Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 2049 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 2049 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso 13233/2020 R.G. proposto da:
COGNOME NOME (C.F. CODICE_FISCALE) e COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE), rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOME NOME (C.F. CODICE_FISCALE), ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avvocato COGNOME RAGIONE_SOCIALE in INDIRIZZO INDIRIZZO, giusta procura in atti;
-ricorrenti –
contro
COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (C.F. CODICE_FISCALE), giusta procura in atti;
-controricorrente –
contro
COGNOME NOME (C.F. CODICE_FISCALE), rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (C.F. CODICE_FISCALE), giusta procura in atti;
-controricorrente –
avverso la sentenza n. 27/2020 della CORTE DI APPELLO DI L’AQUILA, depositata il 09.01.20; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
20/12/2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
Osserva
La vicenda qui al vaglio può riassumersi, per quel che ancora rileva, in breve nei termini seguenti.
-Il Tribunale di Chieti, su richiesta di NOME NOME COGNOME, con decreto, ingiunse a NOME NOME COGNOME di pagare ai primi la complessiva somma di € 492.704,44, sulla base di una pretesa fondata su una privata convenzione di garanzia.
-Proposta opposizione, il Tribunale revocò l’ingiunzione.
I COGNOME, riferisce il Giudice, avevano fondato la propria pretesa creditoria su una scrittura privata dell’1/6/2004, con la quale (avevano esposto gli opposti) i COGNOME avevano garantito l’adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, della quale ultima erano soci opposti e opponenti (e i primi rivestendo la qualità di amministratori). Le obbligazioni di cui si discute nascevano da un coevo contratto di compravendita di terreni edificabili, ceduti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ad RAGIONE_SOCIALE. Secondo i COGNOME, RAGIONE_SOCIALE, con scrittura del 5/12/2007, aveva fatto riconoscimento di debito per l’importo di € 985.408,89, quale residuo saldo e la RAGIONE_SOCIALE, proseguivano gli opposti, aveva ceduto loro il predetto credito, per soddisfare il quale avevano chiesto intimarsi il pagamento, nella misura della metà, ex art. 1298, co. 2, cod. civ., ai COGNOME.
-Il Tribunale escluse che con la scrittura dell’1/6/2004 gli ingiunti avessero inteso espressamente prestare garanzia a titolo personale con l’espressione: <>.
1.1. NOME e NOME COGNOME impugnarono la sentenza di primo grado e la Corte di L’Aquila rigettò l’appello.
1.1.1. In sintesi, la Corte locale disattese il primo motivo -con il quale era stato dedotto che non si versava in ipotesi di fideiussione, ma di contratto autonomo di garanzia, insensibile alle vicende del rapporto principale e che diversamente non avrebbe avuto senso l’impegno personale dei soci evidenziando quanto appresso:
la qualificazione di contratto autonomo di garanzia era nuova;
nella scrittura privata non era dato rinvenire espressione alcuna RAGIONE_SOCIALE quale potesse desumersi la volontà dei COGNOME di assumere in proprio l’obbligazione di RAGIONE_SOCIALE;
la partecipazione allo strumento negoziale dei COGNOME (soci di entrambe le società) e dei COGNOME si giustificava con l’opportunità di previamente acquisire il consenso degli amministratori a riguardo della rilevante operazione, che avrebbe imposto importanti variazioni di bilancio.
1.1.2. Il secondo motivo -con il quale gli appellanti invocavano l’applicazione dell’art. 2267 cod. civ. , afferma la sentenza, oltre
che nuovo, era privo di fondamento, trattandosi di norma dettata per la società semplice e non per le società a responsabilità limitata, disciplinate dall’art. 2462, co. 1, cod. civ., che limita, appunto, la garanzia al patrimonio sociale, salvo eccezioni (comma 2), che qui non ricorrevano.
1.1.3. Il terzo motivo veniva dichiarato inammissibile, non avendo gli appellanti colto la ‘ratio decidendi’ di primo grado, insistendo sulla piena prova dell’obbligazione.
NOME e NOME COGNOME ricorrono sulla base di due motivi. NOME e NOME COGNOME resistono con controricorso
Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione degli artt. 112, 345 cod. proc. civ. e 111 Cost., assumendo che la Corte territoriale aveva errato a giudicare nuova la domanda, siccome esposta in appello. Si afferma che la prospettazione (responsabilità autonoma e in proprio) era stata posta a base della domanda sin dal ricorso monitorio e poi coltivata nella fase dell’opposizione.
Con il secondo motivo viene denunciato l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo, nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 167 e 1371.
Sotto il primo profilo i ricorrenti affermano che la sentenza impugnata aveva erroneamente incentrato la propria analisi sul negozio fideiussorio, così finendo per valutare in maniera distorta gli elementi fattuali e omettendo di esaminare, in un quadro d’implausibile percorso argomentativo, il punto decisivo, consistente nella determinazione di prestare la garanzia, non solo quale soci, ma anche a titolo personale. Ciò imponeva un controllo di logicità da parte del Giudice della legittimità, essendo chiaro che con la scrittura privata di cui qui si discute si era modificato il contenuto dell’atto pubblico stipulato in pari data.
Sotto altro concorrente profilo i ricorrenti lamentano <>.
In sintesi, i ricorrenti, i quali riportano il contenuto della privata scrittura, evidenziano che:
il significato letterale delle espressioni verbali utilizzate era univoco e chiaro, nel senso che le persone fisiche firmatarie si obbligavano anche personalmente;
alla scrittura non avrebbe potuto darsi un senso diverso secondo buona fede;
anche nel caso in cui fossero sorti dubbi e oscurità la chiave interpretativa risolutiva era quella del principio di conservazione, non potendosi affermare, come aveva fatto la Corte d’appello, che un tale impegno fosse del tutto inutile, perché comunque facente capo alle società, rappresentate dalle persone fisiche;
la scrittura privata, la quel faceva inequivoco riferimento all’allegato atto pubblico, aveva lo scopo specifico di assicurare ai germani COGNOME la garanzia del patrimonio personale dei COGNOME.
Il primo motivo è fondato.
5.1. Il contratto autonomo di garanzia si caratterizza, rispetto alla fideiussione, per l’assenza dell’accessorietà della garanzia, derivante dall’esclusione della facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, in deroga all’art. 1945 c.c., e RAGIONE_SOCIALE conseguente preclusione del debitore a chiedere che il garante opponga al creditore garantito le eccezioni nascenti dal rapporto principale, nonché RAGIONE_SOCIALE proponibilità di tali eccezioni al garante successivamente al pagamento effettuato da quest’ultimo (Sez. 2, n. 19693, 17/06/2022, Rv. 665000 -01).
5.2. Con la domanda iniziale (ricorso per decreto ingiuntivo) i ricorrenti si dissero creditori degli intimati, per avere quest’ultimi garantito in proprio e in via autonoma la RAGIONE_SOCIALE (cfr. pag. 7 dell’odierno ricorso, il cui contenuto non risulta puntualmente contestato).
5.3. Ciò premesso, fermo restando che spetterà al Giudice del merito stabilire se si versi in ipotesi dell’una o dell’altra forma di garanzia, non par dubbio che non ricorre l’ipotesi di novità della domanda, la quale, per la sua generica e ampia formulazione, non appare precludere una delle due ipotesi.
Il secondo motivo è anch’esso fondato.
6.1. L’art. 1937 c.c., nel prescrivere che la volontà di prestare la fideiussione deve essere espressa, si interpreta nel senso che non è necessaria la forma scritta o l’utilizzo di formule sacramentali, purché la volontà sia manifestata in modo inequivocabile, potendosi fornire la relativa prova con ogni mezzo e, dunque, anche con presunzioni (Sez. 1, n. 3628, 24/02/2016, Rv. 638630 – 01).
6.2. La Corte d’appello, dopo aver riportato il ragionamento del Tribunale, il quale aveva disatteso la domanda per mancanza di una espressa volontà dei COGNOME volta a garantire le obbligazioni di RAGIONE_SOCIALE, condivide un tale opinamento assumendo che <>.
6.3. Al fine d’impedire che al Giudice della legittimità venga assegnato l’improprio compito di apprezzare il merito delle vicende
negoziali si è avuto modo di affermare non essere bastevole la enunciazione della pretesa violazione di legge in relazione al risultato interpretativo favorevole, disatteso dal giudice del merito, occorrendo individuare, con puntualità, il canone ermeneutico violato correlato al materiale probatorio acquisito; in quanto, ‘L’opera dell’interprete, mirando a determinare una realtà storica ed obiettiva, qual è la volontà delle parti espressa nel contratto, è tipico accertamento in fatto istituzionalmente riservato al giudice del merito, censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei canoni legali d’ermeneutica contrattuale posti dagli artt. 1362 ss. c.c., oltre che per vizi di motivazione nell’applicazione di essi: pertanto, onde far valere una violazione sotto entrambi i due cennati profili , il ricorrente per cassazione deve, non solo fare esplicito riferimento alle regole legali d’interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito siasi discostato dai canoni legali assuntivamente violati o questi abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti; di conseguenza, ai fini dell’ammissibilità del motivo di ricorso sotto tale profilo prospettato, non può essere considerata idonea – anche ammesso ma non concesso lo si possa fare implicitamente – la mera critica del convincimento, cui quel giudice sia pervenuto, operata, come nella specie, mediante la mera ed apodittica contrapposizione d’una difforme interpretazione a quella desumibile RAGIONE_SOCIALE motivazione della sentenza impugnata, trattandosi d’argomentazioni che riportano semplicemente al merito della controversia, il cui riesame non è consentito in sede di legittimità (ex pluribus, da ultimo, Cass. 9.8.04 n. 15381, 23.7.04 n. 13839,
21.7.04 n. 13579. 16.3.04 n. 5359, 19.1.04 n. 753)’ (Sez. 2, n. 18587, 29/10/2012; si veda anche, per la ricchezza di richiami, Sez. 6-3, n. 2988, 7/2/2013);
per sottrarsi al sindacato di legittimità, l’interpretazione data dal giudice di merito ad un negozio giuridico non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni; sicché, quando di una clausola negoziale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l’altra (Sez. 3, n. 24539, 20/11/2009, Rv. 610944; conformi: Sez. 1, n. 16254, 25/9/2012, Rv. 623697; Sez. 1, n. 6125, 17/3/2014, Rv. 630519; Sez. 1, n. 27136, 15/11/2017, Rv. 646063) >>.
6.4. Qui, tuttavia, si versa in una ipotesi d’implausibilità dell’interpretazione resa RAGIONE_SOCIALE Corte locale.
La sentenza, al fine di spiegare lo scopo e la funzione dell’impegno di cui alla scrittura privata -la quale evocava l’atto pubblico coevo, che veniva addirittura allegato -offre una giustificazione del tutto inappagante: perché mai dovrebbe occorrere uno specifico impegno individuale dei soci, siano o meno amministratori, di una società di capitali, perché si possa procedere alle opportune contabilizzazioni e registrazioni di bilancio, per dare veste contabile ai contratti, pur intervenuti in deroga o a modifica di altri? Ciò a fronte di una evidenza lessicale indubbia.
In particolare, l’appunto fondato e decisivo risulta indirizzato alla statuizione impugnata nella parte in cui svilisce radicalmente il significato negoziale della clausola di cui qui si discute, attraverso un percorso ermeneutico non solo palesemente in contrasto con le regole normative, come appresso si vedrà, ma addirittura affidato a
sviluppi argomentativi del tutto eterodossi rispetto alla ricerca del significato giuridico imposta al giudice dalle emergenze contrattuali.
La parte ricorrente si è attenuta ai principi, sopra ripresi, enunciati da questa Corte in materia di vaglio di vizi riguardanti le norme ermeneutiche.
Invero, con il motivo, denunciante la violazione dei principi di interpretazione dei contratti di cui agli artt. 1362, 1363 e 1367 e 1371, si addebita precipuamente alla sentenza di non aver tenuto conto della comune volontà delle parti, emergente dal contenuto della clausola, specie laddove si afferma che i rappresentanti legali delle due società sottoscrivevano anche in proprio.
Esplicitazione, quest’ultima, che risulterebbe priva di senso, ove riferita al ruolo di rappresentanti delle compagini societarie, essendo ciò ovvio e non bisognevole di un simile ultroneo impegno. Ciò ancor più ove la sentenza avesse tenuto conto del contesto fattuale nel quale la scrittura prese vita (società di capitali di modeste dimensioni, compresenza dei COGNOME in entrambe le società stipulanti).
6.5. L’interpretazione resa RAGIONE_SOCIALE Corte di merito finisce per confliggere frontalmente con l’art. 1371 cod. civ., privando di scopo la sottoscrizione in proprio.
Infine, è appena il caso di soggiungere che l’interpretazione offerta dal Giudice del merito si presenta del tutto disarmonica rispetto al contenuto letterale e inequivoco della disposizione (art. 1362 cod. civ.).
Una tale clausola, inoltre, non necessitava di essere coordinata con altra o subiva mitigazione da altra e, in definitiva, non necessitava di un’opera esegetica adeguatrice (art. 1363 cod. civ.).
In ragione di quanto esposto la sentenza deve essere cassata. Il Giudice del rinvio si atterrà al principio di diritto sopra dispiegato, che può sintetizzarsi nei termini seguenti:
‘ Il giudice viola il canone ermeneutico di cui all’art. 1362 cod. civ. ove l’interpretazione resa risulti logicamente implausibile con il dato letterale, fornendo giustificazione palesemente inconferente rispetto alle emergenze di causa o alla disciplina giuridica evocata a giustificazione del risultato ermeneutico.
Viola, altresì il canone ermeneutico di cui all’art. 1367 cod. civ. ove l’interpretazione accolta privi del tutto di significato l’assunzione di responsabilità dei soggetti sottoscrittori d’una obbligazione, assunta in proprio, oltre che nella qualità di rappresentante legale societario ‘.
Spetterà al Giudice del rinvio qualificare il negozio, se di fideiussione o di garanzia impropria.
Il regolamento del capo delle spese del giudizio di legittimità viene rimesso al Giudice del rinvio.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di L’Aquila, anche per il regolamento del capo delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso nella camera di consiglio del 20 dicembre 2023