Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 1579 Anno 2026
Civile Sent. Sez. 2 Num. 1579 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/01/2026
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 8761/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO COGNOME, elettivamente domiciliata in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO -domicilio digitale alla PEC: EMAIL–
-ricorrente-
contro
NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME -domicilio digitale alle PEC: EMAIL e EMAIL–
-controricorrenti-
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Perugia n. 506/2019 depositata il 21/08/2019.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/07/2025 dal Consigliere NOME COGNOME, sentite le conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore Generale, NOME COGNOME, e le argomentazioni difensive dell’AVV_NOTAIO per la ricorrente e dell’AVV_NOTAIO per i controricorrenti.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME avevano convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Perugia, con atto di citazione notificato il 28.1.2010, RAGIONE_SOCIALE, che aveva realizzato su loro incarico due villette, lamentando l’insorgere di consistenti crepe e lesioni della pavimentazione esterna e dei marciapiedi, completati nel 1993/1995 con pagamento dell’intero dovuto da parte degli attori. Prima dell’introduzione del giudizio era stato disposto, a seguito di ricorso depositato il 30.6.2007, un accertamento tecnico preventivo, con relazione tecnica depositata in data 8.11.2008 ed integrata il 6.10.2009, acquisita agli atti del processo. La società convenuta aveva eccepito sia la decadenza che la prescrizione dell’azione proposta, chiedendone comunque il rigetto nel merito anche perché, nonostante i rilievi mossi dall’impresa ai materiali da utilizzare e alle modalità di esecuzione dell’intervento sul marciapiede, il direttore dei lavori, alle cui valutazioni i committenti si erano sempre uniformati, aveva dato chiara indicazione di effettuare l’intervento come richiesto.
Il Tribunale di Perugia aveva accolto la domanda, fondandola sul disposto dell’art.1669 c.c., e aveva condannato RAGIONE_SOCIALE a risarcire agli attori l’importo di € 58.882,60 oltre accessori e spese.
Proposto appello dalla società appaltatrice, la Corte d’Appello di Perugia aveva confermato la sentenza di primo grado in base alle seguenti considerazioni: -l’appellante ripropone l’argomento, affermato non
esaminato dal primo Giudice, <>; l’appaltatrice avrebbe quindi agito senza alcuna discrezionalità, nonostante essa avesse sempre manifestato, rispetto alla realizzazione dei marciapiedi, non previsti nell’accordo originario ed eseguiti in economia, dissensi in merito alle modalità realizzative; la pretesa qualità di nudus minister dell’appaltatrice deve essere esclusa, perché <> della sua autonomia, <>; dalle dichiarazioni dei testimoni, se pure si volessero ritenere attendibili, <>; -non sono condivisibili le censure relative all’omessa considerazione, da parte del Tribunale, delle testimonianze di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME; si possono considerare acquisite le circostanze <>; -quanto alle eccezioni di decadenza e prescrizione, si condividono <>, non essendo stato superato il termine di cui all’art.1669 c.c.; i rilievi dell’impresa appellante in ordine all’intempestività dell’azione, sia con riferimento al termine di prescrizione, sia con riferimento al termine di decadenza annuale pure se si valorizzasse, al riguardo, la data di deposito dell’accertamento tecnico preventivo nel novembre 2008 essendo stato introdotto il giudizio dopo l’anno, non sono condivisibili; il teste COGNOME oltre a riferire circostanze de relato ha anche affermato che all’inizio del 2000 <>, con la conseguenza che la decorrenza del termine decennale di prescrizione dovrebbe iniziare dal 2001/2002, cioè nel momento in cui <> sollecitato dai committenti; è rispettato anche il termine di decadenza annuale, <> e seguita da una relazione integrativa il 6.10.2009, fondamentale per la comprensione delle cause dei fenomeni lamentati.
RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione affidato a dieci motivi.
Vi è controricorso di NOME, COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, che hanno concluso per la declaratoria di inammissibilità ex art.366 c.p.c. o comunque per il rigetto del ricorso.
Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, nella persona del AVV_NOTAIO Procuratore NOME COGNOME, ha depositato conclusioni scritte instando per il rigetto del ricorso.
Entrambe le parti costituite hanno depositato memorie illustrative delle rispettive difese prima dell’udienza pubblica, alla quale hanno partecipato reiterando, così come il PG pure presente, le argomentazioni in diritto e le conclusioni già svolte.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Si premette che il ricorso per cassazione proposto da RAGIONE_SOCIALE non viola le indicazioni emergenti dall’art.366 c.p.c. ed è quindi ammissibile.
In particolare, i criteri redazionali e il contenuto dell’atto sono congruenti con i requisiti di <> emergenti dal <> apprestato dall’art. 366 c.p.c. perchè, nel rispetto del rapporto di complementarità esistente tra il requisito della <>, di cui al n. 3, e quello della <>, di cui al n. 4 della norma richiamata, essi permettono comunque alla Corte di comprendere i plurimi motivi di ricorso formulati, così consentendole di procedere al loro scrutinio munita delle conoscenze necessarie per valutare se essi siano deducibili e pertinenti -cfr. , al riguardo, ord. Cass. SU n.37552/2021, che ben evidenzia come la declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione può essere pronunciata soltanto quando si risolva in una esposizione oscura o lacunosa dei fatti di causa o pregiudichi l’intelligibilità delle censure mosse alla sentenza gravata, solo in tal caso risultando violati i requisiti di contenuto-forma stabiliti dai nn. 3 e 4 dell’art. 366 c.p.c.-.
Con un primo motivo di ricorso RAGIONE_SOCIALE lamenta la <>.
Secondo la ricorrente non sarebbero esplicitate nella sentenza impugnata le ragioni in base alle quali è stata raggiunta la decisione di cui alla parte dispositiva, e quindi non sarebbe riconoscibile l’ iter logico seguito dalla Corte di merito, nemmeno sotto il profilo della garanzia del minimo costituzionale della motivazione. Le censure riguardano l’omessa motivazione circa le ragioni della non condivisione dei motivi di appello relativi alla valutazione delle prove testimoniali operata dal primo Giudice, circa le conseguenze giuridiche degli assunti riferiti alle dichiarazioni dei testi, circa la prospettata incomprensibilità delle considerazioni svolte in ordine alle eccezioni di prescrizione e decadenza, che la Corte di merito avrebbe altresì confuso quanto ai presupposti e alla decorrenza iniziale, sovrapponendo altresì i termini di cui all’art.1669 c.c. con quelli della diversa obbligazione nascente dall’obbligo di eliminazione dei vizi.
il secondo motivo di ricorso lamenta la <>
Vi sarebbe stata secondo RAGIONE_SOCIALE una pretermissione della valutazione di cinque motivi di appello, relativi: all’omessa valutazione dell’eccezione di prescrizione decennale ex art.1669 c.c., essendo terminati i lavori nel 1993 (realizzazione a grezzo delle due villette, secondo il contratto concluso) o, al più tardi, nel 1995 (sostituzione, su incarico all’impresa da parte dei committenti, della pavimentazione esterna che non era stata all’origine realizzata dalla stessa appaltatrice); -all’omessa verifica della tempestività dell’azione proposta, in assenza di prova dell’intervenuta denuncia dei vizi entro l’anno dalla scoperta; -all’omessa verifica della tempestività della denuncia anche in riferimento
al fatto che vi furono sopralluoghi per il ripresentarsi di fessurazioni, nel 2000/2001 (o 2001/2002); -all’omessa effettuazione del controllo probatorio su fatti non contestati ex art.115 c.p.c.; all’utilizzo parziale di dichiarazioni di testi considerati inattendibili, con violazione degli art.115 e 116 c.p.c.
Con il terzo motivo la società ricorrente prospetta la <>
La Corte di merito assumerebbe che la pretesa non sarebbe prescritta perché, in conseguenza del presunto riconoscimento dei vizi e dell’impegno ad eliminarli, sarebbe sorta una nuova obbligazione in ragione della quale l’originaria garanzia sarebbe svincolata dai termini specifici di prescrizione e sarebbe soggetta ai termini ordinari di prescrizione. Detta pretesa non sarebbe però stata azionata in giudizio e non sarebbe stata oggetto di domanda nel giudizio di appello; il riferimento di controparte ai contatti intervenuti nel 2001/2002 (che non sarebbero stati seguiti dal rifacimento dell’opera perché l’impresa ne richiedeva il pagamento) nell’atto introduttivo di primo grado era nel senso che all’epoca, dopo sopralluoghi, l’impresa convenne la nuova realizzazione dei lavori di rimozione e ripristino della pavimentazione con materiale fornito dai committenti e, a fronte della scarsa chiarezza dell’atto sul punto e al conseguente rilievo di nullità della domanda sollevato dall’impresa, il contrasto sarebbe stato infine risolto dal primo Giudice che, in sentenza, aveva respinto l’eccezione precisando che i committenti avevano agito ex art.1669 c.c., non quali committenti ma quali proprietari dell’opera danneggiata per vizi costruttivi nei confronti del costruttore; questo capo della sentenza non sarebbe stato impugnato dalla parte vittoriosa, che pure aveva riproposto genericamente nella comparsa di costituzione in appello la qualificazione come nuovo accordo
di quello che affermava essere intervenuto per il rifacimento dei lavori nel 2001/2002; la decisione del Tribunale di Perugia sul punto non avrebbe pertanto potuto essere rimesso in discussione dalla Corte d’Appello. In concreto, della pretesa nuova ed autonoma obbligazione di facere , di natura contrattuale, che si prospetta l’impresa avrebbe assunto nel 2001/2002 non è stato chiesto alcun adempimento in questo giudizio.
Con un’ulteriore doglianza l’impresa ricorrente afferma la <>
Ove si ritenga che la Corte di merito abbia fondato la decisione sul riconoscimento di una pretesa ‘nuova obbligazione’ assunta dalla società nel 2001/2002, diversa da quella originaria per la quale è stata chiesta tutela con l’atto di citazione in giudizio, essa avrebbe violato le disposizioni in materia di giudicato rimettendo in contestazione un punto della decisione del primo grado non sottoposto ritualmente a critica dalle parti.
Con il quinto motivo di critica RAGIONE_SOCIALE si duole della <>
La sentenza sarebbe contraddittoria perché, da una parte, afferma che non sarebbero state conosciute le cause delle fessurazioni prima dell’accertamento tecnico preventivo, dall’altra afferma che l’impresa si sarebbe impegnata alle riparazioni necessarie alla loro eliminazione già nel 2001/2002; ma un eventuale accordo, ove fosse intervenuto, non avrebbe potuto che riguardare vizi già emersi. Se si asserissero vizi successivi, essi non avrebbero potuto essere perciò ricompresi nel preteso accordo precedente.
La sesta critica prospetta la <>
L’art.1669 c.c. sarebbe stato mal applicato, identificando la data di scoperta di vizi che indica il decorso del termine di decadenza con il deposito dell’integrazione della relazione di accertamento tecnico preventivo, senza offrire alcuna motivazione (in contrasto con l’orientamento interpretativo di legittimità che, per evitare che il ricorso ex art.696 c.p.c. diventi un modo di aggirare il termine di decadenza, esclude che sia necessario un accertamento tecnico per vizi evidenti le cui cause siano univocamente percepibili). Nel caso di specie ci sarebbe stata una situazione di evidenza tale da rendere superfluo l’accertamento tecnico preventivo per la comprensione della causa di infiltrazioni e distacchi.
Il settimo motivo di ricorso concerne la ritenuta <>
L’onere di dimostrare la tempestiva denuncia sarebbe stato a carico dei committenti, non dell’appaltatrice, e non sarebbe stato assolto dai primi.
L’ottavo motivo di ricorso critica la <>
L’individuazione del termine iniziale di decorso della prescrizione per la garanzia ex art.1669 c.c., individuato dalla Corte di merito negli anni 2001/2002 invece che dal compimento dell’opera, sarebbe contrario al disposto normativo.
I primi otto motivi di ricorso si esaminano unitariamente, perché presuppongono tutti la soluzione, sotto i diversi profili di prospettate nullità della sentenza e di violazioni di legge, di questioni in diritto
analoghe quanto all’individuazione del decorso iniziale dei termini di cui all’art.1669 c.c., in particolare dei termini di prescrizione e decadenza individuati dalla norma, e alla rilevanza ed identificabilità di un eventuale accordo tra le parti che, intervenendo successivamente alla rilevazione di vizi, possa incidere, e in che modo, sui termini di prescrizione e decadenza delle azioni a tutela della committenza; a queste problematiche in diritto sono correlate le doglianze che criticano la sentenza sotto il profilo della motivazione che si assume, per le diverse questioni sollevate, omessa e/o apparente e/o insanabilmente contraddittoria, e sotto il profilo dell’omessa pronuncia e della violazione delle disposizioni di cui all’art.1669 c.c. e all’art.2697 c.c.
I motivi sono fondati secondo le indicazioni che seguono.
La Corte d’Appello di Perugia ha considerato provata sulla base delle emergenze della prova testimoniale l’esecuzione di sopralluoghi da parte dell’impresa appaltatrice, l’esistenza di fessurazioni nella pavimentazione e dell’esecuzione di lavori di ripristino, infine l’effettivo svolgimento <>, <>. La Corte di merito ha escluso quindi la maturazione del termine di <>, la cui decorrenza iniziale si sarebbe dovuta collocare negli anni 20012002, quando, dopo un primo riscontro nel 2000, si presentarono nuove fessurazioni necessitanti un nuovo intervento riparatore appositamente sollecitato all’appaltatrice dai committenti. Nemmeno il termine di decadenza annuale sarebbe maturato, perché <>.
Per il vaglio delle critiche proposte occorre prendere le mosse dal disposto dell’art.1669 c.c. che, per l’appalto avente ad oggetto la realizzazione di edifici ed altre cose immobili destinate, per loro natura, a lunga durata riconosce in capo all’appaltatore una responsabilità nei confronti del committente e dei suoi aventi causa per vizi tali da comportare la rovina dell’opera o il pericolo di rovina o gravi difetti; la responsabilità disciplinata dalla norma perdura per un tempo di dieci anni dal compimento dell’opera, <>; ai sensi del secondo comma della norma in esame <>.
Dall’art.1669 c.c. è possibile, pertanto, desumere: -l’esistenza di un lasso temporale di dieci anni a partire dal compimento dell’opera appaltata, attinente alle condizioni di fatto che danno luogo a responsabilità del costruttore -cfr. Cass. n.5920/1993; Cass. n.13707/2023; Cass. n.11906/2024-; nel caso di emersione delle condizioni di fatto individuate dalla norma, e cioè rovina dell’opera o pericolo di rovina o gravi danni, entro i dieci anni dal compimento dell’opera, l’esistenza di un termine di decadenza di un anno che decorre dalla scoperta del vizio; una volta effettuata la denuncia tempestivamente, cioè entro l’anno dalla scoperta (che può intervenire
anche nell’ultimo giorno utile del decennio di rilevazione), vi è il termine di prescrizione di un anno a partire da essa per l’esercizio dell’azione (questa può essere esercitata quindi anche dopo il decorso del decennio, purché l’emersione del vizio sia intervenuta entro tale tempo e sia stata tempestivamente denunciata nell’anno successivo).
Si osserva ancora che il termine di un anno per la denuncia della rovina, del pericolo di rovina o di gravi difetti della costruzione di un immobile, previsto dall’art. 1669 c.c. a pena di decadenza dall’azione di responsabilità contro l’appaltatore, decorre dal giorno in cui il committente consegue un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall’imperfetta esecuzione dell’opera, non essendo sufficienti, viceversa, manifestazioni di scarsa rilevanza e semplici sospetti -cfr., per tutte, Cass. n.777/2020. Dalla motivazione: Questa Corte, tuttavia, ha parimenti affermato che · qualora il problema riconducibile alla fattispecie di cui all’art. 1669 si presenti come di immediata percezione, sia nella sua reale entità, che nelle sue possibili cause sin dal suo primo manifestarsi, il decorso del termine per la denuncia non è necessariamente né automaticamente postergato all’esito dei predetti approfondimenti tecnici (Cass. Sez. 2 – Ordinanza n. 27693 del 29/10/2019 – Rv. 655682 – 01), potendo il suddetto termine comunque decorrere quando si tratti di un problema, appunto, di immediata percezione sia nella sua reale entità che nelle sue possibili origini (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9966 del 08/05/2014 – Rv. 630635 01); · l’accertamento del momento nel quale la conoscenza oggettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall’imperfetta esecuzione dell’opera sia stata acquisita, involgendo un apprezzamento di fatto, è riservato al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua ed esente da vizi logici o da errori di diritto (Cass. Sez. 2 – Ordinanza n. 777 del 16/01/2020 – Rv. 656833 -02; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4622 del 29/03/2002 – Rv.
553388 -01; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6092 del 12/05/2000 – Rv. 536440 – 01)-.
La necessità della denuncia tempestiva può essere superata nel caso in cui i vizi e le difformità dell’opera siano riconosciuti come esistenti da parte dell’appaltatore e siano plausibilmente attribuibili -senza necessità di particolari verificheal suo operato, oppure nel caso in cui il riconoscimento dei vizi sia accompagnato dall’assunzione di responsabilità da parte dell’appaltatore, il quale può altresì assumere l’obbligo ulteriore di emendare l’opera, che, ove configurabile, costituisce una nuova e distinta obbligazione non novativa -o almeno, non automaticamente novativa- che si aggiunge alla garanzia legale (in relazione ai vizi per la cui eliminazione è stato raggiunto l’accordo) e che è soggetta al termine di prescrizione decennale; ne consegue che il riconoscimento dei vizi non impedisce comunque il decorso dei termini brevi della prescrizione previsti per le azioni di garanzia in tema di appalto ma, ove sia intervenuta anche l’assunzione di uno specifico obbligo, autonomo, di interventi di eliminazione, solo per esso varrà il termine ordinario di prescrizione decennale -così Cass. n.15283/2005; cfr. anche, tra le altre, Cass. n.19343/2022; Cass. n.777/2020, Cass. n.62/2018 che ricostruisce il formarsi dell’orientamento interpretativo di legittimità riguardo all’ammissibilità e ai limiti di un accordo di eliminazione dei vizi alla luce della indisponibilità negoziale dei termini di prescrizione-. Le indicazioni interpretative che precedono sono state affrontate in genere, in materia di appalto, in relazione alla garanzia ex art.1667 c.c. ma possono essere applicate anche all’ambito di operatività dell’art.1669 c.c. non confliggendo con la sua ratio -cfr. Cass. n.4936/1981-.
Ai fini del superamento della necessità della denuncia, e quindi della valutazione della sua tempestività, è sufficiente il riconoscimento di esistenza dei vizi e la verosimiglianza della loro relazione causale con l’esecuzione dell’opera appaltata, mentre il riconoscimento anche della
responsabilità da parte dell’appaltatore e/o l’impegno all’eliminazione costituisce un quid pluris che può far nascere, come detto, ulteriori obbligazioni a carico dell’appaltatore (in relazione all’individuazione delle opere ‘riparatorie’ e alla loro esecuzione) ma che non può incidere sui termini della garanzia ex art.1669 c.c., come normativamente disciplinata -sottolinea Cass. n.14815/2018 che <>; cfr. altresì Cass. n.62/2018 e l’articolata motivazione sulle questioni in esame-.
Proprio per le caratteristiche negoziali riconosciute all’accordo, non novativo -almeno, non automaticamente tale-, di eliminazione dei vizi e alla sua coesistenza con le garanzie ex art.1667 c.c. e, per quanto qui interessa, ex at.1669 c.c., la sua esistenza -secondo i principi generali in materia di conclusione dei contratti, non dipendenti dalla natura del singolo contratto <>, che può essere di vendita, di appalto o di prestazione d’opera – e la pretesa della sua esecuzione a fronte di un teorico inadempimento dell’appaltatore -rispetto all’impegno di eliminazione dei vizi, appunto autonomo pur se conseguente
all’inadempimento del contratto <> -non sono conseguenza della garanzia per vizi nè possono essere desunti dalla proposizione dell’azione ex art.(1667 c.c. e/o) 1669 c.c. ma debbono essere oggetto di azione specifica -autonoma per causa petendi anche quando abbia un petitum corrispondente-, riguardante quelle prestazioni assunte e in tesi non eseguite dall’appaltatore -cfr., per fondare le considerazioni svolte, le argomentazioni in diritto di Cass. a SU n.19702/2012, Cass. n.13613/2013, Cass. n.62/2018, Cass. n.19343/2022-.
Si deve a questo punto effettuare un primo esame delle doglianze sintetizzate come sopra, contenute negli otto motivi di ricorso, alla luce delle indicazioni interpretative evidenziate.
Il termine di dieci anni previsto dall’art.1669 co 1 c.c. non è propriamente, come si è sopra detto, un termine di prescrizione ma è il ‘contenitore -tempo’ entro il quale sono rilevanti e rilevabili la rovina o il pericolo di rovina o i gravi difetti costruttivi dell’opera realizzata in base ad un contratto di appalto, completamente eseguito secondo gli accordi negoziali assunti: gli estremi del periodo da considerare per l’emergenza dei vizi indicati sono dati dal termine iniziale costituito dal compimento dell’opera e dal termine finale costituito dal decorso di un decennio da tale momento. Non essendo un termine di prescrizione, non riprende a decorrere una volta interrotto: il trascorrere del decennio senza rilievi ad opera del committente -e aventi causa- esclude la configurabilità di una responsabilità dell’appaltatore riconducibile al disposto dell’art.1669 c.c.
Erra pertanto la Corte di merito quando qualifica il termine previsto dall’art.1669 c.c. come termine di prescrizione decennale <> ma dal successivo momento in cui i fenomeni fessurativi si ripresentarono con correlata necessità di un intervento riparatore, e cioè dal 2001-2002; il decorso del termine decennale per
l’emergenza di gravi difetti ai sensi della norma richiamata è da individuare nel compimento dell’opera, nel 1993 o al più tardi nel 1995, ma la questione così come la questione relativa all’esatta identificazione della data di compimento dell’opera nel 1993 o nel 1995 – non appare dirimente perché è stato accertato che nel periodo 2000-2002 si verificarono altre fessurazioni e crepe; anche considerando, pertanto, il compimento delle opere come riferibile al 1993, l’emergenza di vizi assunti gravi negli anni 2000-2002 sarebbe comunque intervenuta entro i dieci anni indicati dalla norma.
Occorre ora verificare come debba essere considerato l’esito dei sopralluoghi per il riscontro dei vizi lamentati dai committenti, effettuati dalla convenuta negli anni 2001-2002. La Corte di merito valorizza l’assunzione da parte dell’appaltatrice dell’impegno ad eliminare i vizi, attraverso il quale si sarebbe determinato il <>.
Ora, se la Corte di merito abbia inteso quanto occorso nl 2001-2002 come costituente evento interruttivo ai fini di una pretesa prescrizione decennale emergente dall’art.1669 c.c., l’assunto sarebbe violativo della norma richiamata che, come già detto, non prevede un termine di prescrizione ma un arco temporale ben individuato e non ampliabile di rilevazione dei gravi vizi ivi previsti.
Anche ove la Corte di merito abbia invece ritenuto avvenuta e rilevante la stipula, negli anni indicati, di un accordo tra le parti per l’eliminazione dei vizi riscontrati, con prescrizione decennale applicabile anche per l’azione di garanzia proposta, pure la relativa pronuncia sarebbe effettivamente censurabile per violazione dell’art.1669 c.c. alla luce delle considerazioni che seguono.
Si premette che non si pone una questione di giudicato interno, nei termini prospettati dalla ricorrente, perché non ricorrono nel caso di specie
i presupposti in diritto per la sua formazione -si richiama sulla formazione del giudicato interno l’orientamento interpretativo di questa Corte, nel senso che <> -così Cass. n.30728/2022; cfr. anche Cass. n.10760/2019, Cass. n.30276/2021, Cass. n.30728/2022 e, per spunti di riflessione ulteriori, Cass. n.12202/2017, Cass. n.24783/2018, Cass. n.21025/2024-.
E’ vero, infatti, che la questione della possibile qualificabilità della domanda originaria dei committenti in termini di intervento, negli anni 2001-2002, di un accordo negoziale di riconoscimento dei vizi da parte dell’appaltatrice con impegno a realizzare i lavori necessari di rimozione e di ripristino della pavimentazione, era stata tempestivamente rilevata da RAGIONE_SOCIALE che ne aveva contestato la genericità di prospettazione nel senso indicato, e quindi la nullità per detto profilo. Sul punto il Tribunale di Perugia, dopo aver premesso che gli attori avevano agito per responsabilità extracontrattuale ex art.1669 c.c. <> (il presupposto è errato, perché l’azione ex art.1669 c.c. è considerata di natura extracontrattuale ma vale nei rapporti tra appaltatore -o costruttore/venditoree committente -o acquirente-: il profilo, pur sottolineato dalla ricorrente, è comunque in concreto irrilevante, dato che non è stata posta in discussione, né in primo grado, né in secondo grado,
né in questa sede, la legittimazione attiva/titolarità degli attori, effettivamente committenti, rispetto alla pretesa risarcitoria azionata nei confronti dell’appaltatrice), aveva però risposto ritenendo infondata l’eccezione di nullità della domanda; ciò perché <>. Così valutando il primo Giudice ha proceduto alla qualificazione della domanda proposta dagli attuali controricorrenti, escludendo sostanzialmente che essa fosse stata fondata su un accordo negoziale costituito dall’impegno al rifacimento delle opere e valorizzando i sopralluoghi del 2000-2002 ai fini della conferma dell’emersione dei vizi. Pur richiamate le considerazioni sopra svolte in ordine all’autonoma valenza dell’accordo di riconoscimento contenente l’impegno all’eliminazione dei vizi, si deve ritenere che il riferimento operato dal Tribunale di Perugia al disposto dell’art.1669 c.c. come unica disposizione fondante la domanda proposta non integri a carico dei committenti attori un’ipotesi di soccombenza (che, pur non legittimando all’impugnazione principale la parte comunque vincitrice, avrebbe dovuto comportarne la rimessione in discussione, una volta proposto appello dalla controparte, attraverso la proposizione di appello incidentale ove gli interessati avessero voluto insistere per l’esistenza dell’accordo, volendosene avvalere come tale) ma rientri, appunto, nell’ambito della qualificazione giuridica della domanda propria del Giudice e della successiva valorizzazione, ai fini della decisione, degli elementi istruttori acquisiti non necessariamente coincidente con quella proposta dalle parti (dalla motivazione della sentenza di primo grado emerge che il Tribunale di Perugia non aveva inteso valorizzare il riconoscimento dei vizi da parte dell’appaltatrice, assunto dagli attori, fondando su altri elementi la sua decisione). NOME e NOME COGNOME e NOME COGNOME non avevano
mai chiesto, del resto, la condanna della controparte ad effettuare gli interventi in ipotesi specificamente concordati o a versarne il controvalore economico, ma avevano instato per la condanna di RAGIONE_SOCIALE al risarcimento dei danni per i vizi dell’opera, fondando appunto la domanda sul disposto dell’art.1669 c.c. e non su un accordo successivo contenente il riconoscimento dei vizi e la loro eliminazione, valorizzato solo ai fini dell’individuazione e del decorso dei termini di decadenza e prescrizione. In quest’ottica quindi il richiamo ad un intervenuto riconoscimento dei vizi affermato incidente ai fini dell’identificazione di un nuovo termine di prescrizione decennale poteva essere utilmente effettuato dagli appellati, in sede di appello proposto dalla parte totalmente soccombente, ex art.346 c.p.c.
Comunque, l’eventuale accordo di eliminazione dei vizi avrebbe potuto fondare solo domande di adempimento/risarcimento relative alle obbligazioni di facere in tesi con esso assunte dall’appaltatore e solo in rapporto ad esse sarebbe configurabile l’ordinaria prescrizione decennale. Sarebbero rimaste infatti ferme e azionabili di per sé le garanzie in materia di appalto, in particolare, per quanto qui interessa, quella disciplinata dall’art.1669 c.c., con i relativi termini di proposizione, sia di decadenza che di prescrizione.
La Corte di merito afferma l’esistenza di un accordo di riconoscimento dei vizi ma lo valorizza non come fonte di obbligazioni negoziali autonome in capo all’appaltatrice, da far valere in questo giudizio, ma solo ai fini dell’individuazione del termine di prescrizione, come se si trattasse di un accertamento incidentale con valenza limitata al profilo indicato; anche sotto questo punto di vista la pronuncia appare errata perché, anche ipotizzando l’effettiva esistenza di un accordo di riconoscimento non azionato, esso non potrebbe sovrapporsi e sostituire -per le considerazioni sopra svolte- il termine di prescrizione decennale per le prestazioni di
facere con esso assunte ai termini propri della garanzia ex art.1669 c.c., in concreto azionata.
Viola perciò il disposto dell’art.1669 c.c. anche l’interpretazione della Corte di merito che vorrebbe -(<>: così si legge a pag.6 della sentenza ricorsa -valorizzare l’impegno all’eliminazione dei vizi come fondativo di una nuova obbligazione rilevante per il sorgere di un nuovo periodo di prescrizione decennale: una conclusione del genere sarebbe possibile, anche in effettiva presenza di un accordo per il riconoscimento e l’eliminazione dei vizi, solo limitatamente alle obbligazioni specificamente con esso assunte dall’appaltatrice e non adempiute, senza alcuna possibilità di estensione del termine di prescrizione decennale anche all’azione ex art.1669 c.c.
Occorre rilevare, a questo punto, che la Corte d’Appello di Perugia ha valorizzato -pur se ai fini del termine di prescrizionel’emersione di nuove lesioni e crepe sulla pavimentazione esterna nel 2000, i sopralluoghi intervenuti negli anni 20002002 e <>: nella sostanza la Corte d’Appello di Perugia ha quindi ritenuto intervenuto, da parte di RAGIONE_SOCIALE, quantomeno un riconoscimento dei vizi dell’opera già oggetto di appalto.
Ora, il riconoscimento dei vizi e delle difformità dell’opera da parte dell’appaltatore implica la superfluità della tempestiva denuncia da parte del committente, anche quando da esso non deriva automaticamente, in mancanza di un impegno in tal senso, l’assunzione in capo all’appaltatore dell’obbligo di emendare l’opera -che, ove configurabile, sarebbe, nei limiti sopra indicati, una nuova e distinta obbligazione soggetta al termine di prescrizione decennale-. Al riguardo si deve inoltre ribadire che, come già questa Corte ha avuto modo di osservare, <> di <<approfondimenti tecnici (Cass. Sez. 2 Ordinanza n. 27693 del 29/10/2019 – Rv. 655682 – 01), potendo il suddetto termine comunque decorrere quando si tratti di un problema, appunto, di immediata percezione sia nella sua reale entità che nelle sue possibili origini (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9966 del 08/05/2014 – Rv. 630635 – 01) -cfr., anche in motivazione, Cass. n.19343/2022-.
Ma se il riconoscimento dei vizi, ove questi siano verosimilmente correlabili all'opera dell'appaltatore, vale ad elidere la necessità della tempestiva denuncia, il termine di prescrizione dell'azione ex art.1669 co 2 c.p.c. che, si ripete, non è decennale ma annuale, inizierebbe il suo decorso dal riconoscimento e quindi, con riferimento al caso di specie, al più tardi dal 2002. La proposizione di ricorso per accertamento tecnico preventivo non può essere utilizzata per operare una rimessione in termini ai fini della proposizione dell'azione ex art.1669 c.c., quando i vizi che esso dovrebbe accertare avevano già avuto in precedenza emersione autonoma e chiaramente identificabile anche per l'attribuzione all'operato dell'appaltatrice (che si è fin dall'inizio difesa non contestando tanto la relazione tra i lavori effettuati e i vizi ma attribuendo la responsabilità dell'occorso al direttore dei lavori, in tesi da essa avvisato dei limiti dell'intervento appaltato). Nel caso di specie, contraddittoriamente, la Corte di merito dà rilievo al riconoscimento dei vizi da parte dell'impresa intervenuto infine nel 2002 ma poi assume, con un salto logico non supportato da alcuna spiegazione congruente, che <>, intervenuta a distanza di oltre cinque anni, si è potuto <>: l’apprezzamento di fatto operato in sede di merito dalla Corte d’Appello non è quindi <>, come
sarebbe necessario per l’esclusione della sua sottoposizione al vaglio di legittimità.
Nella sentenza ricorsa, inoltre, non vi è alcun elemento che permetta di comprendere che cosa sia effettivamente successo dopo il 2002 e prima dell’instaurazione del procedimento per accertamento tecnico preventivo -con particolare riferimento ad eventuali atti interruttivi e alla loro tempestività- e, pertanto, se, a fronte del termine decennale ex art.1669 co 1 c.c. rispettato e a fronte di un riconoscimento dei vizi che elideva la necessità di una denuncia tempestiva nell’anno dalla loro emersione, sia o meno maturato il termine di prescrizione annuale previsto dall’art.1669 co 2 c.c.
Le violazioni interpretative e applicative riferibili al disposto dell’art.1669 c.c. si intersecano pertanto con un supporto motivazionale della sentenza assente, perché apodittico quanto al rilievo riconosciuto all’esito dell’accertamento tecnico preventivo per la conoscenza di cause e portata dei vizi dell’opera, a fronte del riconoscimento dei vizi stessi da parte dell’appaltatrice, accertato come effettivamente intervenuto nel 2000-2002.
Le considerazioni svolte comportano l’accoglimento dei motivi di ricorso in esame per i profili evidenziati, con assorbimento delle questioni ulteriori non specificamente trattate.
Con un nono motivo di ricorso la società ricorrente propone la <>
RAGIONE_SOCIALE agì quale nudus minister : di questa circostanza, che non sarebbe stata contestata dalla controparte, la Corte di merito non avrebbe tenuto conto violando il disposto dell’art.115 c.p.c.
Il motivo è infondato: deve infatti essere esclusa l’esistenza di violazioni di legge riconducibili agli art.115 e 116 c.p.c.
Secondo l’interpretazione degli art.115 e 116 c.p.c., ormai consolidata, di questa Corte, il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell’apprezzamento di merito, ed è sindacabile in sede di legittimità non sotto il profilo della violazione o falsa applicazione di norme processuali, sussumibile nella fattispecie di cui all’art. 360, comma 1 , n. 4, c.p.c. o di cui all’art.360 n.3 c.p.c., ma sotto il profilo dell’errore di fatto che va censurato nei limiti consentiti, appunto, dall’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. -cfr. Cass. n.27847/2021; Cass. n.3680/2019 e, in particolare, Cass. a SSUU 20867/2020, che ha affermato i seguenti principi di diritto: <>; <>-.
Nelle critiche formulate dalla società ricorrente non vi è alcun riferimento all’utilizzo per la decisione di prove non introdotte dalle parti e/o esorbitanti dai poteri officiosi riconosciuti in materia al Giudice ma si mira a rimettere in discussione l’iter interpretativo -valutativo del materiale probatorio, comprensivo della legittima valorizzazione di specifici elementi istruttori rispetto ad altri, posto in essere dalla Corte di merito nello svolgimento delle prerogative che le sono proprie.
Nemmeno appare violato il principio di non contestazione, che RAGIONE_SOCIALE vorrebbe derivare dall’affermazione secondo cui le controparti non avrebbero contestato l’assunto della qualificabilità del suo operato nella realizzazione delle opere quale quello di nudus minister sotto le direttive del direttore dei lavori nominato dalla committenza, nell’ambito di un contratto di appalto a regia comportante l’esonero dalla responsabilità risarcitoria azionata: è evidente che il riferimento della ricorrente non è a specifiche circostanze di fatto fondanti il proprio assunto ma alla qualificazione che essa afferma avrebbe dovuto essere data al rapporto negoziale intervenuto tra le parti, quale appalto a regia, e al proprio operare meramente esecutivo, come ritenuta desumibile da elementi che essa assume essere pacifici e che, invece, essa interpreta in maniera intrinsecamente contraddittoria rispetto alla domanda introdotta dalle controparti (che hanno inequivocamente insistito per l’accoglimento della domanda risarcitoria proposta nei confronti dell’impresa, in evidente contrasto con l’assunto di un intervento della stessa meramente esecutivo delle decisioni ed indicazioni di altri).
La Corte di merito -come prima il Tribunale- ha analizzato gli elementi sulla cui base la ricorrente aveva fondato la propria tesi (direttive impartite dal direttore dei lavori e loro modalità, scelta dei materiali,
osservazioni critiche dell’impresa -sia sui lavori, sia sui materiali- in tesi disattese) rilevandone, alla luce delle emergenze istruttorie complessivamente acquisite, l’inidoneità a fondare l’assunto di un ruolo meramente esecutivo di RAGIONE_SOCIALE e considerandole al più utili ad ipotizzare una responsabilità concorrente del direttore dei lavori <>: tutto ciò attraverso una motivazione effettiva e logicamente comprensibile, priva di insuperabili contraddizioni, rispettosa quindi del minimo costituzionale necessario ex art.111 Cost. -cfr., per tutte, Cass. a SU n.8053/2014, alla quale si sono costantemente uniformate le sentenze successive-.
La qualità delle critiche della ricorrente sposta pertanto il campo di indagine dall’ambito della legittimità, nel quale si pone la critica formulata ai sensi dell’art.360 n.4 c.p.c. per supposta violazione degli art.115 e 116 c.p.c., a quello del merito, attraverso l’enucleazione reale della censura come volta alla messa in discussione della interpretazione e valutazione che la Corte di merito ha svolto delle prove acquisite, sindacabile solo entro i ristretti limiti del “nuovo” art. 360 n. 5 c.p.c. e, in concreto, preclusa ex at.348 ter u.c. c.p.c. -applicabile ratione temporis – dalla conformità delle sentenze di primo e secondo grado sul punto, che esclude la possibilità di una riqualificazione della doglianza nell’ambito dell’art.360 n.5 c.p.c. -cfr. Cass. n.13395/2018; Cass. n.15107/2013; Cass. n.26739/2024-.
10. L’ultimo motivo di ricorso lamenta <>
Secondo la ricorrente nell’ipotesi di dissenso manifesto dell’appaltatore, come sarebbe stato nel caso di specie, questo non potrebbe essere ritenuto responsabile assieme al direttore dei lavori, come invece assume la Corte di merito (si richiama, in modo specifico, la parte della motivazione riportata letteralmente tra <> nell’esaminare il motivo di ricorso precedente).
Il motivo è infondato.
Con la doglianza in esame la ricorrente richiama sostanzialmente le osservazioni critiche formulate con il nono motivo per inquadrarle nell’ambito dell’art.360 n.3 c.p.c.: l’infondatezza del motivo deriva dalle stesse considerazioni sopra svolte per respingere il profilo di critica che precede.
11. In conclusione, sono infondati i motivi di ricorso sub 9 e 10, mentre sono fondati, per quanto di ragione, i motivi di critica formulati da 1 a 8; la sentenza della Corte d’Appello di Perugia deve essere pertanto cassata, con rinvio alla stessa Corte che, in diversa composizione, dovrà rivalutare la domanda risarcitoria proposta ai sensi dell’art.1669 c.c. da NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME nei confronti di RAGIONE_SOCIALE alla luce dei seguenti principi di diritto: dall’art.1669 c.c. è possibile desumere: l’esistenza di un lasso temporale di dieci anni a partire dal compimento dell’opera appaltata, attinente al verificarsi delle condizioni di fatto che danno luogo a responsabilità dell’appaltatore; nel caso di emersione delle condizioni di fatto individuate dalla norma, e cioè rovina dell’opera o pericolo di rovina o gravi danni, entro i dieci anni dal compimento dell’opera, l’esistenza di un termine di decadenza di un anno che decorre dalla scoperta del vizio; una volta effettuata la denuncia tempestivamente, cioè entro l’anno dalla scoperta (che può intervenire anche nell’ultimo giorno utile del decennio di rilevazione), l’esistenza del termine di prescrizione di un anno di tempo a partire da essa per l’esercizio dell’azione (questa può essere esercitata quindi anche dopo il
decorso del decennio, purché l’emersione del vizio sia intervenuta entro tale tempo e sia stata tempestivamente denunciata nell’anno successivo); -La necessità della denuncia tempestiva può essere superata nel caso in cui i vizi e le difformità dell’opera siano riconosciuti come esistenti da parte dell’appaltatore, ed essi appaiano immediatamente riferibili all’esecuzione dell’intervento appaltato: questo riconoscimento può anche essere accompagnato dall’assunzione di responsabilità da parte dell’appaltatore e/o dall’assunzione dell’obbligo ulteriore di emendare l’opera, che, ove configurabile, costituisce una nuova e distinta obbligazione non novativa -o quantomeno non automaticamente novativache si aggiunge alla garanzia legale (in relazione ai vizi per la cui eliminazione è stato raggiunto l’accordo) e che è soggetta al termine di prescrizione decennale; il riconoscimento, anche quando compreso nell’ambito di un autonomo accordo negoziale, non impedisce comunque il decorso del termine di prescrizione previsto per l’azione disciplinata dall’art.1669 co 2 c.c.; -Il riconoscimento di gravi vizi dell’opera, correlabili all’intervento appaltato, da parte dell’appaltatore implica la superfluità della tempestiva denuncia da parte del committente, ma non impedisce il decorso del termine breve della prescrizione previsto per l’azione ex art.1669 c.c.
Il Giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte Suprema di Cassazione respinge il nono e il decimo motivo, accoglie per quanto di ragione i motivi da uno a otto, cassa e rinvia alla Corte d’Appello di Perugia che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 03/07/2025. Il Consigliere NOME COGNOME Il Presidente NOME COGNOME