Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 22638 Anno 2024
AULA B
Civile Ord. Sez. L Num. 22638 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17588/2021 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE DEL RAGIONE_SOCIALE , in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore , domiciliata ope legis in INDIRIZZO, presso RAGIONE_SOCIALE che lo rappresenta e difende
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME , elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME
Oggetto: Lavoro pubblico contrattualizzato -Dipendente società controllata RAGIONE_SOCIALE -Immissione R.U.T. -Passaggio dipendenze Protezione civile -Riconoscimento inquadramento superiore e differenze retributiva
R.G.N. 17588/2021
Ud. 19/06/2024 CC
-controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza della Corte d’appello Roma , n. 211/2021, depositata in data 22/01/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 19/06/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza n. 211/2021 pubblicata in data 22 gennaio 2021, la Corte d’appello di Roma, nella regolare costituzione dell’appellata RAGIONE_SOCIALE DEL RAGIONE_SOCIALE DEI RAGIONE_SOCIALE, ha accolto l’appello proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 3833/2017.
NOME COGNOME era stato dipendente di RAGIONE_SOCIALE, controllata e partecipata quasi interamente dall’RAGIONE_SOCIALE,
All’esito dell’apertura della liquidazione ex D.L. 27 agosto 1994, a RAGIONE_SOCIALE era succeduto RAGIONE_SOCIALE con inquadramento del lavoratore nel 4° livello del pubblico impiego, corrispondente all’Area funzionale B Posizione economica B1 del Comparto Ministeri ed all’Ar ea funzionale II, posizione economica F1 del Comparto Ministeri.
Con decreto della RAGIONE_SOCIALE DEL RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del 18 giugno 2003 NOME COGNOME era stato comandato presso la stessa RAGIONE_SOCIALE DEL RAGIONE_SOCIALE, e successivamente, con decreto 1° giugno 2007, in attuazio ne delle disposizioni di cui all’art. 3, comma 3, D.L. n. 90/2005 (conv. con mod. con L. n. 152/2005) era stato immesso nei ruoli speciali del personale di protezione civile con il profilo di Assistente
amministrativo contabile’ Area II, Fascia retributiva F1, corrispondente all’Area B, posizione economica B1 (4° livello) posseduta in RAGIONE_SOCIALE.
Nelle more, con sentenza del 20 luglio 2002, lo stesso NOME COGNOME aveva ottenuto dal Tribunale di Roma -Sezione Fallimentare sentenza di ammissione allo stato passivo della liquidazione coatta amministrativa, a titolo di differenze retributive per l’es pletamento di mansioni superiori a far tempo dal 10 giugno 1991, presso l’originario datore di lavoro SAF.
Sulla base di tale decisione, l’odierno controricorrente aveva ottenuto, in data 29 ottobre 2015, l’emissione di decreto ingiuntivo con cui era stato ingiunto alla stessa RAGIONE_SOCIALE DEL RAGIONE_SOCIALE DEI RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE il pagamento della somma di euro 19.605,73, a titolo di differenze retributive per il periodo gennaio 2012 -agosto 2015, avendo il COGNOME dedotto il proprio diritto ad essere inquadrato nella Terza Area Funzionale, equivalente alla ex posizione C1.
L’opposizione proposta avverso tale decreto ingiuntivo dalla RAGIONE_SOCIALE era stata accolta dal Tribunale di Roma, disattendendo in gran parte i motivi di impugnazione dedotti da RAGIONE_SOCIALE ma rilevando che, con sentenza 4220/2002, passata in giudicato per mancata impugnazione, il TAR LAZIO aveva respinto il ricorso proposto da NOME COGNOME, volto ad ottenere l’atto di annullamento di inquadramento nella quarta qualifica funzionale, e che non vi era prova del fatto che la sentenza del Tribunale di Roma -Sezione Fallimentare che aveva accertato il diritto del lavoratore al superiore inquadramento fosse passata in giudicato anteriormente alla pronuncia del TAR.
La Corte d’appello di Roma ha accolto l’appello di NOME COGNOME ritenendo che sulla decisione del TAR LAZIO doveva ritenersi prevalere la sentenza del Tribunale di Roma -Sezione Fallimentare, prevalendo il secondo giudicato su quello anteriormente formatosi.
La Corte, poi, ha ritenuto inammissibili le ulteriori deduzioni svolte dall’appellata RAGIONE_SOCIALE DEL RAGIONE_SOCIALE DEI RAGIONE_SOCIALE tra le quali la inopponibilità della decisione del Tribunale Fallimentare -in quanto disattese da giudice di primo grado e non oggetto di appello incidentale.
Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Roma ricorre ora la RAGIONE_SOCIALE DEL RAGIONE_SOCIALE DEI RAGIONE_SOCIALE.
Resiste con controricorso e ricorso incidentale NOME COGNOME.
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1, c.p.c.
Le parti hanno depositato memorie.
Con provvedimento in data 11 giugno 2024, la Prima Presidente ha respinto l’istanza di ass egnazione del ricorso alle Sezioni Unite formulata dai procuratori del ricorrente incidentale in data 4 giugno 2024.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso principale è affidato a due motivi.
1.1. Con il primo motivo il ricorso principale deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 2103; 2909 c.c.; 96, sesto comma, r.d. n. 267/1942; 52, comma 1, D. Lgs. n. 165/2001; 324 c.p.c.
Argomenta, in particolare, il ricorso che la decisione impugnata ha violato le norme richiamate, in quanto:
-la sentenza del Tribunale di Roma -Sezione Fallimentare poteva avere efficacia meramente endofallimentare ex art. 96 l. fall.;
-in ogni caso, detta pronuncia non aveva accertato alcun diritto di NOME COGNOME al superiore inquadramento, avendolo unicamente ammesso al passivo della procedura per differenze retributive;
-l’accertamento del diritto ad un superiore inquadramento era in ogni caso precluso dall’art. 52, D. Lgs. n. 165/2001.
1.2. Con il secondo motivo il ricorso principale deduce, in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 324 e 346 c.p.c.; 2909 c.c.
La decisione della Corte capitolina viene censurata nella parte in cui ha ritenuto non più esaminabile l’eccezione di inopponibilità alla RAGIONE_SOCIALE DEL RAGIONE_SOCIALE DEI RAGIONE_SOCIALE del giudicato sceso sulla sentenza del Tribunale di Roma -Sezione Fallimentare.
La ricorrente deduce che non era suo onere proporre appello incidentale in relazione al rigetto della relativa eccezione nel giudizio di primo grado, in quanto era parte totalmente vittoriosa nel giudizio di merito.
Con l’uni co motivo di ricorso incidentale si deduce:
-in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 2013, 2126, 2909 c.c.; 36 Cost.; 98, r.d. n. 267/1941; 52, commi 2 e 5, D. Lgs. n. 165/2001; 112, 324, 343, 436, secondo comma, c.p.c.
-in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c., ‘omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio, oggetto di dibattito tra le parti in relazione all’art. 52, commi 2 e 5 D. Lgs. 165/2001 e all’art. 112 c.p.c.” .
Il ricorrente incidentale impugna la decisione della Corte d’appello nella parte in cui quest’ultima ha affermato che le sue pretese traevano origine da un errato inquadramento nel passaggio alla Protezione civile.
Deduce, per contro, di aver espressamente agito anche a titolo di differenze retributive per lo svolgimento di fatto di prestazioni corrispondenti a mansioni superiori.
Argomenta, ulteriormente, che la Corte d’appello di Roma avrebbe omesso di esaminare compiutamente una serie di deduzioni svolte nell’atto di gravame.
Il primo motivo del ricorso principale è fondato.
Questa Corte ha, in più di un’occasione, chiarito che la decisione che viene adottata in sede di opposizione allo stato passivo produce effetti, ai sensi dell’art. 96, quinto comma, L.F., soltanto ai fini del concorso (c.d. giudicato endofallimentare), ma non è in grado di fare stato fra le parti fuori dal fallimento, poiché il c.d. giudicato endofallimentare copre solo la statuizione dl rigetto o di accoglimento della domanda di ammissione, precludendone il riesame (Cass. Sez. 1 – Ordinanza n. 11808 del 12/04/2022; Cass. Sez. 1 – Ordinanza n. 27709 del 03/12/2020).
Ulteriormente, è stato chiarito -diversamente da quanto argomentato dal ricorrente incidentale – che la valenza meramente endofallimentare del giudicato non può essere limitata al solo provvedimento di ammissione o esclusione adottato in sede di esame dello stato passivo da parte del G.D. bensì si estende anche alla statuizione assunta in sede di opposizione allo stato passivo (Cass. Sez. 1 – Ordinanza n. 29670 del 11/10/2022).
Da tali principi discende che erroneamente la Corte territoriale ha ritenuto che potesse porsi un profilo di conflitto di giudicati tra la
sentenza del Tribunale di Roma n. 33911/2002, in sede di opposizione allo stato passivo, e la sentenza del TAR Lazio n. 4220/2002, proprio perché la prima statuizione non poteva assumere valenza alcuna di giudicato al di fuori dello stato passivo, e ciò a prescindere sia dalla possibilità o meno di qualificare l’odierna ricorrente come parte di quel giudizio – come già rilevato da questa Corte nella recente decisione Cass. Sez. L, Ordinanza n. 3347 del 2024, pronunciata tra le medesime parti -sia dal fatto che la decisione del Tribunale capitolino concernesse effettivamente l’accertamento del diritto dell’odierno ricorrente incidentale ad un superiore inquadramento, sia, infine, dal fatto che un simile tipo di decisione -come pure correttamente dedotto dalla ricorrente -si ponesse in contrasto con il disposto di cui all’art. 52, D. Lgs. n. 165/2001, dovendosi anzi sottolineare che la possibilità di rilevare tale ultimo profilo discende proprio dal l’assenza di una valenza piena di giudicato nella sentenza del Tribunale di Roma n. 33911/2002, altrimenti inoppugnabile.
Il secondo motivo del ricorso principale è, parimenti, fondato.
Giova premettere che questa Corte ha reiteratamente affermato il principio per cui la parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado, non ha l’onere di proporre, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, appello incidentale per richiamare in discussione le eccezioni o le questioni superate o assorbite – da intendersi come quelle che risultino superate o non esaminate perché assorbite o anche quelle esplicitamente respinte qualora l’eccezione mirava a paralizzare una domanda comunque respinta per altre ragioni – ma è soltanto tenuta a riproporle espressamente, in modo tale da manifestare la volontà di chiederne il riesame, al fine di evitare la presunzione di rinuncia derivante da un comportamento omissivo ai sensi dell’art. 346 c.p.c. (Cass. Sez. U – Sentenza n. 13195 del 25/05/2018, nonché Cass. Sez.
1 – Ordinanza n. 25840 del 23/09/2021; Cass. Sez. 1 – Sentenza n. 9265 del 06/04/2021; Cass. Sez. 1 – Ordinanza n. 11653 del 16/06/2020; Cass. Sez. L, Sentenza n. 24124 del 28/11/2016).
Da tale principio la decisione della Corte capitolina si è immotivatamente discostata nel momento in cui ha ritenuto che il profilo della inopponibilità all’odierna ricorrente del giudicato attribuito alla sentenza del Tribunale di Roma n. 33911/2002 non potesse essere più dedotto in appello in quanto disatteso nel giudizio di prime cure e non fatto oggetto di uno specifico motivo di gravame.
Il giudizio di primo grado innanzi al Tribunale di Roma, infatti, aveva visto la RAGIONE_SOCIALE DEL RAGIONE_SOCIALE DEI RAGIONE_SOCIALE pienamente vittoriosa , con la conseguenza che quest’ultima non doveva ritenersi tenuta a proporre gravame incidentale, potendosi limitare a riproporre la questione, come è effettivamente avvenuto.
Va del resto osservato che -fermo quanto appena rilevato in ordine all’assenza di una valenza di giudicato nella sentenza del Tribunale di Roma n. 33911/2002 -il profilo dell’esistenza d i un giudicato opponibile all’odierna ricorrente costituiva già oggetto del giudizio di gravame nel momento in cui l’odierno controricorrente ricorrente incidentale, con il proprio appello, aveva, appunto, dedotto la prevalenza del giudicato derivante da tale sentenza su quello riconducibile alla sentenza TAR Lazio n. 4220/2002, in tal modo impedendo che sul l’intero profilo si venisse a formare alcun giudicato e senza che potesse operarsi -come invece ha fatto la Corte territoriale -una impropria scissione tra profilo del conflitto tra giudicati e profilo dell’opponibilità dei medesimi, sol che si consideri che il primo profilo dipende logicamente e giuridicamente dal secondo.
Il ricorso incidentale è inammissibile.
Quanto alle deduzioni riferite al disposto di cui all’art. , n. 5), c.p.c. , l’inammissibilità delle stesse discende dal fatto che la censura concerne l’omesso esame non di fatti ma di mere deduzioni o argomentazioni difensive, dovendosi qui ribadire che il vizio ex art. 360, n. 5), c.p.c. è da intendersi riferito a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicché sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest’ultimo profilo (Cass. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 22397 del 06/09/2019; Cass. Sez. 1 – Ordinanza n. 26305 del 18/10/2018; Cass. Sez. 2 – Sentenza n. 14802 del 14/06/2017).
Quanto alle deduzioni riferite al disposto di cui all’art. 360, n. 3), c.p.c. , l’inammissibilità delle medesime discende dal fatto che l’affermazione contenuta nella decisione impugnata non costituisce autonoma ratio decidendi , avendo la Corte definito la controversia esclusivamente sulla scorta dell’ipotizzato contrasto di giudicat i e della prevalenza della sentenza del Tribunale di Roma n. 33911/2002, con la conseguenza che tale affermazione non poteva né doveva essere impugnata e potrà essere invece riesaminata nel giudizio di rinvio.
Alla luce delle considerazioni che precedono accolto il ricorso principale e dichiarato inammissibile quello incidentale, la decisione impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, la quale, nel conformarsi ai principi qui richiamati, provvederà a regolare le spese anche del presente giudizio di legittimità.
In virtù della declaratoria di inammissibilità del ricorso incidentale, va dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della “sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di
contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto” , spettando all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020).
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso principale, dichiara inammissibile il ricorso incidentale, cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, a lla Corte d’appello di Roma, in diversa