SENTENZA CORTE DI APPELLO DI VENEZIA N. 341 2026 – N. R.G. 00001619 2024 DEPOSITO MINUTA 18 02 2026 PUBBLICAZIONE 18 02 2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D’APPELLO DI VENEZIA TERZA SEZIONE CIVILE e MINORENNI
Il Collegio, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei magistrati
Dott. NOME COGNOME
Presidente rel.
Dott.ssa NOME COGNOME
Consigliere
Dott.ssa NOME COGNOME
Consigliere
ha pronunciato, ai sensi dell’art. 132 c.p.c., così come modificato dalla L. n. 69/2009, la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. NUMERO_DOCUMENTO R.G. promossa
DA
in persona del legale rappresentante pro tempore , corrente in Milano, rappresentata e difesa in giudizio dall’AVV_NOTAIO, con domicilio presso la Cancelleria dell’intestata Corte, in forza di procura alle liti allegata all’atto di opposizione a decreto ingiuntivo;
APPELLANTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore , corrente in Pastrengo INDIRIZZO, rappresentata e difesa in giudizio dall’AVV_NOTAIO, con domicilio eletto presso il suo studio in Verona, INDIRIZZO, in forza di procura alle liti in calce al ricorso per decreto ingiuntivo.
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Verona n. 1811/2024, pubblicata in data 24 luglio 2024, rimesso in decisione all’esito della scadenza del termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell’udienza del 16 febbraio 2026.
CONCLUSIONI DELL’APPELLANTE:
‘Nel merito in via principale, per tutte le ragioni esposte, previe le opportune statuizioni, dichiarare la nullità, invalidità e comunque con qualsiasi formula l’inefficacia del decreto ingiuntivo n. 652/2021 emesso dal Tribunale di Verona in data 24 febbraio 2021 e pubblicato il 25 febbraio 2021, revocandolo e dichiarando che nulla è dovuto all’appellata, trattandosi di fornitura effettuata in garanzia. Per l’effetto, condannare a restituire all’appellante l’importo di euro 8.232,03.= percepito al 27 settembre 2024 oltre a quello che percepirà, a fronte delle statuizioni contenute nella sentenza n. 1811/2024 qui appellata, alle quali l’appellante ha dato spontanea esecuzione. In ogni caso, accertare e dichiarare l’inadempimento della società appellata al contratto di fornitura relativo all’ordine n. NUMERO_DOCUMENTO del 3 dicembre 2019, per tutti i motivi esposti e conseguentemente, condannarla al risarcimento dei danni patrimoniali, subiti e subendi, come meglio indicati in atti, quantificati in euro 68.885,63.=, ovvero in quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, il tutto oltre interessi legali dal dovuto al saldo. Nel merito, in via subordinata, per i motivi esposti dichiarare, ex art. 1490 cc, ovvero in subordine ex art. 1497 cc, la risoluzione del contratto di fornitura relativo all’ordine n. NUMERO_DOCUMENTO del 3 dicembre 2019. Per l’effetto, condannare la società appellata a restituire all’appellante la somma di euro 22.046,62.=, pari al prezzo versato da ad ovvero quella somma maggiore o
minore che risulterà di giustizia, oltre interessi legali dal dovuto al saldo. Condannare la società appellata al risarcimento dei danni patrimoniali, subiti e subendi, come meglio indicati in atti, quantificati in euro 68.885,63.=, ovvero in quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, il tutto oltre interessi legali dal dovuto al saldo. Revocare, comunque, il decreto ingiuntivo opposto e condannare alla restituzione in favore dell’appellante della somma di euro 1.006,62.=, pagati per le spese legali liquidate in sede monitoria, già comprensive di oneri di legge, già corrisposte dall’appellante in esecuzione spontanea della sentenza di I grado. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio e, conseguentemente, condannare l’appellata alla restituzione in favore dell’appellante delle spese legali liquidate per il primo grado di giudizio, già corrisposte a tale titolo in esecuzione spontanea della sentenza di I grado, ovvero quella diversa somma che risulterà dovuta. In via istruttoria, ammettersi tutte le prove così come dedotte ed articolate nei propri scritti difensivi e non ammesse dal Tribunale di Verona, nonché ammettersi CTU volta ad accertare i vizi e/o difetti relativi alle cerniere di cui all’ordine n. 655/OA del 03/12/19 (cerniera codice articolo NUMERO_DOCUMENTO fornito dalla ed eventualmente l’idoneità delle cerniere all’uso per le quali erano state ordinate e cioè cestini da destinare all’aperto. Ci si oppone all’ammissione delle istanze svolte dalla difesa delle altre parti per tutte le ragioni esposte negli scritti difensivi di primo grado e a verbale, che devono qui intendersi integralmente richiamate e trascritte’. […
CONCLUSIONI DELL’APPELLATA:
‘In via preliminare, accertarsi e dichiararsi la nullità della citazione notificata dalla per erroneo, e quindi in sostanza mancato, avvertimento previsto dal n. 7) dell’art. 163 cpc e conseguentemente disporsi la rinnovazione della notificazione dell’atto di citazione ovvero, in subordine fissarsi, ai sensi dell’art. 164, comma 4 cpc, nuova udienza nel rispetto dei termini di legge. Nel merito, accertarsi e dichiararsi l’infondatezza in fatto e in diritto e comunque rigettarsi i
motivi di appello e le eccezioni formulate dall’appellate, per le ragioni tutte esposte in atti, e per l’effetto confermarsi integralmente la sentenza gravata. In via subordinata, per il caso di riforma, anche solo parziale, della sentenza impugnata, accogliersi le domande già precisate in primo grado che di seguito integralmente si ritrascrivono. Nel merito, respingersi l’opposizione avversaria, tutte le eccezioni sollevate e le domande azionate da in quanto inammissibili e comunque infondate ovvero irrilevanti per le ragioni tutte illustrate in atti, confermandosi in ogni sua parte ed integralmente il decreto ingiuntivo n. 652/2021 emesso in data 24 febbraio 2021 dal Tribunale di Verona. In ogni caso e per le ragioni tutte esposte in atti, accertarsi e dichiararsi la corretta esecuzione da parte di dei contratti di fornitura di cui agli ordini n. 655/OA del 30.12.2019 e n. 440/OA del 7.8.2020. Conseguentemente, accertarsi e dichiararsi debitrice di delle somme portate dalle fatture elettroniche n. NUMERO_DOCUMENTO del 4.8.2020, n. NUMERO_DOCUMENTO del 10.8.2020 e n. NUMERO_DOCUMENTO del 24.8.2020 pari a euro 23.155,84.=, oltre agli interessi di mora ex D.Lgs. n. 231/2002 maturati dalla scadenza delle singole fatture al saldo effettivo, ed oltre alle spese liquidate con decreto ingiuntivo n. 652/2021 Tribunale di Verona e conseguentemente condannarla al versamento di tali importi ovvero della diversa maggiore o minore somma che risultasse come dovuta di giustizia in corso di causa. In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle domande svolte in via riconvenzionale dall’opponente, si chiede di ridursi la condanna a quanto risultasse come dovuto di giustizia e di compensarsi le somme che risultassero come dovute da a con quelle dovute da quest’ultima ad In via istruttoria, si precisano le conclusioni istruttorie come da memoria ex art. 183 comma VI n. 2) depositata il 29.11.2021, opponendosi all’ammissione delle istanze istruttorie avversarie come da memoria ex art. 183 comma VI n. 3, depositata il 20.12.2021. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di lite, oltre CPA 4 %, IVA 22 %, rimborso spese generali 15 %, ed accessori come per legge’. […
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ex art. 645 cpc depositato in data 16 aprile 2021, proponeva opposizione innanzi al Tribunale di Verona al decreto n. 652/2021 ottenuto da e notificatole in data 3 marzo 2021 con cui le era ingiunto di pagare la complessiva somma di euro 23.155,84.=, IVA inclusa, oltre a interessi moratori e spese legali.
L’opponente deduceva di aver acquistato il 3 dicembre 2019 da in forza dell’ordine n. 655/OA, n. 5.000 cerniere zincate con la finalità di utilizzarle per assemblare dei cestini da fornire a certa che li avrebbe impiegati in ambiente esterno a Napoli; che, a seguito della segnalazione di rotture di queste cerniere da parte di ad agosto 2020, ella aveva chiesto chiarimenti dapprima telefonicamente e poi tramite mail alla venditrice; che nell’urgenza di procedere alla sostituzione dei cestini ossidati trasmetteva a l’ordine n. NUMERO_DOCUMENTO con cui chiedeva la consegna di n. 2.330.= cerniere di altra tipologia in acciaio inox, anticipando tutti i costi necessari e chiedendone successivamente il rimborso a che, in assenza di riscontro da parte di quest’ultima, aveva sospeso ogni pagamento ex art. 1460 cc e ciononostante otteneva dal Tribunale di Verona il decreto ingiuntivo opposto.
A fondamento delle proprie difese, l’opponente deduceva che le fatture emesse dall’opposta e costituenti l’oggetto del decreto ingiuntivo riguardavano l’ordine di cerniere n. NUMERO_DOCUMENTO effettuato in sostituzione del primo ordinativo n. NUMERO_DOCUMENTO, e quindi in garanzia della prima partita precedentemente consegnata e risultata viziata o comunque priva delle qualità promesse ovvero essenziali per l’uso cui le cerniere erano destinate. chiedeva, pertanto, in via principale che venisse dichiarata la nullità, invalidità o comunque inefficacia del decreto ingiuntivo opposto; in via riconvenzionale, chiedeva l’accertamento
dell’inadempimento di controparte e la conseguente condanna al risarcimento dei danni, quantificati in euro 68.885,63.=, oppure in via subordinata e riconvenzionale la dichiarazione di risoluzione del contratto di cui all’ordine 655/OA e la condanna della convenuta a restituire il corrispettivo di euro 22.046,62.= previsto da tale contratto, nonché l’accertamento dell’inadempimento e la condanna al risarcimento dei danni.
si costituiva regolarmente in giudizio, concludendo per la conferma del decreto ingiuntivo opposto e chiedendo che, in caso di accoglimento delle domande riconvenzionali avversarie, le pretese attoree venissero ridotte secondo giustizia e che venissero compensate tra le parti le somme reciprocamente dovute.
Il Tribunale di Verona, con sentenza n. 1811/2024, pubblicata il 24 luglio 2024, rigettava l’opposizione, confermando il decreto ingiuntivo e condannando al pagamento delle spese di lite.
Secondo il Tribunale, i vizi segnalati relativamente al contratto di compravendita sub iudice non potevano farsi rientrare nell’ambito applicativo dell’art. 1490 cc, in tema di garanzia per i vizi della cosa venduta, ma eventualmente dell’art. 1497 cc, in tema di mancanza di qualità, e che, tuttavia, l’opponente non aveva assolto al proprio onere probatorio relativo alla dimostrazione che sapesse di fornire a un prodotto privo delle qualità promesse ovvero di quelle essenziali per l’uso cui era destinato.
Avverso la predetta pronuncia, ha proposto tempestivamente appello, rassegnando le conclusioni riportate in epigrafe ed articolando tre motivi di gravame.
Come primo motivo, l’appellante ha censurato la prima sentenza per aver omesso di pronunciarsi sulla domanda proposta in via principale da con la quale si chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo sulla base del fatto che la fornitura sostitutiva (n. NUMERO_DOCUMENTO) dovesse considerarsi come fornita in garanzia e che, quindi, avesse riconosciuto di aver fornito delle cerniere inidonee e/o comunque viziate.
Con il secondo motivo, l’appellante ha dedotto che il Tribunale avrebbe escluso l’operatività del rimedio ex art. 1490 cc sulla scorta di un’errata valutazione delle prove assunte in giudizio. A detta di , anche in conseguenza della mancata ammissione della CTU sul materiale, il primo Giudice avrebbe erroneamente affermato che le cerniere si erano ossidate a causa di un utilizzo in ambiente non adeguato, mentre in realtà le stesse, in virtù della loro zincatura a freddo, non si sarebbero invece proprio dovute ossidare.
Come terzo ed ultimo motivo, l’appellante ha dedotto che, contrariamente a quanto rilevato dal Tribunale, sarebbe stato adeguatamente provato che fosse a conoscenza già da prima dell’ordine n. 655/OA della destinazione finale in ambiente esterno dei cestini, con conseguente possibilità di applicare l’art. 1497 cc.
L’impugnante ha, infine, richiesto la restituzione degli importi già versati in esecuzione del piano rateale concordato con in adempimento della sentenza n. 1811/2024.
L’appellata si è costituita in giudizio con comparsa di risposta del 23 gennaio 2025, deducendo la nullità ex art. 164 comma 1 cpc dell’atto di citazione, in quanto avrebbe erroneamente invitato la convenuta a costituirsi entro venti giorni prima della prima udienza anziché entro settanta, ex artt. 166 e 347 cpc, come previsto per le impugnazioni proposte successivamente al 28 febbraio 2023, a mente dell’art. 35 comma 4 del D.Lgs. n. 149/2022. ha, poi, concluso chiedendo il rigetto di tutti i motivi di appello avversari in quanto ritenuti inammissibili e/o infondati, nonché della domanda di restituzione dell’importo versato in adempimento spontaneo della prima sentenza, in quanto domanda ritenuta nuova e pertanto inammissibile in sede di appello.
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1 -Preliminarmente, va rigettata l’eccezione di nullità dell’appello sollevata da in relazione all’art. 164 comma 1 cpc. Per la citazione in appello trova infatti applicazione l’art. 347 cpc, ora vigente con la seguente formulazione: ‘L’appellante si costituisce in giudizio secondo le forme e i termini per i procedimenti davanti al tribunale. Le altre parti si costituiscono in appello almeno venti giorni prima dell’udienza indicata nell’atto di citazione ‘. L’art. 3, comma 4, lett. d) del d.lgs. n. 164/2024 ha sostituito questa formulazione alla precedente, conferendo alla novella efficacia retroattiva a tutti i procedimenti introdotti dopo il 28 febbraio 2023, e quindi anche a quello ora sub iudice , pendente dal 27 settembre 2024. È pertanto regolare l’invito a costituirsi entro venti giorni prima della prima udienza indicato nell’atto di citazione di .
2 -Per facilità argomentativa, verranno innanzitutto evidenziate le differenze tra l’ipotesi ex art. 1490 cc e quella ex art. 1497 cc, per poi affrontare nell’ordine il secondo, il terzo ed infine il primo motivo di appello.
2.1 -Ai sensi dell’art. 1490 cc, ‘il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all’uso cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore’, mentre l’art. 1497 cc conferisce al compratore il diritto di ottenere la risoluzione del contratto per inadempimento quando la cosa acquistata non ha le qualità promesse ovvero quelle essenziali per l’uso a cui è destinata. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il primo istituto si applica nell’ipotesi in cui la cosa, pur appartenendo al genere pattuito, presenti imperfezioni o difetti inerenti al processo di produzione, fabbricazione, formazione o conservazione (Cass. n. 6596/2016). Ibidem , la Corte di Cassazione ha, inoltre, specificato che la mancanza di qualità promesse o essenziali ex art. 1497 cc si differenzia dal vizio redibitorio in quanto ‘è inerente alla natura della merce e concerne tutti quegli elementi essenziali e sostanziali che, nell’ambito del medesimo genere, influiscono sulla classificazione della cosa in una specie, piuttosto che in un’altra’ (v. anche Cass. n. 244/1997).
2.2 -Le due differenti ipotesi comportano la necessità per il Giudice di effettuare un diverso accertamento. Infatti, mentre per la prima è necessario verificare ‘la presenza di un vizio o difetto che rendano la cosa venduta inidonea all’uso al quale è ‘normalmente’ destinata’, per la seconda ‘assume rilievo decisivo il ruolo della volontà negoziale’ della parte non inadempiente (Cass. n. 10922/2005 e n. 33149/2019).
3 -Premesso quanto sopra, si passa ora all’esame del secondo motivo di gravame.
ha contattato via email per la prima volta l’11 luglio 2019, chiedendo una quotazione per n. 5.000 cerniere aventi codice articolo NUMERO_DOCUMENTO e chiedendone ‘una decina di pezzi come campionatura in modo da poter testare l’articolo sul nostro prodotto’ (doc. 39 attoreo di I grado). È poi pacifico tra le parti che tali campioni siano stati regolarmente consegnati a la quale, in data 3 dicembre 2019, inviava l’ordine NUMERO_DOCUMENTO/OA per n. 5.000 cerniere, facendo riferimento all’offerta commerciale 10008192 del 12 luglio 2019 di e utilizzando nell’ordine la dicitura ‘per cestini di Napoli’ (doc. 4 attoreo, I grado).
3.1 -Per valutare l’idoneità all’uso ‘normale’ cui le cerniere erano destinate, è innanzitutto utile fare riferimento al catalogo informativo online di in esso il prodotto veniva descritto come ‘cerniera 160° versione destra, zama nero verniciato a polvere’ (doc. 1 attoreo, I grado), facendo poi riferimento al tipo di armadio e senso di apertura delle porte su cui poteva essere installato, senza fornire però indicazioni sul tipo di ambienti per cui era adatto (interni, esterni o comunque esposti a fenomeni atmosferici).
3.2 -Le allegazioni di , sulla quale grava l’onere della prova per l’azione redibitoria (Cass. n. 9960/2022), non sono tuttavia sufficienti per argomentare la sussistenza di vizi tali da rendere le cerniere ricevute inidonee al loro utilizzo normale. Innanzitutto, va infatti valorizzato che la stessa aveva richiesto e ricevuto, alcuni mesi prima, una decina di campioni di tali cerniere per l’appunto con la dichiarata finalità di ‘poter testare l’articolo sul nostro prodotto’ (e -mail dell’1 1 luglio 2019, doc. 39 attoreo, I grado). Il fatto che essa abbia poi proceduto
all’ordine NUMERO_DOCUMENTO può senz’altro essere considerata come dimostrazione che le cerniere fossero state ritenute idonee quantomeno per un utilizzo ordinario, altrimenti non avrebbe ragionevolmente effettuato l’ordine o avrebbe quantomeno segnalato delle problematiche al fornitore. Sul punto, va tra l’altro sottolineato come non sia controverso che le cerniere di cui all’ordine NUMERO_DOCUMENTO fossero effettivamente conformi a quelle date come campionatura alcuni mesi prima.
3.3 -In aggiunta, con ragionamento conforme a quello del primo Giudice, va anche rilevato che non vi è prova che le cerniere avessero difetti inerenti al processo di produzione, fabbricazione, formazione o conservazione tali da renderne il normale uso impossibile, potendo lo stesso essere vario e non univocamente determinato. In altre parole, si deve ritenere che i prodotti acquistati fossero idonei ad un utilizzo normale, dovendosi intendere come utilizzo normale la loro installazione appunto come cerniere di armadi o affini. In aggiunta, non vi è nessuna allegazione da parte di , ma nemmeno di , di rotture o vizi emersi già in fase di assemblaggio dei cestini od in altre circostanze ordinarie, ma solo in relazione all’utilizzo degli stessi in condizioni particolari, ossia in ambiente esterno ed esposti alle intemperie. Sul punto e contrariamente a quanto argomentato dall’appellante, l’osservazione di secondo cui ‘a nostro avviso il processo di zincatura a freddo a cui è stato sottoposto il perno della cerniera non è sufficientemente resistente’ (doc. 10 attoreo, I grado, pag. 1) non è prova dell’inidoneità delle cerniere al loro utilizzo normale ma anzi il contrario, in quanto la stessa aggiunge poi che ‘sarebbe stato meglio impiegare per il perno acciaio inox e non zincato, come normalmente avviene per tutti i contenitori per raccolta rifiuti da esterno’ (e come poi effettivamente fatto da con il secondo ordine sostitutivo).
3.4 -Riassumendo, si deve ritenere che le cerniere con perno zincato fossero idonee ad un normale uso, non trovando quindi applicazione l’art. 1490 cc. La caratteristica richiesta di una loro attitudine ad un utilizzo del tutto particolare ed
in condizioni difficili comporta invece l’individuazione di una species di cerniera ben più ristretta, in relazione alla quale occorre piuttosto valutare l’operatività dell’art. 1497 cc. Il secondo motivo di gravame è quindi rigettato.
4 -Come anticipato, in relazione all’art. 1497 cc, è necessario effettuare un esame differenziato per verificare quale fosse la volontà negoziale del compratore e soprattutto se la stessa fosse conosciuta o conoscibile per il venditore. In altre parole, assume importanza ricostruire se, in fase antecedente alla vendita, vi sia stata una promessa, un consiglio o quantomeno una comunicazione relativamente all’adeguatezza delle cerniere con perno zincato allo specifico utilizzo in cestini da utilizzare a Napoli in ambiente esterno, come qui sostenuto dall’opponente.
4.1 -Come ricostruito correttamente dal primo Giudice, le comunicazioni scritte intercorse tra opponente ed opposta precedentemente all’ordine NUMERO_DOCUMENTO non forniscono alcun elemento per avvalorare la tesi di secondo cui fosse a conoscenza di quale sarebbe stato l’effettivo utilizzo delle cerniere. L’unica email che accenna ad una telefonata pregressa tra le due società è del 12 luglio 2019 (doc. 39 attoreo, I grado, pag. 3): in essa non vi è nessun riferimento alla finalità dell’ordine, ma soltanto al suo eventuale frazionamento in due lotti: ‘al telefono con il sig. avevamo stabilito la richiesta anche in due lotti; è possibile avere un prezzo anche per un lotto da 2500?’. In aggiunta, pienamente condivisibile è l’osservazione del Tribunale in merito alla dicitura ‘per cestini di Napoli’ riportato nell’ordine 655/OA del 3 dicembre 2019 (doc. 4 attoreo, I grado): la mera indicazione della città non è idonea a dimostrare che fosse a conoscenza del preciso utilizzo che avrebbe fatto delle cerniere ordinate poiché questa dicitura, in sé considerata, non fornisce alcun elemento circa l’ambiente esterno od interno cui erano destinate.
4.2 -Allo stesso modo, nemmeno le comunicazioni scritte successive alla segnalazione di rotture da parte di forniscono elementi utili. Il 4 agosto 2020 , evidentemente a seguito di preavviso telefonico, scriveva a ‘la quasi totalità della fornitura di 5.000 pezzi è stata assemblata sui cestini
urbani di nostra produzione e consegnata al cliente e distribuiti sul territorio italiano (Napoli, Viareggio, etc)’; rispondeva che ‘dalla sua mail si capisce che questi cestini vengono posizionati all’esterno e prevalentemente in zone di mare, è corretto?’; poco dopo, rispondeva: ‘per intenderci i cestini che per ora sono interessati a questo problema sono in centro alla città e non direttamente sul lungomare; chiaramente sono tutti pezzi che sono installati all’esterno in ambito urbano’ (doc. 9 attoreo, I grado). Queste comunicazioni non forniscono prova del fatto che sapesse già da prima dell’utilizzo effettivo delle cerniere, ma anzi lasciano intendere il contrario.
4.3 -Infine, diversamente a quanto dedotto dall’odierna appellante, nemmeno la email del 7 agosto, in cui scriveva ‘le chiedo cortesemente di spedirci 5 pezzi della cerniera per uso interno , dobbiamo effettuare dei test in Germania per verificare le cause di questa ossidazione’, può costituire per un’ammissione di errore (doc. 10 attoreo, I grado, pag. 7), sembrando più corretto qualificarla come una mera richiesta di ricevere alcuni campioni del materiale danneggiato per poter accertare direttamente l’accaduto.
4.4 -Dal tenore di queste email non si può quindi considerare soddisfatto l’onere della prova che, si ricorda, grava in questo caso sul compratore (Cass. n. 14895/2023).
4.5 -Infine, le stesse prove testimoniali assunte dal Tribunale il 22 settembre 2022 non forniscono prova certa di quanto dedotto dall’appellante. La teste
all’epoca dipendente di , ha riferito di ricordarsi di aver specificato telefonicamente tra giugno e luglio 2019 al sig. agente di che i cestini dovevano essere per uso esterno, ma non ha rammentato se quest’ultimo avesse poi confermato la loro effettiva idoneità; il teste ha, invece, confermato d i aver saputo della collocazione all’esterno dei cestini solo a seguito delle email del 4 agosto 2020, dicendo però di non ricordare il contenuto delle telefonate occorse nel 2019; il teste impiegato di , ha riferito di sapere solo de relato da stessa del contenuto delle
predette telefonate, non essendovi stato presente, mentre il teste , impiegato di ha confermato che non sapeva della collocazione esterna delle cerniere prima del 4 agosto 2020 ed ha negato di avere altre informazioni sugli altri capitoli di prova.
4.6 -Da una valutazione comparativa dei testimoni sentiti, per la verità tutti ugualmente vicini ai fatti in causa in quanto collaboratori a vario titolo dell’opponente o dell’opposto, risulta ulteriormente confermata la tesi secondo cui non fosse a conoscenza della destinazione dei cestini prima della mail di contestazione del 4 agosto 2020: tale circostanza è infatti confermata dai testi di parte opposta e , negata da che ha dichiarato però soltanto di averne parlato con senza ricordarsi la sua risposta sull’idoneità delle cerniere, e confermata da solamente de relato dalla stessa
5 -In relazione al primo motivo di appello, si osserva infine quanto segue. In seguito alla segnalazione dei vizi, il 7 agosto 2020 condivideva via email con la soluzione tecnica che intendeva adottare per risolvere il problema, segnalandone l’urgenza (doc. 10 attoreo, I grado, pag. 11). Lo stesso giorno, acquistava da con ordine n. 440/OA n. 2.330 cerniere in acciaio inox ‘in sostituzione parziale alle cerniere consegnate non conformi rif. ns. ordine 655 del 03/12/2019 con aggiunta di piastre per il relativo fissaggio’ (doc. 11 attoreo, I grado, pag. 7). L’ordine veniva confermato da il 10 agosto.
5.1 -Ebbene, per quanto sia evidente che sapesse che l’acquisto delle 2.330 cerniere in acciaio inox fosse finalizzato a risolvere il problema causato dalle precedenti cerniere, non è tuttavia possibile affermare che il nuovo ordinativo abbia accettato di provvedervi a proprie spese in forza dell’allegata obbligazione di garanzia. Tale circostanza, che ancora una volta dovrebbe essere provata dall’odierna appellante che la allega, a mente dell’art. 2697 cc, non può dirsi accertata dalla mera acce ttazione dell’ordine avente dicitura ‘in sostituzione parziale’: tale dicitura sarebbe infatti solamente idonea a dimostrare che sapesse che le cerniere in inox erano finalizzate a sostituire quelle zincate e che,
pertanto, dovessero essere adatte per quella specifica destinazione d’uso prima ignota, per quanto già detto. Anche il primo motivo di appello è, quindi, rigettato.
6 -Ogni altra domanda o eccezione delle parti è assorbita, incluse le domande di restituzione e di risarcimento del danno proposte da .
7 -Le istanze istruttorie di entrambe le parti, riproposte dal primo grado di giudizio, non sono ammesse in quanto in ogni caso superflue o irrilevanti ai fini della decisione. Anche la CTU richiesta da non viene ammessa, ritenendo vi siano già prove sufficienti per escludere l’applicazione dell’art. 1490 cc e considerando la sua irrilevanza al fine dell’applicabilità dell’art. 1497 cc che, come si è detto, inerisce a profili diversi.
8 -In ragione del rigetto dell’appello, le spese di primo grado sono confermate. Le spese del giudizio di gravame seguono la soccombenza e vanno liquidate in considerazione del valore della causa e dei parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014 e successive integrazioni e modificazioni. In ragione del rigetto dell’appello deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, come modificato dall’art. 1 comma 17 della L. n. 228/2012, essendo tenuta a versare l’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’appello.
P.Q.M.
La Corte d’Appello di Venezia, Terza Sezione Civile e Minorenni, definitivamente pronunciando, così provvede:
rigetta l’appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Verona n. 1811/2024, pubblicata in data 24 luglio 2024;
conferma , per l’effetto, la ridetta sentenza;
condanna l’appellante a rifondere all’appellata le spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate in euro 14.317,00.= per
compensi, oltre al rimborso forfetario delle spese generali, IVA e CPA dovuti per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, come modificato dall’art. 1 comma 17 della L. n. 228/2012, essendo tenuta a versare l’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’appello;
dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 18 febbraio 2026.
Il Presidente est. Dott. NOME COGNOME