Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 14387 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 2 Num. 14387 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 23/05/2024
SENTENZA
sul ricorso 27504 -2018 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, giusta procura in calce al ricorso, con indicazione degli indirizzi pec;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO dal quale è
rappresentata e difesa con l’AVV_NOTAIO, giusta procura in calce al controricorso, con indicazione degli indirizzi pec;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 1636/2018 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, pubblicata il 12/6/20;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7/11/2023 dal consigliere COGNOME;
sentite le conclusioni del P.M. in persona del AVV_NOTAIO Procuratore Generale NOME AVV_NOTAIO che ha chiesto l’accoglimento del primo motivo del ricorso e il rigetto dei restanti motivi e del ricorso incidentale;
lette le memorie delle parti.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione del 10/2/2004, RAGIONE_SOCIALE liquidazione convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Treviso, sez. di Conegliano, RAGIONE_SOCIALE (poi divenuta RAGIONE_SOCIALE) e, premesso che aveva commissionato alla società convenuta, dal l’anno 1998, una produzione su campione di reti da letto in legno che erano invece risultate difettose, ne chiese la condanna al pagamento in suo favore di Euro 150.000,00 a titolo di rimborso delle spese sostenute per la sostituzione e la riparazione delle reti difettate e di risarcimento del danno da liquidarsi equitativamente in Euro 70.000,00 a titolo di risarcimento per il mancato guadagno conseguente al recesso dal contratto di fornitura esercitato senza preavviso e in assenza di giusta causa.
1.2. Costituendosi, RAGIONE_SOCIALE rappresentò che dal 1998 al 2002 aveva venduto a RAGIONE_SOCIALE oltre mille reti in legno, realizzandole su campione progettato dalla stessa committente, con materiali ed elementi strutturali da lei scelti; rappresentò di aver
segnalato i vizi di progetto del campione fornito, caratterizzato da un assemblaggio con sistema ad incastro, senza l’inserimento di elementi metallici, implicante il rischio di cedimenti strutturali, ma RAGIONE_SOCIALE le aveva imposto di attenersi al campione; escluse di aver riconosciuto i vizi ed eccepì la prescrizione dell’azione di garanzia per vizi ex art. 1495 cod. civ. o, comunque, ex art. 1667 cod. civ. e, in ogni caso, l’esclusione della garanzia ex art. 1491 cod. civ. per essere i vizi conosciuti o conoscibili dalla committente; eccepì altresì il concorso del fatto colposo del creditore ex art. 1227 cod. civ..
2.2. Espletate c.t.u. e prova per testi, con sentenza n.363/2011, il Tribunale di Treviso, sez. di Conegliano, per quel che qui ancora rileva, rigettò le domande, ritenendo non provata la sussistenza di vizi imputabili ad errori di produzione della convenuta, considerato che il campione e i disegni erano stati predisposti dalla stessa committente.
Con sentenza n. 1636/2018, la Corte d’appello di Venezia, in accoglimento dell’appello di RAGIONE_SOCIALE, rigettò l’eccezione di prescrizione dell’azione di garanzia per vizi «ai sensi dell’art. 1495 o dell’art. 1667 cod. civ. e di esclusione della gara nzia ex art. 1491 cod. civ.», per essere l’impegno alla eliminazione dei vizi «documentalmente provato» e condannò COGNOME a corrispondere a RAGIONE_SOCIALE, a titolo di risarcimento del danno emergente per la sostituzione e la riparazione delle reti, la somma complessiva di Euro 61.340,78, oltre interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo.
3 Avverso questa sentenza RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo a sette motivi; RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso e proposto ricorso incidentale affidandolo ad un unico motivo, rispetto a cui COGNOME non ha svolto difese.
Entrambe le parti hanno depositato memorie.
Il Procuratore Generale ha concluso per l’accoglimento del primo motivo di ricorso principale, con rigetto dei restanti motivi e del ricorso incidentale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, articolato in riferimento al n. 4 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., RAGIONE_SOCIALE ha sostenuto la nullità della sentenza per violazione degli art. 111 comma VI della Costituzione, 132 comma II n.4 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., risultando meramente apparente la motivazione resa in sentenza sul rigetto dell’eccezione di prescrizione dell’azione di garanzia per vizi: la Corte d’appello, sul punto, si sarebbe limitata ad affermare che «l’impegno alla elim inazione dei vizi manifestato dalla appellata, documentalmente provato, da un lato non può che comportare il riconoscimento del vizio stesso, dall’altro determina una nuova obbligazione, svincolata dai termini decadenziali e prescrizionali stabiliti dall’a rt. 1667 cod. civ e autonomamente soggetta al termine di prescrizione ordinario» (così in sentenza), senza esporre le ragioni per cui ha ritenuto sussistere il riconoscimento dei vizi; in particolare, avrebbe utilizzato l’avverbio «documentalmente» senza i ndicare quali siano i documenti ritenuti rilevanti e per quali contenuti giuridicamente rilevanti;
1.2. Con il secondo motivo, articolato in riferimento al n. 4 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., la ricorrente principale ha lamentato la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per avere la Corte rigettato le eccezioni di prescrizione dell’azione di garanzia, di esclusione della garanzia ex art. 1491 cod. civ. e di concorso del fatto colposo del creditore ex art. 1227 cod. civ. ritenendo manifestato un impegno all’eliminazione dei vizi invece mai neppure allega to dalla società attrice appellante.
1.3. Con il terzo motivo, articolato in riferimento al n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., la società impugnante ha denunciato la violazione degli art. 1490, 1491, 1494, 1495, 1667, 1668, 1227, 2943, 2944 e 2936 cod. civ.; in particolare, con un primo profilo, ha sostenuto che erroneamente la Corte avrebbe sovrapposto il riconoscimento dei difetti dell’opera da parte dell’appaltatore con l’assunzione dell’obbligazione alla loro eliminazione e, con un secondo profilo, ha lamentato che la Corte a bbia infondatamente escluso l’applicabilità degli art. 1227 e 1491 cod. civ. in sola conseguenza del rigetto dell’eccezione di prescrizione della garanzia per vizi.
1.4. Con il quarto motivo, articolato in riferimento al n. 5 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., la ricorrente principale ha sostenuto l’omesso esame delle circostanze da cui risulta che i cedimenti delle reti siano dipesi da fatto di RAGIONE_SOCIALE.
1.5. Con il quinto motivo, articolato in riferimento al n. 3 o, in subordine, al n. 5 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., RAGIONE_SOCIALE ha prospettato la falsa applicazione degli art. 40 e 41 cod. pen., 1223, 1227, 1470, 1490, 1492, 1494, 1495, 1655, 1667, 1668, 2697 cod. civ., lamentando, con un primo profilo, che la Corte territoriale abbia sovrapposto la disciplina del primo contratto per la realizzazione del prototipo con le successive vendite a campione, applicando erroneamente a queste ulti me la disciplina dell’appalto e comunque omettendo di considerare la differenza ontologica tra il primo contratto e le successive forniture; con un secondo profilo, ha quindi censurato la decisione per erronea applicazione del principio dell’onere probator io e dell’art. 1223 cod. civ., liquidando il preteso danno in riferimento al prezzo medio d’acquisto, sebbene le reti di cui non era stata disposta la restituzione in suo favore – fossero state soltanto oggetto di riparazione e fossero perciò utilizzabili; in ogni caso, non avrebbe
comunque valutato l’allegato concorso del fatto colposo di RAGIONE_SOCIALE nell’aver predisposto un campione difettoso.
1.6. Con il sesto motivo, articolato in riferimento al n. 4 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., la ricorrente principale ha denunciato la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per avere la Corte riconosciuto a RAGIONE_SOCIALE, oltre al risarcimento del danno pari all’asserito costo degli interventi di sostituzione e riparazione delle reti risultate viziate, anche l’ulteriore importo, non domandato, pari al loro prezzo medio.
1.7. Con il settimo motivo, articolato in riferimento al n. 4 e, in subordine, al n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., la ricorrente principale ha infine impugnato la statuizione di condanna alle spese, pronunciata nonostante la soccombenza reciproca, censurando la sentenza per motivazione apparente o manifestamente contraddittoria in relazione agli art. 111 comma VI della Cost e 132 comma IV cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ. o comunque per violazione degli art. 91 e 92 cod. proc. civ..
Con l’unico motivo di ricorso incidentale, articolato in riferimento al n. 4 o, in subordine, al n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., RAGIONE_SOCIALE ha prospettato la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 112, 329 comma II e 342 cod. proc. civ., nonché 2909 cod. civ., per avere la Corte d’appello esaminato e poi rigettato in merito l’eccezione di prescrizione, senza rilevare che, in mancanza di appello incidentale di RAGIONE_SOCIALE, sul rigetto implicito pronunciato sul punto dal Tribunale si era formato il giudicato.
2.1. L’unico motivo di ricorso incidentale, esaminato prima per priorità logica, è infondato.
Come risulta dall’esame della sentenza di primo grado, il Tribunale di Treviso, pur avendo riportato nelle conclusioni della convenuta COGNOME le due eccezioni di prescrizione o, in ogni caso, di conoscenza dei vizi del prototipo e di concorso colposo ex art. 1227 cod. civ., non
le ha invece più né riportate nella narrativa dei fatti, né esaminate in motivazione.
Questo omesso esame costituisce un’ipotesi di assorbimento, non di decisione implicita come sostenuto dalla ricorrente incidentale.
La questione rileva perché, come noto perché affermato ormai costantemente nella giurisprudenza di questa Corte, qualora un’eccezione di merito sia stata respinta in primo grado, in modo espresso o attraverso un’enunciazione indiretta che ne sottenda, chiaramente ed inequivocamente, la valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudice d’appello della sua cognizione, da parte del convenuto rimasto vittorioso quanto all’esito finale della lite, esige la proposizione del gravame incidentale, non essendone, altrimenti, possibile il rilievo officioso ex art. 345, comma 2, c.p.c. (per il giudicato interno formatosi ai sensi dell’art. 329, comma 2, c.p.c.), né sufficiente la mera riproposizione.
Al contrario, la mera riproposizione è utilizzabile, e da effettuarsi in modo espresso, ove quella eccezione non sia stata oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, ad opera del giudice di prime cure, chiarendosi, altresì, che, in tal caso, la mancanza di detta riproposizione rende irrilevante in appello l’eccezione, se il potere di sua rilevazione è riservato solo alla parte, mentre, se competa anche al giudice, non ne impedisce a quest’ultimo l’esercizio ex art. 345, comma 2, cod. proc. civ. (Cass. Sez. U, n. 11799 del 12/05/2017, Sez. 6 – 3, n. 24658 del 19/10/2017; in ultimo, ex plurimis , Sez. 2, n. 23064 del 2023, non mass.).
Ebbene, come proprio chiarito nella sentenza delle S.U. n.11799/2017, l’eccezione di merito si identifica in quel fatto che, in relazione alla struttura della fattispecie costitutiva del diritto fatto valere dalla parte attrice con la domanda, assume la natura di fatto impeditivo, modificativo o estintivo dell’efficacia dei fatti costitutivi
(evocata dall’art. 2697 cod. civ.), per essere così individuato e qualificato dalla stessa fattispecie normativa astratta relativa al diritto azionato. In particolare, l’eccezione di prescrizione rileva nel processo, quanto alla sua efficacia giuridica sulla fattispecie dedotta in giudizio con la domanda, soltanto per effetto di un’attività riservata alla parte, sicché costituisce un’eccezione c.d. in senso stretto (o, come taluno dice, in senso proprio).
In ipotesi di rigetto della domanda, come accaduto nella specie, la pronuncia può essere dipesa dall’essere stata ritenuta fondata l’eccezione (che era appunto idonea a definire il giudizio) ed allora è palese che, essendo l’attore interessato a ridiscutere la decisione finale, in quanto determinata da tale fondatezza, la devoluzione della cognizione dell’eccezione al giudice d’appello resterà affidata all’appello principale del medesimo.
Se, invece, il rigetto sia avvenuto per altre ragioni, occorre distinguere se a fondare la decisione sia stata la stessa inidoneità in iure dei fatti costitutivi a giustificare il diritto fatto valere con la domanda giudiziale ovvero la loro mancata dimostrazione a livello probatorio come fatti storici ovvero ancora la valutazione di fondatezza di un’altra eccezione di merito.
In questi casi mentre è evidente l’interesse dell’attore ad impugnare con l’appello la decisione, è problematico stabilire se l’interesse del convenuto -risultato vittorioso – ad ottenere che in appello si ridiscuta dell’eccezione di merito debba essere veicolato dalla riproposizione -esplicita -dell’eccezione ex art. 346 cod. proc. civ. oppure necessariamente da un appello incidentale.
La soluzione è stata chiaramente rinvenuta nel rapporto sussistente tra il contenuto dell’eccezione e il tenore finale della decisione nel senso che è decisivo l’ordine logico con cui l’eccezione si poneva rispetto alla fattispecie dedotta in giudizio: può allora accadere che il contenuto
della decisione finale implichi necessariamente che l’eccezione sia infondata, pur in assenza di un suo esplicito rigetto.
Nel caso in esame, più in dettaglio, la domanda è stata respinta, come detto, senza alcuna considerazione delle due eccezioni di prescrizione e di concorso del fatto colposo del creditore perché il Giudice di primo grado ha ritenuto che i fatti costitutivi della domanda (l’esecuzione viziata delle reti) non fossero stati provati.
In tale ipotesi, allora, riportando le considerazioni della pronuncia delle S.U. citata, «non è predicabile nemmeno in astratto che il tenore della decisione implichi una valutazione (sebbene astratta) di infondatezza dell’eccezione di prescrizione, e ciò perché un diritto di cui non è stata dimostrata l’insorgenza non si può prescrivere o non prescrivere».
Per queste ragioni, è ugualmente escluso che il Tribunale abbia, con il suo rigetto nel merito, violato l’ordine di trattazione delle questioni imposto dall’art. 27 6 cod. civ.: nella specie il rigetto nel merito per mancanza di prova della responsabilità per vizi della società convenuta, infatti, non ha costituito una «ragione più liquida», perché in ogni caso logicamente preordinato all’esame della sussistenza della prescrizione dell’azione di garanzia era la verifica di un vizio imputabile.
Risulta, allora, non pertinente la giurisprudenza invocata dal ricorrente incidentale sulla necessità di impugnazione incidentale nell’ipotesi in cui la decisione non consentisse un assorbimento in senso tecnico di un’eccezione e ne abbia, invece, omesso l’esame in violazione dell’ordine delle questioni ex art. 27 6 cod. proc. civ.: nella specie, come detto, non sussisteva la necessaria priorità logica dell’eccezione di prescrizione e di concorso del fatto colposo.
In conclusione, correttamente COGNOME ha riproposto le sue eccezioni ex art. 346 cod. proc. civ. e non in appello incidentale.
Il quinto motivo di ricorso principale, nel suo primo profilo, esaminato per primo per logica di esposizione, è fondato.
La società ricorrente ha sostanzialmente lamentato un vizio di sussunzione, nel senso che la Corte d’appello ha applicato le regole dell’appalto per fondare il suo obbligo di risarcire i costi di intervento per la sostituzione e la riparazione di una parte delle reti prodotte e vendute nel corso degli anni a RAGIONE_SOCIALE, pur avendo qualificato quale appalto soltanto il primo contratto intercorso e pur avendo escluso la sussistenza di un contratto di durata.
In effetti, la Corte d’appello ha dapprima affermato che RAGIONE_SOCIALE ha «fornito» a RAGIONE_SOCIALE un campione per la costruzione delle reti; ha quindi evidenziato che il c.t.u. aveva individuato una probabile causa della perdita di funzionalità (con l’uso, lentament e le spine e i traversi delle reti tendevano a scollarsi e a uscire da tale sede) nel «difettoso sistema di aggancio e di unione» di spine e traversi; di seguito, quindi, ha invece riportato che RAGIONE_SOCIALE aveva «commissionato la produzione di un modello di rete» e ha ravvisato il fondamento della responsabilità di COGNOME nel non aver interrotto la lavorazione, pur «avendo accertato in corso d’opera le cause delle predette difettosità» e condannato la convenuta COGNOME a risarcire le spese di sostituzione e riparazione di tutte le reti risultate difettose, consegnate negli anni, in applicazione del «più recente orientamento della Suprema Corte, la responsabilità dell’appaltatore, con il conseguente obbligo risarcitorio, non viene meno in ipotesi di vizi imputabili a errori di progettazione o di direzione dei lavori qualora esso non abbia tempestivamente denunciato i vizi o abbia proseguito l’esecuzione dell’opera, anche in caso di ingerenza del committente» (così in sentenza); eppure, proseguendo nella motivazione, la stessa Corte ha ritenuto che il rapporto in essere, tra le parti, sia «consistito nella conclusione, nel corso degli anni, di una serie di autonomi contratti a condizioni di volta
in volta concordate», ma di questi contratti non ha operato alcuna qualificazione.
4.1. Così costruita, la motivazione esclude che la Corte territoriale abbia applicato il principio affermato in materia di responsabilità dell’appaltatore all’esito di un corretto procedimento di sussunzione: non è stato evidenziato, infatti, se il prototipo di rete sia stato o non fornito dalla stessa committente, se si sia trattato di un progetto di massima idoneo soltanto a manifestare più concretamente la volontà della committente o se, invece, quanto meno in riferimento alle consegne successive alla prima, si sia trattato di un campione o di un tipo di campione che doveva, nel primo caso, servire da modello per controllare, al momento della consegna, la conformità della cosa consegnata a quella pattuita, dovendo l’esemplare essere considerato nella sua insostituibile identità o, nel secondo caso, servire per individuare qualità specifiche del prodotto ritenute essenziali ai fini di un corretto adempimento.
In mancanza di queste necessarie valutazioni in fatto, l’automatica s ussunzione, nella disciplina dell’appalto, di tutto il rapporto commerciale per cui è giudizio, seppure riconosciuto come non unico ma articolato in più contratti autonomi, risulta certamente viziata.
Ugualmente fondata è la censura contenuta nel primo motivo, con cui la RAGIONE_SOCIALEreti ha lamentato che la Corte territoriale abbia ritenuto sussistente l’impegno all’eliminazione dei vizi e, in conseguenza, l’assunzione di un’autonoma obbligazione soggetta a prescrizione decennale, senza specificare quali fossero i documenti ritenuti rilevanti e quale ne fosse il loro contenuto, sì da consentire alle parti il riscontro dell’operazione ermeneutica compiuta.
Effettivamente, sul punto la Corte d’appello ha affermato che «l’impegno alla eliminazione dei vizi manifestato dalla appellata, documentalmente provato, da un lato non può che comportare il
riconoscimento del vizio stesso, dall’altro determina una nuova obbligazione, svincolata dai termini decadenziali e prescrizionali stabiliti dall’art. 1667 cod. civ e autonomamente soggetta al termine di prescrizione ordinario».
Come risulta evidente, la sintetica locuzione «documentalmente provato», priva di alcuna specificità, non integra una motivazione che consenta di comprendere quale sia stato il documento, riconducibile alla società convenuta, ritenuto rilevante, quale parte del suo contenuto fosse interpretabile nel senso del riconoscimento e per quali ragioni, così da far comprendere come si sia sviluppato il processo di selezione e valutazione della prova.
Questa mancanza di indicazioni specifiche integra certamente una motivazione apparente, rilevante ex n. 4 del comma I dell’art. 360 cod. in quanto non idonea ad attingere la soglia del «minimo costituzionale» richiesto dall’art.111, comma 6, Cost. (Cass., 30/06/2020, n. 13248) e che concreta una nullità processuale, deducibile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. (Cass., 17/05/2021, n. 13170; Cass., 14/11/2019, n.29495; Cass., 24/01/2023, n. 2122): benchè, infatti, graficamente esistente, questa motivazione non reca alcuna argomentazione che consenta di conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture.
Dall’accoglimento del primo e del quinto motivo, relativamente al primo profilo, deriva in logica conseguenza l’assorbimento delle restanti censure.
Per le motivazioni suesposte, la sentenza impugnata deve essere cassata in riferimento ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, perché, ricostruito compiutamente il rapporto commerciale intercorso tra le parti, provveda alla
conseguente qualificazione della pluralità di contratti eseguiti negli anni e alla relativa individuazione della disciplina applicabile, secondo gli indici significativi rilevati al precedente punto 4.1, così da valutare la sussistenza e gli eventuali limiti della responsabilità per vizi della società ricorrente e l’operatività della relativa garanzia, in riferimento alle eccezioni di sua prescrizione o di sua esclusione.
Statuendo in rinvio, la Corte d’appello deciderà anche sulle spese di legittimità.
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo e il quinto motivo di ricorso principale secondo quanto precisato in motivazione, assorbendo i restanti motivi; rigetta il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 -bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda