Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 33378 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 33378 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 19/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 14543/2017 r.g. proposto da:
RAGIONE_SOCIALEgià Banca Popolare di Bergamo s.p.aRAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’ avvocato NOME COGNOME
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del curatore pro tempore , rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, da ll’ avvocato NOME COGNOME
–
contro
ricorrente –
avverso il decreto del Tribunale di Brescia, depositato in data 3.5.2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/5/2024 dal Consigliere dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE
1.Il Tribunale di Brescia, in parziale accoglimento del l’opposizione allo stato passivo del Fallimento RAGIONE_SOCIALE proposta da ll’allora Banca Popolare di Bergamo s.p.a. (ora Unione di Banche Italiane -UBI Banca s.p.a.) , ha ammesso il credito di € 286.000 – escluso interamente dal G.D.- vantato dalla banca in virtù della fideiussione prestata dalla società poi fallita a garanzia del mutuo erogato dall’istituto a l socio unico della stessa, RAGIONE_SOCIALE ma non gli ha riconosciuto la richiesta collocazione ipotecaria, rilevando che, come eccepito dal curatore e come noto alla creditrice, l’ ipoteca, concessa da RAGIONE_SOCIALE ad ulteriore garanzia della restituzione del finanziamento, era estranea all’oggetto sociale .
1.2.A sostegno della decisione, il giudice del merito ha osservato: i) che l’astratta p ossibilità, prevista dallo statuto di RAGIONE_SOCIALE, di concedere ‘garanzie anche reali ogni qualvolta ritenuto opportuno ai fini del conseguimento dell’oggetto sociale’ non era sufficiente ad escludere l ‘inefficacia dell’atto, che non soddisfaceva alcun interesse economico, neppure indiretto, della fallita, la cui attività (di compravendita di aree edificabili ed immobili, costruzione di immobili ad uso di civile abitazione e loro ristrutturazione, acquisto, vendita, costruzione, affitto di fondi agricoli in genere, gestione di aziende agricole ) era di natura prettamente operativa; ii) che ricorreva il dolo della banca, da intendersi quale consapevolezza della potenzial e dannosità dell’atto compiuto dagli amministratori in violazione dei limiti al loro potere rappresentativo, posto che era evidente che l ‘ ipoteca fosse stata concessa dalla controllata a garanzia dell’adempimento di un contratto concluso nell’esclusivo interesse della controllante, tanto che la
provvista del mutuo era stata in parte utilizzata per ridurre l’indebitamento di quest’ultima verso la banca opponente.
Il decreto, pubblicato il 3.5.2017, è stato impugnato da Unione di Banche Italiane s.p.a. con ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
CONSIDERATO CHE
1.Con il primo ed unico motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 2384, 1388, 1394 e 1395 cod. civ..
1.2.Sostiene in primo luogo che il tribunale ha errato nel ritenere inefficace l’atto di costituzione dell’ipoteca , in quanto la sua eccedenza rispetto all’oggetto sociale della terza datrice doveva innanzitutto ritenersi priva di rilevanza, a seguito dell’adozione di delibere di autorizzazione preventiva adottate dal socio unico e dal consiglio di amministrazione della società poi dichiarata fallita che non erano state impugnate e i cui effetti si erano pertanto consolidati.
1.3.Assume inoltre che nel caso di specie la garanzia era stata concessa da società di capitali con unico socio ad impresa societaria a ristretta base societaria, con conseguente insussistenza di una qualsiasi forma di incompatibilità tra gli interessi della rappresentata e quelli del rappresentante.
1.4. Evidenzia ancora che, ai sensi dell’art. 2384, 2 comma, cod. civ., l’opponibilità ai terzi delle limitazioni ai poteri degli amministratori è subordinata alla prova che essi abbiano ‘intenzionalmente agito a danno della società’, circostanza che a non è stata neanche allegata dalla curatela e che non potrebbe ritenersi coincidente con la ‘consapevolezza di una stipulazione potenzialmente generatrice del danno’, che prescinde dal dolo quale carattere necessario dell’intenzionalità : la formula ‘agire intenzionalmente in danno’, contenuta nel secondo comma dell’art. 2384 cod. civ., non potrebbe
infatti essere ritenuta sinonimo di ampia mala fede e declinata, nel senso indicato dal tribunale, quale oggettiva conoscibilità del potenziale effetto pregiudizievole dell’atto .
Il motivo va dichiarato inammissibile.
2.1. I primi due profili di doglianza -illustrati sulla premessa di fatto (neppure presa in considerazione dal tribunale) che la controllante e la controllata erano amministrate dalla stessa persona fisica -oltre che riferiti a circostanze (l’esistenza d i delibere autorizzative) che non risultano essere state dedotte in sede di merito e di cui, comunque, non è illustrata la decisività, non si confrontano con la decisione impugnata e sembrano volti piuttosto a contrastare una (mai emessa) statuizione di nul lità dell’atto di concessione di ipoteca per conflitto di interessi.
2.3. La censura sintetizzata sub. 1.3. è invece inammissibile perché con essa la ricorrente, dopo aver riconosciuto che la (non contestata) esorbitanza dell’atto rispetto all’oggetto sociale le sarebbe stata opponibile in ipotesi di exceptio doli, si limita a richiedere un riesame del merito della decisione in ordine alla sussistenza del dolo, profilo sul quale il tribunale ha adeguatamente argomentato, con accertamento in fatto non sindacabile nella presente sede di legittimità se non per vizio di motivazione e nei ristretti limiti indicati da Cass. S.U. n. 8053/2014.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.200 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello , se dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 30 maggio 2024