Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 12296 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 12296 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 09/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 791/2024 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in Napoli INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende, ricorrente-
contro
Fondo di Investimento RAGIONE_SOCIALE di Tipo Chiuso denominato “RAGIONE_SOCIALE” in liquidazione ex art. 57 comma 6 bis d.lvo 58/1998, elettivamente domiciliato in Roma INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende, controricorrente-
avverso il decreto del Tribunale di Milano n. 9751/2023 depositato il 04/12/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/03/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1 Con ricorso ex art. 87 d.lvo 385/1993 (di seguito TUB), depositato in data 28/4/2021, NOME COGNOME in proprio e nell’interesse della RAGIONE_SOCIALE chiedeva, in principalità, che fosse ammesso allo stato passivo della liquidazione, ex art. 57, commi 3 bis e 4, d.lvo 58/1998 (di seguito TUF) del Fondo di Investimento Immobiliare di Tipo Chiuso denominato “RAGIONE_SOCIALE” ( breviter ‘Procedura’ o ‘Fondo’) , dichiarata con sentenza del Tribunale di Milano del 13/2/2015, il credito per l’importo di € 4.462.486,00 o, in via subordinata, il credito per il minor importo di € 2.231.243,00;in via ulteriormente subordinata chiedeva di « accertare e dichiarare l’indebito arricchimento di e/o l’arricchimento senza causa del Fondo RAGIONE_SOCIALE e per l’effetto ammettere il sig. NOME COGNOME a concorrere al passivo dei creditori ammessi per l’importo di Euro 2.231.243,00 ».
1.1 Il credito derivava, secondo quanto allegato dal Pugliese, dall’inadempimento del contratto preliminare di compravendita con il quale il Fondo aveva promesso di vendere al COGNOME, che aveva promesso di acquistare per sé o per persona da nominare, l’intero complesso denominato ex RAGIONE_SOCIALE posto in Napoli alla INDIRIZZO
1.2 In particolare il ricorrente assumeva che la mancata stipula del contratto definitivo di compravendita del complesso RAGIONE_SOCIALE fosse da imputare al Fondo, e che per l’effetto, egli era creditore del Fondo di € 4.462.486,00, somma pari al doppio della caparra €
2.231.243,00, versata dal promittente acquirente a RAGIONE_SOCIALEp.RAGIONE_SOCIALEgià società di gestione del Fondo).
2 Il Tribunale di Milano dichiarava inammissibile il ricorso in quanto sulla domanda di ammissione del credito si era formato il giudicato endofallimentare.
2.1 I giudici milanesi rilevavano che il COGNOME aveva promosso, anteriormente all’apertura della procedura di liquidazione, davanti al Tribunale di Roma il giudizio nr.r.g. 54510/2011 avente ad oggetto domanda ex art 2932 c.c del contratto preliminare e successivamente il giudizio nr.r.g. 71955/2012 per ottenere pronuncia costitutiva della risoluzione del contratto preliminare e “conseguente’ condanna del Fondo al pagamento del doppio della caparra; essendo intervenuta la liquidazione giudiziale del Fondo, il primo giudizio veniva dapprima interrotto il 26 ottobre 2016 e successivamente, stante la sua mancata riassunzione, era dichiarato estinto, mentre il secondo giudizio veniva dichiarato improcedibile.
2.2 Sempre secondo quanto ricostruito dal Tribunale, il liquidatore formava lo stato passivo, con l’ammissione del Pugliese per l’importo versato a titolo di caparra di € 2.231.243,00, con riserva condizionata all’esito del giudizio nr. r.g. 54510/2011 e avverso detto provvedimento il ricorrente proponeva opposizione (giudizio n.r. r.g. 47562/2015.) ai sensi dell’art. 87 TUB avanti il Tribunale di Milano, richiedendo l’ammissione per il doppio della cifra; tale procedimento si concludeva con il decreto di estinzione del 27/12/2018 in quanto l’opponente era incorso nella tardiva iscrizione a ruolo; infine, il Pugliese esperiva nuovamente azione ex art. 1453 c.c., sempre avanti il Tribunale di Roma, dalla quale germinava il giudizio nr. r.g. 5220/2020, definito con ordinanza del 17.09.2020 con la quale veniva dichiarata inammissibile la domanda in quanto svolta al di fuori del concorso.
2.3 Evidenziava il Tribunale che l’estinzione del procedimento di opposizione ex art. 87 TUB, che costituiva l’esclusiva sede processuale in cui le maggiori ragioni creditorie, rispetto a quanto già ammesso al passivo, avrebbero dovuto essere fatte valere, ha indubbiamente determinato la definitività dello stato passivo formato dal liquidatore quanto alla domanda del Pugliese; ne deriva l’impossibilità di formulare qualsivoglia ulteriore domanda volta ad ottenere l’ammissione di un maggior importo, fondato sulla medesima causa petendi.
2.5 Rilevavano, infine, i giudici milanesi che anche sullo scioglimento della riserva in senso negativo per il ricorrente era calato il giudicato non avendo il Pugliese tempestivamente impugnato ai sensi dell’art. 26 l.fall. il provvedimento assunto dal liquidatore di scioglimento della riserva e ritualmente comunicato all’interessato presso il difensore domiciliatario.
4 NOME COGNOME ha proposto ricorso per la cassazione del decreto affidato a cinque motivi, illustrato con memoria; la Procedura ha svolto difese con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’ art. 113 bis l.fall., in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3, c.p.c., per avere il Tribunale ritenuto che competente a sciogliere la riserva fosse il liquidatore con il semplice invio della comunicazione e non il Giudice Delegato come previsto espressamente dall’art. 113 bis l.fall..
1.1 Il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 26 l.fall., in relazione all’art 360 comma 1 n. 3) c.p.c., in quanto il Tribunale erroneamente ha attribuito efficacia vincolante, ai fini dell’attribuzione del termine per la proposizione del reclamo
ex art 26 l.fall., ad un provvedimento che non è un decreto giudiziale ex art 113 bis l. fall..
I due motivi, da trattarsi congiuntamente in quanto connessi, sono infondati.
2 La giurisprudenza di questa Corte ha in più di una occasione affermato che l’ammissione dei crediti con riserva è configurabile anche nello stato passivo della l.c.a. ed è consentita entro i medesimi limiti operanti nella formazione dello stato passivo del fallimento (cfr. Cass. 17526/03 e 8463/2022).
2.1 Alla liquidazione giudiziale dei fondi immobiliari si applicano le disposizioni in tema di liquidazione coatta amministrativa.
2.2 L ‘ art. 57, comma 3 bis, TUF, a sua volta espressamente richiamato dal comma 6 bis della medesima disposizione, contiene, infatti, un espresso rimando, con riferimento alla formazione del procedimento dello stato passivo, all’art 86 TUB e ai commi 4 e 5 dell’art . 57 TUF che prevedono la redazione e il deposito da parte dei commissari liquidatori dell’elenco dei creditori ammessi con l’indicazione delle pretese escluse e le modalità della proposizione dell’opposizione allo stato passivo.
2.3 Il Giudice Delegato non riveste, quindi, alcun ruolo partecipativo nelle operazioni di formazione dello stato passivo della procedura di liquidazione giudiziale del fondo, regolamentate dalle norme del TUF e del TUB; l’autorità giurisdizionale interviene nella sola ipotesi di opposizione allo stato passivo ai sensi dell’art. 87 del TUB.
Resta, infatti, esclusivamente in capo al liquidatore la legittimazione ad ammettere il creditore con riserva ed a modificare lo stato passivo assumendo lo scioglimento della riserva inizialmente apposta, ferma l’impugnabilità delle sue decisioni in sede giurisdizionale.
3 Il terzo motivo oppone violazione e falsa applicazione dell’art. 47 c.c., in relazione all’art 360, comma 1 n. 3, cpc: si sostiene che la
comunicazione di scioglimento della riserva sarebbe stata illegittimamente indirizzata al Pugliese presso gli indirizzi p.e.c dei propri legali, ciò in quanto il Pugliese mai avrebbe eletto domicilio, per il procedimento di liquidazione del Fondo, presso l’indirizzo di posta elettronica certificata dei legali.
3.1 In disparte le argomentazioni che saranno svolte in sede di disamina del quarto motivo, la censura è inammissibile in quanto si infrange contro l’ accertamento in fatto – il cui vizio può essere denunciato entro i ristretti limiti di cui all’art. 360 , comma 1 n . 5 c.p.c. o per mancanza di motivazione – compiuto dal Tribunale che sul punto ha affermato « Si osserva al riguardo per completezza che la comunicazione dello scioglimento della riserva è avvenuta al difensore presso il quale il Pugliese aveva eletto domicilio ( cfr. comunicazione dello stato passivo sub doc. 4 prodotto dalla procedura) ».
4 Il quarto motivo prospetta violazione e falsa applicazione dell’art.207 , comma 4, l. fall. in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3, c.p.c. per avere il Tribunale ritenuto legittima la comunicazione di scioglimento della riserva inviata dal liquidatore dal proprio indirizzo di p.e.c. professionale, e non dall’indirizzo p.e.c. della procedura di liquidazione del Fondo.
4.1 Anche tale motivo non supera il vaglio di ammissibilità in quanto il ricorrente avrebbe dovuto far valere l’asserito vizio di invalidità della comunicazione del provvedimento di comunicazione di scioglimento con il reclamo tardivo ex art 26 l.fall. e non con il ricorso per cassazione.
Il quinto motivo, infine, denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 98 l. fall., in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3 , c.p.c. : sostiene il ricorrente che il Tribunale di Milano avrebbe errato nel ritenere la sua domanda coperta da giudicato, perché, a suo dire, la proposizione della domanda dinanzi al Tribunale di Roma che aveva incardinato il giudizio nr. r.g. 5220/2020, definito ordinanza
emessa in data 17.09.2020 con cui è stata dichiarata inammissibile la domanda in quanto svolta al di fuori del concorso avendo riconosciuto la competenza funzionale del Tribunale Fallimentare di Milano, determinava la quiescenza del termine per la proposizione della nuova domanda dinanzi al Tribunale Fallimentare di Milano, non ovviabile se non dopo la pronunzia giudiziale che ne ha sancito la competenza funzionale nel contempo passata dal Giudice Ordinario a quello fallimentare.
Il motivo è ancora una volta inammissibile in quanto, come ricostruito dall’impugnato provvedimento, quando il Tribunale di Roma, con ordinanza assunta in data 17.09.2020, ha dichiarato inammissibile la domanda proposta dal COGNOME in quanto svolta al di fuori del concorso, il ricorrente aveva già seguito il percorso indicato dal giudice ordinario proponendo opposizione allo stato passivo ex art 87 TUB il cui procedimento si era concluso con decreto di estinzione emesso dal Tribunale di Milano in data 27/12/2018 e non oggetto di impugnazione.
Conclusivamente il ricorso è inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 15.200 di cui € 200 per esborsi, oltre Iva Cap e rimborso forfettario.
Dà atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30.05.2002 n.115, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella Camera di Consiglio tenutasi in data 25 marzo