Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 23763 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 23763 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 23/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22205/2020 R.G. proposto da: COGNOME rappresentato e difeso da ll’avvocato COGNOME unitamente agli avvocati COGNOME
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME
– controricorrente –
nonchè contro
COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME;
– controricorrente –
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di GENOVA n. 342/2020, depositata il 31/03/2020; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/03/2025 dal
Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME citava in giudizio la RAGIONE_SOCIALE (già: RAGIONE_SOCIALE) davanti al Tribunale di Savona chiedendo la risoluzione del contratto di acquisto di un orologio Rolex modello Daytona, per inadempimento grave e colpevole della venditrice in quanto il bene era contraffatto; la condanna di quest’ultima alla restituzione del prezzo (€. 27.500,00) nonché al risarcimento del maggior danno, costituito dagli ulteriori esborsi che l’attore era tenuto a rifondere a NOME COGNOME a cui aveva consegnato l’orologio per la vendita nel 2006.
A sostegno della sua pretesa, esponeva l’attore che -successivamente all’acquisto – l’orologio oggetto di causa era stato consegnato a COGNOME titolare del Watch Center in Lugano, affinché fosse venduto; all’orologio di cui si discute veniva attribuito un prezzo pari a €. 35.000,00.
Nel 2007 COGNOME chiedeva il rilascio di un certificato di autenticità alla Rolex che, di contro, accertava dai propri registri la presenza di componenti falsi in sostituzione di quelli originali, risultando quindi l’oggetto contraffatto.
1.1. Ritualmente costituitasi, la RAGIONE_SOCIALE contestava la contraffazione, in quanto al momento della consegna del bene al Castiglia l’oggetto era completo in tutti i suoi componenti originali, come attestato nella certificazione di garanzia consegnata all’acquirente.
Chiedeva, inoltre, di chiamare in causa per garanzia e manleva NOME COGNOME dal quale riferiva di aver ricevuto il bene oggetto di causa in esecuzione di un contratto di mandato a vendere. La convenuta, dunque, chiedeva di essere esclusa dalla responsabilità e manlevata rispetto a tutte le domande attoree.
1.2. Costituitosi, il Monticone chiedeva il rigetto di tutte le domande; riferiva di non aver mai consegnato l’orologio di cui è causa alla RAGIONE_SOCIALE contestando l’elenco di orologi scritto a mano e privo di sottoscrizione; contestava, altresì, che l’accertamento sulla contraffazione fosse avvenuto due anni dopo il contratto di mandato e dopo che l’orologio era passato nel possesso di altre persone, circostanza che impediva di determinare il momento in cui la contraffazione fosse avvenuta.
1.3. Espletata CTU, il Tribunale di Savona accoglieva le domande attoree condannando RAGIONE_SOCIALE al pagamento, in favore di Castiglia, di €. 26.038,20; respingeva la domanda di manleva da quest’ultima elevata nei confronti del Monticone perché generica e senza specificazione dei fatti costitutivi della responsabilità imputabile al terzo chiamato, non deducibili per relazione dalle censure svolte dall’attore stante la diversità della disciplina applicabile al rapporto tra Auxilia e Castiglia (vendita) e quello sussistente tra Auxilia e Monticone (mandato).
Avverso la suddetta sentenza RAGIONE_SOCIALE (che nel mentre ha cambiato ragione sociale) proponeva appello.
Con sentenza n. 342/2020 la Corte di Appello di Genova accoglieva parzialmente il ricorso e condannava Monticone a rifondere a RAGIONE_SOCIALE le somme da questa corrisposta al Castiglia, nonché le spese legali di entrambi i gradi di giudizio.
La suddetta pronuncia è impugnata da NOME COGNOME con ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.
Resistono con separati controricorsi RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME
In prossimità dell’adunanza parte ricorrente e il controricorrente NOME COGNOME hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si deduce nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4) cod. proc. civ. per violazione degli artt. 115, 215 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ. A giudizio del ricorrente, la Corte di Appello ha errato nel fondare la responsabilità del Monticone sul fatto che non fosse stata oggetto di contestazione la circostanza che l’orologio fosse stato consegnato da Monticone ad RAGIONE_SOCIALE Tale circostanza è stata, in effetti, contestata dall’odierno ricorrente in tutti gli atti processuali in primo grado e in appello; né il giudice di prime cure ha avuto occasione di pronunciarsi su questo punto, avendo fondato il rigetto della domanda di garanzia su un diverso presupposto motivazionale, ossia sul principio della non automatica estensibilità della domanda dell’attore al terzo chiamato.
1.1. Il primo motivo di ricorso si rivela inammissibile perché carente di riferibilità alla ratio decidendi della sentenza impugnata, agli effetti dell’art. 366, comma 1, n. 4) cod. proc. civ. (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 8247 del 27.03.2024; Cass . Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 19989 del 10/08/2017, Rv. 645361 – 01).
La Corte territoriale ha ritenuto pacifico che Monticone avesse ceduto l’orologio ad RAGIONE_SOCIALE
In effetti, l e contestazioni, da parte dell’odierno ricorrente, non riguardavano l’incarico di ve ndita (v. ricorso p. 7, 1 o capoverso), bensì la grafia di Monticone, come ipotetica provenienza del foglio
allegato al mandato a vendere, contenente l ‘elenco degli orologi con i relativi numeri di serie; sia il contenuto.
Ritiene il Collegio che le contestazioni dell ‘allora appellante non cogliessero nel segno, essendo sufficiente che nell’elenco allegato al mandato a vendere fosse presente il numero di serie corrispondente all’orologio di cui si discute.
Sì che sulla base di questa corrispondenza il giudice del merito ha ritenuto pacifica la consegna del bene e il mandato a vendere a RAGIONE_SOCIALE
Con il secondo motivo si deduce nullità della sentenza in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4) cod. proc. civ., per violazione degli art. 116, 132 comma 2, n. 4) cod. proc. civ., art. 118 disp. att. cod. proc. civ. e dell’art. 111 I, commi 2 e 6 Cost., nonché ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5), omessa considerazione di un fatto storico decisivo. Secondo il ricorrente ha errato la Corte di Appello nella ricostruzione delle ragioni di fatto e di diritto in quanto non ha considerato un fatto decisivo per il giudizio, ossia che l’orologio era stato fatto periziare per conto della RAGIONE_SOCIALE prima di essere venduto al Castiglia. Rileva, quindi, il ricorrente che dalla lettura delle testimonianze e degli atti difensivi emerge che dalla perizia effettuata da RAGIONE_SOCIALE non risultava alcun elemento riconducibile alla contraffazione dell’orologio e che tale circostanza, però, non è stata in alcun modo presa in considerazione dal giudice, così incorrendo nella violazione di cui all’art. 116 cod. proc. civ., in forza del quale il giudice è tenuto valutare le prove secondo prudente accertamento qualora questo abbia ad oggetto un fatto storico decisivo per la controversia
2.1. Il motivo è infondato.
La Corte d’Appello non ha omesso di considerare il fatto storico decisivo evidenziato nel mezzo di gravame (ossia che l’orologio era stato fatto periziare per conto di RAGIONE_SOCIALE prima della vendita a Castiglia): semmai, ha ritenuto non sussistere alcun accertamento attendibile in merito all’autenticità dell’orologio come del resto in merito a chi abbia contraffatto l’oggetto – in nessuna fase della sequenza delle successive cessioni del prezioso, da un eventuale precedente venditore a Monticone, da questi ad RAGIONE_SOCIALE, da RAGIONE_SOCIALE a Castiglia e da quest’ultimo a COGNOME (v. sentenza p. 18, 3° capoverso).
P recisa la Corte distrettuale che dell’asserita esistenza di una certificazione di garanzia effettuata a cura di RAGIONE_SOCIALE sul bene in questione -affermata dalla difesa di quest’ultima non vi è riscontro nelle prove assunte, essendo anche il giudice di prime cure pervenuto al convincimento per cui al momento della vendita del Rolex non fossero state eseguite approfondite perizie volte a far emergere le parti non originali (v. sentenza p. 11, 3° capoverso).
Con il terzo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4) cod. proc. civ. violazione dell’art. 186 cod. proc. civ. Il ricorrente si duole che sull’escussione con riserva di un teste, socio accomandante di RAGIONE_SOCIALE -dovuta alle eccezioni sollevate da tutte le controparti sulla sua capacità a testimoniare -neanche il giudice di secondo grado si sia pronunciato.
3.1. Il motivo è inammissibile.
La valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull’attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che
ritenga più attendibili (Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv. 631330 – 01).
In tema di prova, spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, nonché la facoltà di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova, dovendosi ritenere, a tal proposito, che egli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante ovvero ad enunciare specificamente che la controversia può essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni.
4. Con il quarto motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360 comma 1, nn. 3) e 4), violazione degli artt. 2727, 2729, 1218 e 1719 cod. civ. nonché degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. Il ricorrente si duole del fatto che la Corte d ‘ Appello ha erroneamente riconosciuto la sua responsabilità ex art. 1218 cod. civ., mancando di essa la prova dell’inadempimento , in quanto costruita sulla presunzione che l’orologio fosse già stato contraffatto dal maggio del 2005. In particolare, sostiene il ricorrente che il giudice di merito ha fondato una presunzione traendo da un fatto ignorato (la consegna dell’orologio ad Auxilia s.a.s.) un altro fatto ignorato (il momento della contraffazione). In ogni caso, prosegue il ricorrente, gli elementi su cui si fonda la presunzione non presentano i caratteri della gravità, precisione e concordanza. Da tanto deriva che la sentenza ha anche violato l’art. 1719 cod. civ., applicato alla fattispecie in mancanza del
suo presupposto fondamentale ( ex art. 1218 cod. civ.), ossia la prova dell’inadempimento.
4.1. Il motivo è infondato.
I n tema di prova presuntiva, il giudice è tenuto, ai sensi dell’art. 2729 cod. civ., ad ammettere solo presunzioni «gravi, precise e concordanti», laddove il requisito della precisione è riferito al fatto noto, che deve essere determinato nella realtà storica, quello della gravità al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto, mentre quello della concordanza, richiamato solo in caso di pluralità di elementi presuntivi, richiede che il fatto ignoto sia -di regola -desunto da una pluralità di indizi gravi, precisi e univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza, e ad articolare il procedimento logico nei due momenti della previa analisi di tutti gli elementi indiziari, onde scartare quelli irrilevanti, e nella successiva valutazione complessiva di quelli così isolati, onde verificare se siano concordanti e se la loro combinazione consenta una valida prova presuntiva (c.d. convergenza del molteplice), non raggiungibile, invece, attraverso un’analisi atomistica degli stessi. La denuncia, in cassazione, di violazione o falsa applicazione del citato art. 2729 cod. civ. , ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., può prospettarsi quando il giudice di merito affermi che il ragionamento presuntivo può basarsi su presunzioni non gravi, precise e concordanti ovvero fondi la presunzione su un fatto storico privo di gravità o precisione o concordanza ai fini dell’infe renza dal fatto noto della conseguenza ignota non anche quando la critica si concreti nella diversa ricostruzione delle circostanze fattuali o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica diversa da quella ritenuta e applicata dal giudice di merito o senza spiegare i motivi della violazione dei
paradigmi della norma (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 9054 del 21/03/2022, Rv. 664316 – 01; Sez. L, Sentenza n. 18611 del 30/06/2021, Rv. 661649 – 01; Sez. 6-3, Ordinanza n. 3541 del 13/02/2020, Rv. 657016 – 01; Sez. L, Sentenza n. 29635 del 16/11/2018, Rv. 651727 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 19485 del 04/08/2017, Rv. 645496 – 03).
Diversamente da quanto sostenuto in ricorso, il giudice di seconde cure -dopo aver riconosciuto l’inattendibilità di ogni accertamento riguardo l’autenticità del Rolex – ha ritenuta pacifica la consegna da parte del Monticone dell’orologio alla RAGIONE_SOCIALE ( supra , punto 1.1.): dall’affermazione di tale fatto storico noto ha, quindi, dedotto la sussistenza del fatto ignoto, ossia che l’orologio fosse contraffatto già al momento della traditio da Monticone ad Auxilia RAGIONE_SOCIALE. (v. sentenza p. 18, 4° capoverso).
Non sussiste, dunque, alcuna violazione di legge, né error in procedendo .
5. Con il quinto motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360 comma 1, n. 4) cod. proc. civ. violazione degli artt. 99,106, 112 cod. proc. civ. Si duole il ricorrente della erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto di poter condannare il terzo chiamato in garanzia impropria (Monticone), estendendo nei suoi confronti la domanda formulata dall’attore (Castiglia), nonostante la domanda rivolta al terzo dal convenuto (RAGIONE_SOCIALE) fosse generica e l’attore non avesse a sua volta rivolto espressamente la domanda anche verso il terzo. Lamenta, dunque, un vizio di ultrapetizione, con conseguente violazione degli artt. 106 e 112 cod. proc. civ. Osserva, infatti, il ricorrente che per orientamento consolidato della Corte di legittimità l’estensione automatica della domanda al terzo non si verifica nel
caso di chiamata del terzo in garanzia (impropria), come nel caso di specie.
5.1. Il motivo è infondato.
Nella fattispecie oggetto della odierna controversia il ricorrente era stato chiamato in causa in manleva dalla venditrice del Rolex, RAGIONE_SOCIALE, quale unico soggetto responsabile del danno risentito dall’attore originario NOME COGNOME, acquirente del bene di cui si discute: perciò, deve escludersi una nuova domanda in appello, poiché il titolo della responsabilità del terzo, ex art. 1719 cod. civ., era già compreso nella ragione che aveva indotto il convenuto a chiamare in causa il terzo in primo grado, anche in assenza di una esplicita domanda dell’attore in tal senso (Cass. 29/01/2018, n. 2074; Cass. 09/04/2019, n. 9808).
La domanda principale dell’attore si estende, infatti, automaticamente al chiamato in causa dal convenuto, quando la chiamata del terzo sia effettuata per ottenere la liberazione dello stesso convenuto dalla pretesa attorea, individuandosi il terzo come l’unico obbligato nei confronti dell’attore, in posizione alternativa con il convenuto ed in relazione alla medesima obbligazione dedotta nel giudizio (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 27525 del 29/12/2009, Rv. 610830 -01; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 25559 del 21/10/2008, Rv. 605465 -01; Sez. 3, Sentenza n. 1748 del 28/01/2005, Rv. 580023 – 01).
Ciò in considerazione, per un verso, dell’unicità del fatto costitutivo delle due fattispecie di responsabilità, quella di cui all’art. 1719 cod. civ. riguardante il rapporto di mandato a vendere tra Monticone e RAGIONE_SOCIALE e quella fondata sulla mendace informazione resa dalla venditrice RAGIONE_SOCIALE in merito alla natura e gravità del difetto relativo all’oggetto della vendita, rappresentata dalla
causazione del danno al compratore Castiglia; per altro verso, in forza dell’unicità del diritto soggettivo al risarcimento del danno e dell’unicità dell’azione a favore del danneggiato (Sez. 3, Sentenza n. 10513 del 28/04/2017, Rv. 644009 – 01).
Deve, pertanto, escludersi la violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
In definitiva, il Collegio rigetta il ricorso.
Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza, da distrarsi in favore de ll’avvocato NOME COGNOME difensore del controricorrente NOME COGNOME dichiaratosi in memoria antistatario.
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 -bis, del D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, in favore del controricorrente NOME COGNOME che liquida in €. 4. 000,00 per compensi, oltre ad €. 200,00 per esborsi e agli accessori di legge nella misura del 15%, da distrarsi in favore del difensore antistatario;
condanna, altresì, parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, in favore della controricorrente RAGIONE_SOCIALE che liquida in €. 3.2 00,00 per compensi, oltre ad €. 200,00 per esborsi e agli accessori di legge nella misura del 15%;
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater D.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 -bis, del D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda