Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 19598 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 19598 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 15/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso n. 7515 – 2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE di CATANIA (già Provincia regionale di Catania) – c.f. P_IVA -in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa disgiuntamente e congiuntamente in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce alla comparsa di costituzione di nuovi difensori dall’avvocato NOME COGNOME e dall’avvocato NOME COGNOMEche hanno indicato i rispettivi indirizzi p.e.c. – ed elettivamente domiciliata in Catania, alla INDIRIZZO presso la propria sede.
RICORRENTE
contro
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione -c.f. NUMERO_DOCUMENTO -in persona del liquidatore legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa disgiuntamente e congiuntamente in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso dall’avvocato professor NOME COGNOME e dall’avvocato
professor NOME COGNOME ed elettivamente domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato professor NOME COGNOME .
CONTRORICORRENTE
avverso la sentenza n. 1856/2022 della Corte d’Appello di Catania, udita la relazione nella camera di consiglio del 31 gennaio 2025 del consigliere dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE
Con atto notificato in data 9.12.2010 la Provincia regionale di Catania citava a comparire dinanzi al Tribunale di Catania la ‘RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, società per la gestione integrata dei rifiuti in àmbito ottimale, di cui la Provincia attrice era socia nella misura del 10%.
Esponeva che non aveva mai provveduto a comunicare alla convenuta, ai sensi dell ‘ art. 6 dello statuto della medesima ‘J oniambiente ‘, formale richiesta di svolgimento -nel corso dell’anno 2013 – in taluni Comuni ricompresi nel proprio territorio dei servizi di raccolta dei rifiuti e di pulizia delle strade e delle spiagge nonché dei servizi di rimozione delle cosiddette ‘micro -discariche’ ; che in difetto di tale richiesta nulla doveva a titolo di corrispettivo ed era dovuta unicamente una quota delle spese generali (cfr. ricorso, pagg. 4 – 5) .
Esponeva inoltre che per i ‘ servizi a richiesta ‘ occorreva che tra la ‘RAGIONE_SOCIALE ‘ e i soci fosse stata stipulata apposita convenzione, convenzione che, viceversa, nella specie non era mai stata siglata (cfr. ricorso, pag. 5) .
Chiedeva ‘a) dichiarare nulla o invalida la deliberazione dell ‘ assemblea della società del 15.7.2014, con cui era stato approvato il bilancio del 2013, in tutto o nella parte in cui si prevedeva a carico della Provincia di Catania il pagamento in favore della società della somma di € 473.706,41 a titolo di ; b) in ogni caso, dire che nulla
era dovuto dalla Provincia alla società per i titoli dedotti in giudizio ‘ (cfr. ricorso, pag. 4) .
2. Si costituiva la ‘RAGIONE_SOCIALE
Instava per il rigetto dell’avversa domanda ; in riconvenzionale, per le attività svolte nel corso del l’anno 2013, chiedeva, in via principale, condannarsi l’attrice al pagamento della somma di euro 473.706,41; in via subordinata, condannarsi l’attrice alla corresponsione del medesimo importo ai sensi dell’a rt. 2041 cod. civ.
Con sentenza n. 3876/2019 il Tribunale di Catania annullava la delibera del 7.7.2014, dichiarava inammissibile -per carenza dei presupposti ex art. 36 cod. proc. civ. l’esperita riconvenzionale e condannava la convenuta alle spese di lite.
Reputava il Tribunale , a mente dell’art. 6 dello statuto d ella ‘RAGIONE_SOCIALE‘, che in difetto di prova di un ‘ espressa manifestazione di volontà della Provincia, volta all’attivazione del servizio, la società convenuta non era legittimata ad erogarlo, sicché si imponeva l’annullamento della delibera di approvazione del bilancio , ove era riportata la voce ‘ ricavo per servizi nei confronti della Provincia ‘ (cfr. ricorso, pag. 5) .
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione proponeva appello.
Resisteva la Città Metropolitana di Catania.
Con sentenza n. 1856/2022 la Corte d’Appello di Catania accoglieva il gravame e , per l’effetto, rigettava la domanda proposta in prime cure dalla Città Metropolitana di Catania di annullamento della delibera di approvazione del bilancio 2013 della RAGIONE_SOCIALE , accoglieva la domanda riconvenzionale proposta in prime cure in via principale dalla RAGIONE_SOCIALE e condannava l’appellata a pagare all’appellante la somma di euro
473.706,41, comprensiva d’ i.v.a., con gli interessi legali dalla domanda al soddisfo; condannava l’appellata alle spese del doppio grado.
Evidenziava, la Corte di Catania – in ordine al motivo di gravame con cui l’appellante aveva addotto c he aveva errato il Tribunale a ritenere che ‘l’erogazione del servizio di raccolta dei rifiuti da parte , con conseguente imputazione del relativo costo alla allora Provincia Regionale di Catania, fosse subordinata ad un atto volitivo discrezionale della stessa Provincia, ovvero la comunicazione della data di inizio del servizio’ (così sentenza d’appello, pag. 2) , e con cui l’appella nte aveva addotto che l ‘ art. 6 del proprio statuto non poteva essere interpretato nel senso che l ‘ ente socio fosse libero di svincolarsi, per la gestione del servizio, dalla società d ‘ àmbito e di provvedervi altrimenti -che ‘ nel sistema di gestione integrata del servizio di raccolta dei rifiuti (e, dunque, non solo vigente il sistema di gestione tramite le società d’àmbito, di cui al d.lgs. n. 152/2006 (…), ma anche a seguito della riforma di cui alla legge regionale 8 aprile 2010, n. 9, che – agli artt. 6 e 8 – ha sostituito le società d’àmbito con le cd. , per l ‘ esercizio delle medesime funzioni previste dagli artt. 200, 202, 203 del d.lgs. n. 152/2006) , non consentita la gestione autonoma del servizio di raccolta dei rifiuti ad opera di un ente socio di una società d ‘ àmbito, essa ponendosi in manifesto contrasto con l ‘ art. 200, co. 1, lett. a), del d.lgs. n. 152 del 2006 ‘ (così sentenza d’appello, pag g. 3 – 4) .
Evidenziava dunque, da un canto, che la comunicazione da parte degli enti territoriali partecipanti alla società d ‘ àmbito della data iniziale di espletamento del servizio non assurgeva ad elemento atto a fondare il diritto della stessa società di provvedere alla gestione del servizio ma integrava gli estremi di un
elemento volto esclusivamente alla regolamentazione della fase di concreta attuazione del servizio (cfr. sentenza d’appello, pag. 4) .
Evidenziava dunque, d’ altro canto, che la previsione dell’art. 6 dello statuto della ‘RAGIONE_SOCIALE‘ -secondo cui in difetto di comunicazione l’ente socio avrebbe partecipato alle sole spese generali -non poteva che esser riferita all’ipotesi in cui la medesima società d’ àmbito non avesse ‘comunque svolto in concreto il servizio in favore dell’ente territoriale, pur essendosi fatta carico dello stesso nell’interesse di tutti gli altri enti soci’ (così sentenza d’appello, pag. 5) .
Evidenziava altresì, la Corte di Catania, in ordine alla domanda riconvenzionale esperita in via principale in prime cure dalla ‘RAGIONE_SOCIALE‘ e volta al pagamento della somma di euro 430.642,19, oltre i.v.a., come da fattura n. 175/2013, che l’espletamento e del servizio di raccolta rifiuti e del servizio di pulizia delle spiagge doveva reputarsi provato alla luce della documentazione allegata e degli esiti della prova per testimoni assunta in primo grado (cfr. sentenza d’appello, pag. 6) .
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la Città Metropolitana di Catania (già Provincia regionale di Catania) ; ne ha chiesto sulla scorta di tre motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese di lite.
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso con il favore delle spese
La ricorrente ha depositato memoria.
Del pari la controricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
8. Con il primo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 200, 1° co., lett. a), e 201, 2° co., d.lgs. n. 152/2006; la nullità della sentenza.
Deduce che la Corte di Catania ha erroneamente interpretato gli artt. 197, 1° co., 198, 200, 1° co., e 201, 2° co., del d.lgs. 152/2006 – disposizioni immediatamente applicabili anche nelle Regioni a statuto speciale (cfr. ricorso, pag. 12) -e in dipendenza di tale erronea esegesi ha fatto luogo all’erronea interpretazione dell’art. 6 dello statuto di ‘Joniambiente’ (cfr. ricorso, pag. 11) .
Deduce invero che la gestione integrata dei rifiuti, cui si fa espresso riferimento nelle succitate norme – norme che escludono qualsiasi competenza di tipo gestionale o operativo in capo alle Province nell’espletamento dell’attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, rimasta invece in capo ai Comuni -‘afferisce all’attività di raccolta dei rifiuti solidi urbani all’interno dei centri abitati e per le utenze domestiche in essi insistenti’ (così ricorso, pag. 12) .
Deduce invece che l’attività di raccolta di rifiuti ‘urbani’ e ‘speciali’ ‘abbandonati al di fuori del perimetro urbano’ -di cui all’art. 160 della legge Regione siciliana n. 25/1993, che ‘ha onerato le province regionali siciliane ad un’attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e di rifiuti speciali ‘ (così ricorso, pag. 12) -‘presenta caratteri del tutto peculiari ed è (…) connotata dalla straordinarietà dell’intervento’ (così ricorso, pag. 13) .
Deduce invero che non si ha riscontro dell’automatico trasferimento della funzione di competenza, ex art. 160 legge Regione siciliana n. 25/1993, delle Province regionali di raccolta dei rifiuti ‘urbani’ e ‘speciali’ ‘abbandonati al di fuori del perimetro urbano’ in capo alle società d’ àmbito, sì da consentire a tali ultime società di espletare il servizio di raccolta dei rifiuti anzidetti ‘a proprio
piacimento, anche e soprattutto in assenza della comunicazione da parte dell’Ente ricorrente, contenente una precisa ed ineludibile volontà di attivazione, a richiesta, del servizio medesimo, mediante (…) apposita convenzione da stipularsi fra le parti’ (così ricorso, pag. 14 – 15) .
Il primo motivo del ricorso va respinto.
Va condivisa la ricostruzione del quadro normativo di riferimento cui la controricorrente ha fatto luogo (cfr. controricorso, pagg. 2 ss.) .
Le società d’ambito sono state previste dal 1° co. (‘ Salvo diversa disposizione stabilita con legge regionale, gli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani sono le Province. In tali ambiti territoriali ottimali le Province assicurano una gestione unitaria dei rifiuti urbani e predispongono piani di gestione dei rifiuti, sentiti i Comuni, in applicazione degli indirizzi e delle pres crizioni del presente decreto’) dell’art. 23 del d.lgs. n. 22/1997 e dal 3° co. (‘I comuni e le province possono gestire servizi pubblici nelle seguenti forme: ; e) a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati’) d ell’art. 22 della legge n. 142/1990.
Ai sensi del 3° co. del l’art. 1 del d.lgs. n. 22/1997 ‘ le disposizioni di principio del presente decreto costituiscono norme di riforma economico-sociale nei confronti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome aventi competenza esclusiva in materia, le quali provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto ‘.
Le previsioni del d.lgs. n. 22/1997 sono state attuate nella Regione Siciliana con ordinanze della protezione civile, id est con ordinanze del Ministero
dell’Interno delegato per il coordinamento della protezione civile (in primo luogo con l’ ordinanza n. 2983 del 31.5.1999) .
Le prefigurazioni del d.lgs. n. 22/1997 sono state poi recepite dal ‘codice dell’ambiente’, ossia dal d.l.gs. n. 152/2006.
Segnatamente dall’art. 200, 1° co., secondo cui ‘ la gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali, di seguito anche denominati ATO, delimitati dal piano regionale di cui all’art. 199, nel rispetto delle linee guida e secondo i seguenti criteri: a) superamento della frammentazione delle gestioni attraverso un servizio di gestione integrata dei rifiuti; (…) ‘ .
Segnatamente dall’art. 201, 1° co., secondo cui ‘ al fine dell’organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di 6 mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, disciplinano le forme e i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale (…) ‘ .
Segnatamente dall’ art. 201, 2° co. (applicabile ratione temporis) , secondo cui ‘ l’Autorità d’ambito è una struttura dotata di personalità giuridica costituita in ciascun ambito territoriale ottimale delimitato dalla competente regione, alla quale gli enti locali partecipano obbligatoriamente ed alla quale è trasferito l’esercizio dell e loro competenze in materia di gestione integrata dei rifiuti ‘ .
Conseguentemente si è disposta ‘l’ istituzione delle Autorità d ‘à mbito, la costituzione di società per azioni cui partecipano i comuni e le province regionali di riferimento, ed il trasferimento del servizio appunto a ll’A.T.O. Così è stata costituita RAGIONE_SOCIALE Ad essa partecipa la provincia regionale di
Catania, perché vi il servizio fino a quel momento svolto ai sensi dell ‘ art. 160 della l.r. n. 25/1993 ‘ (così controricorso, pag. 4) .
Va soggiunto che l’art. 2, comma 186 -bis , della legge n. 191/2009 ha abrogato l’art. 201 del d.lgs. n. 152/2006 a decorrere dal 31.12.2012, per effetto di quanto disposto dall’art. 13, 2° co., del d.l. 29.12.2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24.2.2012, n. 14 (il comma 186-bis dell’art. 2 della legge n. 191/2009 così recita: ‘decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppresse le Autorità d ‘ ambito territoriale di cui agli articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. Decorso lo stesso termine, ogni atto compiuto dalle Autorità d ‘ ambito territoriale è da considerarsi nullo. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Le disposizioni di cui agli articoli 148 e 201 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 sono efficaci in ciascuna regione fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di cui al periodo precedente. I medesimi articoli sono comunque abrogati decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge’ ) .
Va soggiunto, nondimeno, che -giusta la previsione del l’art. 2, comma 186 -bis , della legge n. 191/2009 – è stata nella Regione Sicilia emanata la legge n. 9 dell’8.4.2010 .
Ove, all’art. 6, 1° co., è statuito che ‘ in attuazione di quanto disposto dall’articolo 45 dell a legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2, per l’esercizio delle funzioni di gestione integrata dei rifiuti, la provincia ed i comuni ricompresi in ciascun ambito territoriale ottimale costituiscono, per ogni ATO, una società consortile di capitali per l’esercizio delle funzioni affidate alla socie tà stessa con
la presente legge. Le società sono denominate ‘ Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti ‘ , con acronimo RAGIONE_SOCIALE
Ove, all’art. 8, 1° co., è statuito che ‘ la RAGIONE_SOCIALE salvo quanto previsto dal comma 2-ter dell ‘ articolo 5, esercita le funzioni previste dagli articoli 200, 202, 203 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e provvede all’espletamento delle procedure per l’individuazione del gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti, con le modalità di cui all’articolo 15 ‘.
11. In questo quadro non può che argomentarsi come segue.
Per un verso, i n considerazione dell’ampia proiezione del 2° co. dell’art. 201 del d.lgs. n. 152/2006 (all’autorità d’àmbito ‘è trasferito l’esercizio delle (…) competenze in materia di gestione integrata dei rifiuti’) e della sostanziale sovrapponibilità delle funzioni delle ‘ Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti ‘ alle funzioni dell’Autorità d’ambito (di cui al 2° co. dell’art. 201 cit.) , va in toto recepito il rilievo della controricorrente, secondo cui ‘ una volta istituita la gestione integrata dei rifiuti, le competenze in precedenza esercitate dai comuni (ex d.p.r. n. 915 del 1982) e dalle province regionali (ex art. 160 l.r. n. 25 del 1993) sono state trasferite all ‘A.T.O.’ (così controricorso, pag. 5 . La controricorrente ha specificato che ‘la l.r. Sicilia n. 9/2010 ha posto i Ato in liquidazione (l’effettiva cessazione delle funzioni è, però, avvenuta anni dopo (…))’ ) .
Per altro verso, va disatteso l’assunto della ricorrente secondo cui per l’attività di raccolta di rifiuti ‘urbani’ e ‘speciali’ ‘abbandonati al di fuori del perimetro urbano’ -di cui all’art. 160 della legge Regione siciliana n. 25/1993 – non è ammissibile ‘alcuna forma di , e cioè di iniziativa autonomamente assunta dalla Società per il caso di mancata richiesta da parte
dei soci’, sicché al riguardo la ‘RAGIONE_SOCIALE‘ avrebbe dovuto allegare la formale richiesta di svolgimento del servizio (cfr. ricorso, pag. 14) .
Per altro verso ancora, va reiterato l’approdo esegetico cui la Corte catanese è pervenuta, ovvero che ‘dal momento della costituzione della società d i àmbito (…) resta (…) s ottratta agli enti territoriali la possibilità (…) di svincolarsi, per la gestione del servizio medesimo, dalla società d ‘ àmbito e provvedervi autonomamente’ (così sentenza d’appello, pag. 4)
L’inappuntabile esegesi delle disposizioni normative di riferimento dà in pari tempo ragione dell’ineccepibile e congrua interpretazione dell’art. 6 dello statuto della ‘Joniambiente’, cui susseguentemente – la corte distrettuale ha fatto luogo.
E palesa come del tutto ingiustificata la censura secondo cui la corte territoriale ‘ ha acceduto ad un ‘ interpretazione dell ‘ art. 6 dello Statuto, che va oltre o, meglio, travisa totalmente il dato letterale dello stesso e la volontà in esso espressa dalle parti interessate ‘ (così ricorso, pag. 11) .
D’altr onde, l’interpretazione del contratto e, dunque, di una clausola statutaria – traducendosi in una operazione di accertamento della volontà dei contraenti, si risolve in una indagine di fatto riservata al giudice di merito, censurabile in cassazione per violazione delle regole ermeneutiche ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. ovvero per omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti ai sensi de ll’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. (cfr. Cass. sez. lav. 4.4.2022, n. 10745) .
E, ben vero, la ricorrente, né nella rubrica né nel corpo del primo mezzo, ha indicato il canone ermeneutico asseritamente disatteso dalla corte di seconde cure in sede di esegesi dell’art. 6 dello s tatuto della ‘Joniambiente’ .
14. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 36 0, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 2332 cod. civ., l’ultrapetizione, la nullità della sentenza, la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e ss. cod. civ. ovvero, in via alternativa o gradata , ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, 2° co., n. 4, cod. proc. civ. e dell’art. 111 Cost. per motivazione contraddittoria, perplessa o incomprensibile.
Deduce, in primo luogo, che la Corte di Catania, allorché ha riformato, in relazione alla previsione dell’art. 6 dello statuto della ‘Joniambiente’, il primo dictum , assumendo che l’interpretazione recepita dal Tribunale di Catania si sarebbe posta in contrasto con la legge, con susseguente nullità della previsione statutaria, ha ampliato il thema decidendum , giacché l’azione di nullità non è mai stata esercitata da alcuno, ed ha statuito in contrasto con l’art. 2332 cod. civ., giacché ‘ il contenuto della clausola statutaria inserita nell ‘ art. 6 deve considerarsi valido ed efficace e, quindi, applicabile nella fattispecie (così ricorso, pag. 16) .
Deduce, in secondo luogo, che la Corte di Catania ha erroneamente interpretato l’art. 6 dello statuto della ‘Joniambiente’ ovvero ‘ha travisato totalmente il dato letterale della predetta clausola contrattuale’ (così ricorso, pag. 17) .
15. Il secondo motivo del ricorso del pari va respinto.
16. Allorché la corte d ‘appello ha opinato per l’accoglimento del prim o motivo di gravame, non ha atteso, neppure ex officio , a rilievi di nullità.
Propriamente, la corte di merito, in sede di disamina del primo motivo di gravame, si è limitata a far luogo, in adesione alla prospettazione dell’appellante, a d una diversa interpretazione del l’art. 6 dello statuto d ella
‘RAGIONE_SOCIALE e al ‘rigetto della domanda di annullamento della delibera di approvazione del bilancio del 2013, avanzata dall’appellata in primo grado’ (così sentenza d’appello, pag. 5) .
La ragione di censura in primo luogo addotta con il mezzo in disamina, perciò, non si correla, non si confronta con la ‘ ratio decidendi ‘.
Soccorre, dunque, l’elaborazione di questa Corte a tenor della quale , in tema di ricorso per cassazione, è necessario che venga contestata specificamente la ‘ ratio decidendi ‘ posta a fondamento della pronuncia impugnata (cfr. Cass. (ord.) 10.8.2017, n. 19989; Cass. (ord.) 24.2.2020, n. 4905; Cass. 17.7.2007, n. 15952) .
17. La ragione di censura in secondo luogo addotta con il mezzo in disamina, si risolve evidentemente in una doglianza ‘ermeneutica’.
Va quindi , da un canto, ribadito l’insegnamento n. 10745/2022 di questo Giudice dapprima menzionato.
Va quindi , d’altro canto, reiterato l’insegnamento di questo Giudice a tenor del quale né la censura ex n. 3 né la censura ex n. 5 del 1° co. dell’art. 360 cod. proc. civ. possono risolversi in una critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice, che si sostanzi nella mera contrapposizione di una differente interpretazione; sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni (plausibili), non è consentito dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l’altra (cfr. Cass. 22.2.2007, n. 4178; cfr. Cass. 2.5.2006, n. 10131) .
In questi termini, l’interpretazione dell’art. 6 dello statuto della ‘Joniambiente’ cui la Corte siciliana ha fatto luogo, è ineccepibile in diritto e va esente da qualsivoglia forma di ‘anomalia motivazionale’ rilevante alla luce dell’ insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte n. 8053 del 7.4.2014.
Del resto, innegabilmente la censura dalla ricorrente formulata, seppur attraverso la prospettazione dell’omessa considerazione del 4° co. dello stesso art. 6, si traduce tout court e per giunta nella generica prefigurazione dell’erroneità dell’interpretazione recepita dalla Corte etnea.
Con il terzo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. il vizio di ultrapetizione, la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.; ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. l’omesso esame circa fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.
Deduce che la Corte di Catania non ha pro vveduto a ‘pro ferire alcunché’ in ordine all’eccezione, relativa all’attivazione dei ‘servizi a richiesta’, concernente la mancata stipula della convenzione di affidamento, eccezione il cui esame avrebbe indotto la corte territoriale alla conferma del primo dictum (cfr. ricorso, pag. 18) .
Il terzo motivo del ricorso parimenti va respinto.
La Corte di Catania, in sede di delibazione del primo motivo d’appello, ha puntualizzato che, ‘in assenza di precisazione ad opera delle parti in ordine al criterio discretivo tra i due servizi (principale e facoltativo) erogabili per le spiagge, (…) n el concetto di rientra, in astratto, sia l ‘ attività (…) principale ed inderogabile (…) di raccolta dei rifiuti devoluta ex lege alla società d ‘à mbito che la diversa attività, secondaria o a richiesta, di pulizia delle spiagge ‘ (così sentenza d’appello, pag. 5) .
Del resto, in sede di quantificazione della pretesa in via riconvenzionale esperita in prime cure dalla ‘RAGIONE_SOCIALE‘ (e volta al pagamento della somma di euro 430.642,19, oltre i.v.a., come da fattura n. 175/2013) , la Corte siciliana ha puntualizzato che, benché nel bilancio 2013 fosse riportata una voce
complessiva concernente anche servizi i cui oneri erano a carico dei Comuni, nondimeno il credito non era stato pur nella sua quantificazione oggetto di analitica e specifica contestazione (cfr. sentenza d’appello, pa g. 6) .
Su tale scorta non può che reputarsi quanto segue.
Da un canto, la ricorrente non ha specificamente contestato e censurato con il mezzo in disamina i surriferiti rilievi (cfr. Cass. (ord.) n. 19989/2017, cit.; Cass. (ord.) n. 4905/2020, cit.; Cass. n. 15952/2007, cit.) .
D’altro canto, sov viene l’elaborazio ne di questa Corte a tenor della quale, ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un ‘ espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l ‘ impostazione logicogiuridica della pronuncia (cfr. Cass. (ord.) 13.10.2017, n. 24155; cfr., altresì, Cass. 4.10.2011, n. 20311, e Cass. 29.8.2011, n. 17698) .
In tal guisa invano la ricorrente si duole per l’om issione di pronuncia.
Ovviamente va soggiunto che la prefigurazione del n. 5 del 1° co. dell’art. 360 cod. proc. civ. afferisce al giudizio ‘di fatto’ (cfr. Cass. sez. un. 25.11.2008, n. 28054; cfr. Cass. (ord.) 13.12.2017, n. 29886) .
Cosicché l ‘anzidetta prefigurazione risulta, nella specie, irritualmente evocata ai fini della denuncia di un asserito ‘vizio di attività’.
Si giustifica in considerazione delle peculiarità della fattispecie litigiosa de qua , peculiarità correlate specificamente alla natura del rapporto tra le parti in lite, l’integrale compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità .
25. Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d.p.r. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis , d.p.r. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315) .
P.Q.M.
La Corte così provvede:
rigetta il ricorso;
compensa integralmente le spese del presente giudizio di legittimità;
ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d.p.r. n. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis , d.p.r. cit., se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della Corte