Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 8901 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 8901 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 04/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5858/2021 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, in persona della mandataria RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE), indirizzo PEC: EMAIL
-controricorrente-
avverso il DECRETO del TRIBUNALE di TREVISO n.RG. 4224/2020 depositato il 05/02/2021;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/12/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
-Il Giudice delegato al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha ammesso al passivo in via chirografaria il credito di euro 2.578.957,36 portato da decreto ingiuntivo munito della formula di definitiva esecutività,
derivante da contratto di apertura di credito con garanzia ipotecaria regolato in conto corrente, di cui RAGIONE_SOCIALE (cessionaria del credito vantato da Banca RAGIONE_SOCIALE Monastir RAGIONE_SOCIALE), per il tramite della mandataria RAGIONE_SOCIALE, con ricorso ex art. 101 l.fall. aveva chiesto l’ammissione con privilegio fondiario ex art. 38, d.lgs. n. 385 del 1993 (TUB).
1.1. -Con il decreto indicato in epigrafe, il Tribunale di Treviso ha rigettato l’opposizione allo stato passivo proposta da RAGIONE_SOCIALE contro l’esclusione della prelazione ipotecaria , rilevando la nullità del finanziamento per violazione del limite di finanziabilità dell’ ottanta percento del valore dei beni ipotecati, ex art. 38, comma 2, TUB, sul presupposto che il rispetto di detto limite dovesse sussistere non solo al momento della conclusione del contratto, ma anche nel corso dello svolgimento del rapporto, mentre alla restrizione di ipoteca intervenuta nel 2009 non era seguita alcuna riduzione del finanziamento.
1.2. -Il tribunale ha altresì respinto sia la richiesta della banca di conversione del finanziamento fondiario in finanziamento ipotecario , ai sensi dell’art. 1424 c.c. , sia l’eccezione di giudicato endofallimentare in relazione all’ ammissione del credito in via chirografaria. Al riguardo ha ritenuto che « la nullità del fondiario per il superamento del limite dell’80% non fa venir meno il credito in chirografo per le somme erogate dalla banca a favore della fallita e, viceversa, il riconoscimento di tale credito in chirografo non comporta di per sé l’opponibilità e la validità della garanzia ipotecaria », poiché « oggetto dell’ammissione al passivo è il credito e non il contratto di apertura di credito fondiario, dalla cui validità o meno deriva poi il riconoscimento del privilegio ipotecario ».
-Avverso detta decisione BCC propne ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. Il RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie.
CONSIDERATO CHE
2.1. -Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 96 l.f all . e dell’art. 1173 c.c., stante il contrasto tra l’ammissione del credito al passivo fallimentare (sia pure solo in via
chirografaria) e la dichiarata nullità del finanziamento (per superamento del limite di finanziabilità), essendo stata oggetto di opposizione allo stato passivo solo l’esclusione del privilegio fondiario, sicché la valutazione sulla sussistenza o meno del credito non era stata devoluta al tribunale, e sull’ ammissione al passivo del credito si era formato il giudicato endofallimentare.
2.2. -Il secondo mezzo lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. , per violazione del giudicato formatosi sull ‘ ammissione del credito al passivo fallimentare, in forza di titolo giudiziale definitivo.
2.3. -Il terzo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 1424 c.c. , per avere il tribunale rigettato la domanda di conversione del finanziamento fondiario nullo in finanziamento ipotecario, tanto più che il primo era stato ritenuto affetto solo da una sorta di nullità sopravvenuta.
2.4. -Il quarto mezzo denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 1418 c.c. , poiché quella che era stata ritenuta sopravvenuta nel corso del rapporto era non già una nullità, bensì una inefficacia, ferma restando la validità del contratto, e comunque la pretesa nullità avrebbe avuto effetto solo dal 2009, quando il debito già ammontava a circa due milioni di euro
-Va subito rilevata, quale ragione più liquida, la manifesta fondatezza del secondo motivo, con assorbimento dei restanti tre.
-E’ pacifico , infatti, che il credito ammesso al passivo in via chirografaria risulta portato da decreto ingiuntivo munito di decreto di esecutorietà ex art. 647 c.p.c. prima della dichiarazione di fallimento e dunque opponibile alla massa fallimentare.
4.1. -Come noto, il decreto ingiuntivo innesca la provocatio ad opponendum , richiedendo che il debitore si attivi entro un certo termine per evitare che sul provvedimento d’ingiunzione emesso si formi il giudicato (c.d. impositio silentii ) o altrimenti detto la ‘preclusione da giudicato’ (Cass., Sez. U, 4510/2006; 9479/2023).
4.2. -A norma dell’art. 2909 c.c., secondo il costante indirizzo di questa Corte, il giudicato fa stato tra le parti, i loro eredi ed aventi causa, nei limiti oggettivi costituiti dai suoi elementi costitutivi,
ovvero il titolo della stessa azione, e il bene della vita che ne forma oggetto, a prescindere dal tipo di sentenza adottato; entro tali limiti, il giudicato ‘ copre il dedotto e il deducibile ‘ , ossia non soltanto le questioni di fatto e di diritto fatte valere in via di azione o di eccezione -e, comunque, esplicitamente investite dalla decisione (c.d. giudicato esplicito) -ma anche le questioni che, non dedotte in giudizio, tuttavia, costituiscano presupposto logico e indefettibile della decisione stessa (c.d. giudicato implicito: Cass. 25745/2017, 28415/2017, 33021/2022, 32370/2023, 33813/2023), con conseguente preclusione del riesame dell’identico punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il ‘petitum’ del primo (Cass. Sez. U, 13916/2006, 26482/2007; Cass. 8650/2010, 13921/2013, 11600/RAGIONE_SOCIALE, 27304/RAGIONE_SOCIALE, 27399/2023, 33813/2023).
Resta salva e impregiudicata soltanto l’eventuale sopravvenienza di fatti e situazioni nuove (Cass. Sez. U, 383/1999, 13916/2006; Cass. 16959/2003, 11493/2004, 22520/2011, 15493/2015, 6091/2020, 21698/2021, 27399/2023, 1259/2024, 4130/2024), ovvero questioni concernenti effetti ulteriori o diversi che non contraddicano il medesimo accertamento già compiuto (Cass. 19503/2012).
4.3. -Con specifico riguardo al decreto ingiuntivo si è detto che il giudicato sostanziale conseguente alla mancata opposizione copre l’esistenza del credito azionato, del rapporto di cui esso è oggetto e del titolo su cui il credito e il rapporto stessi si fondano -non solo sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche sugli accertamenti che ne costituiscono i necessari e inscindibili antecedenti o presupposti logico-giuridici (Cass. Sez. U, 11549/1998 e 9479/2023, ivi con richiamo ai molteplici precedenti; conf. da ultimo Cass. 36308/2023) -oltre che l’inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito precedenti al ricorso per ingiunzione e non dedotti con l’opposizione (Cass. 19113/RAGIONE_SOCIALE, 28044/2021, 4130/2024).
4.4. -Ma soprattutto, per quanto rileva in questa sede, è stato chiarito che il decreto ingiuntivo divenuto inoppugnabile, che abbia ad oggetto la condanna al pagamento di prestazioni fondate su un contratto a monte, preclude all’intimato la possibilità di invocare, in
un diverso giudizio, la nullità del contratto o di specifiche sue clausole, atteso che il giudicato, coprendo il dedotto e il deducibile, si estende anche all’insussistenza di cause di invalidità (c.d. giudicato per implicazione discendente), ancorché diverse da quelle fatte valere nel processo definito con sentenza irrevocabile (Cass. 31636/2021; cfr. Cass. 4717/2022, 27399/2023).
4.5. -Da tutto quanto detto discende che il tribunale non avrebbe potuto rilevare d’ufficio la nullità del titolo per violazione del limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, d.lgs. n. 385 del 1993, a prescindere dal fatto che tale ipotesi di nullità è stata successivamente smentita dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. Sez. U, 33719/2022; conf. Cass. 6778/2023).
-Per concludere, in accoglimento del secondo motivo, e con assorbimento dei restanti tre, il decreto impugnato va cassato con rinvio al Tribunale di Treviso, che, in diversa composizione, provvederà a decidere la causa alla luce dei principi sopra richiamati, ed anche a regolare le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso, assorbiti i restanti, cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale di Treviso, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’1 1/12/2023