAGIONE_SOCIALE) in danno di RAGIONE_SOCIALE, limitatamente al cd. dominio ‘diretto’ (cioè: il diritto di proprietà limitato dalla sussistenza di un diritto reale di enfiteusi o livello).
Si tratta di un capannone industriale e di alcuni terreni limitrofi, in Sora (per quanto emerge dagli atti, i beni sono tutti censiti al foglio di mappa n. 53; il capannone sarebbe individuato dalla particella n. 1312 sub 1, comprendente anche le particelle 1312, 1314, 1316 e 531, già particella 99 inglobata nella particella 531 per trasformazione; gli altri beni sarebbero censiti al Catasto Terreni ai nn. 630, 715, 525 e 532; quest’ultim o mappale, peraltro, a quanto pare, risulterebbe pacificamente di proprietà di terzi e su di esso, quindi, non vi è più questione; vi è, infine, una unità collabente censita in Catasto Fabbricati al foglio 53 n. 1317, derivante dalla soppressione della particella 102 del foglio 53).
RAGIONE_SOCIALE assume di avere acquistato il dominio ‘diretto’ (il diritto del soggetto che concede il diritto di enfiteusi) dei beni controversi nel 2004, da RAGIONE_SOCIALE, che a sua volta lo aveva acquistato da un ente ecclesiastico (Capitolo di San Pietro in Vaticano), nel luglio 1993.
RAGIONE_SOCIALE rivendica la piena proprietà dei medesimi beni, per avere acquistato: a) nel 1991, mediante aggiudicazione e successivo decreto di trasferimento, nell’ambito del fallimento della società RAGIONE_SOCIALE, le unità 531 (già 99) e 630 (vale a dire il capannone industriale e l’area antistante ; con la precisazione che il decreto di trasferimento faceva inizialmente riferimento alla p.lla 99, ma è stato poi rettificato, nel 2005, con l’indicazione della nuova p.lla 531, che all’epoca della vendita aveva già inglobato la 99); b) nel 1981, le particelle 1317 (già 102), 715 e 525, con atto a rogito del AVV_NOTAIO del 9 aprile 1981, trascritto in data 5 maggio 1981.
Dunque, si discute, in buona sostanza, se sui fondi pignorati in danno di RAGIONE_SOCIALE, la fallita RAGIONE_SOCIALE, nonché i
soggetti che hanno alienato a RAGIONE_SOCIALE nel 1981 gli altri beni, potevano effettivamente vantare un diritto di piena proprietà o se, invece, essi erano titolari del solo cd. ‘ dominio utile ‘, cioè il diritto reale limitato derivante da una enfiteusi o livello (onde alla acquirente ed aggiudicataria RAGIONE_SOCIALE poteva essere trasferito solo tale limitato diritto, essendo invece il ‘ dominio diretto ‘ rimasto in capo all’ente ecclesiastico che poi lo aveva trasferito alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nel 1993).
1.2 I primi sette motivi del ricorso nonché il nono (cioè: tutti i motivi del ricorso tranne l’ottavo, che ha invec e ad oggetto la condanna della RAGIONE_SOCIALE pronunciata ai sensi dell’art. 96 c.p.c.) hanno ad oggetto proprio la questione relativa al mancato riconoscimento, da parte dei giudici di merito, del cd. ‘dominio diretto’, in capo alla società ricorrente RAGIONE_SOCIALE, dei beni pignorati in suo danno, con il riconoscimento, invece, della piena proprietà degli stessi in capo alla società opponente RAGIONE_SOCIALE.
Su tale questione, il tribunale, in primo grado, ha ritenuto sussistere una preclusione derivante da giudicato esterno, in quanto la RAGIONE_SOCIALE (dante causa di RAGIONE_SOCIALE) aveva già agito contro la società RAGIONE_SOCIALE, in un precedente giudizio, rivendicando la proprietà dei predetti beni e la sua domanda era stata rigettata dal Tribunale di Cassino, con sentenza (n. 93/2004) confermata dalla Corte d’appello di Roma (sentenza n. 1974/2010) e divenuta definitiva per omessa impugnazione.
In tale giudizio -secondo il giudice di merito di primo grado -si era in sostanza già accertato che la RAGIONE_SOCIALE era piena proprietaria dei beni immobili controversi e la RAGIONE_SOCIALE (avente causa della RAGIONE_SOCIALE nel 2004), invece, non aveva alcun diritto sugli stessi.
La sentenza di primo grado è stata integralmente confermata dalla corte d’appello, anche se nella motivazione della
pronuncia di secondo grado sono pure esposte altre considerazioni ad ulteriore sostegno dell’assunto per cui la RAGIONE_SOCIALE doveva ritenersi piena proprietaria di quei beni, mentre la RAGIONE_SOCIALE non poteva vantare alcun diritto sugli stessi: la corte d’appello, sulla base delle consulenze tecniche fatte espletare, ha infatti affermato che la ‘linea continua’ degli acquisti trascritti aventi ad oggetto i beni controversi in favore dei danti causa della RAGIONE_SOCIALE copriva un periodo ultraventennale e sufficiente a dimostrare l’acquisto a titolo originario per usucapione, mentre nell’acquisto della RAGIONE_SOCIALE dall’ente ecclesiastico del 1993 non era indicato alcun titolo di provenienza in favore dell’ente alienante, né l’esistenza di un siffatto titolo era stata in altro modo documentata.
Queste considerazioni devono, comunque, ritenersi espresse ad abundantiam dai giudici di secondo grado, in quanto l’affermazione della sussistenza del giudicato esterno (derivante dalle sentenze del Tribunale di Cassino n. 93/2004 e della Corte d’appello di Roma n. 1974/2010) in ordine all’avvenuto accertamento della piena proprietà su tutti i beni controversi (ivi inclusi quelli non acquistati in sede fallimentare, per quanto è dato comprendere dagli atti difensivi delle parti) in capo alla RAGIONE_SOCIALE SRAGIONE_SOCIALE e l’esclusione di qualunque diritto reale, anche limitato, sugli stessi in capo alla RAGIONE_SOCIALE costituiscono una ragione autonoma da sola sufficiente a reggere la decisione di accoglimento dell’opposizione di terzo ai sensi dell’art. 619 c.p.c., oggetto del presente giudizio.
1.3 La società ricorrente contesta, con il presente ricorso, che il giudicato derivante dalle sentenze sopra richiamate (n. 93/2004 del Tribunale di Cassino e n. 1974/2010 della Corte d’appello di Roma) possa determinare una effettiva preclusione con riguardo alla affermazione del proprio diritto di ‘ dominio diretto ‘ operata nel presente giudizio per resistere all’opposizione di terzo di cui all’ art. 619 c.p.c. proposta da COGNOME
RAGIONE_SOCIALE, in quanto sostiene che l’oggetto dei due giudizi sarebbe diverso e i diritti su cui si sarebbe già statuito con la sentenza passata in giudicato sin dal 2010 sarebbero diversi da quelli di cui si controverte nella presente sede.
Nella sostanza (nonostante il carattere tutt’altro che conciso delle sue articolate e non sempre chiarissime argomentazioni difensive), la RAGIONE_SOCIALE sostiene che, in quel primo giudizio, era stata rivendicata la piena proprietà dei beni acquistati con l’atto COGNOME del 1993 e , di conseguenza, le sentenze che lo avevano definito escludendo tale diritto per difetto di prova, non avrebbero al tempo stesso escluso la possibile esistenza in capo alla RAGIONE_SOCIALE di un diritto reale diverso e ‘minore’, quale quello del concedente del diritto di livello o enfiteusi, e ciò -parrebbe -anche in ragione del fatto che non sarebbe stata adottata alcuna statuizione sulla corretta identificazione delle particelle catastali relative al capannone e all’area antistante operata nel decreto di trasferimento del fallimento RAGIONE_SOCIALE
1.4 Così ricostruito l’oggetto del contendere e gli assunti della parte ricorrente, sussistono vari ordini di considerazioni che impediscono di dare seguito al l’assunto della RAGIONE_SOCIALE per cui il giudicato esterno di cui si discute non ‘coprirebbe’ le qu estioni agitate nel presente giudizio.
1.4.1 I n primo luogo, in realtà, con riguardo all’effettivo oggetto del giudizio definito con le sentenze n. 93/2004 del Tribunale di Cassino e n. 1974/2010 della Corte d’appello di Roma e con riguardo al preciso contenuto delle statuizioni finali di tali sentenze, il ricorso presenta un incolmabile difetto di specificità, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 3 e n. 6, c.p.c., in quanto non richiama in modo adeguato e sufficientemente puntuale e preciso il complessivo contenuto degli atti introduttivi di quel giudizio (da cui possa desumersi esattamente petitum e causa petendi delle domande avanzate), nonché l’effettivo
contenuto e le ragioni delle relative statuizioni e, di conseguenza, l’estensione oggettiva del g iudicato formatosi sulle domande proposte dalle parti.
La ricorrente si limita a richiamare solo alcuni limitati passi delle sentenze pronunciate, il che non consente a questa Corte di poter correttamente valutare se effettivamente sia errata l’affermazione dei giudici del merito, secondo i quali in relazione alle domande avanzate nel presente giudizio sussiste la preclusione derivante dal giudicato formatosi nel precedente, in particolare con riguardo alla affermata titolarità in capo alla RAGIONE_SOCIALE della piena proprietà dei beni immobili pignorati dalla RAGIONE_SOCIALE MPS in danno della RAGIONE_SOCIALE.
Non è -tra l’altro adeguatamente chiarito se, né quando di preciso e soprattutto in quali esatti termini, la RAGIONE_SOCIALE, in quel giudizio, avesse dedotto, a fondamento della sua azione di rivendica, proprio l’atto COGNOME del 1993, con il quale aveva acquistato il ‘ dominio diretto ‘ degli immobili di cui si controverte, in tal modo chiedendo, quanto meno implicitamente e in via subordinata, anche l’accertamento del diritto di proprietà su tutti gli immobili oggetto del presente giudizio, benché limitato dal diritto del livellario.
Anzi, in effetti, per quello che può ricavarsi dagli atti difensivi delle parti, pare emergere c he sia proprio così, perché l’atto COGNOME del 1993 è l’unico atto che la RAGIONE_SOCIALE invoca a base dei suoi diritti e perché nei pur insufficienti e limitati stralci delle sentenze del Tribunale di Cassino del 2004 e della Corte d’appello di Roma del 2010 riprodotti nel ricorso si fa riferimento a tale atto, nonché ai diritti di livello e di enfiteusi sui fondi controversi: dunque, il fatto che l’atto NOME del 1993 sia stato ritenuto inidoneo a fondare i diritti rivendicati dalla RAGIONE_SOCIALE esclu de definitivamente, in favore di quest’ultima, non solo il diritto di piena proprietà, ma anche il diritto di proprietà
limitato dal livello o enfiteusi (cd. ‘dominio diretto’) su tutti gli immobili oggetto del presente giudizio.
La possibilità di una diversa conclusione, in realtà, non potrebbe peraltro neanche essere adeguatamente verificata nella presente sede di legittimità, per l’insufficienza di specifici richiami degli atti che sono posti a base degli assunti di parte ricorrente, in chiara violaz ione dell’art. 366, comma 1, n. 3 e n. 6, c.p.c. , il che costituisce manifesto profilo di inammissibilità delle censure formulate con i motivi di ricorso in esame.
1.4.2 Inoltre, ed anche al di là degli appena esposti profili di radicale inammissibilità delle censure avanzate con i motivi di ricorso in esame, risulta che la RAGIONE_SOCIALE abbia proposto anche una ulteriore opposizione, avverso l’esecuzione promossa dalla RAGIONE_SOCIALE per ottenere il rilascio dei beni controversi (in virtù del decreto di trasferimento emesso dal giudice delegato del fallimento RAGIONE_SOCIALE, per quanto si comprende dagli atti), e ciò ancora una volta sull’assunto di essere titolare del ‘dominio diretto’ su tali immobili (nel ricorso si riferisce che questi beni erano stati concessi in locazione ad una ulteriore società, la RAGIONE_SOCIALE).
Anche tale opposizione è stata, peraltro, rigettata (con sentenza n. 3974/2019 della Corte d’appello di Roma, che ha confermato la sentenza n. 799/2015 del Tribunale di Cassino), ancora una volta perché è stato, tra l’altro, ritenuto sussistente il precedente giudicato esterno sulla piena proprietà di RAGIONE_SOCIALE in relazione ai beni controversi, in virtù delle già più volte richiamate sentenze n. 93/2004 del Tribunale di Cassino e n. 1974/2010 della Corte d’appello di Roma. I l ricorso per cassazione avverso tale decisione (la n. 3974/2019 della Corte d’appello d i Roma) è stato dichiarato inammissibile con sentenza n. 1127/2022 di questa Corte.
Dunque, vi è una (ulteriore) statuizione, ormai passata in giudicato, che afferma che la RAGIONE_SOCIALE non può vantare alcun
diritto sugli immobili per cui è causa e che la RAGIONE_SOCIALE ne è la piena proprietaria.
Q uest’ultima sentenza costituisce, in particolare, giudicato tra le parti, oltre che, direttamente, sulla proprietà dei beni controversi, anche sull’esistenza del vincolo d el precedente giudicato esterno oggettivo derivante dalle sentenze n. 93/2004 del Tribunale di Cassino e n. 1974/2010 della Corte d’appello di Roma, in ordine all’accertamento della piena proprietà in capo alla RAGIONE_SOCIALE dei beni immobili in questione (cioè di tutti que lli di cui RAGIONE_SOCIALE rivendica il ‘dominio diretto’) e dell’assenza di alcun diritto reale (anche eventualmente limitato) della RAGIONE_SOCIALE sugli stessi.
In altri termini, si è formato il giudicato, all’esito della sentenza n. 1127/2022 di questa Corte, anche ‘ sul l’esistenza del precedente giudicato ‘ e sulla sua estensione all’odierna materia del contendere , avendo la Corte d’appello di Roma espressamente affermato, nella sentenza n. 3974/2019, in relazione al primo giudizio, quanto segue: « l’esame del contenuto della domanda introduttiva di quel giudizio da parte della RAGIONE_SOCIALE evidenzia come quest’ultima avesse espressamente chiesto l’accertamento del proprio diritto di ‘diretto dominio’ (diritto del concedente) in contrapposizione a ll’affermata piena proprietà della RAGIONE_SOCIALE. Così come la lettura della sentenza n. 93/’04 non lascia dubbi sul fatto che il Tribunale abbia in quella sede esaminato la questione e concluso per l’accertamento della piena proprietà in capo alla convenuta aggiudicataria del bene » .
Essendo (anche) tale statuizione passata in giudicato, si deve concludere che non si può ulteriormente discutere, tra le parti, sull’estensione oggettiva del giudicato di cui alle sentenze n. 93/2004 del Tribunale di Cassino e n. 1974/2010 della Corte d’appello di Roma: esso copre certamente la questione della sussistenza del diritto di piena proprietà in capo a COGNOME
RAGIONE_SOCIALE, con esclusione di ogni altro diritto reale in capo a RAGIONE_SOCIALE, sui beni oggetto dell’ori ginaria azione di rivendica della RAGIONE_SOCIALE, azione che riguardava certamente tutti i beni di cui all’atto COGNOME del 1993 e , quindi, tutti i beni di cui si controverte nel presente giudizio.
1.5 Le considerazioni che precedono risultano assorbenti e decisive, in relazione alle censure di cui ai motivi di ricorso in esame: una volta escluso che sia stata adeguatamente e fondatamente censurata la ratio decidendi della presente controversia basata sulla sussistenza di un precedente giudicato esterno in ordine alla proprietà di tutti i beni di cui si controverte (e, precisamente, in ordine alla qualità della RAGIONE_SOCIALE di titolare della piena proprietà di tali beni) e una volta rilevata altresì l’esistenza, in proposito, di un ulterio re giudicato esterno, che si estende anche alla affermazione della sussistenza dell’originario vincolo di giudicato derivante dalle sentenze del 2004 del Tribunale di Cassino e del 2010 della Corte d’appello di Roma, finiscono per risultare irrilevanti tutte le ulteriori questioni, relative alla corretta individuazione, da parte dei giudici di merito, dell’effettivo proprietario dei beni controversi, in ragione dei vari titoli di acquisto invocati dalle parti: tutte ormai irrimediabilmente precluse.
Con l’ottavo motivo si denunzia « Violazione e/o falsa applicazione dell’ art. 96 c.p.c. ».
La società ricorrente contesta la condanna (in solido con la RAGIONE_SOCIALE Monte dei RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE S.p.A.) al pagamento della somma di € 84.000,00 ai sensi dell’art. 96 c.p.c., per responsabilità processuale aggravata, inflittale dal tribunale e confermata dalla corte d’appello .
Anche questo motivo è infondato.
2.1 La RAGIONE_SOCIALE contesta la propria condanna ai sensi dell’art. 96 c.p.c., avvenuta in primo grado e confe rmata in
appello a seguito del rigetto dello specifico motivo di gravame che essa aveva proposto sul punto.
2.2 Il tribunale, giudice di primo grado, ha affermato quanto segue, in proposito: « si può concludere nel senso che le accertate responsabilità in capo alla RAGIONE_SOCIALE MPS che ha avviato e/o proseguito una procedura esecutiva illegittima con colpa, stante le accertate negligenze nelle verifiche che alla stessa competeva, determinano a suo carico una responsabilità aggravata ai sensi della citata norma dell ‘art. 96 cpc. Del danno così arrecato deve rispondere anche la RAGIONE_SOCIALE che ha resistito alla proposta opposizione con assoluta pervicacia, incurante del precedente copiosissimo contenzioso ».
Avverso tale decisione, la RAGIONE_SOCIALE ha proposto appello. La corte d’appello ha precisato che « l’appellante si duole che il Tribunale l’avrebbe ingiustamente condannata ai danni da temerarietà della lite per avere resistito con pervicacia in relazione al pregresso contenzioso, trascurando che lo stesso giudice ha avuto bisogno di una CTU per chiarir e l’esatta ricostruzione dei passaggi e che il precedente contenzioso non avrebbe deciso motivatamente tutte le questioni ». Ha, quindi, rigettato il gravame affermando che « l’assenza di buona fede nella resistenza anche della RAGIONE_SOCIALE, accertata dal primo giudice non è smentita dalla circostanza che il Tribunale si sia servito di un’indagine peritale disposta, tanto più che le sue conclusioni sono state in linea con i numerosi e conformi pronunciamenti che hanno sempre visto prevalere le ragioni di RAGIONE_SOCIALE e soccombere le ragioni di RAGIONE_SOCIALE ».
In altri termini, per quanto emerge dalla stessa sentenza impugnata (senza che il ricorso contenga indicazioni contrarie sufficientemente specifiche), il gravame avanzato da RAGIONE_SOCIALE avverso la statuizione di primo grado sulla sua responsabilità processuale aggravata ha avuto ad oggetto solo ‘ l’elemento
soggettivo ‘ della responsabilità alla stessa attribuita e d è stato ritenuto, per questo aspetto, infondato.
2.3 Orbene, il rilievo operato dalla corte d’appello in ordine alla sussistenza della mala fede o colpa grave con cui è avvenuta la resistenza nel giudizio di opposizione, dopo svariate pronunzie sfavorevoli, anche definitive, sulle medesime questioni, costituisce un accertamento in fatto adeguatamente motivato, come tale non censurabile in sede di legittimità.
Il motivo di ricorso in esame è, dunque, da ritenere certamente inammissibile, con riguardo il profilo dell’elemento soggettivo della responsabilità processuale (per le ragioni appena sopra esposte), vale a dire l’unico che aveva formato oggetto di censura in sede di appello.
I l profilo dell’elemento oggettivo inerente la medesima responsabilità costituisce, di conseguenza, una questione nuova -e, in quanto tale, neppure in questa sede utilmente riproponibile -sulla quale si è formato il giudicato interno dopo la pronuncia di primo grado, non essendo stato posto a base del gravame, secondo quanto emerge dalla decisione impugnata (e senza che la parte ricorrente documenti adeguatamente, mediante il richiamo puntuale e preciso agli atti processuali, in conformità a quanto richiesto dall’art. 366 comma 1, n. 6, c.p.c., che l’oggetto del suo gravame fosse diverso).
3. Il ricorso è rigettato.
Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo, nei rapporti tra la società ricorrente e la controricorrente RAGIONE_SOCIALE
Le spese del giudizio di legittimità possono invece essere integralmente compensate tra le parti, nei rapporti con la controricorrente RAGIONE_SOCIALE Monte dei RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, sussistendo motivi idonei a tal fine, anche in considerazione della posizione assunta da quest’ultima nella vicenda sostanziale e processuale
(il suo originario credito è stato, in effetti, oggetto di cessione) e del fatto che la stessa non ha di fatto contestato né il merito della decisione impugnata né la sua stessa condanna per responsabilità processuale aggravata e si è sostanzialmente rimessa alla giustizia in ordine alle questioni poste con il presente ricorso.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228.
per questi motivi
La Corte:
-rigetta il ricorso;
-condanna la società ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della società controricorrente RAGIONE_SOCIALE , liquidandole in complessivi € 8.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge.
-dichiara integralmente compensate tra le altre parti e, in particolare, nei rapporti con la banca Monte dei RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE S.p.A., le spese del giudizio di legittimità.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore i mporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, in data 13 settembre 2023.
L’estensore NOME COGNOME
Il presidente NOME COGNOME