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Garanzia pubblica fallimento: il diritto autonomo del Fondo

La Corte di Cassazione ha stabilito che l’ente gestore del Fondo di Garanzia per le PMI, dopo aver pagato una parte del debito di una società poi fallita, ha un diritto autonomo e privilegiato di insinuarsi al passivo fallimentare. Questo diritto, derivante dalla normativa sulla garanzia pubblica fallimento, non è subordinato all’integrale soddisfacimento del creditore principale (la banca) e non è soggetto alle limitazioni previste per i coobbligati solidali.

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Garanzia Pubblica e Fallimento: Il Diritto Autonomo del Fondo di Garanzia

Nel complesso scenario del diritto fallimentare, la gestione dei crediti garantiti da enti pubblici rappresenta una questione di cruciale importanza. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fa luce su un aspetto fondamentale: il diritto del gestore di un fondo pubblico di recuperare le somme erogate a seguito dell’attivazione di una garanzia pubblica fallimento. La decisione chiarisce che tale diritto è autonomo e non dipende dal completo soddisfacimento del creditore originario, come una banca finanziatrice.

I Fatti del Caso

La vicenda trae origine dall’opposizione allo stato passivo presentata dall’Ente di Riscossione, in qualità di gestore di un fondo pubblico di garanzia per le piccole e medie imprese. L’Ente aveva garantito un finanziamento erogato da una banca a una società, che successivamente è stata dichiarata fallita. A seguito dell’inadempimento della società, la banca ha escusso la garanzia, ottenendo dal Fondo il pagamento della quota garantita (pari all’80% del credito).

Successivamente, l’Ente gestore ha chiesto di essere ammesso al passivo del fallimento della società per recuperare le somme versate. Tuttavia, il tribunale di merito ha respinto la richiesta, applicando la disciplina prevista per i coobbligati solidali.

La Decisione del Tribunale di Merito

Il giudice di primo grado aveva basato la sua decisione sull’articolo 61 della legge fallimentare. Secondo tale norma, il coobbligato (o il fideiussore) che ha pagato una parte del debito può esercitare l’azione di regresso nei confronti del debitore fallito solo dopo che il creditore principale sia stato interamente soddisfatto. Poiché la banca non aveva ancora recuperato il restante 20% del suo credito, il tribunale ha ritenuto che il Fondo non avesse ancora titolo per insinuarsi al passivo.

L’Analisi della Corte di Cassazione sulla Garanzia Pubblica e Fallimento

La Corte di Cassazione ha completamente ribaltato questa prospettiva, accogliendo il ricorso dell’Ente. Il punto centrale della decisione è che il Fondo di Garanzia non può essere equiparato a un semplice coobbligato solidale o a un fideiussore privato. La sua natura e la sua funzione sono profondamente diverse.

La Natura “Pubblicistica” del Credito del Fondo

La Corte ha sottolineato che la garanzia offerta dal Fondo è uno strumento di sostegno pubblico all’economia. Quando il Fondo paga la banca, non sta semplicemente adempiendo un’obbligazione altrui, ma sta impiegando risorse pubbliche. Di conseguenza, il diritto del Fondo a recuperare tali somme sorge direttamente dalla legge (in particolare dal D.Lgs. 123/1998) e ha una natura pubblicistica. Questo diritto è autonomo, distinto da quello della banca, ed è assistito da un privilegio legale, volto a garantire il ripristino dei fondi pubblici.

Inapplicabilità delle Norme sui Coobbligati Solidali

Proprio in virtù di questa natura autonoma e pubblicistica, la Corte ha escluso l’applicazione degli articoli 61 e 62 della legge fallimentare. La relazione tra il Fondo, la banca e l’impresa fallita non è una tipica obbligazione solidale. Il Fondo adempie alla propria obbligazione di garanzia, che è limitata a una percentuale del finanziamento. Una volta effettuato questo pagamento, sorge il suo diritto ex lege alla restituzione, indipendentemente dalla sorte del credito residuo della banca. La disciplina della garanzia pubblica fallimento segue quindi un percorso legale distinto.

Le Motivazioni della Decisione

La Corte ha motivato la sua decisione affermando che l’escussione della garanzia pubblica determina la surrogazione legale del Fondo nella posizione del creditore garantito, ma con la nascita di un diritto nuovo e autonomo. Questo diritto ha lo scopo non tanto di recuperare il credito originario, quanto di riacquisire le risorse pubbliche impiegate. Pertanto, il presupposto per l’insinuazione al passivo è unicamente l’avvenuto pagamento da parte del Fondo alla banca della somma garantita. Il fatto che il pagamento sia parziale rispetto al debito complessivo della società fallita è irrilevante, poiché il Fondo ha adempiuto per intero alla sua obbligazione di garanzia.

Le Conclusioni

Questa ordinanza ha importanti implicazioni pratiche. Rafforza la posizione dei fondi pubblici di garanzia nelle procedure concorsuali, consentendo loro di agire tempestivamente per il recupero delle risorse pubbliche senza dover attendere la completa definizione della posizione degli altri creditori. Ciò garantisce una maggiore efficienza nella gestione dei fondi, che possono così continuare a svolgere la loro funzione di sostegno al sistema produttivo. Per le imprese e i creditori, questa decisione chiarisce che i meccanismi di garanzia pubblica operano secondo regole specifiche, distinte da quelle del diritto civile comune, a tutela dell’interesse pubblico.

Il Fondo di Garanzia che paga una banca può insinuarsi al passivo del debitore fallito anche se la banca non è stata interamente pagata?
Sì. La Corte di Cassazione ha stabilito che il Fondo acquisisce un diritto autonomo e distinto, di natura pubblicistica, che non è subordinato all’integrale soddisfacimento del creditore originario (la banca).

La normativa sui coobbligati solidali in ambito fallimentare (art. 61 l.fall.) si applica al Fondo di Garanzia per le PMI?
No. La Corte ha chiarito che il Fondo di Garanzia non assume la posizione di coobbligato solidale, ma agisce in base a una specifica normativa pubblicistica. Pertanto, le limitazioni previste per i coobbligati non si applicano al suo diritto di rivalsa.

Il credito del Fondo di Garanzia verso l’impresa fallita ha una natura particolare?
Sì, il credito ha natura pubblicistica e privilegiata. Non è un semplice credito chirografario come quello residuo della banca, ma è assistito da un privilegio legale per garantire il prioritario recupero delle risorse pubbliche impiegate.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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