Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 21997 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 21997 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 30/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24275/2023 R.G. proposto da :
ILLIMITY RAGIONE_SOCIALE QUALE MANDANTE DI RAGIONE_SOCIALE rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE, domicilio digitale: EMAIL
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE rappresentato e difeso dall’avvocato NOME (CODICE_FISCALE, d omicilio digitale: EMAIL
-controricorrente-
avverso la SENTENZA recte DECRETO – del TRIBUNALE di AVEZZANO n. 265/2023 depositatO il 23/10/2023;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/06/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
-Con ricorso ex art. 98 l.fall. RAGIONE_SOCIALE, quale rappresentante di RAGIONE_SOCIALE Bank s.p.a., ha proposto opposizione allo stato passivo del RAGIONE_SOCIALEr.lRAGIONE_SOCIALE contro l’esclusione dei crediti di € 133,87 oltre interessi legali in via chirografaria , per scoperto di conto corrente, ed € 581.787,99 oltre interessi al tasso legale in via ipotecaria, in forza di mutuo fondiario della Banca Popolare di Bergamo, poi fusa per incorporazione in Ubi Banca s.p.a. che ha ceduto in blocco i crediti ex l. n. 130 del 1999 a RAGIONE_SOCIALE e quest’ultima a sua volta a RAGIONE_SOCIALE, che ha conferito a RAGIONE_SOCIALE mandato per il recupero dei crediti.
1.1. -Il Tribunale di Avezzano ha condiviso la decisione del Giudice delegato che aveva escluso il credito poiché già oggetto di insinuazione tardiva da parte di RAGIONE_SOCIALE con domanda rigettata in via definitiva per mancanza di prova della titolarità del credito, trattandosi di decisione avente valore di giudicato interno preclusivo della possibilità di riproporre la domanda.
-Avverso detta decisione RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione in due motivi, cui il Fallimento ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2.1. -Con il primo motivo, rubricato « violazione falsa applicazione degli artt. 112 cpc, 2909 c.c. mancata proposizione di impugnazione dello stato passivo del curatore -nullità della decisione impugnata », il ricorrente denuncia che il giudice delegato aveva implicitamente disatteso l’eccezione di giudicato sollevata dal curatore fallimentare, rigettando la domanda ultratardiva di Illimity per carenza di prova circa la titolarità del credito in capo al creditore istante; pertanto, in difetto di impugnazione del curatore, il tribunale non avrebbe potuto pronunciarsi sul giudicato interno.
2.2. -Con il secondo viene dedotto il vizio di « violazione e falsa applicazione degli artt. 111 cpc., 2909 c.c. per avere il tribunale affermato l’efficacia preclusiva del giudicato endofallimentare derivante dal rigetto dell’istanza di ammissione al passivo di Maior per carenza di legittimazione attiva », sull’assunto
che la decisione sul diritto di NOME di partecipare al concorso avrebbe lasciato impregiudicata la « possibilità per RAGIONE_SOCIALE di far verificare il proprio diritto a un credito che non è mai stato dichiarato, tantomeno in sede concorsuale, inesistente », essendosi il tribunale limitato a rigettare la domanda di NOME per difetto di legittimazione attiva e non per insussistenza del credito, che dunque RAGIONE_SOCIALE avrebbe potuto dimostrare essere pervenuto nella sua titolarità. Il ricorrente aggiunge che il giudicato va interpretato alla stregua di comando normativo, ai sensi dell’art. 12 prel. , tenendo conto dell’ oggetto della domanda e del contenuto della decisione, che nel caso di specie sarebbe appunto intervenuta «unicamente sul diritto di MAIOR di partecipare al concorso».
-Preliminarmente, va rigettata l’eccezione di tardività dell’iscrizione a ruolo del ricorso, in quanto l’art. 99 l.fall. non prevede un dimezzamento generale dei termini, ma solo di quello per proporre il ricorso per cassazione.
Si è detto infatti che, in tema di ricorso in cassazione avverso la decisione del tribunale sull’opposizione allo stato passivo, la riduzione del termine disposta dall’art. 99 l.fall., per il suo tenore letterale e per il suo carattere eccezionale, non è suscettibile di applicazione estensiva o analogica, non estendendosi, pertanto, neppure al termine previsto per la costituzione in giudizio del ricorrente (Cass. 12481/2024; conf. Cass. 1193/2020 con riferimento al controricorso).
-Nel merito, i due motivi, esaminabili congiuntamente in quanto connessi, sono infondati.
Le parti riferiscono che il rigetto della domanda ultratardiva di RAGIONE_SOCIALE era stato motivato dal giudice delegato sul difetto di titolarità del credito, mentre il tribunale afferma che il giudice delegato aveva escluso il credito poiché già oggetto di insinuazione tardiva da parte di RAGIONE_SOCIALE, rigettata per mancanza di prova della titolarità del credito, con provvedimento non impugnato e quindi definitivo, avente perciò valore di giudicato interno, con conseguente preclusione della riproponibilità della domanda.
Al di là di questa discrasia, appare dirimente il fatto che è la stessa Illimity ad aver dedotto di essersi resa cessionaria del credito proprio da NOME, con la conseguenza che il giudicato endofallimentare indubbiamente formatosi sul difetto di titolarità della cedente non può non riverberarsi sulla legittimazione della cessionaria , che non potrebbe fondare validamente l’acquisto del credito a non domino .
-Al rigetto del ricorso segue la condanna alle spese come da dispositivo.
-Sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato (Cass. Sez. U, 20867/2020).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 13.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 , comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 25/06/2025.