Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 23490 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 23490 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 18/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso 804-2019 proposto da:
COGNOME rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 599/2018 della CORTE D’APPELLO di
PALERMO, depositata il 19/06/2018 R.G.N. 1213/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
11/06/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
Oggetto
Gestione separata
R.G.N.804/2019
COGNOME
Rep.
Ud 11/06/2025
CC
RILEVATO CHE
In riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d’appello di Palermo rigettava la richiesta di COGNOME NOME volta alla ripetizione dei contributi versati alla Gestione separata dell’Inps dal 2008 al 2011 nonostante egli si fosse cancellato dalla stessa.
Riteneva la Corte che i contributi pagati nel suddetto periodo non fossero indebiti poiché l’assicurato aveva svolto attività di amministratore della società RAGIONE_SOCIALE Restava irrilevante che si fosse cancellato dalla Gestione separata, essendo l’iscrizione obbligatoria in ragione dell’attività esercitata, e non applicandosi l’art.4, co.1 d.m. n.282/96, trattandosi di anni successivi al quinquennio transitoriamente previsto da tale norma con facoltà, e non obbligo, di iscrizione alle Gestione separata.
Avverso la sentenza COGNOME Giuseppe ricorre per due motivi.
L’Inps resiste con controricorso.
All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo di ricorso, COGNOME NOME deduce violazione ed errata applicazione degli artt.4, co.1 d.m. n.282/96, 2, co.26 l. n.335/95, 2033 c.c., in combinato disposto con l’art.12 l. n.613/66, in quanto l’attività di amministratore di s.p.aRAGIONE_SOCIALE non era qualificabile come di lavoro parasubordinato e non obbligava
all’iscrizione alla Gestione separata, dalla quale si era cancellato anni prima.
Con il secondo motivo, COGNOME NOME deduce violazione degli artt.91 e 96 c.p.c.: la Corte non avrebbe dovuto condannarlo alle spese secondo soccombenza, in quanto l’appello dell’Inps andava respinto.
Il primo motivo è da respingere.
Diversamente da quanto ritenuto dal ricorrente, l’attività di amministratore in società di capitali obbliga all’iscrizione alla Gestione sperata costituita presso l’Inps, come questa Corte ha già affermato (v. Cass.10426/18).
La sentenza di questa Corte a sezioni unite richiamata dal ricorrente (Cass. S.U. 1545/17) non è conferente, poiché essa ha ad oggetto il procedimento di esecuzione forzata, ovvero l’applicabilità o meno dell’art.545, co.4 c.p.c. e si è affidata all’istitu to civilistico dell ‘immedesimazione organica. Tale sentenza, di contro, non ha ad oggetto il rapporto previdenziale e l’interpretazione dell’art.2, co.26 l. n.335/95 , ovvero se gli amministratori di società per azioni possano essere considerati titolari di rapporti di collaborazione coordinata continuativa ex art.49, co.2, lett. a) d.P.R. n.917/86.
Riguardo alla disciplina previdenziale, come detto, si è espressa questa Corte, con pronunciamento qui da ribadire, per cui l’amministratore di società è da considerare quale titolare di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.
Correttamente quindi la Corte d’appello ha reputato che l’scrizione alla Gestione separata fosse obbligata, ai sensi dell’art.2, co.26 l. n.335/95, restando irrilevante che l’assicurato avesse chiesto e ottenuto anni prima la cancellazione dalla Gestione stessa. Importava invece il solo dato oggettivo dello svolgimento dell’attività di amministratore.
Il secondo motivo è da respingere, essendo l’odierno ricorrente risultato rettamente soccombente in appello.
Al rigetto del ricorso segue la condanna alle spese secondo soccombenza.
P.Q.M.