Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 2067 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 2 Num. 2067 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/01/2026
R.G. 13029/21
C.C. 21/1/2026
Appalto -Subappalto -Domanda di eliminazione dei vizi -Corrispettivo
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al N.RNUMERO_DOCUMENTO. NUMERO_DOCUMENTO proposto da: RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo legale rappresentante pro -tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro -tempore , rappresentata e difesa da ll’AVV_NOTAIO e dall’ NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 3019/2020, pubblicata il 23 novembre 2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 gennaio 2026 dal Consigliere relatore NOME COGNOME;
lette le memorie illustrative depositate nell’interesse delle parti, ai sensi dell’art. 380 -bis .1. c.p.c.
FATTI DI CAUSA
1. -Con decreto ingiuntivo n. 9929/2015 del 30 marzo 2015, notificato il 20 aprile 2015, il Tribunale di Milano intimava il pagamento, in favore di RAGIONE_SOCIALE e a carico di RAGIONE_SOCIALE, della somma di euro 54.604,04, a titolo di corrispettivo residuo dovuto per l’esecuzione del subappalto relativo alle opere di lavaggio, pulizia e tinteggiatura delle facciate interne ed esterne del complesso residenziale oggetto di ristrutturazione sito nel centro di INDIRIZZO, INDIRIZZO, come da fatture emesse nn. 140/2013, 164/2013, 187/2014 e 188/2014, ristrutturazione, a sua volta, commissionata da RAGIONE_SOCIALE alla società RAGIONE_SOCIALE
Con atto di citazione notificato il 29 maggio 2015, RAGIONE_SOCIALE proponeva opposizione avverso l’emesso provvedimento monitorio, spiegando domanda riconvenzionale con cui chiedeva che la subappaltatrice RAGIONE_SOCIALE fosse condannata a rifondere i costi necessari per l’eliminazione dei vizi da cui le opere subappaltate erano affette , nonché a risarcire i danni per il fermo cantiere e per le spese connesse alle nuove opere da realizzarsi, come da risultanze dell ‘ accertamento tecnico preventivo svolto ante causam .
Si costituiva in giudizio RAGIONE_SOCIALE, la quale resisteva all’opposizione e alle domande riconvenzionali avversarie, chiedendone il rigetto, con la conferma del decreto ingiuntivo opposto, previa chiamata in garanzia del direttore dei lavori NOME COGNOME e della ditta individuale incaricata, quale ulteriore subappaltatrice, RAGIONE_SOCIALE NOME.
Si costituivano altresì i terzi chiamati, i quali respingevano ogni addebito mosso nei loro confronti.
Nel corso del giudizio era acquisita la consulenza tecnica d’ufficio espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ante causam ed era assunta la prova orale ammessa.
Quindi, il Tribunale adito, con sentenza n. 6573/2018, depositata l’11 giugno 2018, premesso che la RAGIONE_SOCIALE non aveva alcun interesse alla rimozione dei vizi dell’opera eseguita dalla COGNOME e ritenuto, ancora, che la RAGIONE_SOCIALE avesse eseguito le opere sottostanti alle fatture azionate, rigettava l’opposizione, confermando il decreto ingiuntivo opposto, rigettando, altresì, le domande riconvenzionali di condanna svolte dall’opponente.
2. -Con atto di citazione notificato il 18 giugno 2018, proponeva appello RAGIONE_SOCIALE, lamentando: 1) che il Tribunale aveva erroneamente affermato che non vi fosse stata contestazione in ordine all’esecuzione delle opere fatturate dalla COGNOME, emergendo dagli atti, per converso, che tale contestazione vi era stata in più occasioni, attraverso la deduzione che, per alcune delle opere fatturate, non vi era ragione giustificativa, in relazione ai SAL regolarmente emessi, e che, per le fatture mediante le quali era stata disposta la restituzione delle trattenute in garanzia, non sussistevano i presupposti per l’emissione, in presenza dei vizi lamentati, il che avrebbe giustificato il trattenimento degli importi dati a garanzia; 2) che il Tribunale aveva ritenuto erroneamente insussistente l’interesse ad agire in capo alla RAGIONE_SOCIALE, in difetto della prova di richieste di riparazione dei vizi da parte della committente principale, posto che risultava: che l’Im mobiliare
COGNOME aveva sollevato le contestazioni sui vizi; -che l’RAGIONE_SOCIALE era integralmente controllata dalla RAGIONE_SOCIALE e, pertanto, quest’ultima ben avrebbe avuto interesse a far valere la sussistenza dei vizi; – che la RAGIONE_SOCIALE, dopo il deposito della consulenza tecnica d’ufficio in sede di RAGIONE_SOCIALE, aveva dato incarico a una ditta terza di sistemare le opere viziate, sostenendone i relativi costi.
Resisteva al gravame RAGIONE_SOCIALE, la quale chiedeva il rigetto dell’impugnazione e la conferma della sentenza appellata.
Si costituiva in giudizio anche NOME COGNOME, il quale evidenziava che vi era stata rinuncia alla domanda di garanzia.
Decidendo sul gravame, la Corte d’appello di Milano, con la sentenza di cui in epigrafe, accoglieva l’appello e, per l’effetto, in riforma della pronuncia impugnata, revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava RAGIONE_SOCIALE al pagamento, in favore di RAGIONE_SOCIALE, dell’importo come determinato in motivazione al punto 8, oltre interessi, condannando altresì la COGNOME alla restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado e compensando le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio nella misura del 20%, con la condanna della COGNOME al pagamento del residuo 80%.
A sostegno dell’adottata pronuncia la Corte di merito rilevava , per quanto di interesse in questa sede: a ) che era del tutto contrario a qualsivoglia principio in materia di adempimento contrattuale ritenere che, in materia di subappalto, qualsiasi doglianza dell’appaltatore, rispetto al subappaltatore, fosse
subordinata alla prova del fatto che la committenza, a sua volta, avesse prospettato un inadempimento dell’appaltatore, ben potendo accadere, infatti, che l’appaltatore provvedesse all’eliminazione dei vizi, a sue spese, ancor prima della consegna al committente, il che lo avrebbe legittimato, quale soggetto danneggiato dall’inadempimento della controparte, a sollevare tutte le eccezioni in materia di inadempimento e a reclamare il risarcimento dei danni, secondo le regole generali in materia di contratti; b ) che, invero, il contratto di subappalto, ancorché connotato da una componente derivata rispetto al contratto di appalto, non avrebbe potuto sottrarsi alle regole ordinarie in termini di corretto adempimento di una delle parti, atteso il profilo sinallagmatico che lo definiva; c ) che, in ogni caso, la RAGIONE_SOCIALE aveva fornito specifici elementi che consentivano di ritenere provata la sussistenza dell’interesse ad agire, negato, invece, dal giudice di prime cure, ossia: il fatto che l’RAGIONE_SOCIALE aveva effettivamente contestato la sussistenza dei vizi a RAGIONE_SOCIALE, come da richieste di ripristino, e la stessa COGNOME aveva ammesso di aver ricevuto contestazioni dalla committenza; – il fatto che la RAGIONE_SOCIALE aveva stipulato altro contratto di subappalto dopo l’effettuazione dell’RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE., con diversa ditta, per l’esecuzione delle opere non completate e per il rimedio a quelle viziate realizzate dalla COGNOME; – il fatto che RAGIONE_SOCIALE era integralmente controllata dalla RAGIONE_SOCIALE, con la conseguente sovrapposizione della figura del committente e dell’appaltatore, di talché le rimostranze svolte da RAGIONE_SOCIALE erano riferibili anche a RAGIONE_SOCIALE; d ) che la riproposizione nel giudizio d’appello, a cura della COGNOME, dell’eccezione di prescrizione e
decadenza dell’azione di garanzia per i vizi non poteva essere presa in considerazione, in quanto la sentenza di primo grado, pur dando ragione, sotto altro profilo, alla COGNOME, aveva indicato chiaramente che l’eccezione di prescrizione e di decadenza era infondata; sicché la COGNOME, se avesse inteso avvalersi, anche in sede di appello, di tale eccezione, avrebbe dovuto proporre appello incidentale, non potendo ritenersi sufficiente la mera riproposizione della stessa, una volta che, sul punto, vi era stata una decisione contraria del giudice di primo grado, con il conseguente passaggio in giudicato della relativa statuizione; e ) che l’opponente al decreto ingiuntivo aveva contestato specificamente le fatture n. 187/2014 e n. 188/2014, poste a fondamento del procedimento monitorio, sostenendo che, per la fattura n. 187/2014, si sarebbe trattato di una fattura commerciale mai inviata a RAGIONE_SOCIALE e che, per la fattura n. 188/2014, non vi sarebbe stato diritto al pagamento, in difetto delle condizioni per lo svincolo delle trattenute a garanzia; sicché, con riferimento alla fattura n. 187/214, per l’importo di euro 35.732,00, tra l’altro emessa dopo la conclusione dell’A.T.P., in assenza di SAL di riferimento, doveva ritenersi che vi fosse stata contestazione specifica sull’effettuazione delle opere fatturate, gravando, pertanto, sulla COGNOME l’onere di fornire la prova della realizzazione delle stesse, prova che non era stata in alcun modo offerta, neppure a livello di allegazione; invece, per la fattura n. 188/2014, sulla restituzione delle trattenute a garanzia, tale importo avrebbe dovuto essere detratto dall’eventuale credito risarcitorio vantato per la non corretta esecuzione delle opere, ma certo non poteva essere riconosciuto come importo dovuto a titolo
di corrispettivo, con l’effetto che dovevano ritenersi dovuti, a titolo di corrispettivo, solo gli importi di cui alle fatture n. 140/2013 e n. 164/2013, per euro 5.532,41, importo che doveva essere compensato con il credito per i vizi e difetti dell’opera; f ) che, in ordine ai vizi e difetti lamentati, l’elaborato peritale di cui al procedimento di accertamento tecnico preventivo aveva dato conto diffusamente della loro esistenza nell’opera di tinteggiatura commissionata alla COGNOME, senza che le prove testimoniali escusse avessero escluso l’imputabilità dei vizi alla stessa subappaltatrice e senza che la consulenza tecnica d’ufficio espletata avesse dato atto dell’incidenza di eventuali ‘imbrattature’ imputabili ad altri soggetti che avevano agito sul cantiere; g ) che, a fronte dei costi di ripristino stimati dal consulente d’ufficio in euro 96.785,81, la quota parte di euro 20.266,94 doveva essere attribuita a RAGIONE_SOCIALE per la non adeguata attività di controllo; h ) che, con riferimento alla regolamentazione delle spese di lite, la COGNOME risultava prevalentemente soccombente, ancorché per un importo di gran lunga inferiore rispetto a quanto richiesto da RAGIONE_SOCIALE, sicché le spese di entrambi i gradi di giudizio dovevano essere poste per l’80% a carico di COGNOME, con la compensazione del residuo 20%.
3. -Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, RAGIONE_SOCIALE
Ha resistito, con controricorso, RAGIONE_SOCIALE
In prossimità della fissata adunanza camerale le parti hanno depositato memorie illustrative e all’esito della camera di consiglio del 21-12026 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. -Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1667 e 1668 c.c. nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c., in ragione della mancata contestazione dei vizi a cura della committente principale, con il conseguente difetto di legittimazione della subappaltante, per avere la Corte di merito ritenuto che l’appaltatrice -subappaltante potesse esercitare la garanzia per i vizi verso la subappaltatrice indipendentemente dalla denuncia dei vizi a cura della committente principale, mentre, invece, la natura derivata del contratto di subappalto avrebbe comportato che la sorte del subappalto fosse condizionata a quella del contratto base.
Con l’effetto che l’appaltatore non avrebbe potuto agire in responsabilità contro il subappaltatore prima ancora che il committente avesse denunciato l’esistenza di difformità o vizi all’appaltatore, essendo, prima di tale momento, privo di interesse ad agire, per non essergli ancora derivato alcun pregiudizio.
Osserva, ancora, l’istante che anche le considerazioni in punto di ‘fatto’ espresse dalla Corte ambrosiana non sarebbero state condivisibili, posto che, in ordine all’asserita contestazione dei vizi a cura dell’RAGIONE_SOCIALE, i documenti indicati non erano affatto idonei a costituire una contestazione dei lavori
effettuati proveniente dalla committenza, trattandosi, per il documento NUMERO_DOCUMENTO, di un mero verbale di cantiere, in quanto tale non idoneo ai fini di dimostrare l’interesse del committente ad agire, mentre, per il documento NUMERO_DOCUMENTO, laddove era riprodotta una PEC inviata dalla COGNOME ad altro subappaltatore, si sarebbe fatto riferimento alle contestazioni effettuate alla COGNOME dalla RAGIONE_SOCIALE, non già dalla RAGIONE_SOCIALE, con il semplice utilizzo in senso atecnico del termine ‘committenza’, in luogo di ‘appaltatore’.
Né il fatto che la RAGIONE_SOCIALE fosse ‘controllante’ (e non già ‘controllata’) della RAGIONE_SOCIALE avrebbe escluso che si fosse trattato, comunque, di due soggetti giuridici differenti e, dunque, autonomi centri di imputazione di interessi, ai fini della denuncia dei vizi.
1.1. -Il motivo è infondato.
1.1.1. -In primis , si rileva che la sentenza impugnata ha posto a fondamento dell’intesse ad agire e del legittimo esercizio dell’azione di garanzia per le difformità e i vizi, a cura della subappaltante verso la subappaltatrice, la debita (e presupposta) contestazione di tali difetti a cura della committente principale verso l’appaltatrice, secondo il dettato di cui all’art. 1670 c.c.
Al riguardo, oltre al verbale di cantiere (doc. n. 27) -in cui il direttore dei lavori nominato dall’originario ordinante aveva contestato i vizi all’assuntore -, la sentenza d’appello ha richiamato, ai fini di suffragare la ricostruzione circa l’effettiva contestazione dell’appaltante verso l’assuntore, la comunicazione via PEC (doc. n. 10) inviata dalla COGNOME ad altro subappaltatore, in cui era richiamata la contestazione dei vizi a cura della ‘committenza’.
Ora, è vero che l’onere di denuncia dei vizi a cura del committente non è assolto ove la contestazione sia effettuata dal solo direttore dei lavori (nominato dall’appaltante), che non ha il potere di compiere atti giuridici per conto del committente (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 11854 del 08/09/2000; nello stesso senso Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 7193 del 18/03/2025; Sez. 6-2, Ordinanza n. 10149 del 26/04/2018) -essendo a tale figura rimessi i meri atti di portata tecnica (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 39448 del 13/12/2021; Sez. 2, Sentenza n. 18285 del 19/09/2016; Sez. 2, Sentenza n. 8700 del 03/05/2016; Sez. 3, Sentenza n. 20557 del 30/09/2014) -, salvo che non sia stato a tanto espressamente delegato dall’ordinante . Però nella fattispecie la pronuncia impugnata ha eseguito una lettura degli elementi probatori acquisiti -che resiste in sede di legittimità per le ragioni di seguito esposte al punto 1.1.3- da cui ha desunto che la COGNOME avesse contestato la ricorrenza dei difetti prima che la RAGIONE_SOCIALE eliminasse i vizi e li contestasse, a sua volta, alla RAGIONE_SOCIALE.
Da ciò discende che, avendo il committente principale previamente denunciato i vizi all’assuntore, in conformità al dettato di cui all’art. 1670 c.c., l’appaltatore poteva agire, a titolo di garanzia per i vizi, contro il subappaltatore. Si rammenta che è stato più volte enunciato in sede di legittimità il principio secondo il quale l’appaltatore non può agire in responsabilità contro il subappaltatore prima che il committente abbia denunciato l’esistenza di difformità e vizi, essendo, prima di tale momento , privo di interesse ad agire, per non essergli ancora derivato alcun pregiudizio, poiché il committente potrebbe accettare l’opera
nonostante i vizi palesi o non denunciare mai quelli occulti o farne denuncia tardiva (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 8647 del 02/04/2024; Sez. 6-2, Ordinanza n. 23071 del 22/10/2020; Sez. 2, Ordinanza n. 24717 del 08/10/2018; Sez. 1, Sentenza n. 26686 del 18/12/2014; Sez. 1, Sentenza n. 23903 del 11/11/2009).
1.1.2. -Sicché non assume rilevanza, in concreto, il tema -pure sollevato dalla ricorrente -se resti comunque fermo l’interesse ad agire in garanzia del sub -committente verso il subappaltatore allorché il primo, prima della consegna dell’opera al committente principale, abbia provveduto, a proprie spese, a eliminare i vizi imputabili alla condotta del sub-assuntore, indipendentemente dalla contestazione dei vizi a cura del disponente principale verso l’appaltatore -subappaltante, come pure paventato dalla sentenza impugnata.
Ed invero, quando una decisione di merito, impugnata in sede di legittimità, si fonda su distinte e autonome rationes decidendi , ognuna delle quali sufficiente, da sola, a sorreggerla, come nel caso di specie, perché possa giungersi alla cassazione della stessa è indispensabile, da un lato, che il soccombente censuri tutte le riferite rationes e, dall’altro, che tali censure risultino tutte fondate. Ne consegue che, rigettato (o dichiarato inammissibile) il motivo che investe una delle riferite argomentazioni, a sostegno della sentenza impugnata, sono inammissibili, per difetto di interesse, i restanti motivi, atteso che anche se questi ultimi dovessero risultare fondati, non per questo potrebbe mai giungersi alla cassazione della sentenza impugnata, che rimarrebbe pur sempre ferma sulla base della ratio ritenuta
corretta (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 5102 del 26/02/2024; Sez. 5, Ordinanza n. 11493 del 11/05/2018; Sez. 3, Sentenza n. 2108 del 14/02/2012; Sez. 3, Sentenza n. 12372 del 24/05/2006).
1.1.3. -In secondo luogo, la critica sulla valenza probatoria dei documenti dai quali la Corte d’appello ha tratto la prova della denuncia dei vizi da parte della committente non può trovare seguito in questa sede.
Ciò in quanto, in tema di ricorso per cassazione, una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6774 del 01/03/2022; Sez. 6-2, Ordinanza n. 27847 del 12/10/2021; Sez. U, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020; Sez. 6-1, Ordinanza n. 1229 del 17/01/2019).
Ed ancora, il potere del giudice di valutazione della prova non è sindacabile in sede di legittimità sotto il profilo della violazione dell’art. 116 c.p.c., quale apprezzamento riferito a un astratto e generale parametro non prudente della prova, posto che l’utilizzo del pronome ‘suo’ è estrinsecazione dello specifico prudente apprezzamento del giudice della causa, a garanzia dell’autonomia del giudizio in ordine ai fatti relativi, salvo il limite che ‘la legge disponga altrimenti’ (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 34786 del
17/11/2021; Sez. 2, Ordinanza n. 20553 del 19/07/2021; Sez. 3, Sentenza n. 15276 del 01/06/2021; Sez. 6-5, Ordinanza n. 91 del 07/01/2014).
Nella specie, le critiche mosse dalla ricorrente sono funzionali, appunto, al raggiungimento di un diverso esito valutativo della prova acquisita -in relazione alla concreta portata di una manifestazione di volontà giuridicamente rilevante, rappresentata dall’avvenuta denuncia dei vizi dell’opera a cura del committente principale -, e -come tali -sono inammissibili.
2. -Con il secondo motivo la ricorrente prospetta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 16651667 c.c. e dell’art. 346 c.p.c., quanto all’eccezione di decadenza e prescrizione dell’azione di garanzia per i vizi; lamenta che la Corte territoriale abbia ritenuto che la riproposizione dell’eccezione di decadenza e prescrizione, a cura del subappaltatore, in ordine alla spiegata azione di garanzia, nel giudizio di gravame, non potesse essere presa in considerazione, in quanto tale eccezione era stata espressamente rigettata dal Tribunale, sicché, nonostante il subappaltatore avesse vinto la causa in primo grado sotto altro profilo, la reiterazione di tale eccezione, in sede di gravame, avrebbe presupposto l’interposizione di un appello incidentale, ancorché condizionato.
Obietta l’istante che la parte totalmente vittoriosa in primo grado non avrebbe dovuto -e non avrebbe avuto l’interesse a spiegare appello incidentale e avrebbe potuto limitarsi a riproporre le domande (anche riconvenzionali) o le eccezioni non
accolte o non esaminate, perché assorbite nella sentenza di primo grado, ai sensi dell’art. 346 c.p.c.
2.1. -Il motivo è infondato.
E tanto perché l’eccezione di decadenza e prescrizione sollevata dal subappaltatore opposto nel giudizio di primo grado, come affermato dalla pronuncia impugnata, era stata dichiarata espressamente infondata, sebbene l’azione di garanzia avanzata dal subappaltante opponente fosse stata disattesa per l’asserito difetto di una previa denuncia del committente principale.
Tale eccezione di decadenza e prescrizione dell’azione è stata espressamente riproposta in sede di gravame dal subappaltatore appellato per l’ipotesi in cui l’appello proposto dal subappaltante appellante fosse stato accolto, senza la proposizione di uno specifico appello incidentale.
Ora, in tema di impugnazioni, qualora un’eccezione di merito sia stata respinta in primo grado, in modo espresso o attraverso un’enunciazione indiretta che ne sottenda, chiaramente e inequivocamente, la valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudice d’appello della sua cognizione, da parte del convenuto rimasto vittorioso quanto all’esito finale della lite, esige la proposizione del gravame incidentale, non essendone, altrimenti, possibile il rilievo officioso ex art. 345, secondo comma, c.p.c. (per il giudicato interno formatosi ai sensi dell’art. 329, secondo comma, c.p.c.); né è sufficiente la mera riproposizione, utilizzabile, invece, e da effettuarsi in modo espresso, ove quella eccezione non sia stata oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, da parte del giudice di prime cure (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 25876 del 27/09/2024; Sez. 6-3, Ordinanza n.
24658 del 19/10/2017; Sez. U, Sentenza n. 11799 del 12/05/2017).
3. -Con il terzo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 1218 c.c. nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c., oltre che l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio; ciò, per avere la Corte distrettuale reputato che l’appaltatrice avesse contestato le fatture poste a fondamento del procedimento monitorio n. 187/2014 e n. 188/2014 e che, dunque, sulla base di tali fatture, non potesse essere preteso il corrispettivo del subappalto, benché tale contestazione fosse stata del tutto generica e correlata all’asserita integrazione dei vizi delle opere commissionate, e non già al mancato svolgimento dei lavori per i quali le fatture erano state emesse, come suffragato dallo svolto accertamento tecnico preventivo.
3.1. -Il motivo è infondato.
3.1.1. -In proposito, la sentenza impugnata ha precisato che l’opponente al decreto ingiuntivo aveva contestato specificamente le fatture n. 187/2014 e n. 188/2014, poste a fondamento del procedimento monitorio, sostenendo che, per la fattura n. 187/2014, si sarebbe trattato di una fattura commerciale mai inviata a RAGIONE_SOCIALE e che, per la fattura n. 188/2014, non vi sarebbe stato diritto al pagamento, in difetto delle condizioni per lo svincolo delle trattenute a garanzia; sicché, con riferimento alla fattur a n. 187/214, per l’importo di euro 35.732,00, tra l’altro emessa dopo la conclusione dell’A.T.P., in assenza di SAL di riferimento, doveva ritenersi che vi fosse stata contestazione
specifica sull’effettuazione delle opere fatturate, gravando, pertanto, sulla COGNOME l’onere di fornire la prova della realizzazione delle stesse, prova che non era stata in alcun modo offerta, neppure a livello di allegazione; per la fattura n. 188NUMERO_DOCUMENTO, sulla restituzione delle trattenute a garanzia, tale importo avrebbe dovuto essere detratto dall’eventuale credito risarcitorio vantato per la non corretta esecuzione delle opere, ma certo non poteva essere riconosciuto come importo dovuto a titolo di corrispettivo, con l’effetto che dovevano ritenersi dovuti, a titolo di corrispettivo, solo gli importi di cui alle fatture n. 140/2013 e n. 164/2013, per euro 5.532,41, importo che doveva essere compensato con il credito per i vizi e difetti dell’opera.
A fronte di tali rilievi, la ricorrente non ha specificato l’ipotetico diverso tenore delle contestazioni svolte con il puntuale riferimento ai relativi passaggi argomentativi -, ai fini di sostenere che esse fossero del tutto generiche, in modo da consentire a questa Corte di valutare la sussistenza dei presupposti per la corretta applicazione dell’art. 115 c.p.c. (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 15058 del 29/05/2024; Sez. 6-3, Ordinanza n. 12840 del 22/05/2017; Sez. 3, Sentenza n. 16655 del 09/08/2016).
3.1.2. -In secondo luogo, l’appaltatore (nella specie, il subappaltatore) che chieda il pagamento del proprio compenso ha l’onere di dimostrare la congruità della somma, con riferimento alla natura, all’entità e alla consistenza delle opere, non costituendo idonee prove dell’ammontare del credito le fatture emesse dal medesimo appaltatore (nella specie, dal subappaltatore), poiché si tratta di documenti fiscali provenienti
dalla parte stessa (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 7536 del 21/03/2024; Sez. 2, Ordinanza n. 2125 del 22/01/2024; Sez. 62, Ordinanza n. 33575 del 11/11/2021; Sez. 2, Sentenza n. 10860 del 11/05/2007; Sez. 1, Sentenza n. 806 del 25/03/1966).
Analoga conclusione vale per il consuntivo riportante le voci delle opere eseguite, che sia stato redatto dal solo appaltatore senza l’accettazione del committente.
Non costituisce, infatti, idonea prova del credito dell’appaltatore (recte del quantum ) la contabilità redatta dal direttore dei lavori (o dallo stesso appaltatore), a meno che non risulti che essa sia stata portata a conoscenza del committente e che questi l’abbia accettata senza riserve, pur senza aver manifestato la sua accettazione con formule sacramentali, oppure che il direttore dei lavori, per conto del committente, abbia redatto la relativa contabilità come rappresentante del suo cliente e non come soggetto legato a costui da un contratto di prestazione d’opera professionale, che gli fa assumere la rappresentanza del committente limitatamente alla materia tecnica (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14399 del 23/05/2024; Sez. 2, Ordinanza n. 1918 del 18/01/2024; Sez. 2, Ordinanza n. 7593 del 16/03/2023; Sez. 2, Sentenza n. 13860 del 03/05/2022; Sez. 6-2, Ordinanza n. 25577 del 21/09/2021; Sez. 6-2, Ordinanza n. 2490 del 29/01/2019; Sez. 2, Ordinanza n. 26517 del 19/10/2018; Sez. 2, Sentenza n. 10598 del 14/05/2014; Sez. 2, Sentenza n. 10860 del 11/05/2007; Sez. 2, Sentenza n. 2333 del 01/03/1995).
4. -Con il quarto motivo la ricorrente si duole, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., della violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 118 ( recte 1218), 1453 e 1688 ( recte 1668) c.c. nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c., oltre che dell’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in ordine ai vizi lamentati, per avere la Corte d’appello ritenuto che la RAGIONE_SOCIALE fosse legittimata a richiedere la garanzia per i vizi, benché non fosse proprietaria dell’immobile, né committente principale, atteso che la proprietaria non avrebbe mai formulato alcuna contestazione, né alla RAGIONE_SOCIALE, né tantomeno alla COGNOME.
Deduce altresì l’istante che, pur ammettendo un’ipotetica legittimazione della RAGIONE_SOCIALE, quest’ultima non avrebbe provato, come sarebbe stato suo onere, che i danni di cui aveva chiesto il ristoro fossero stati causati dalla COGNOME; per converso, la subappaltatrice aveva dimostrato esattamente il contrario con i numerosi testi escussi, che avrebbero confermato -da un lato -come i difetti fossero stati causati dai passaggi di maestranze diverse sui ponteggi e -dall’altro che lavorare su quei ponteggi fosse impossibile, situazione di cui l’appaltatrice sarebbe stata a conoscenza.
E d’altronde la stessa consulenza tecnica d’ufficio avrebbe evidenziato, senza ombra di dubbio, una grave corresponsabilità sia della RAGIONE_SOCIALE, sia della direzione dei lavori, per omesso controllo.
4.1. -Il motivo è inammissibile.
La censura mira, infatti, chiaramente, in questi termini, a ottenere una rivalutazione dei fatti di causa per giungere a una
conclusione diversa, rivalutazione preclusa in sede di legittimità (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 32505 del 22/11/2023; Sez. 1, Ordinanza n. 5987 del 04/03/2021; Sez. U, Sentenza n. 34476 del 27/12/2019; Sez. 6-5, Ordinanza n. 9097 del 07/04/2017; Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014).
E ciò sia con riferimento alla negazione dell’inoltrata denuncia a cura del committente principale verso l’appaltatore, sia con riguardo alla contestazione dei vizi dell’opera accertati e imputabili al subappaltatore.
Quanto alla contestazione dell’aggravamento dei vizi, in ragione dell’omesso controllo dell’appaltatore e del direttore dei lavori, di tale circostanza la sentenza impugnata ha debitamente tenuto conto.
Infatti, ha sostenuto che, a fronte dei costi di ripristino stimati dal consulente d’ufficio in euro 96.785,81, la quota parte di euro 20.266,94 doveva essere attribuita a RAGIONE_SOCIALE per la non adeguata attività di controllo.
5. -Il quinto motivo del ricorso investe, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e ss., 115 e 116 c.p.c., per avere la Corte del gravame disposto la compensazione delle spese di lite nei limiti del 20%, mentre, in base a un semplice calcolo aritmetico, correlato alla comparazione tra quanto richiesto e quanto ottenuto, la compensazione avrebbe dovuto essere di almeno il 40%; e ciò tenuto conto anche della soccombenza reciproca tra le parti.
5.1. -Il motivo è infondato.
Infatti, la valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese
processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell’art. 92, secondo comma, c.p.c., rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimità, non essendo egli tenuto a rispettare un’esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente (Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 14459 del 26/05/2021; Sez. 2, Sentenza n. 30592 del 20/12/2017; Sez. 2, Sentenza n. 2149 del 31/01/2014; Sez. 2, Sentenza n. 289 del 24/01/1966).
6. -In conseguenza delle argomentazioni esposte, il ricorso deve essere respinto.
Le spese e compensi di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 7.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre 15% dei compensi a titolo di rimborso forfettario delle spese e accessori come per legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il
versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile della Corte di Cassazione, in data 21 gennaio 2026.
La Presidente Linalisa COGNOME