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Garanzia vizi immobile cooperativa: la Cassazione

Un socio di una cooperativa edilizia ha citato in giudizio la società per vizi e difformità dell’immobile assegnatogli, chiedendo una riduzione del prezzo. La cooperativa si è opposta, sostenendo che dovessero applicarsi solo le regole societarie interne e non quelle sulla compravendita. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della cooperativa, confermando un principio fondamentale: il rapporto tra socio e cooperativa è duplice. Oltre al legame associativo, esiste un rapporto di scambio (sinallagmatico) che fa sorgere in capo al socio il diritto alla garanzia vizi immobile cooperativa, tipico del contratto di vendita. Le delibere assembleari, pur vincolanti, non possono annullare questo diritto individuale.

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Garanzia Vizi Immobile Cooperativa: Il Socio è Tutelato come un Acquirente

L’acquisto di un immobile tramite cooperativa edilizia è una prassi diffusa, ma cosa succede se l’abitazione presenta vizi o difetti? Il socio gode delle stesse tutele di un normale acquirente? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fa chiarezza, stabilendo che la garanzia vizi immobile cooperativa è un diritto fondamentale del socio, che non può essere annullato dalle delibere assembleari. Analizziamo questa importante decisione.

I Fatti di Causa: Un Immobile con Difetti

Un socio di una cooperativa edilizia, dopo aver ricevuto l’assegnazione del proprio alloggio, riscontrava diverse incompletezze, vizi e difformità. Decideva quindi di agire in giudizio contro la cooperativa per ottenere la restituzione di una parte del prezzo versato, a titolo di risarcimento per le spese necessarie a eliminare tali problemi. I giudici di primo e secondo grado davano ragione al socio, condannando la cooperativa a restituire una somma significativa, seppur ridotta in appello per tenere conto di alcune delibere societarie che avevano già previsto dei conguagli.

La Duplice Natura del Rapporto Socio-Cooperativa

Il nodo centrale del ricorso presentato dalla cooperativa in Cassazione riguardava la natura del rapporto con il proprio socio. Secondo la difesa, tale rapporto doveva essere inquadrato esclusivamente nell’ambito del diritto societario. In questa prospettiva, le uniche regole applicabili sarebbero state quelle interne alla cooperativa, come lo statuto e le delibere dell’assemblea, escludendo quindi le norme sulla garanzia per vizi tipiche del contratto di compravendita.

La cooperativa sosteneva, in pratica, che il socio non fosse un “compratore”, ma un membro di un’organizzazione che partecipa a un progetto comune di costruzione, anticipando le somme necessarie e accettando un conguaglio finale. Di conseguenza, le decisioni dell’assemblea avrebbero dovuto prevalere su qualsiasi pretesa individuale.

La questione della garanzia vizi immobile cooperativa

La Corte d’Appello aveva già respinto questa tesi, basandosi su un orientamento consolidato della stessa Corte di Cassazione. I giudici avevano evidenziato che il rapporto tra socio e cooperativa edilizia ha una duplice natura:
1. Rapporto Associativo: Derivante dall’adesione al contratto sociale, che regola la partecipazione del socio alla vita della cooperativa.
2. Rapporto di Scambio (o Sinallagmatico): Che sorge con l’assegnazione dell’immobile e che è del tutto assimilabile a un contratto di compravendita, in cui la cooperativa si impegna a trasferire un bene e il socio a pagarne il corrispettivo.

È proprio da questo secondo rapporto che scaturisce il diritto del socio a ricevere un immobile esente da vizi e, di conseguenza, ad avvalersi delle relative garanzie legali.

Le Motivazioni della Cassazione

La Corte di Cassazione ha rigettato tutti i motivi di ricorso presentati dalla cooperativa, confermando la decisione dei giudici d’appello e rafforzando il principio della tutela del socio-acquirente. Gli Ermellini hanno chiarito diversi punti cruciali.

In primo luogo, hanno ribadito che l’assegnazione di un alloggio a un socio fa sorgere un rapporto sinallagmatico, distinto e parallelo a quello associativo. Pertanto, si applicano a pieno titolo le norme sulla garanzia vizi immobile cooperativa previste dal Codice Civile per la compravendita. Le delibere assembleari, sebbene vincolanti per la vita interna della società, non possono comprimere o eliminare i diritti individuali che nascono da questo rapporto di scambio. L’assemblea non può, in altre parole, “disporre di diritti individuali del socio” come quello a un bene conforme al contratto.

In secondo luogo, la Corte ha specificato che le delibere che avevano riconosciuto dei conguagli al socio erano state correttamente prese in considerazione dai giudici d’appello, i quali avevano infatti ridotto l’importo dovuto. Questo dimostra che le decisioni societarie sono rilevanti, ma solo nella misura in cui non pretendono di annullare le tutele legali fondamentali.

Infine, sono stati respinti anche i motivi di carattere processuale, giudicando logica e ben motivata la sentenza impugnata, anche con riferimento alla quantificazione del danno basata sulla consulenza tecnica d’ufficio (CTU).

Le Conclusioni

L’ordinanza in esame rappresenta un punto fermo per la tutela dei soci delle cooperative edilizie. La decisione chiarisce che il socio non è un soggetto con minori tutele rispetto a un comune acquirente. Il principio affermato è chiaro: l’adesione a una cooperativa non implica la rinuncia alle garanzie fondamentali legate al contratto di compravendita. Le cooperative, pur agendo nell’interesse collettivo dei soci, sono tenute a rispettare gli obblighi tipici del venditore, consegnando immobili conformi e privi di vizi. Questa pronuncia offre quindi una maggiore certezza giuridica ai cittadini che scelgono la via della cooperazione per realizzare il sogno di una casa di proprietà.

Un socio di una cooperativa edilizia ha diritto alla garanzia per vizi e difetti dell’immobile assegnato, come in una normale compravendita?
Sì. La Corte di Cassazione ha confermato che, oltre al rapporto associativo, si instaura un rapporto di scambio (sinallagmatico) del tutto assimilabile a una compravendita. Da questo rapporto deriva il diritto del socio a ricevere un immobile esente da vizi e ad avvalersi delle tutele legali previste per l’acquirente.

Le delibere dell’assemblea della cooperativa possono eliminare o limitare il diritto del socio alla garanzia per vizi?
No. Sebbene le delibere assembleari siano vincolanti per i soci riguardo alla vita interna della cooperativa, esse non possono disporre dei diritti individuali che nascono dal rapporto di scambio. Pertanto, un’assemblea non può negare al socio il diritto alla garanzia per i vizi dell’immobile assegnato.

Qual è la differenza tra rapporto associativo e rapporto di scambio in una cooperativa edilizia?
Il rapporto associativo riguarda la partecipazione del socio alla vita della società (diritto di voto, rispetto dello statuto, etc.). Il rapporto di scambio, invece, si concretizza con l’assegnazione dell’immobile e regola le obbligazioni reciproche tra la cooperativa (che agisce come venditore) e il socio (che agisce come acquirente), inclusi gli obblighi di garanzia sul bene.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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