SENTENZA TRIBUNALE DI MILANO N. 8662 2024 – N. R.G. 00007504 2022 DEL 04 10 2024 PUBBLICATA IL 07 10 2024
NNUMERO_DOCUMENTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
– Sezione specializzata in materia di impresa A –
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
AVV_NOTAIO
NOME
COGNOME Presiden
te e Relatore
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Giudice
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.NUMERO_DOCUMENTO. NUMERO_DOCUMENTO promossa da:
(C.F. ), ( C.F. ), (C.F. , Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 Parte_3 C.F._3
tutti rappresentati dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO, ed elettivamente domiciliati in Parma, INDIRIZZO, presso i suddetti difensori attori
nei confronti di
(C.F. ), per essa la mandataria già (C.F. ), rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata in Reggio EmiliaINDIRIZZO, presso il suddetto difensore RAGIONE_SOCIALE_1 P.IVA_1 RAGIONE_SOCIALE_2 RAGIONE_SOCIALE_2 P.IVA_2
convenuta
e nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE_2
C.F.
) rappresentata e
P.IVA_2
difesa dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata in Reggio EmiliaINDIRIZZO, presso il suddetto difensore convenuta
CONCLUSIONI
Per gli attori
Parte_3
Parte_2
Parte_1
e
‘Piaccia all’On.le Tribunale adito, disattesa ogni altra contraria istanza, eccezione o deduzione:
1) In via preliminare e pregiudiziale, previo accertamento allo stato degli atti seguenti, ritenuti i fatti posti a fondamento RAGIONE_SOCIALEa presente domanda, quantomeno verosimili, essendo gli stessi comprovati da idonea documentazione a) contratto di fidejussione contenente le clausole censurate; b) decreto ingiuntivo N. 3405/2014, reso dal Tribunale di Reggio Emilia nell’ambito del procedimento iscritto al N. NUMERO_DOCUMENTO; c) atto di precetto del 31.10.2016; d) Istanza di vendita del compendio immobiliare pignorato , consistente nell’unico appartamento del sig. adibito a dimora coniugale del proprio nucleo fagliare; e) avviso di fissazione di vendita all’asta nell’ambito del procedimento esecutivo iscritto al N. 607/2016 la cui prossima data è fissata per il giorno 13.10.2021; f) certificato di residenza storico del sig. g) certificato di Stato di Famiglia del sig. ; h) Sentenza del Tribunale di Reggio Emilia N 1531/2019 pubblicata in data 12/11/2019; sospendere, seppur provvisoriamente e sino alla definizione del presente giudizio, anche ‘ inaudita altera parte ‘ l’efficacia esecutiva RAGIONE_SOCIALEa Sentenza resa dal Tribunale di Reggio Emilia nell’ambito del procedimento iscritto civile iscritto al N. NUMERO_DOCUMENTO, essendo la stessa resa su un contratto nullo e/o quantomeno annullabile in quanto contrario a norme di diritto e potendo costituire strumento per procurare al sig. ed a tutta la sua famiglia un danno gravissimo e certamente irreparabile, tenuto conto che lo stesso è attualmente usato dalla Banca quale titolo di credito esecutivo ed ha pertanto, mediante lo stesso radicato dinanzi al Tribunale Civile di Reggio Emilia, il procedimento espropriativo iscritto al N.607/2016 la cui prossima vendita all’asta è stata fissata per il giorno 13 ottobre Parte_2 Parte_2 Parte_2 Parte_2
2021.
2) In via paritetica e/o più gradata, nel merito, ACCERTARE E DICHIARARE, sempre in forza RAGIONE_SOCIALEe causali tutte di cui alla premessa in fatto ed in diritto del presente atto, la nullità del contratto di fideiussione omnibus sottoscritto dagli attori in data 19 aprile 2007 stipulato con ‘ […]
al fine di garantire la società sino alla concorrenza massima RAGIONE_SOCIALEa complessiva somma di €.1.200.000,00 (unmilioneduecentomila/00) in quanto le clausole n. 2), 6) e 9) in esso contenute RAGIONE_SOCIALE_3 RAGIONE_SOCIALE_4
sono interamente conformi allo schema ABI censurato dalla Banca D’Italia con provvedimento N.55, del 2.5.2005 in quanto contrario a norme di diritto e più dettagliatamente contrario alle disposizioni di cui agli artt. 1418 co. 1° e 2°; 1419 co.1° del c.c. nonché per condotta anticoncorrenziale posta in essere dalla Banca mutuante ‘ e RAGIONE_SOCIALE_3
per essa la subentrante nel diritto di credito
‘
(P.I.:
RAGIONE_SOCIALE_1
), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma (RM) alla INDIRIZZO, nonché la mandataria in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma (RM) alla INDIRIZZO in violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2, comma 2°, lett. a), RAGIONE_SOCIALEa L. n. 2871990, per illiceità RAGIONE_SOCIALEa causa e, per l’effetto; ACCERTARE E DICHIARARE che, per tutte le ragioni, in fatto ed in diritto, come in premessa es posti e lamentati, la nullità RAGIONE_SOCIALE‘innanzi citato contratto di fideiussione stipulato dagli attori in data 19.04.2007 o come meglio ritenuto. P.IVA_2 […] RAGIONE_SOCIALE_5
In più gradata, ACCERTARE E DICHIARARE, a mente di quanto stabilito dall’art. 1418 co. 1° e 2° la nullità RAGIONE_SOCIALE e clausole 2), 6) e 9) del contratto di fideiussione stipulato dagli attori a garanzia del credito mutuato dal ‘ […]
e per essa la subentrante nel diritto di credito ‘ (P.I.: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma (RM) alla INDIRIZZO nonché, CF in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma (RM) alla INDIRIZZO. RAGIONE_SOCIALE_3 RAGIONE_SOCIALE_1 P.IVA_2 RAGIONE_SOCIALE_2
4) In via più gradata ancora, accertare e dichiarare sempre e comunque che il contratto di fideiussione stipulato dagli attori a garanzia del credito mutuato dalla ‘ e per RAGIONE_SOCIALE_3
essa la subentrante nel diritto di credito ‘ alla società ‘ nonchè in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma INDIRIZZO) alla INDIRIZZO si è risolto ipso iure il 19.07.2010 e che la Banca non ha proposto e diligentemente continuato le sue istanze nei confronti del debitore entro il termine di sei mesi (ridotto a due mesi nell’ipotesi in cui il fideiussore abbia, preventivamente ed espressamente, limitato la propria garanzia allo stesso termine RAGIONE_SOCIALE‘obbli gazione principale), ed ha, altresì violato, clausolando l’impugnato contratto, con detta deroga in violazione di quanto disposto dall’art. 2 comma 3° RAGIONE_SOCIALEa L. 287/1990 la disposizione di cui all’art. 1957 c.c. e per l’effetto dichiarare decaduta il ‘ RAGIONE_SOCIALE_1 RAGIONE_SOCIALE_4 RAGIONE_SOCIALE_5 RAGIONE_SOCIALE_3
[…]
e per essa la subentrante nel diritto di credito
‘
nonché, la mandataria
RAGIONE_SOCIALE_1
RAGIONE_SOCIALE_5
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma (INDIRIZZO) alla INDIRIZZO dal diritto obbligazionario portato dal contratto di fideiussione sottoscritto in data 19.04.2007 con ogni conseguenza e ragione di legge; […]
In via subordinata nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento RAGIONE_SOCIALEe spiegate domande DICHIARARE ED ACCERTARE la nullità parziale del contratto di fideiussione omnibus sottoscritto dagli attori in data 19
aprile 2007 stipulato con ‘
RAGIONE_SOCIALE_3
aRAGIONE_SOCIALE, al fine di garantire la società sino alla concorrenza massima RAGIONE_SOCIALEa complessiva somma di €.1.200.000,00 (unmilioneduecentomila/00) in quanto le clausole n. 2), 6) e 9) in esso contenute sono ripetitive RAGIONE_SOCIALEo schema ABI censurato dalla Banca D’Italia con provvedimento N. 55, del 2.5.2005 in quanto contrario a norme di diritto e più dettagliatamente contrario alle disposizioni di cui agli artt. 1418 co. 1° e 2°. […] RAGIONE_SOCIALE_4
In via ulteriormente subordinata nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento RAGIONE_SOCIALEe domande spiegate ACCERTARE che le clausole del contratto di fideiussione sono il frutto o, meglio, l’estrinsecazione di un’intesa illecita ex art. 2 L. n. 287/1990 e per l’effetto condannare le parti convenute tutte al risarcimento dei danni da quantificarsi in separata sede .
Con espressa riserva di precisare la domanda, formulare specifiche richieste istruttorie e chiedere di essere abilitati alla prova contraria mediante deposito di apposite memorie da formularsi nei modi, nelle forme e nei termini di legge anche in relazione al comportamento processuale che controparte riterrà di assumere nel corso del giudizio.
Con vittoria di spese diritti ed onorari del presente grado del giudizio.’
Per le convenute
e
RAGIONE_SOCIALE_1
RAGIONE_SOCIALE_2
[…]
‘ Voglia, l’Ill.mo Tribu nale adito, contrariis reiectis:
in sede cautelare: respingersi la richiesta di sospensione RAGIONE_SOCIALE‘efficacia esecutiva RAGIONE_SOCIALEa sentenza;
nel merito: respingere le svolte domande in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi tutti esposti.
In ogni caso con vittoria di compensi.’
*
MOTIVAZIONE
1 – Con atto in riassunzione depositato il 28/02/2022, gli attori
e
citavano in giudizio
(cessionaria del credito) e la mandataria (ora […] RAGIONE_SOCIALE_5
avanti
al
Tribunale
di
Milano,
Sezione
specializzata in materia di impresa, chiedendo: in via preliminare e pregiudiziale,
di sospendere l’efficacia esecutiva RAGIONE_SOCIALEa sentenza n.1531/2019 del Tribunale di
Reggio Emilia emessa nella causa di opposizione (n.326/2015 R.G.) a decreto
ingiuntivo dagli stessi proposta nei confronti del
(subentrato al
quali fideiussori RAGIONE_SOCIALEa
società debitrice
nel merito, di accertare e dichiarare la nullità
Parte_1
Parte_2
Parte_3
CP_1
RAGIONE_SOCIALE_2
RAGIONE_SOCIALE_3
RAGIONE_SOCIALE_3
CP_4
integrale ovvero, in subordine, la nullità parziale, per vi olazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2 RAGIONE_SOCIALEa L. n. 287/1990, del contratto di fideiussione omnibus dagli stessi sottoscritto il 19/04/2007 a favore del e di e nell’interesse RAGIONE_SOCIALEa società di accertare e dichiarare la risoluzione ipso iure in data 19/07/2010 del suddetto contratto di fideiussione e la decadenza ex art. 1957 c.c. del e di di e RAGIONE_SOCIALEa mandataria dalla garanzia prevista da detta fideiussione; di accertare e dichiarare che le clausole RAGIONE_SOCIALEa fideiussione sono il frutto o, meglio, l’estrinsecazione, di un’intesa illecita ex art 2 L. 287/1990, e per l’effetto di condannare le parti convenute al risarcimento dei danni da quantificarsi in separata sede. RAGIONE_SOCIALE_3 RAGIONE_SOCIALE_6 RAGIONE_SOCIALE_4 RAGIONE_SOCIALE_3 CP_3 CP_1 […] RAGIONE_SOCIALE_5
Il presente giudizio concerne la riassunzione RAGIONE_SOCIALEa causa promossa in data 10/09/2021 dai fideiussori e avanti al Tribunale di Bologna, Sezione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘Impres a (n. 11253/2021 R.G.), volta ad ottenere la declaratoria RAGIONE_SOCIALEa nullità, per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art.2 RAGIONE_SOCIALEa Legge 287/1990, RAGIONE_SOCIALEa fideiussione dagli stessi rilasciata il 19/04/2007 a favore del e di e nell’interesse RAGIONE_SOCIALEa società debitrice Parte_1 Parte_2 Parte_3 […] RAGIONE_SOCIALE_3 RAGIONE_SOCIALE_6 […]
RAGIONE_SOCIALE_7
(cessionaria del credito) e, per essa, la mandataria
[…]
(già , si sono costituiti avanti al Tribunale di Bologna, Sezione RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, eccependo in via pregiudiziale l’incompetenza funzionale e territoriale RAGIONE_SOCIALEa Sezione specializzata impresa del Tribunale di Bologna, per essere competente la Sezione specializzata impresa del Tribunale di Milano e, nel merito, chiedendo il rigetto RAGIONE_SOCIALEe domande attoree. RAGIONE_SOCIALE_2 RAGIONE_SOCIALE_5
Il Tribunale di Bologna, con ordinanza emessa il 24/01/2022, ha dichiarato la propria incompetenza a favore del Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di impresa, assegnando termine di tre mesi per la riassunzione RAGIONE_SOCIALEa causa , tempestivamente effettuata con l’atto di citazione introduttivo del presente giudizio.
Gli attori hanno allegato che:
in data 19/04/2007 sottoscrivevano a favore del RAGIONE_SOCIALE una fideiussione omnibus sino alla concorrenza RAGIONE_SOCIALE‘importo di €.1.200.000,00 (doc.11 attori), finalizzata, in principalità se non esclusivamente, a garantire l’erogazione futura di un mutuo fondiario di €.800.000,00 a favore RAGIONE_SOCIALEa società RAGIONE_SOCIALE
in data 27/04/2007 il RAGIONE_SOCIALE concedeva a un mutuo fondiario ex art. 38 TUB per l’importo complessivo di €.800.000,00, per la costruzione di un immobile, garantito da ipoteca volontaria concessa dalla società mutuataria a favore RAGIONE_SOCIALEa banca (doc.1 e 2 attori); alla stipula del contratto di mutuo la banca erogava alla società mutuataria la somma di €.241.000,00 sul conto corrente bancario n. 22373, con previsione RAGIONE_SOCIALE‘erogazione del residuo importo a stato avanzamento la vori; RAGIONE_SOCIALE_4
-la banca non erogava più la rimanente somma di €.559.000,00 e, in data 11/05/2010, comunicava la decadenza dal beneficio del termine per il mancato pagamento di n.13 rate del mutuo, risolvendo il contratto di mutuo per grave inadempimento di RAGIONE_SOCIALE_4
in data 14/10/2014, dopo oltre quattro anni dalla risoluzione del contratto di mutuo, il (già ) agiva nei confronti dei fideiussori odierni attori, ottenendo in data 15/11/2014 l’e missione nei loro confronti del decreto ingiuntivo n. 3405/2014 del Tribunale di Reggio Emilia per l’importo di €.247.366,95 (doc.4 attori); RAGIONE_SOCIALE_3 RAGIONE_SOCIALE_3
la procedura di mediazione esperita dagli attori prima RAGIONE_SOCIALEa presente causa aveva esito negativo, per mancata adesione RAGIONE_SOCIALEa convenuta (doc.10 attori); CP_1
in forza del suddetto decreto ingiuntivo, la banca promuoveva nei confronti del fideiussore avanti al Tribunale di Reggio Emilia, la procedura esecutiva immobiliare n.607/2016 R.G.E., avente ad oggetto l’immobile costituente l’unica dimora famigliare RAGIONE_SOCIALEo stesso, nella quale egli viveva con la moglie e tre figli; Parte_2
-la banca ha violato l’art.1957, comma 2, c.c. in quanto, essendosi il contratto di mutuo risolto al più tardi alla data del 19/07/2010, coincidente con la segnalazione a sofferenza RAGIONE_SOCIALEa posizione debitoria RAGIONE_SOCIALEa società mutuataria, la banca non ha iniziato né diligentemente coltivato alcuna azione esecutiva nei confronti RAGIONE_SOCIALEa debitrice RAGIONE_SOCIALE_4
-la banca non ha rispettato il beneficio RAGIONE_SOCIALE‘escussione preventiva dei beni gravati e concessi a garanzia dalla società debitrice, circostanza che libera il fideiussore dall’obbligo d’indicare i beni del debitore principale su cui soddisfare il credito (art. 1944 c.c.) e che configura anche una violazione dei doveri di correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 c.c.);
sulla base del decreto ingiuntivo n.3504/2014 – n. 6744/204 R.G. emesso dal Tribunale di Reggio Emilia, la banca ha promosso nei confronti del fideiussore avanti al Tribunale di Reggio Emilia, la procedura esecutiva immobiliare (n. 607/2016 R.G.E.) sull’immobile costituente l’unica dimora familiare di detto fideiussore, comportamento che, secondo la prospettazione attorea, costituisce ‘ chiara violazione RAGIONE_SOCIALEa direttiva n.93/13/CEE ‘, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori; Parte_2
con la deroga al disposto RAGIONE_SOCIALE‘art.1957 c.c. la banca ha altresì violato quanto disposto dall’art.2, comma 3, RAGIONE_SOCIALEa L. n.287/1990.
Secondo gli attori, la fideiussione omnibus dai medesimi sottoscritta in data 19/04/2007, a garanzia del mutuo fondiario ipotecario concesso dal e di (poi ora RAGIONE_SOCIALE BPM, banca cedente) alla società è nulla in quanto negli articoli 2, 6 e 9 RAGIONE_SOCIALEe condizioni contrattuali riproduce le clausole 2, 6 e 8 (rispettivamente, clausola di reviviscenza, di deroga all’art.1957 c.c. e di sopravvivenza RAGIONE_SOCIALEa garanzia) RAGIONE_SOCIALEo schema ABI del 2003, censurate dalla Banca d’Italia con il provvedimento n.55 del 2 maggio 2005 per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art.2 RAGIONE_SOCIALEa L. n.287/1990. […] RAGIONE_SOCIALE_3 CP_3 CP_3 RAGIONE_SOCIALE_4
Richiamato il principio RAGIONE_SOCIALEa nullità derivata (Corte Cass. ordinanza n. 28910/2017) e del valore di prova privilegiata del provvedimento RAGIONE_SOCIALEa Banca d’Italia n.55/2005 in ordine all’esistenza di una intesa anticoncorrenziale tra
istituti di credito (Corte Cass., sentenza n. 13846/2019), i fideiussori deducevano la nullità totale ovvero, in subordine, la nullità parziale, relativa alle clausole 2, 6) e 9), RAGIONE_SOCIALEa fideiussione rilasciata in data 19/04/2007, per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art.2 RAGIONE_SOCIALEa L. 287/1990 e, per l’effetto, invocavano l a decadenza dalla garanzia ex art. 1957
c.c. RAGIONE_SOCIALEa banca cedente e RAGIONE_SOCIALEa società cessionaria.
-Con un’unica comparsa di costituzione depositata il 23/06/2022, si costituivano in giudizio (cessionaria del credito), tramite la procuratrice speciale (già , nonchè in proprio, contestando le pretese RAGIONE_SOCIALE_1 RAGIONE_SOCIALE_2 RAGIONE_SOCIALE_5 […] RAGIONE_SOCIALE_2
attoree, di cui chiedevano il rigetto.
2.1. Le convenute, in punto di fatto, deducevano che:
– il
(incorporante il
e
RAGIONE_SOCIALE_3
RAGIONE_SOCIALE_3
[…
doc.9 convenute) in forza del decreto ingiuntivo n.3405/2014 emesso dal Tribunale di Reggio Emilia il 15/11/2014, immediatamente esecutivo nei confronti dei fideiussori e sottoponeva a pignoramento beni immobili del fideiussore (procedura esecutiva n.607/206 R.G.E.) e, separatamente, procedeva esecutivamente anche nei confronti del debitore principale (procedura esecutiva n. 25/2016 R.G.); CP_3 Parte_2 Parte_1 Parte_2
il suddetto decreto ingiuntivo veniva opposto dai fideiussori odierni attori e, all’esito del relativo giudizio (n. 325/2015 R.G.), il Tribunale di Reggio Emilia con la sentenza n.1531/2019, pubblicata il 12/11/2019 -di cui in questa sede è stata chiesta la sospensione RAGIONE_SOCIALE‘efficacia esecutiva respingeva l’opposizione e confermava il decreto opposto;
in assenza d’impugnazione, la sentenza è passata in giudicato (doc. 6 convenute); – ancor prima, con sentenza n. 1375/2019 pubblicata il 24/10/2019, il Tribunale di Reggio Emilia aveva respinto anche la querela di falso proposta in via incidentale dal fideiussore che assumeva di non aver mai sottoscritto la fideiussione omnibus per cui è causa (doc.7 convenute). Parte_2
2.2. Le convenute, anzitutto, hanno eccepito l’inammissibilità RAGIONE_SOCIALEa richiesta di sospensione RAGIONE_SOCIALE‘efficacia esecutiva RAGIONE_SOCIALEa sentenza n.1531/2019 del Tribunale di
Reggio Emilia, rilevando che gli attori avrebbero dovuto impugnare la sentenza avanti alla Corte di Appello di Bologna.
2.3. Le convenute hanno poi eccepito la formazione del giudicato ex art. 2909 c.c. con riferimento al decreto ingiuntivo opposto, in quanto la relativa causa di opposizione proposta dai fideiussori (odierni attori) è stata decisa dal Tribunale di Reggio Emilia con la sentenza n.1531/2019, pubblicata il 12/11/2019, non appellata e passata in giudicato, come risulta dalla certificazione prodotta in atti (doc.6 convenute).
Secondo le convenute, nella fattispecie la validità RAGIONE_SOCIALEa fideiussione de qua costituisce il precedente logico, essenziale RAGIONE_SOCIALEa decisione confermativa del decreto ingiuntivo emesso nei confronti dei fideiussori (odierni attori).
2.4. Le convenute deducevano, altresì, l’infondatezza RAGIONE_SOCIALEa domanda di nullità RAGIONE_SOCIALEa fideiussione per violazione RAGIONE_SOCIALEa normativa antitrust, rilevando che la fideiussione in questione è stata rilasciata nel 2007 e, pertanto, non rientra nel periodo -decorrente dal 2002 al 2005oggetto RAGIONE_SOCIALE‘ Banca d’Italia e sfociata nel prov vedimento n.55 del 2 maggio 2005, che aveva accertato l’esistenza di una intesa restrittiva RAGIONE_SOCIALEa concorrenza fra banche. Nel caso in esame gli attori, su cui gravava l’onere, non avevano allegato e provato che la fideiussione del 2007 fosse frutto di una intesa anticoncorrenziale. Parte_4
2.5. Le medesime deducevano l’infondatezza RAGIONE_SOCIALE‘eccezione di preventiva escussione del debitore principale, affermando la non necessità RAGIONE_SOCIALE‘escussione preventiva del debitore, non senza rilevare che comunque il debitore principale era stato escusso infruttuosamente.
2.6. Le convenute deducevano l’infondatezza RAGIONE_SOCIALEa domanda di risarcimento danni formulata dagli attori, avendo agito in forza di un titolo passato in giudicato, rilevando anche l’inammissibilità RAGIONE_SOCIALEa domanda nei conf ronti RAGIONE_SOCIALEa cessionaria (e RAGIONE_SOCIALEa sua mandataria ) perché ha patrimonio separato e non aggredibile. RAGIONE_SOCIALE_2
2.7. Infine, entrambe le convenute eccepivano la carenza di legittimazione passiva in riferimento all’accertamento RAGIONE_SOCIALEa condotta a nticoncorrenziale per violazione RAGIONE_SOCIALEa normativa antitrust richiesto dagli attori.
3 All’udienza di prima comparizione del 19/07/2022 il tribunale assegnava alle parti i termini di cui all’art.183, c. 6, c.p.c., fissando per la discussione dei mezzi istr uttori l’udienza del 20/12/2022.
All’udienza del 20/12/2022, il tribunale, ritenute superflue le istanze istruttorie RAGIONE_SOCIALEe parti attrici e ritenuta la causa matura per la decisione, sulla scorta RAGIONE_SOCIALEe produzioni documentali, fissava per la precisazione de lle conclusioni l’udienza del 19/12/2023.
A seguito del trasferimento del giudice assegnatario RAGIONE_SOCIALEa causa, la causa veniva rinviata al 17/07/2024 per la precisazione RAGIONE_SOCIALEe conclusioni avanti al nuovo giudice designato.
Precisate le conclusioni in data 17/07/2024, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione assegnando alle parti il termine di venti giorni per il deposito RAGIONE_SOCIALEe comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per le memorie di replica.
Valutazioni del Tribunale
4 L ‘eccezione di giudicato
L’eccezione di giudicato RAGIONE_SOCIALEa sentenza del Tribunale di Reggio Emilia n.1531/2019, pubblicata il 12711/2019, che ha respinto l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta dai fideiussori, odierni attori, confermando il decreto ingiuntivo opposto, è fondata per i seguenti motivi.
Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo proposto dagli odierni attori, nella loro qualità di fideiussori, è stato definito con la menzionata sentenza, non appellata e passata in giudicato. La fideiussione, oggetto del presente giudizio, è stata allegata come fatto costitutivo RAGIONE_SOCIALE‘azione monitoria instaurata dal […]
RAGIONE_SOCIALE_3
in favore del quale è stato emesso dal Tribunale di Reggio
Emilia il decreto n.3405/2014, che ha ingiunto a e quali fideiussori RAGIONE_SOCIALEa società debitrice il pagamento RAGIONE_SOCIALEa somma di €.247.366,95 oltre interessi e spese di lite. I fideiussori ingiunti hanno proposto opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo, deducendo di aver rilasciato la fideiussione omnibus a garanzia del mutuo fondiario erogato alla società censurando il piano di Parte_3 Parte_2 […] Parte_1 RAGIONE_SOCIALE_4 RAGIONE_SOCIALE_4
ammortamento alla francese e deducendo l’applicazione di interessi ultralegali o usurari. L’oppo sizione è stata rigettata, con sentenza non impugnata, di conferma del decreto ingiuntivo opposto.
La sentenza emessa dal Tribunale di Reggio Emilia n.1531/2019, essendo passata in giudicato, copre il dedotto ed il deducibile e, quindi, preclude a questo Tribunale di valutare la nullità per violazione RAGIONE_SOCIALEa normativa antitrust RAGIONE_SOCIALEa fideiussione omnibus azionata in sede monitoria dalla banca, in quanto sancisce con effetto di giudicato il diritto RAGIONE_SOCIALEa banca di agire nei confronti dei fideiussori (odierni attori) per il recupero del credito maturato in relazione al mutuo erogato alla società RAGIONE_SOCIALE_4
Per tale ragione l’argomentazione degli attori di non avere ‘giam mai azionato giudizio di nullità’ (v. in particolare conclusionale p. 21 e replica p 4) è priva di pregio, considerato che il giudicato copre non solo il dedotto ma anche il deducibile.
Al riguardo, si richiama il consolidato orientamento RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza di legittimità secondo cui: ‘1) l’autorità del giudicato copre non solo il dedotto ma anche il deducibile in relazione al medesimo oggetto, cioè non soltanto le ragioni giuridiche fatte valere nel giudizio (giudicato esplicito), ma anche tutte quelle altre -proponibili sia in via di azione che di eccezione -le quali, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono, tuttavia, precedenti logici, essenziali e necessari RAGIONE_SOCIALEa pronuncia (giudicato implicito); 2) detto principio concerne in particolare le ragioni non dedotte che si presentino come un antecedente logico necessario rispetto alla pronuncia, nel senso che deve ritenersi preclusa alle parti stesse la proposizione, in altro giudizio, di qualsivoglia domanda avente ad oggetto situazioni soggettive incompatibili con il diritto accertato’ (Cass. 28/11/2011 n.22520, Cass. 16/08/2012 n.14335; Cass. 26/02/2019 n.5486; Cass. 26/06/2009 n.15093).
In tema di effetti del giudicato, inoltre, si è affermato che ‘ il decreto ingiuntivo divenuto inoppugnabile, che abbia ad oggetto la condanna al pagamento di prestazioni fondate su un contratto a monte, preclude all’intimato la possibilità di invocare, in un diverso giudizio, la nullità del contratto o di specifiche sue clausole, atteso che il giudicato, coprendo il dedotto ed il deducibile, si estende
anche all’insussistenza di cause di invalidit à (c.d. giudicato per implicazione discendente), ancorché diverse da quelle fatte valere nel processo definito con sentenza irrevocabile’ (Cass. 04/11/2021 n.31636; Cass. 14/02/2022 n.4717).
Nella fattispecie in esame, il passaggio in giudicato RAGIONE_SOCIALEa sente nza resa all’esito del giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo fondato sulla fideiussione rilasciata dagli attori preclude ogni successiva valutazione in merito alla domanda di nullità RAGIONE_SOCIALEa fideiussione per violazione RAGIONE_SOCIALEa normativa antitrust ed alla domanda risarcitoria proposta in relazione alle conseguenze pregiudizievoli a livello psicofisico che si allega essere state patite dall’attore in conseguenza del pignoramento immobiliare eseguito nei suoi confronti dal in virtù del decreto ingiuntivo opposto, su cui si è formato il giudicato. Parte_2 RAGIONE_SOCIALE_3
Nel caso di specie, in cui è stata proposta opposizione avverso il decreto ingiuntivo, passato in giudicato a seguito di opposizione a decreto ingiuntivo, non si ricade nell’ipotesi del decreto ingiuntivo non opposto nei confronti di soggetto qualificatosi come consumatore, di cui alla sentenza CGUE 17 maggio 2022, come applicate da CSU 9479/23.
I principii eurounitari di cui alle decisioni RAGIONE_SOCIALEa Corte di Giustizia del 17/05/2022 nelle cause riunite C-693/19 e C-831/19 ed alla successiva decisione a Sezioni Unite RAGIONE_SOCIALEa Corte di Cassazione n. 9479/2023 non trovano applicazione nel caso, come quello di specie, in cui i debitori fideiussori abbiano proposto opposizione a decreto ingiuntivo e non abbiano appellato la sentenza di primo grado di rigetto RAGIONE_SOCIALE‘opposizione, passata in giudicato. Ne consegue l’applicazione del principio sopramenzionato secondo cui l’autorità del giudicato copre sia il dedotto che il deducibile, ovvero non soltanto le ragioni giuridiche fatte espressamente valere in via di azione o di eccezione nel medesimo giudizio (giudicato esplicito), ma anche tutte quelle altre che, se pure non specificamente dedotte o enunciate, costituiscano, tuttavia, pr emesse necessarie RAGIONE_SOCIALEa pretesa e RAGIONE_SOCIALE‘accertamento relativo, in quanto si pongono come precedenti logici essenziali RAGIONE_SOCIALEa decisione (giudicato implicito)’ (si veda anche Trib. Roma, sentenza 05/06/2023 n.8893).
Pertanto, il giudicato formatosi sulla pronuncia non impugnata di rigetto RAGIONE_SOCIALE‘opposizione a decreto ingiuntivo si estende (c.d. giudicato implicito) alla validità del contratto di fideiussione, poiché il rigetto RAGIONE_SOCIALE‘opposizione e, quindi, la conferma del decreto ingiuntivo, nella specie implicano di per sé che il titolo di garanzia su cui si fonda sia valido ed efficace.
5. L’eccezione di decadenza
Ogni disamina inerente al titolo esecutivo del credito azionato in quel giudizio deciso con sentenza passata in giudicato- è preclusa.
Resta dunque assorbita dal giudicato sulla validità del contratto di fideiussione la questione RAGIONE_SOCIALE‘eccepita decadenza ex art. 1957 c.c. RAGIONE_SOCIALEa banca ( RAGIONE_SOCIALE_3
[…]
ora RAGIONE_SOCIALE BPM), RAGIONE_SOCIALEa cessionaria del credito (
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e RAGIONE_SOCIALEa mandataria ( , già ). Giova comunque in proposito rilevare che il contratto di fideiussione va qualificato come garanzia ‘a prima richiesta’, giacché, come recita l’art.7, ‘ il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta’, con la conseguenza che risulta sufficiente ad impedire l’eccepita decadenza ex art. 1957 c.c. un semplice atto stragiudiziale, nel caso in esame, costituito dalla comunicazione di decadenza dal beneficio del termine con contestuale intimazione di pagamento inviata sia alla società debitrice sia ai suoi fideiussori con lettera raccomandata a/r del 11/05/2010 (doc. 3 allegato 4-b attori). […] RAGIONE_SOCIALE_2 RAGIONE_SOCIALE_5 CP_4 […]
6. Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo, secondo i criteri del D.M. n. 55/2014 e modifiche successive (147/2022), avuto riguardo al valore indeterminato RAGIONE_SOCIALEa controversia, all’attività difensiva espletata e considerate l’assenza di attività istruttoria orale e la non complessità RAGIONE_SOCIALEa controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di impresa A, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte
da e ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede: 1) dichiara inammissibili le domande proposte dagli attori e nei confronti RAGIONE_SOCIALEe convenute e (già per intervenuto giudicato; 2) condanna gli attori, in solido fra loro, alla rifusione integrale RAGIONE_SOCIALEe spese processuali, in favore di e di (già , che si liquidano in euro 7.800,00 per compensi, oltre rimborso spese generali 15 %, I.V.A. e C.P.A. come per legge. Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 3 ottobre 2024 Il Presidente estensore Dott.NOME Parte_3 Parte_2 Parte_1 […] Parte_1 Parte_2 Parte_3 RAGIONE_SOCIALE_9 RAGIONE_SOCIALE_2 RAGIONE_SOCIALE_5 […] RAGIONE_SOCIALE_9 RAGIONE_SOCIALE_2 RAGIONE_SOCIALE_5
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