Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 28600 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 28600 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: ABETE NOME
Data pubblicazione: 29/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso n. 23181 – 2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE -c.f. 00594040586 / p.i.v.a. P_IVA -in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME che ha indicato il proprio indirizzo p.e.c. e che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso.
RICORRENTE
contro
CURATORE del fallimento della ‘ RAGIONE_SOCIALE (già ‘RAGIONE_SOCIALE) in liquidazione, in persona del dottor NOME COGNOME, rappresentato e difeso in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha indicato il proprio indirizzo di p.e.c.; elettivamente domiciliato in Roma, alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO COGNOME .
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore -c.f. 13756881002 –
INTIMATA
e
RAGIONE_SOCIALE MONTE dei PASCHI di SIENA, in persona del legale rappresentante pro tempore -c.f. 00884060526 –
INTIMATA
avverso il decreto del Tribunale di Milano n. 4463/2020, udita la relazione nella camera di consiglio del 14 ottobre 2025 del AVV_NOTAIO NOME COGNOME,
RILEVATO CHE
Con ricorso ex art. 101 l.fall. l’RAGIONE_SOCIALE, quale mandataria ex lege del la ‘RAGIONE_SOCIALE‘ , domandava l’ammissione al passivo del fallimento della ‘RAGIONE_SOCIALE (già ‘RAGIONE_SOCIALE) in liquidazione, dichiarato dal Tribunale di Milano con sentenza del 17.12.2015, per il complessivo importo di euro 578.510,22, di cui euro 576.800,00 con il privilegio di cui all’art. 24, comma 33, della legge n. 449/1997.
Il giudice delegato denegava l’ammissione al passivo.
Puntualizzava che il credito era già stato ammesso in chirografo per l’importo di euro 560.000,00 a nome della ‘RAGIONE_SOCIALE Monte dei Paschi di SienaRAGIONE_SOCIALEp.a., cui si era surrogata la ‘B .d.M. –RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE s.p.a., quale gestore del RAGIONE_SOCIALE di cui all’art. 2, comma 100, lett. a), della legge n. 662/1996,
a seguito del pagamento effettuato in favore della ‘RAGIONE_SOCIALE M.P.S.’ (cfr. decreto impugnato, pag. 3) .
RAGIONE_SOCIALE proponeva opposizione allo stato passivo.
Resisteva i l curatore del fallimento della ‘RAGIONE_SOCIALE
Non si costituivano né la ‘B .d.M. -M.C.C. ‘ né la ‘RAGIONE_SOCIALE M.P.S. ‘, cui l’opposizione era stata notificata a mezzo p.e.c.
Con decreto del 20.7.2020 il Tribunale di Milano rigettava l’opposizione e condannava l’opponente alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese di lite in favore del curatore .
Premetteva il tribunale che la ‘RAGIONE_SOCIALE M.P.S.’, che aveva in data 2.9.2015 accordato un finanziamento alla società poi fallita, aveva chiesto ed ottenuto l’insinuazione in chirografo del credito scaturitone al passivo del fallimento; che la ‘RAGIONE_SOCIALE .d.M. –RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE.’, gestore del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di cui all’art. 2, comma 100, lett. a), della legge n. 662/1996, a seguito del pagamento eseguito in favore della bRAGIONE_SOCIALE mutuante – che aveva escusso la garanzia accordatale – si era surrogata con istanza in data 7.3.2017 alla ‘B RAGIONE_SOCIALE M.P.S.’ (cfr. decreto impugnato, pag. 5) .
Indi evidenzia va che l’RAGIONE_SOCIALE, a riscontro della sua pretesa, aveva allegato unicamente il ruolo, ruolo le cui indicazioni, viepiù a fronte RAGIONE_SOCIALE contestazioni sollevate dal curatore del fallimento, risultavano generiche e prive di specificazioni ‘in ordine ai concreti presupposti della pretesa’ (così decreto impugnato, pag. 6) .
Evidenziava per altro verso, il tribunale, che l’intervenuta surroga ex art. 115, 2° co., l.fall. della ‘RAGIONE_SOCIALE.’ a lla ‘RAGIONE_SOCIALE‘ costituiva circostanza pacifica e fuor di contestazione, che ostava comunque all’ammissione al passivo dell’RAGIONE_SOCIALE (cfr. decreto impugnato, pag. 7) .
Evidenziava, segnatamente, che la ‘RAGIONE_SOCIALE. d.M. -M.C.C.’ n é aveva svolto contestazione alcuna in ordine alla surroga, in chirografo, nel credito della ‘B RAGIONE_SOCIALE M.P.S.’ , né aveva ‘promosso opposizione allo stato passivo’, né si era costituita nel giudizio di opposizione intrapreso dall’RAGIONE_SOCIALE, né aveva esperito reclamo al g.d. ai sensi dell’art. 36 l.fall. avverso l’atto con cui il curatore aveva disposto la surroga (cfr. decreto impugnato, pag. 8) .
Evidenziava, in conclusione, che l’istanza di ammissione al passivo esperita dall’RAGIONE_SOCIALE doveva reputarsi inammissibile, siccome per la medesima ragione di credito era già stata ammessa al passivo in chirografo la ‘B. d.M. –RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE.CRAGIONE_SOCIALE‘ a seguito di surrogazione ex art. 115, 2° co., l.fall. alla ‘B RAGIONE_SOCIALE M.P.S.’ (cfr. decreto impugnato, pag. 8) .
Avverso tale decreto ha proposto ricorso la ‘RAGIONE_SOCIALE ; ne ha chiesto sulla scorta di quattro motivi la cassazione con ogni susseguente statuizione.
Il curatore del fallimento della ‘RAGIONE_SOCIALE (già ‘RAGIONE_SOCIALE) in liquidazione ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile, improcedibile o rigettarsi il ricorso con il favore RAGIONE_SOCIALE spese.
La ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, co. proc. civ. la violazione degli artt. 112 e 115, 1° co., cod. proc. civ.
Deduce che il tribunale ha disatteso i principi di non contestazione e di ‘corrispondenza tra chiesto e pronunciato’.
Deduce segnatamente che ‘ il Fallimento de quo non ha mai contestato l’esistenza de l credito vantato dall’RAGIONE_SOCIALE e per esso
della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e/o l’inesistenza degli elementi costitutivi fondanti la pretesa ‘ (così ricorso, pag. 7) .
Deduce segnatamente che la lettera di surroga della ‘RAGIONE_SOCIALE‘, allegata dall’RAGIONE_SOCIALE, mai ex adverso contestata, costituisce la prova del credito vantato da essa ricorrente (cfr. ricorso, pag. 8) .
Deduce segnatamente che il tribunale, in violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., ha ritenuto ‘di rigettare l’opposizione con motivazioni che vanno oltre a quanto chiesto dal Fallimento’ (così ricorso, pag. 8) .
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, co. proc. civ. la violazione degli artt. 1201 e 1203 cod. civ., dell’art. 2, 4° co., d.m. 20.6.2005, degli artt. 36, 1° co. e 2° co., e 26 l.fall. e dell’art. 112 cod. proc. civ.
Deduce che la surroga – non contestata -da parte sua nei diritti della mutuante ‘RAGIONE_SOCIALE‘ non valeva a precludere la possibilità di un’autonoma sua richiesta di ammissione al passivo (cfr. ricorso, pag. 9) .
Deduce segnatamente che la surroga cui ha fatto luogo, vale a legittimarla, in qualità di gestore del RAGIONE_SOCIALE, al recupero, mercè l’iscrizione a ruolo cui ha provveduto l’RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE, del proprio credito privilegiato, credito autonomo rispetto a quello preteso dalla mutuante ‘B RAGIONE_SOCIALE M.P.S.’ (cfr. ricorso, pag. 10) .
Deduce quindi che non vi è possibilità di duplicazione del credito, ma vi è margine unicamente per una diversa qualificazione (cfr. ricorso, pag. 10) .
Deduce poi che ingiustificatamente il tribunale ha ritenuto di non far luogo alla rettifica dello stato passivo richiesta dall’RAGIONE_SOCIALE ‘senza che vi sia stata alcuna contestazione da parte del convenuto Fallimento sul punto’ (così ricorso, pag. 12) .
Con il terzo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione dell’art. 2, 4° co., d.m. 20.6.2005, e dell’art. 17 d.lgs. n. 46/1999.
Premette che il tribunale ha ritenuto che l’RAGIONE_SOCIALE non fosse legittimata ad agire quale mandataria della ‘B.d.M. M.C.C.’, giacché ‘B.d.M. M.C.C.’ si era surrogata alla bRAGIONE_SOCIALE mutuante, ovvero alla ‘B RAGIONE_SOCIALE M.P.S.’ , con susseguente rischio di duplicazione della posta creditoria (cfr. ricorso, pag. 12) .
Deduce che viceversa correttamente l’RAGIONE_SOCIALE, una volta creato il ruolo, ha agito ai fini del recupero del credito (cfr. ricorso, pag. 13) .
Deduce del resto che l’RAGIONE_SOCIALE è, alla stregua RAGIONE_SOCIALE disposizioni di cui in rubrica, delegata ex lege allo svolgimento dell’attività di recupero dei crediti (cfr. ricorso, pag. 13) .
Con il quarto motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione dell’art. 24, 33° co. e 34° co., legge n. 449/1997, degli artt. 2745 e 2777 cod. civ., della legge n. 662/1996, dell’art. 9, 4° co. e 5° co., legge n. 123/1998 e d ell’art. 8 bis e successive modificazioni e integrazioni legge n. 33/2015.
Deduce che l’impugnato decreto si palesa ‘incoerente con se stesso e soprattutto non rispettoso RAGIONE_SOCIALE norme di legge che regolano la materia’ (così ricorso, pag. 14) .
Deduce che gli ‘interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia godono del privilegio di cui all’art. 9 comma 5 D.Lgs. n. 123/1998 e di cui all’art. 8 -bis L. n. 33/2015’ (così ricorso, pag. 14) .
Deduce che in relazione alla data di insorgenza del credito va verificata la sussistenza o meno della causa di prelazione (cfr. ricorso, pag. 15) .
Il ricorso è inammissibile.
Ed è inammissibile , innanzitutto, perché la pretesa che la ‘RAGIONE_SOCIALE‘ adduce sia da ammettere al passivo, si infrange contro la preclusione da giudicato ‘ endofallimentare ‘ inevitabilmente atta a scaturire dal decreto di esecutività dello stato passivo del fallimento della ‘RAGIONE_SOCIALE‘.
Non è necessario esaminare la questione sotto il profilo della legittimazione della ricorrente ‘ad causam ‘.
I l credito che ‘B.d.M. M.C.C.’ invoca in questa sede è lo stesso credito già azionato in via tempestiva dalla bRAGIONE_SOCIALE mutuante ‘M.P.S.’ , cui si è surrogata la ‘B.d.M. M.C.C.’ , quale gestore del RAGIONE_SOCIALE di cui all’art. 2, comma 100, lett. a), della legge n. 662/1996.
Ne dà conto, in fondo, la medesima ‘RAGIONE_SOCIALE‘ .
Ben vero, sia allorché deduce con il secondo mezzo che il tribunale non si è avveduto che la surrogazione – che essa ricorrente aveva con istanza del 7.3.2017 richiesta evidentemente in chirografo, siccome sollecitata, si badi, senza pregiudizio alcuno per la già disposta insinuazione in chirografo -l’autorizza espressamente, ‘nella sua funzione di gestore del RAGIONE_SOCIALE ex L. 662/96, a recuperare iscrivendo a Ruolo attraverso (…) RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE il proprio credito’ (così ricorso, pag. 10; cfr. memoria, pag. 8) .
Ben vero, sia allorché deduce con il secondo mezzo che ‘non c’è alcuna duplicazione del credito, ma solo una sua diversa attribuzione e qualificazione (…)’ (così ricorso, pag. 10; cfr. memoria, pag. 9) .
Né, beninteso , l’identità del credito può reputar si smentita dall’asserita ‘autonomia’ ‘rispetto a quanto preteso dalla RAGIONE_SOCIALE finanziatrice’, che la
ricorrente adduce inoltre con la prospettazione dapprima riferita (così ricorso, pag. 10) .
15. In questi termini esplicano valenza, ineludibilmente, gli insegnamenti di questa Corte.
Ossia l’insegnamento secondo cui nel procedimento fallimentare l’ ammissione di un credito, sancita dalla definitività dello stato passivo, una volta che questo sia stato reso esecutivo con il decreto emesso dal giudice delegato ai sensi dell ‘ art. 97 l.fall., acquisisce all ‘ interno della procedura concorsuale un grado di stabilità assimilabile al giudicato, con efficacia preclusiva di ogni questione che riguardi il credito, comprese le eventuali cause di prelazione che lo assistono (cfr. Cass. (ord.) 27.10.2017, n. 25640) .
Ossia l’insegnamento secondo cui i l giudicato esterno, al pari di quello interno, risponde alla finalità d ‘interesse pubblico di eliminare l’incertezza RAGIONE_SOCIALE situazioni giuridiche e di rendere stabili le decisioni, sicché il suo accertamento non costituisce patrimonio esclusivo RAGIONE_SOCIALE parti; pertanto, il giudice al quale ne risulti l’esistenza , non è vincolato dalla posizione assunta da queste ultime in giudizio, potendo procedere al suo rilievo e valutazione anche d’ufficio , in ogni stato e grado del processo (cfr. Cass. sez. lav. 3.4.2017, n. 8607) .
Tanto, ovviamente, in relazione all’ammissione non opposta al passivo in chirografo della ‘RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE‘, ammissione poi rettificata, con attestazione non fatta segno di reclamo ex art. 36 l.fall., a nome della ‘RAGIONE_SOCIALE‘ su richiesta di surrogazione – in chirografo della stessa ‘RAGIONE_SOCIALE‘ .
La riferita ragione di inammissibilità dà conto, al contempo, dell ‘ulteriore ragione di inammissibilità in cui incorre l’esperito ricorso.
Propriamente, il ricorso è inammissibile, altresì, per difetto di interesse ad impugnare.
Invero, l’interesse processuale ad impugnare presuppone che vi sia stata una sentenza di condanna nei confronti di chi è stato parte nel giudizio conclusosi con la pronuncia che si ambisce a gravare; sicché, ai fin i dell’interesse all’impugnazione , rileva la soccombenza nel suo aspetto sostanziale, correlata al pregiudizio che la parte subisca a causa della sentenza e della sua idoneità a formare il giudicato (cfr. Cass. 25.6.2003, n. 10134; Cass. 11.12.2020, n. 28307, secondo cui l ‘ interesse all ‘ impugnazione va ritenuto sussistente, qualora la pronuncia contenga una statuizione contraria all’intere sse della parte medesima suscettibile di formare il giudicato) .
18. Ebbene, nella specie, il Tribunale di Milano con il decreto in questa sede impugnato ha dato atto, senza dubbio, che ‘RAGIONE_SOCIALE‘ non aveva svolto alcuna contestazione in ordine alla surroga in precedenza disposta in suo favore ed in luogo della ‘B RAGIONE_SOCIALE M.P.S.’ , a sua volta dapprima ammessa in chirografo. Ed ha dato atto, senza dubbio, che l a medesima ‘RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE. RAGIONE_SOCIALE‘ non aveva proposto opposizione avverso l’ ammissione al passivo in chirografo della ‘B RAGIONE_SOCIALE M.P.S.’, così come rettificata dal curatore ai sensi dell’art. 115, 2° co., l.fall. con attestazione non reclamata ai sensi dell’art. 36 l.fall. (cfr. decreto impugnato, pag. 8) .
Ciò nondimeno, si tratta di affermazioni la cui attitudine al giudicato ‘ endofallimentare ‘ , propriamente, va correlata non già al decreto gravato in questa sede, nel cui ambito, difatti, le stesse affermazioni sono state operate onde disconoscere la pretesa azionata tardivamente dalla mandataria RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, bensì e piuttosto -lo si è anticipato – al decreto che in precedenza aveva reso esecutivo lo stato passivo del fallimento della ‘RAGIONE_SOCIALE in liquidazione.
19. In ogni caso, i singoli motivi di ricorso sono ex se inammissibili.
In ordine al primo motivo , contrariamente all’assunto della ricorrente, la curatela fallimentare ha recisamente contestato il credito azionato dall’RAGIONE_SOCIALE. Né il tribunale ha respinto l’opposizione con motivazioni diverse da quelle addotte dalla stessa curatela.
Al riguardo è sufficiente il rinvio alle conclusioni dalla medesima curatela rassegnate in via principale nel giudizio di opposizione e quali riprodotte a pagina 2 dell’impugnato decreto.
In ordine al secondo motivo esplica valenza, evidentemente, la preclusione da giudicato ‘ endofallimentare ‘ dapprima illustrata.
In ordine al terzo e al quarto motivo è sufficiente il seguente duplice rilievo.
I medesimi mezzi di impugnazione, per un verso, risultano avulsi dalla ‘ ratio decidendi ‘ ; per altro verso, si risolvono nella generica prefigurazione di asserite ‘violazioni di legge’ .
In dipendenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso la ricorrente va condannata a rimborsare al controricorrente curatore le spese del presente giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo.
Nessuna statuizione in ordine alle spese va assunta nei confronti RAGIONE_SOCIALE parti rimaste intimate.
Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d.p.r. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis , d.p.r. cit., se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
dichiara inammissibile il ricorso;
c ondanna la ricorrente, ‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘ RAGIONE_SOCIALE, a rimborsare al controricorrente, curatore del fallimento della ‘RAGIONE_SOCIALE (già ‘RAGIONE_SOCIALE) in liquidazione, le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 10.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario RAGIONE_SOCIALE spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge;
ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d.p.r. n. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis , d.p.r. cit., se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della Corte Suprema di Cassazione, il 14 ottobre 2025.
Il presidente NOME COGNOME