Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 10426 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 10426 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 21/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19594/2019 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME
-ricorrente- contro
CONDOMINIO DI INDIRIZZO elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME
-controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO MILANO n. 1710/2019 depositata il 17/04/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/04/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Premesso che:
1.la srl RAGIONE_SOCIALE, proprietaria di alcuni locali nel Condominio di INDIRIZZO Milano, ricorre, con quattro motivi, per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Milano n. 1710 del 2019. Con questa sentenza, la Corte di Appello ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano n.1864/2017, con cui era stata dichiarata inammissibile, per violazione del principio ne bis in idem rispetto alla domanda decisa con sentenza definitiva dello stesso Tribunale n.12451/2005, la domanda di condanna del Condominio alla rimozione di una rastrelliera posta nel cortile comune, davanti all’ingresso della proprietà della ricorrente. La Corte di Appello ha altresì dichiarato ‘ inconferenti ‘ le allegazioni fatte in appello dalla srl RAGIONE_SOCIALE riguardo al ‘ presunto ostacolo determinato dal posizionamento delle biciclette nella rastrelliera da parte dei singoli condomini ‘.
2.il Condominio resiste con controricorso;
le parti hanno depositato memoria;
considerato che:
1.con il primo motivo di ricorso si lamenta ‘ nullità della sentenza ex art. 360, comma 1, n.4 c.p.c. in relazione all’art. 132 c.p.c.’ per avere la Corte di Appello motivato in modo solo apparente l’affermazione per cui sarebbero state ‘inconferenti le doglianze formulate con riferimento alla omessa considerazione da parte del primo giudice della deduzione concernente il presunto ostacolo determinato dal posizionamento delle biciclette nelle rastrelliere ‘; Il motivo è infondato.
La Corte di Appello ha ripreso -condividendola – la motivazione del giudice di primo grado che aveva affermato, sulla base delle fotografie rappresentanti lo stato dei luoghi relativo al precedente giudizio e a quello attuale, c he ‘ le biciclette risultavano posizionate
anche all’epoca in prossimità e perpendicolarmente rispetto al portone di accesso al magazzino ‘ (v. pag. 4 sentenza impugnata) e che -dalla lettura della sentenza del Tribunale n. 12451/2005 -‘ non emerge affatto che la rastrelliera per le biciclette avesse una posizione diversa da quella attuale e che il pregiudizio lamentato nei precedenti giudizi riguardasse semplicemente l’intralcio all’apertura delle finestre del magazzino ‘ (v. pag. 5 sentenza impugnata). La Corte di Appello ha dunque rilevato che con la domanda proposta in primo grado -ritenuta dal Tribunale inammissibile perché identica a quella su cui era intervenuta la decisione definitiva n.12451/2005 – era stata lamentata la lesione del diritto di proprietà privata e, allo stesso tempo, del diritto di pari uso sul cortile condominiale, causata dalla collocazione della rastrelliera ed era stata chiesta la condanna del Condominio a rimuovere la rastrelliera. La Corte di Appello ha evidenziato che, in appello, la attuale ricorrente aveva fatto riferimento alle biciclette poste nella rastrelliera in linea verticale rispetto alla sua proprietà ed aveva sostenuto che la precedente causa non aveva avuto riguardo a tali biciclette ma solo a biciclette poste in parallelo rispetto alla sua proprietà. La Corte di Appello ha dichiarato ‘ conseguentemente inconferenti le doglianze formulate con riferimento alla omessa considerazione da parte del primo giudice della deduzione concernente il presunto ostacolo determinato dal posizionamento delle biciclette nella rastrelliera da parte dei singoli condomini, esposta nell’atto di appello e all’insufficiente istruttoria sulle prove testimoniali finalizzate all’accertamento dell’attuale posizione delle biciclette degli atri condomini ‘.
La motivazione è ben al di sopra del minimo costituzionale (v. Cass. n. 8053/2014) ed è, in particolare, tutt’altro che apparente. Si ricorda che, per costante giurisprudenza di legittimità, il vizio di motivazione apparente ricorre quando la motivazione, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il
fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (per tutte, v. Cass. SU ord. n. 2767/2023).
La Corte di Appello ha chiaramente evidenziato che, essendo la domanda oggetto di causa incentrata sulla lesione dei diritti proprietari causata dalla rastrelliera, erano prive di rilievo le allegazioni e le richieste istruttorie relative al preteso fatto lesivo, allegato con l’atto di appello e diverso da quello dedotto in primo grado, costituito dal posizionamento delle biciclette da parte dei condomini;
2. con il secondo motivo di ricorso si lamenta ‘nullità della sentenza ex art.360, comma 1, n.4 c.p.c. in relazione all’art. 132 c.p.c.’ per avere la Corte di Appello omesso di motivare l’affermazione per cui sarebbero state ‘assorbite’ le doglianze formulate dalla allora appellante sulla mancata ammissione delle istanze istruttorie finalizzate ad accertare il posizionamento delle biciclette da parte dei condomini;
Il motivo è infondato.
Anche in questo caso la motivazione della sentenza è sufficientemente chiara: la Corte di Appello ha escluso la rilevanza del posizionamento delle biciclette dei condomini; esclusa la rilevanza del fatto, la Corte di Appello ha esaurito ogni obbligo motivazionale sulle questioni relative alla prova di tale irrilevante posizionamento delle biciclette con l’affermare che le questioni stesse erano ‘assorbite’ ossia implicitamente rigettate per evidente consequenzialità logica;
3. con il terzo motivo di ricorso si lamenta ‘vizio di motivazione della sentenza su un punto decisivo della controversia in relazione
alla mancata ammissibilità delle prove testimoniali formulate dalla ricorrente ex art.360, comma 1, n.5 c.p.c.’.
Si sostiene che la Corte di Appello, non avendo ammesso, senza motivazione, le prove per testi formulate per stabilire ‘l’effettivo posizionamento della rastrelliera e delle biciclette’, avrebbe impedito di accertare il fatto decisivo del loro posizionamento.
Il motivo è inammissibile.
Non rispecchia il paradigma dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. È stato precisato ( Sez. U, Sentenza n.8053 del 07/04/2014) che ‘L’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie’.
Nel caso di specie, il motivo, censurando la motivazione, mira ad ottenere, in questa sede di legittimità, un nuovo accertamento in fatto sulla presenza non di una ma di due rastrelliere.
Nel merito la ricorrente aveva sostenuto che vi era una rastrelliera. I giudici, sia di primo che di secondo grado, hanno accertato che vi era una sola rastrelliera nel cortile condominiale e che si trattava della stessa rastrelliera di cui la ricorrente aveva chiesto la rimozione nella causa decisa con la sentenza passata in giudicato n. 12451 del 2015.
Inoltre, per quanto riferito alle biciclette dei condomini, il motivo ha riguardo ad un fatto la cui decisività è stata esclusa dai giudici di appello. Valgono le ragioni già esposte riguardo al secondo motivo di ricorso.
Se poi lo si volesse inquadrare nell’omesso esame circa un fatto decisivo, il motivo sarebbe inammissibile per il principio della cd. doppia conforme (art. 348 ter ultimo comma cpc, applicabile ratione temporis alla fattispecie).
4.con il quarto motivo di ricorso, infine, si lamenta ‘la violazione o falsa applicazione dell’art.244 c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n.3, c.p.c. quanto alla mancata ammissione delle prove testimoniali formulate dal ricorrente’. Il ricorrente ripropone le doglianze già proposte con il secondo e terzo motivo, inquadrandole in una censura di pretesa ‘mortificazione e violazione del legittimo diritto alla prova’.
Alla luce delle superiori osservazioni circa i fatti di cui al ricorrente sarebbe stato precluso di dar prova, e considerato che la valutazione della ammissibilità e rilevanza delle prove spetta al giudice di merito, il motivo risulta essere infondato.
in conclusione il ricorso deve essere rigettato;
le spese seguono la soccombenza; si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato;
PQM
la Corte rigetta il ricorso;
condanna la società ricorrente a rifondere le spese del giudizio di legittimità, liquidate in € . 4. 000,00, per compensi professionali, € . 200,00 per esborsi oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e altri accessori di legge se dovuti.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater del d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Roma 10 aprile 2025.
Il Presidente NOME COGNOME