Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 1490 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 1490 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 22/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24657/2023 R.G. proposto da:
COGNOME NOME e COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall ‘ AVV_NOTAIO COGNOME, presso l ‘ indirizzo di posta elettronica certificata del quale sono domiciliati per legge;
-ricorrenti-
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, presso l ‘ indirizzo di posta elettronica certificata dei quali sono domiciliati per legge;
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D ‘ APPELLO di L ‘ AQUILA n. 853/2023 depositata il 31/05/2023;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/01/2026 dal Consigliere COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. NOME COGNOME notificava ai fratelli NOME COGNOME e NOME COGNOME atto di precetto, intimando il pagamento della somma di euro 363.471,69 in forza della sentenza della Corte d’appello di L’Aquila n. 706/2015, resa a parziale riforma della sentenza del Tribunale di Teramo n. 1738/2002, di scioglimento di una società di fatto con liquidazione della quota sociale.
I debitori precettati proponevano opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c., deducendo l’estinzione del credito per adempimento, attraverso il pagamento, nell’ambito di una precedente procedura esecutiva immobiliare (R.G.E. n. 134/2003), della somma complessiva di euro 427.844,55 mediante assegni circolari, a seguito della conversione del pignoramento per ordine del giudice dell’esecuzione.
Il Tribunale di Teramo, con sentenza n. 599/2020: accoglieva parzialmente l’opposizione, dichiarando l’inesistenza del diritto di procedere in executivis relativamente alle voci del precetto ‘sorte capitale’ e ‘rivalutazione con interessi legali dal gennaio 1987’; dichiarava inammissibile la domanda di accertamento dell’estinzione del credito per adempimento, ritenendo tale questione coperta dal giudicato formatosi nel giudizio di cognizione definito con la sentenza della Corte d’appello di L’Aquila n. 706/2015; rigettava la domanda di condanna ai sensi dell’art. 96 c.p.c.; compensava le spese di lite.
Avverso tale decisione proponevano appello NOME e NOME COGNOME, chiedendo, previa sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza, l’accoglimento di tutte le domande formulate in primo grado. Si costituiva NOME COGNOME, eccependo l’inammissibilità e infondatezza dell’appello.
La Corte d’appello di L’Aquila, con sentenza n. 853/2023, respingeva l’appello, ritenendo che l’eccezione di adempimento fosse inammissibile, in quanto fondata su un fatto estintivo antecedente alla formazione del titolo esecutivo giudiziale e coperto dal giudicato
sostanziale, e confermava la statuizione sulle spese e il rigetto della domanda ex art. 96 cod. proc. civ.
Avverso tale sentenza NOME e NOME COGNOME hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
Ha resistito con controricorso NOME COGNOME.
In data 7 agosto 2024 è deceduto NOME COGNOME, cioè uno dei due ricorrenti.
Per l’odierna adunanza il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte.
I difensori di entrambe le parti hanno depositato memorie dalle quali risulta che: a) la Corte d’appello di L’Aquila, in sede di revocazione straordinaria (R.G. 8/2024), ha emesso la sentenza n. 842/2025, con la quale, accogliendo la domanda dei debitori basata sul rinvenimento di nuovi documenti (copie di assegni circolari ottenute dalla banca nel 2023), ha dichiarato, ‘in parziale revoca della sentenza della sentenza della Corte di appello di L’Aquila n. 706/2015 pubblicata il 27.5.2015’, che nulla è dovuto a NOME e lo ha condannato alla restituzione delle somme incassate, ritenendo sussistente un dolo revocatorio per aver taciuto l’incasso e agito nuovamente in via esecutiva; b) tale sentenza di revocazione è stata impugnata da NOME COGNOME con un nuovo ricorso per cassazione (R.G. 22677/2025), per cui la stessa è attualmente sub iudice .
La Corte si è riservata il deposito della motivazione entro il termine di giorni sessanta dalla decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Si impongono alcune preliminari considerazioni.
1.1. In primo luogo, occorre rilevare che la presente controversia si inserisce in una complessa catena di giudizi tra le medesime parti.
La sentenza qui impugnata (n. 853/2023) aveva rigettato l’opposizione a precetto, basandosi sul giudicato esterno formatosi sulla sentenza n. 706/2015 della Corte d’appello di L’Aquila.
Tale giudicato era stato suggellato da questa Corte con la sentenza n. 22380/2020, che aveva confermato l’insussistenza della prova del pagamento degli assegni nel 2004.
Successivamente, con l’ordinanza n. 24896/2023, questa Sezione aveva ribadito che l’accertamento sulla mancata soddisfazione del credito di NOME COGNOME costituiva res iudicata , non contrastabile in separati giudizi di opposizione.
Il quadro fattuale e giuridico è mutato con la sentenza n. 842/2025 della Corte d’appello di L’Aquila. In quella sede, grazie al rinvenimento nel novembre 2023 di documenti bancari decisivi (copie degli assegni circolari girati per l’incasso), è stata accolta la revocazione straordinaria ex art. 395 n. 3 c.p.c. della sentenza n. 706/2015. La Corte territoriale ha accertato che il pagamento di € 427.844,55 era effettivamente avvenuto nel maggio 2004, dichiarando che nulla è più dovuto a NOME COGNOME.
Tuttavia, tale pronuncia non è definitiva, poiché, trattandosi di pronuncia evidentemente costitutiva, è necessario il suo passaggio in giudicato ai fini della produzione del suo effetto tipico: e, avverso di essa, pende attualmente davanti alla Sezione Prima di questa Corte il ricorso per cassazione (R.G. 22667/2025).
1.2. Orbene, sotto il profilo sistematico, occorre precisare che il rapporto tra il ricorso per cassazione e il giudizio di revocazione è retto da un principio di reciproca indipendenza, temperato dalla facoltà di sospensione ex art. 398, comma 4, c.p.c., volta a prevenire manovre dilatorie pur assegnando priorità logica all’impugnazione di merito.
La peculiarità del caso di specie risiede nel fatto che la revocazione non colpisce direttamente la sentenza qui impugnata (n. 853/2023), bensì il titolo ‘presupposto’ (n. 706/2015) che ne costituiva l’unico fondamento logico-giuridico. In altri termini: il ricorso n. 24657/2023, introduttivo del presente giudizio di legittimità, impugna la sentenza n. 853/2023 (relativa all’opposizione a precetto), mentre
la revocazione (operata dalla corte territoriale) ha colpito la sentenza n. 706/2015 (che costituiva il titolo esecutivo originario). Sotto altro concorrente profilo, la fattispecie sottesa al ricorso in esame si distingue dalla fattispecie sottesa ai casi di revocazione già passata in giudicato (che porterebbero all’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, secondo quanto statuito da Cass. n. 28909/24 e da Cass. n. 11836/25).
Tuttavia, il ‘problema di rapporto’ sussiste solamente in termini di pregiudizialità logica e giuridica, in quanto: a) la sentenza n. 853/2023 ha rigettato l’opposizione a precetto dei COGNOME basandosi esclusivamente sul giudicato esterno della sentenza n. 706/2015, ritenendo che il fatto estintivo (il pagamento del 2004) non fosse più discutibile in quella sede, in dipendenza della definitività di quella; b) con la sentenza di revocazione n. 842/2025, la Corte d’appello ha rimosso proprio quel titolo (la n. 706/2015) che era la ‘pietra angolare’ della decisione n. 853/2023, accertando che il debito era effettivamente estinto e che nulla è più dovuto.
Al riguardo, il principio di istituzionale distinzione tra giudizio di cognizione e processo di esecuzione rende evidente l’esclusione di una identità di oggetto e perfino di una pregiudizialità logica o giuridica tra la causa avente ad oggetto una pretesa creditoria e conclusa con un titolo esecutivo giudiziale e la causa avente ad oggetto l’opposizione ad una esecuzione minacciata o intentata in base a quest’ultimo (tra le altre: Cass. n. 15909/2008; n. 20318/2012; n. 4035/2018).
Pertanto, soltanto in esito all’eventuale definitività della revocazione della sentenza n. 706/2015 (revocazione disposta con la sentenza n. 842/2025 della Corte di appello di L’Aquila, oggetto del ricorso R.G. 22667/2025) ed in applicazione dell’effetto espansivo esterno (art. 336 c.p.c.), potrebbe valutarsi la produzione – o meno del travolgimento pure della sentenza oggi impugnata (n. 853/2023), la quale si fonda sul presupposto della definitività della sentenza di
merito del 2015, ma anche della sentenza della Corte d’appello e della decisione che questa Corte dovesse rendere su di essa.
Non si ravvisa, quindi, l’ipotesi della contemporanea pendenza di un ricorso avverso una sentenza di appello e un ricorso avverso la sentenza sulla revocazione di quest’ultima.
Riguardo a detta ipotesi peraltro va qui rilevato un parziale disallineamento della giurisprudenza di legittimità circa la necessità della riunione ex art. 335 c.p.c.: ad un orientamento, più risalente, che ritiene doverosa la riunione in ragione del nesso di pregiudizialità tra la sentenza rescindente e quella revocanda (Cass. n. 16435/2016; Cass. n. 21315/2022; Cass. n. 30184/2024) si affianca altro orientamento, più recente, che qualifica tale riunione come meramente opportuna, ma non necessaria, atteso che l’obbligo di cui all’art. 335 c.p.c. riguarda propriamente le sole impugnazioni separate contro la medesima sentenza (Cass. n. 18966/2024).
In tale scenario, la scelta di procedere separatamente alla decisione del presente ricorso (senza neppure una trattazione contestuale, impedita dalla pendenza dei due ricorsi dinanzi a sezioni diverse di questa Corte) trova giustificazione nel principio della ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.) e, comunque, nella dirimente circostanza che oggetto dei due giudizi non sono affatto la stessa sentenza di merito.
Tale opzione non reca pregiudizio alla coerenza del sistema, potendo eventualmente giovarsi le parti delle conseguenze processuali dell’eventuale definitività della rimozione del titolo presupposto all’esito del giudizio pendente in Prima Sezione, alla luce dell’effetto espansivo esterno previsto dall’art. 336, comma 2, c.p.c..
La Corte, pertanto, procede all’esame dei motivi di ricorso sulla base del titolo attualmente valido ed efficace, pur nella consapevolezza della sua natura sub iudice , in applicazione del seguente principio di diritto:
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1.3. Infine, si precisa che il decesso del ricorrente NOME COGNOME (avvenuto in data 7 agosto 2024 e, quindi, successivamente alla presentazione del ricorso) non interrompe il presente giudizio di legittimità e non inficia in alcun modo l’ammissibilità della memoria difensiva, presentata dal solo ricorrente superstite NOME COGNOME. Ciò in quanto, per giurisprudenza consolidata, nel giudizio di legittimità non si applicano gli artt. 299 e ss. c.p.c.
Tanto premesso, NOME COGNOME e NOME COGNOME articolano in ricorso tre motivi.
2.1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano «violazione o falsa applicazione degli artt. 474 e 615 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.», nella parte in cui la corte territoriale ha ritenuto inammissibile l’eccezione di estinzione del credito per adempimento. Sostengono che tale pagamento non attenga al rapporto sostanziale, oggetto di accertamento nel giudizio definito con il titolo esecutivo, bensì al diverso rapporto processuale derivante dal titolo stesso, fonte autonoma dell’obbligazione esecutata, anche alla luce dell’orientamento giurisprudenziale che ammette la deducibilità di fatti estintivi relativi al rapporto esecutivo e non coperti dal giudicato sul rapporto sostanziale (invocando Cass. n. 5633/2022).
2.2. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano «violazione o falsa applicazione degli artt. 2732 e 2735 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c.», nella parte in cui la corte territoriale non ha attribuito piena efficacia probatoria in ordine alla prova dell’avvenuto pagamento, alla quietanza sottoscritta dal creditore e alla documentazione relativa agli assegni circolari emessi per ordine del giudice dell’esecuzione, le quali integrerebbero confessione stragiudiziale del pagamento, non validamente contestata.
2.3. Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano «violazione o falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c.», nella parte in cui la corte territoriale ha ritenuto sussistente un giudicato sostanziale ostativo alla deduzione dell’avvenuto pagamento, attribuendo effetti preclusivi a una questione non costituente antecedente logico necessario della decisione. Sostengono che la sentenza posta a fondamento del precetto si sarebbe limitata a rigettare la domanda di restituzione della maggior somma versata per difetto di prova, senza contenere alcuna statuizione, neppure implicita, sull’effettiva esistenza e persistenza del credito azionato in via esecutiva.
Il ricorso non è fondato.
3.1. Infondato è il primo motivo.
Parte ricorrente sostiene che il pagamento eseguito in esecuzione della sentenza di primo grado non sia un fatto ‘antecedente’ alla formazione del titolo (la sentenza di appello), ma un fatto estintivo del nuovo rapporto derivante dal titolo stesso.
Tuttavia, Cass. n. 24896/2023 ha già chiarito il punto. Poiché la pretesa estintiva è stata espressamente esaminata nel giudizio di merito e respinta per carenza di prova, essa è coperta dal giudicato. Il rigetto attiene al merito della pretesa: non è permesso riproporre in sede esecutiva una domanda già respinta offrendo le prove che si erano omesse nel giudizio di cognizione. E, per quanto detto più sopra, quel
giudicato non è rimosso finché non passa a sua volta in giudicato la sentenza pronunciata sull’istanza di revocazione della prima.
3.2. Inammissibile è il secondo motivo.
Il motivo censura la mancata attribuzione di valore confessorio alla quietanza e agli assegni del 2004.
La doglianza è inammissibile, in quanto attiene alla valutazione del materiale probatorio che ha portato alla formazione del titolo giudiziale tuttora da qualificarsi definitivo. Tali contestazioni avrebbero dovuto essere risolte e chiuse definitivamente nel giudizio di cognizione; l’opposizione ex art. 615 c.p.c. non può essere utilizzata per correggere presunti errori valutativi del giudice del merito.
3.3. Infondato è il terzo motivo.
Parte ricorrente lamenta che il rigetto per ‘difetto di prova’ non equivalga all’accertamento positivo del credito.
Al contrario, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il giudicato copre il dedotto e il deducibile. Tale principio (quello secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile) implica che, nelle opposizioni ex art. 615 c.p.c. fondate su titolo giudiziale, la preclusione non operi solo sui fatti esposti ( dedotto ), ma anche su tutti i fatti e le questioni che la parte avrebbe avuto l’onere di allegare nel giudizio di merito per contrastare la pretesa. Se l’opponente ha dedotto una specifica vicenda estintiva (il pagamento del 2004) e il giudice l’ha respinta (anche solo per difetto di prova), il giudicato si estende a ogni possibile profilo di quella vicenda. La parte non può ‘conservare’ nuovi argomenti o documenti (come le quietanze oggi prodotte), poiché l’omissione nel giudizio di cognizione consuma definitivamente il potere di contestazione per fatti anteriori.
In definitiva: il ricorso va rigettato con condanna alle spese, in continuità con l’orientamento già espresso da questa Corte nella sentenza ‘gemella’ n. 24896/2023.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna alle spese di parte ricorrente in favore della controparte e la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell ‘ importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315).
P. Q. M.
La Corte:
rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della controparte, delle spese del presente giudizio, spese che liquida in euro 10.700 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell ‘ art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente al competente ufficio di merito, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2026, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile.
Il Presidente NOME COGNOME