Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 30643 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 30643 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso 19500-2021 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, rappresentata e difesa dall ‘ Avvocatura Generale dello Stato;
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO ADL RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli Avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME per procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
nonché
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dagli Avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME per procura in calce al controricorso;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso il DECRETO N. 694/2021 del TRIBUNALE DI BRESCIA depositato il 15/6/2021;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere NOME COGNOME nell ‘ adunanza in camera di consiglio del 14/10/2025;
FATTI DI CAUSA
1.1. L ‘RAGIONE_SOCIALE ha proposto opposizione allo stato passivo del Fallimento RAGIONE_SOCIALE.
1.2. Il tribunale, con il decreto in epigrafe, ha, per quanto ancora importa, rigettato l ‘ opposizione.
1.3. Il tribunale, in particolare, dopo aver rilevato che: l’art. 61, comma 2°, l.fall. prevede che il regresso tra i coobbligati falliti può essere esercitato solo dopo che il creditore sia stato soddisfatto per l’intero credito ; – il coobbligato (o il fideiussore) che abbia soddisfatto, anche per l’intera parte a suo carico, il credito del creditore, non può, in forza della predetta norma, né esercitare il proprio diritto di regresso né può surrogarsi al creditore originario ove il pagamento effettuato dal coobbligato o dal fideiussore non risulti pienamente satisfattivo della pretesa del creditore; ha ritenuto, quanto al caso in esame, che: – l ‘RAGIONE_SOCIALE opponente, per insinuare al passivo il credito conseguente all’escussione della RAGIONE_SOCIALE concessa dal RAGIONE_SOCIALE ai finanziamenti erogati alla società poi fallita, avrebbe dovuto dimostrare il carattere integralmente satisfattivo del pagamento eseguito dal gestore del RAGIONE_SOCIALE in favore della banca finanziatrice; – il credito della banca, tuttavia, è stato estinto, successivamente alla dichiarazione di fallimento, entro il limite previsto dalla RAGIONE_SOCIALE, e cioè nella misura dell’80%; – il pagamento eseguito dal gestore del RAGIONE_SOCIALE, essendo stato solamente parziale ex parte creditoris , non è , pertanto, idoneo a fondare l’ammissione dell’ente pubblico allo stato passivo del fallimento della debitrice inadempiente.
1.4. L’RAGIONE_SOCIALE, con ricorso notificato il 13/7/2021, ha chiesto, per due motivi, la cassazione del decreto.
1.5. Il Fallimento ha resistito con controricorso.
1.6. La RAGIONE_SOCIALE, con controricorso notificato in data 14/7/2021, ha, a sua volta, proposto, per tre motivi, ricorso incidentale.
1.7. I controricorrenti hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2.1. Con il primo motivo, l ‘RAGIONE_SOCIALE ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1 e 9 del d.lgs. n. 123/1998, degli artt. 1292 e 1203 c.c., degli artt. 61 e 62 l.fall. nonché dell’art. 24, comma 33, della l. n. 449/1997, in relazione all ‘ art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che il credito azionato dalla stessa, avendo titolo nel RAGIONE_SOCIALE concessa dal RAGIONE_SOCIALE ai finanziamenti erogati dalle banche alla società poi fallita, non poteva essere ammesso al passivo della debitrice inadempiente poiché il credito RAGIONE_SOCIALE banca garantita era stato estinto solo in parte e successivamente alla dichiarazione di fallimento, omettendo, tuttavia, di considerare che: – il gestore del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, a fronte della RAGIONE_SOCIALE pubblica concessa alla società poi fallita a norma della l. n. 662/1996, acquisisce, in conseguenza dell’escussione della RAGIONE_SOCIALE da parte della banca che ha erogato il finanziamento, un autonomo diritto, nei confronti della debitrice inadempiente, al recupero RAGIONE_SOCIALE somme erogate a quest’ultima , ai sensi del comb. disp. del l’art. 1203 c.c. e della norma speciale di cui all’art. 2, comma 4, del d.m. 20/5/2005 nonché dell’art. 8 bis, comma 3, della l. n. 33/2015; – il gestore del RAGIONE_SOCIALE, infatti, si surroga per legge alla banca finanziatrice, la quale, essendo stata integralmente soddisfatta in relazione alla RAGIONE_SOCIALE ricevuta, deve decurtare le somme ricevute dal credito ammesso, a nulla, per contro, rilevando, a
fronte del fallimento del debitore, i limiti previsti dagli artt. 61 e 62 l.fall. , non ravvisandosi, nel caso in esame, un’obbligazione solidale in capo al gestore del RAGIONE_SOCIALE; – il pagamento da parte del garante, del resto, è parziale non perché abbia adempiuto solo una parte della sua obbligazione ma perché sin dall’origine la RAGIONE_SOCIALE è stata prevista e rilasciata limitatamente ad una parte dell’obbligazione principale.
2.2. Il motivo è fondato, con assorbimento del secondo e del ricorso incidentale.
2.3. Il decreto impugnato, infatti, si pone in evidente contrasto con il principio, più volte affermato da questa Corte, secondo cui, in tema di sostegno pubblico erogato in forma di concessione di RAGIONE_SOCIALE pubblica da parte del RAGIONE_SOCIALE, l’avvenuta escussione della RAGIONE_SOCIALE da parte del creditore determina la surrogazione del predetto RAGIONE_SOCIALE nella posizione del garantito, con la nascita di un autonomo e distinto diritto, avente natura privilegiata, volto non già al recupero del credito originato dal primigenio finanziamento bensì a riacquisire le risorse pubbliche impiegate per il versamento della somma garantita alla banca finanziatrice (cfr. Cass. n. 1005 del 2023; Cass. n. 6508 del 2020; Cass. n. 36495 del 2023; Cass. n. 9657 del 2024).
2.4. Si è, infatti, condivisibilmente affermato che: l’art. 2, comma 100, della l. n. 662/1996 ha previsto il finanziamento pubblico di un RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE presso il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.p.a. ‘ allo scopo di assicurare una Parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ‘; -l’art. 2 del d.m. attività produttive del 20/6/2005 (che ha rideterminato le caratteristiche degli interventi del RAGIONE_SOCIALE), prevede, a s ua volta, che: a) la ‘ RAGIONE_SOCIALE diretta è concessa ‘
alle banche ed agli intermediari finanziari iscritti negli albi ivi indicati (comma 1); b) ‘ la RAGIONE_SOCIALE è esplicita, incondizionata ed irrevocabile ed è concessa nella misura massima variabile, ai sensi della normativa vigente, tra il 60% e l’80% di ciascuna operazione finanziaria ‘; c) ‘ nei limiti della copertura massima di ciascuna operazione, la RAGIONE_SOCIALE diretta copre in misura variabile tra il 60% e l’80% dell’importo dell’esposizione dei soggetti richiedenti nei confronti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ‘ (comma 2); d) ‘ la RAGIONE_SOCIALE è inoltre diretta, nel senso che si rivolge ad una singola esposizione ‘ (comma 3); e) ‘ in caso di inadempimento RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, i soggetti richiedenti possono rivalersi sul RAGIONE_SOCIALE per gli importi da esso garantiti, anziché continuare a perseguire il debitore principale ‘; f) ‘ai sensi dell’art. 1203 del c odice civile, nell’effettuare il pagamento, il RAGIONE_SOCIALE acquisisce il diritto a rivalersi sulle RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE inadempienti per le somme da esso pagate ‘; g) ‘ne llo svolgimento RAGIONE_SOCIALE procedure di recupero del credito per conto del RAGIONE_SOCIALE di gestione si applica, così come previsto dall’art. 9, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, la procedura esattoriale di cui all’art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, come sostituita dall’art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 ‘ (comma 4).
2.5. Il d.lgs. n. 123/1998 (che reca le disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle RAGIONE_SOCIALE a norma dell’art. 4, comma 4, lett. c), della l. n. 59/1997), prevede, inoltre, che: -‘ nei casi di restituzione dell’intervento in conseguenza della revoca di cui al comma 3, o comunque disposta per azioni o fatti addebitati all’impresa beneficiaria, e della revoca di cui al comma 1, disposta anche in misura parziale purché proporzionale all ‘inadempimento
riscontrato, l’impresa stessa versa il relativo importo maggiorato di un interesse … ‘ (art. 9, comma 4); -‘per le restituzioni di cui al comma 4 i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del presente decreto legislativo sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall’articolo 2751-bis del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi ‘; -‘al recupero dei crediti si provvede con l’iscrizione al ruolo, ai sensi dell’articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, RAGIONE_SOCIALE somme oggetto di restituzione, nonche RAGIONE_SOCIALE somme a titolo di rivalutazione e interessi e RAGIONE_SOCIALE relative sanzioni ‘ (art. 9, comma 5).
2.6. Dal predetto complesso assetto normativo si evince, quindi, che: – la RAGIONE_SOCIALE diretta è concessa dal RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE alla banca (o al soggetto finanziatore) in misura percentuale rispetto all’importo da questi complessivamente finanziato; in caso d’inadempimento dell’impresa che ha ricevuto il finanziamento, il soggetto finanziatore (anziché continuare a perseguire il debitore principale) può rivalersi sul RAGIONE_SOCIALE per gli importi da esso garantiti; – il RAGIONE_SOCIALE, a sua volta, nell’effettuare il pagamento, a cquisisce il diritto a rivalersi sull’impresa inadempiente, per le somme dallo stesso pagate, in surroga ai sensi dell’art. 1203 c.c.; – i crediti del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del d.lgs. n. 123/1998 e RAGIONE_SOCIALE disposizioni ivi richiamate sono assistiti da privilegio sin dalla nascita (vedi, sul punto, Cass. n. 33369 del 2023); – il credito del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE presuppone soltanto l’intervenuto pagamento (nella percentuale prevista) all’istituto di credito che aveva erogato il finanziamento bancario, non
occorrendo, invece, un formale provvedimento di revoca del beneficio a carico dell’impresa inadempiente.
2.7. Il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE previsto dalla l. 662 cit., non avendo garantito il soggetto finanziato ma il soggetto finanziatore, non assume, dunque, la posizione di coobbligato solidale ai sensi degli artt. 1292 ss. c.c., con la conseguenza che, tanto alla luce d ella natura ‘ pubblicistica ‘ del credito del RAGIONE_SOCIALE garante, avente ex lege natura privilegiata (a differenza della natura chirografaria del credito dell’istituto di credito finanziatore), quanto in ragione della natura autonoma di tale diritto, sorto al mom ento dell’escussione della predetta RAGIONE_SOCIALE, non può trovare applicazione alla fattispecie in esame l’art. 61, comma 2°, l.fall., che disciplina esclusivamente i rapporti tra coobbligati solidali.
2.8. Il RAGIONE_SOCIALE, pertanto, nel momento in cui adempie per l’intero la propria obbligazione, ha realizzato il presupposto legale per insinuare al passivo, in collocazione privilegiata, il credito, verso il debitore inadempiente poi fallito, ad ottenere la ‘ restituzione ‘ RAGIONE_SOCIALE somme erogate al creditore garantito, a prescindere dal fatto che la banca finanziatrice, già insinuatasi al passivo, abbia o meno ottenuto la soddisfazione integrale di tale credito (chirografario), il quale, nella misura corrispondente alle somme ‘ rimborsate ‘ dal predetto RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, si è comunque estinto ed è, in parte qua , surrogato, ai sensi dell’art. 1203 c.c., dal (diverso) diritto spettante al RAGIONE_SOCIALE stesso (cfr. Cass. n. 1453 del 2022, la quale, in tema di finanziamenti alle RAGIONE_SOCIALE coperti da RAGIONE_SOCIALE pubblica, ha ritenuto che: – la revoca del beneficio, per il venir meno dei requisiti cui ne è subordinato il riconoscimento, comporta l’insorgenza di un’autonoma obbligazione ex lege della beneficiaria nei confronti del garante; – tale obbligazione, trovando la propria autonoma
fonte nel sopravvenuto difetto della causa giustificatrice del beneficio, è sottratta alle norme in tema di fideiussione ordinaria, di surroga e di regresso nonche alla disciplina di cui agli artt. 61 e 62 l.fall.; – in caso di fallimento della beneficiaria, pertanto, la garante è legittimata ad insinuare il proprio credito al passivo, quand’anche consti un pagamento non interamente satisfattorio a vantaggio dell’istituto di credito in origine garantito, il quale abbia, a sua volta, chiesto ed ottenuto l’am missione al passivo).
2.9. Si è, infatti, condivisibilmente affermato che: – tale ‘ azione, pur mirando al medesimo risultato economico di quella di surrogazione o di regresso, ovverosia alla neutralizzazione della diminuzione patrimoniale conseguente all’esborso effettuato, si distingue dalle stesse, non costituendo esercizio del diritto precedentemente spettante al creditore garantito, nel quale l’ente concedente subentra a seguito dell’escussione della RAGIONE_SOCIALE, … ma trovando fondamento nell’atto di concessione o nella convenzione che costituiscono il presupposto della RAGIONE_SOCIALE, e postulando la revoca del beneficio, che comporta, non diversamente da quanto accade in caso di finanziamento diretto, il venir meno della causa giustificatrice dell’erogazione, nei rapporti con il debitore beneficiario, e quindi l’insorgenza del diritto alla restituzione del relativo importo ‘; -‘ l’inoperatività del vincolo di solidarietà, in conseguenza del mancato esercizio dell’azione di surrogazione o di regresso, comporta inoltre l’inapplicabilità della disciplina dettata dagli artt. 61 e 62 della legge fall., con la conseguenza che, in caso di fallimento del beneficiario, l’ente concedente può insinuare il proprio credito al passivo, anche nel caso in cui il pagamento, effettuato dopo l’apertura della procedura concorsuale, non sia risultato interamente sat isfattorio per l’istituto di credito, il quale abbia a
sua volta ottenuto l’ammissione al passivo ‘ (Cass. n. 1453 del 2022) e, per la somma erogata, è stato soddisfatto, con la conseguente estinzione in parte qua del credito ammesso.
Il ricorso dev’essere, pertanto, accolto: e il decreto impugnato, per l’effetto, cassato con rinvio, per un nuovo esame, al tribunale di Brescia che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte così provvede: accoglie il ricorso e, per l’effetto, cassa il decreto impugnato con rinvio, per un nuovo esame, al tribunale di Brescia che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 14 ottobre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME